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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/11/2025, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 736/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 736/2023 con OGGETTO: Mutuo promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. BAR- Parte_1 P.IVA_1
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APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
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APPELLATO
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Firenze pubblicata il 06/03/2023 nel giudizio iscritto al N. 7129/2022 R.G.
CONCLUSIONI
In data 30 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni.
Per : Parte_1
“- in via pregiudiziale, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ritenuta ammissibile
e non manifestamente infondata l'eccezione pregiudiziale di illegittimità costituzionale dell'art.3 D.Lgs. 374/99 per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzione della detta norma det- tando i consequenziali provvedimenti di ragione e di legge;
- e comunque, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, rite- nuto ammissibile l'appello proposto dalla avverso l'ordinanza Parte_1 emessa il 03/03/2023 dal Tribunale di Firenze nella persona della Dott.ssa Sabrina
IN e comunicata in data 06/03/2023 dalla Cancelleria, nel procedimento ex art.
702 bis c.p.c. rubricato al n. 7129/2022 RG, accertare e dichiarare che il contratto di concessione di linea di credito revolving sottoscritto da con la Findome- CP_1 stic Banca s.p.a. in data 25/03/2009 è pienamente valido ed efficace tra le parti e che non vi è stata violazione del D.Lgs. 374/99, degli artt. 117 e 125 bis TUB e/o di altre normative vigenti al momento della sua conclusione
e quindi voglia in totale riforma dell'ordinanza impugnata, accogliere le domande formulate in primo grado dalla convenuta, e pertanto, previo rigetto di ogni al- Pt_1 tra diversa e contraria istanza e richiesta, voglia respingere tutte le domande del ricor- rente nei confronti di in quanto inammissibili e comunque in- Parte_1 fondate in fatto e diritto per tutte le ragioni illustrate.
Con vittoria di spese e competenze e condanna dell'Avv. Andrea Ruocco alla resti- tuzione della somma di €.4.865,75 allo stesso provvisoriamente versata in esecuzione della sentenza di primo grado.”
2 Per : CP_1
“CHIEDE che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezio- ne, voglia così provvedere.
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile
l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e de- stituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e decreto di fissazione udienza CP_1
conveniva davanti al Tribunale di Firenze esponen-
[...] Parte_1 do:
- che in data 25 marzo 2009, in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico, ave- va sottoscritto un contratto relativo alla apertura di una linea di credito utilizzabile con carta di tipo revolving;
- che il contratto era stato promosso e concluso tramite il rivenditore dei beni, eser- cente convenzionato con l'intermediario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'
[...] ex art. 3 D. Lgs. 347/1999; Controparte_2
- che il contratto era nullo;
- che, in conseguenza della nullità, gli interessi dovevano computarsi al tasso legale.
Parte ricorrente chiedeva “accertare e dichiarare la nullità del contratto di finan- ziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando la domanda.
Il Tribunale di Firenze con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. depositata in data
06/03/2023 così statuiva:
“accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving, oggetto di causa;
3 dichiara il diritto di parte ricorrente di rimborsare il capitale con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente;
condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spe- Parte_1 se del presente giudizio che si liquidano in euro 2.500,00 per compenso, euro 145,50 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge, con attribuzione all'avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario.”
L'appello.
2. Proponeva appello , formulando i seguenti motivi di Parte_1 impugnazione:
1) la presunta violazione del D.Lgs. 374/99 e l'asserita nullità del contratto;
2) l'oggetto del contratto - apertura di una linea di credito;
3) la restituzione somme.
Si costituiva in giudizio parte appellata, che contestava le censure mosse nei con- fronti del provvedimento impugnato, del quale chiedeva la conferma, con vittoria delle spese.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 30 ottobre 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza riportate, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata: parte appellante ha indi- viduato con sufficiente chiarezza le parti della sentenza oggetto di impugnazione, formu- lando contestazioni con argomentazione adeguata e specificando le modifiche richieste, consentendo alla parte appellata di puntualmente espletare le relative difese ed alla Cor- te di cogliere la portata del gravame (vedi Cass. 13/12/2023 n.34969; Cass. 25/01/2023
n.2320).
4. Parte appellante ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.lgs. n.
374/1999 per violazione dell'artt. 76 della Costituzione nella parte in cui subdelegava il
Ministro del Tesoro a determinare il contenuto sotto il profilo oggettivo e soggettivo del- la riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria, ravvisando un “abusivo esercizio dello strumento della subdelega in quanto il Legislatore Delegato avrebbe do-
4 vuto definire già all'interno della normativa primaria (il decreto legislativo) il perimetro della riserva di attività in favore degli agenti rimettendo all'amministrazione esclusiva- mente le disposizioni tecniche di attuazione”.
La questione è manifestamente infondata.
La Corte Costituzionale ha chiarito che legge delega può consentire al legislatore delegato di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi stabilite
(vedi sentenza n. 261/2017); non costituisce comunque un'illegittima subdelegazione, come tale incompatibile con l'art. 76 Cost., la previsione, contenuta nella legge delegata, del conferimento al potere esecutivo di potestà regolamentare (sentenze nn. 125/1976,
91/1968, 79/1966 e 20/1960) ovvero di compiti amministrativi di natura tecnica (sen- tenze nn. 127/1981, 139/1976 e 106/1967; vedi, anche, in motivazione, Corte Cost.
09/04/2019, n.79 : “la giurisprudenza di questa corte … consente al decreto delegato il conferimento agli organi dell'esecutivo della funzione «di emanare normative di tipo regolamentare (sentenza n. 79 del 1966), disposizioni di carattere tecnico (sentenza n.
106 del 1967) o atti amministrativi di esecuzione (ordinanza n. 176 del 1998; per ulte- riori esemplificazioni, sentenze n. 66 del 1965 e n. 103 del 1957)» (sentenza n. 104 del
2017)”).
Nella fattispecie la legge delega (legge 6 febbraio 1996, n. 52, “Disposizioni per l'a- dempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994”) nel fissare i criteri e principi per l'attuazione della Direttiva
91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del si- stema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, all'art. 15, comma primo, lettera c) prevedeva: “c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva
91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decre- to-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità eco- nomiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della cri- minalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e cate- gorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà
5 con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo l della presente legge”.
L'art. 1 del D. Lgs. 25 settembre 1999, n. 374 (“Estensione delle disposizioni in ma- teria di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie partico- larmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15 della legge
6 febbraio 1996, n. 52”) estendeva la disciplina del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 ad una serie di attività, elencate nelle lettere da a) ad n), subordinatamente “al possesso delle licenze, autorizza- zioni, iscrizioni in albi o registri” ivi specificati;
alla lettera n) era in particolare indicata la “agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1° set- tembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3”
Il successivo art. 3 disponeva: “
1. L'esercizio professionale nei confronti del pubbli- co dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'art. 1, comma 1, lettera n), è riserva- to ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC.
2. Il Ministro del tesoro, del bi- lancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di com- patibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio del- la Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Richiamati i principi più volte espressi dalla giurisprudenza costituzionale e rico- struito il quadro normativo di riferimento, deve escludersi che vi sia stata una illegittima subdelegazione con violazione dell'art. 76 Cost.: il decreto legislativo delegato ha indivi- duato con sufficiente chiarezza l'attività (“agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”), demandando alla fonte secondaria unicamente lo sviluppo ed ulteriore specificazione della norma primaria (il
6 regolamento “specifica il contenuto dell'attività indicata”), per le necessarie integrazioni tecniche di dettaglio, in piena compatibilità con il parametro di cui all'art. 76 Cost.
Solo con la comparsa conclusionale parte appellante ha ulteriormente eccepito un
“contrasto con il principio di libertà economica espresso dall'art. 41 della Costituzione”, deducendo: “è infatti evidente che la finalità del D.Lgs. 374/99 è la tutela in materia di antiriciclaggio e non la tutela del consumatore;
l'interpretazione fornita dalla Corte di
Cassazione nella nota pronuncia invece, ponendosi a tutela del consumatore, contrasta con il principio della libertà economica”.
La questione è manifestamente infondata anche sotto tale profilo.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, «è possibile una compressione della libertà d'iniziativa economica privata solo “allorché l'apposizione di limiti di or- dine generale al suo esercizio corrisponda, oltre che alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana, come sancito dall'art. 41, comma secondo, Cost., all'utilità sociale” (sentenza n. 150 del 2022; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n.
151 e n. 47 del 2018, n. 16 del 2017 e n. 56 del 2015)» (Corte cost. n. 137 del 2024, in mo- tivazione). Più in particolare, la Corte costituzionale «ha costantemente negato che sia
“configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale”, oltre, ovvia- mente, alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana, ai sensi dell'art.
41, secondo comma, Cost., purché, per un verso, l'individuazione dell'utilità sociale
“non appaia arbitraria” e, “per altro verso, gli interventi del legislatore non la perse- guano mediante misure palesemente incongrue” (ex plurimis, sentenze n. 247 e n. 152 del 2010; n. 167 del 2009)» (Corte cost. n. 56 del 2015).
Nella specie, come evidenziato dalla Corte di cassazione, «la normativa in esame si inserisce nell'ambito del quadro regolamentare dello svolgimento dell'attività finanzia- ria ed è espressamente specificamente finalizzata alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, come chiaramente evincibile dalle premesse al d.lgs. n. 374 del 1999 e dai considerando della Direttiva
91/308/CEE del 10 giugno 1991 di cui costituisce recepimento. Non può, poi, conside- rarsi estraneo a tale normativa l'obiettivo di tutela, sia pure in via secondario e indiret-
7 to, dei consumatori, risultante dalla previsione dell'obbligo di iscrizione dell'intermediario in un albo tenuto da un soggetto pubblico e il conseguentemente as- soggettamento ai poteri di vigilanza dell'autorità preposta. Siffatti interessi attingono
a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, ri- ferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla in- dividuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori»; la normativa in esame, pertanto, «è preordinata alla tutela di rilevanti interessi pubblici e generali, attinenti, in particolare, alla sicu- rezza nazionale e all'ordine pubblico interno, nonché alla tutela dei consumatori»
(Cass. n. 12838 del 2025, in motivazione).
Appare dunque evidente come la normativa non confligga con l'art. 41 Cost., ri- spondendo a un'esigenza di salvaguardia di valori costituzionali, tra cui la sicurezza, che costituisce espresso limite alla libertà di iniziativa economica, e soddisfi un'esigenza di utilità sociale, ossia la tutela del consumatore, che non può certo considerarsi arbitra- riamente individuata, costituendo obiettivo variamente perseguito dal legislatore, tanto nazionale quanto europeo, attraverso una misura, l'iscrizione a un albo tenuto da un soggetto pubblico, che non si appalesa affatto incongrua rispetto al fine avuto presente.
Di qui la manifesta infondatezza dell'eccezione d'incostituzionalità.
5. Nel merito i motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
In fatto è documentale e pacifico che il contratto di finanziamento è stato promosso e concluso tramite il negoziante – rivenditore, convenzionato con l'intermediario, ma non iscritto nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria ex art. 3 D. Lgs
374/1991.
5.1. La Corte di Cassazione, risolvendo le questioni di diritto poste da questa Corte di Appello con ordinanza ex art. 363 bis c.p.c. in relazione ad una fattispecie concreta del tutto sovrapponile a quella per cui è causa, ha statuito: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del
1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del
8 D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contrat- to promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'in- termediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l ex art. 3 CP_2
D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.” (vedi
Cass. sez. I, 13/05/2025, n.12838).
La Corte di Cassazione in motivazione tra l'altro ha osservato: “la richiamata nor- mativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attivi- tà finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione
e conclusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito pres- so l' La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla CP_2 promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finan- ziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite con- venzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato).
17. Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credi- to cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l' e, in CP_2 quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da que- st'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […].
Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti inte- ressi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella di- CP_2 stribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini
9 dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi previ- sta […]
è corretta l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribu- zione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vieta- re lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall' abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale at- CP_2 tività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. 42. Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'intervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l'intermediario finanziario”).
5.2. La pronunzia della Suprema Corte, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha quindi chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 141/2010 la promozione e con- clusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'e- lenco istituito presso l' CP_2
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485; l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo “finaliz- zato” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'u- tilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non assume la qualità di parte;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, comma primo c.c.
5.3. Sussiste l'interesse ad agire in ordine alle domande proposte (nullità del con- tratto di finanziamento;
diritto alla rideterminazione degli interessi al tasso legale): co-
10 me già precisato dai giudici di legittimità “con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto … per le parti contraenti l'interesse ad agire è in re ipsa, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica” (vedi Cass. 23/01/2023, n.1897; vedi anche Cass.
05/02/2020, n.2670; Cass. 27/07/1994, n.7017).
Il contratto del quale è richiesta la nullità è a tempo indeterminato;
risulta comun- que documentato l'addebito di interessi entro il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (vedi estratto conto prodotto da parte ricorrente in primo gra- do) e ciò è di per sé sufficiente a fondare un interesse concreto ed attuale ex art. 100
c.p.c., a prescindere dall'eccezione di intervenuta prescrizione che potrà al più incidere sulla quantificazione dell'indebito.
5.4 L'introduzione del giudizio di accertamento della nullità contrattuale e del cor- relato diritto alla rideterminazione degli interessi ma senza richiesta di quantificazione degli stessi e conseguente condanna alla ripetizione non configura poi un abuso dello strumento processuale.
Il divieto di frazionamento si riferisce infatti alla proposizione di separati giudizi per crediti relativi al medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi (e salvo che il giudizio unitario non sia più possibi- le per un precedente giudicato: vedi Cass. Sez. Un. 19/03/2025, n.7299) e non può per- tanto precludere la proposizione di una autonoma domanda di nullità contrattuale ed accertamento del diritto alla ripetizione delle prestazioni, salva la successiva quantifica- zione delle stesse, ipotesi distinta dal frazionamento dei crediti e casomai assimilabile al- la condanna generica, ovvero una “domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudi- zio”, proponibile anche in assenza del consenso del convenuto (vedi Cass. Sez. Un.,
12/10/2022, n.29862; Cass. Sez. Un. 23/11/1995, n. 12103).
5.5. Infondata è poi la deduzione di una responsabilità del contraente consumatore per aver taciuto la causa di invalidità contrattuale e per la violazione di buona fede e cor- rettezza asseritamente consistente nell'aver comunque utilizzato per un lungo periodo la linea di credito.
11 È stato precisato che la responsabilità ex art. 1338 c.c. deve in ogni caso essere esclusa qualora la nullità derivi, come nella fattispecie, dalla violazione di norme impera- tive che devono essere conosciute e considerate da entrambe le parti contraenti (vedi
Cass. 03/09/2021, n.23887: “posto che ai fini di ravvisare la responsabilità ex art. 1338
c.c., è necessaria la induzione dolosa o colposa per un contraente e, per l'altro, l'affi- damento senza colpa nella validità del contratto, il concorso di colpa del presunto dan- neggiato, che negligentemente abbia ignorato una causa di invalidità del contratto, esclude pertanto automaticamente la responsabilità di cui all'art. 1338 c.c. in capo al danneggiante;
ne consegue che la responsabilità ex art. 1338 c.c. non può essere invo- cata tutte le volte in cui l'invalidità del contratto derivi dalla violazione di norme impe- rative delle quali può presumersi la conoscenza e la cui ignoranza avrebbe potuto esse- re superata attraverso l'uso della normale diligenza” ; vedi anche Cass. 26/06/2020,
n.12836).
Peraltro nella fattispecie, tenuto conto della non univocità dell'interpretazione delle norme, della conoscenza o conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità o inefficacia (per il rilievo di tali elementi vedi Cass. 05/02/2016, n.2327), della qualità soggettiva dei contraenti (società finanziaria da un lato, consumatore dall'altro) non vi è alcun elemento che consenta di ritenere che il consumatore sin dall'inizio conoscesse o potesse conoscere con l'ordinaria diligenza la causa di invalidità negoziale.
Anche in relazione agli elementi appena esposti circa natura e conoscibilità dell'invalidità e qualità dei contraenti non vi è poi alcuna concreta ragione per conside- rare contrario a buona fede e correttezza l'utilizzo per un periodo di tempo più o meno lungo della linea di credito, peraltro corrispondendo ed anticipando gli interessi al tasso contrattualmente previsto.
6. L'appello va quindi respinto, con conferma del provvedimento impugnato, anche per la liquidazione delle spese, per le quali non vi è tempestivo e specifico motivo di ap- pello se non la richiesta di condanna della controparte correlata alla riforma nel merito del provvedimento di primo grado (vedi atto di appello: “l'Ecc.ma Corte d'Appello adito adita dovrà, in riforma al provvedimento impugnato, condannare il Sig. alle CP_1
12 spese anche del primo grado. La modifica della statuizione sulle spese sarà la ovvia conseguenza della totale riforma della sentenza di primo grado”; vedi Cass.
13/06/2024, n.16526: “il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poi- ché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, men- tre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia co- stituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”; vedi anche Cass. 13/07/2020 n.
14916, Cass. 14/10/2013 n. 23226)
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa Corte pendono oltre cento procedimenti in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore), esse sono liquidate applicando il DM
55/14 e ss. mod., causa di valore indeterminato - complessità bassa in euro 4.342,00 (fa- se di studio: euro 1.543,50; fase introduttiva: 1.063,50 euro;
fase decisionale: 1735,00 euro;
nulla per la fase istruttoria, non effettivamente tenuta: vedi Cass. 16/04/2021,
n.10206, Cass. 11/11/2024, n.29077, Cass. 19/03/2025 n.7343).
La novità della questione di diritto (con orientamenti contrastanti nella giurispru- denza di merito ed assenza di precedenti di legittimità sino alla richiamata Cass.
12838/2025, resa ex art.363 bis cpc) giustifica, inoltre, la compensazione delle spese nel- la misura della metà. Il residuo importo, pari ad euro 2.171,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge è posto a carico della soccombente, con distrazione a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione:
- rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
13 - dichiara parzialmente compensate, nella misura della metà, le spese del giudizio di appello;
condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata la residua metà, che liquida, per tale frazione, in € 2.171,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 novembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 736/2023 con OGGETTO: Mutuo promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. BAR- Parte_1 P.IVA_1
CALI RO
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
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APPELLATO
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Firenze pubblicata il 06/03/2023 nel giudizio iscritto al N. 7129/2022 R.G.
CONCLUSIONI
In data 30 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni.
Per : Parte_1
“- in via pregiudiziale, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ritenuta ammissibile
e non manifestamente infondata l'eccezione pregiudiziale di illegittimità costituzionale dell'art.3 D.Lgs. 374/99 per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzione della detta norma det- tando i consequenziali provvedimenti di ragione e di legge;
- e comunque, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, rite- nuto ammissibile l'appello proposto dalla avverso l'ordinanza Parte_1 emessa il 03/03/2023 dal Tribunale di Firenze nella persona della Dott.ssa Sabrina
IN e comunicata in data 06/03/2023 dalla Cancelleria, nel procedimento ex art.
702 bis c.p.c. rubricato al n. 7129/2022 RG, accertare e dichiarare che il contratto di concessione di linea di credito revolving sottoscritto da con la Findome- CP_1 stic Banca s.p.a. in data 25/03/2009 è pienamente valido ed efficace tra le parti e che non vi è stata violazione del D.Lgs. 374/99, degli artt. 117 e 125 bis TUB e/o di altre normative vigenti al momento della sua conclusione
e quindi voglia in totale riforma dell'ordinanza impugnata, accogliere le domande formulate in primo grado dalla convenuta, e pertanto, previo rigetto di ogni al- Pt_1 tra diversa e contraria istanza e richiesta, voglia respingere tutte le domande del ricor- rente nei confronti di in quanto inammissibili e comunque in- Parte_1 fondate in fatto e diritto per tutte le ragioni illustrate.
Con vittoria di spese e competenze e condanna dell'Avv. Andrea Ruocco alla resti- tuzione della somma di €.4.865,75 allo stesso provvisoriamente versata in esecuzione della sentenza di primo grado.”
2 Per : CP_1
“CHIEDE che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezio- ne, voglia così provvedere.
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile
l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e de- stituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e decreto di fissazione udienza CP_1
conveniva davanti al Tribunale di Firenze esponen-
[...] Parte_1 do:
- che in data 25 marzo 2009, in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico, ave- va sottoscritto un contratto relativo alla apertura di una linea di credito utilizzabile con carta di tipo revolving;
- che il contratto era stato promosso e concluso tramite il rivenditore dei beni, eser- cente convenzionato con l'intermediario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'
[...] ex art. 3 D. Lgs. 347/1999; Controparte_2
- che il contratto era nullo;
- che, in conseguenza della nullità, gli interessi dovevano computarsi al tasso legale.
Parte ricorrente chiedeva “accertare e dichiarare la nullità del contratto di finan- ziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando la domanda.
Il Tribunale di Firenze con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. depositata in data
06/03/2023 così statuiva:
“accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving, oggetto di causa;
3 dichiara il diritto di parte ricorrente di rimborsare il capitale con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente;
condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spe- Parte_1 se del presente giudizio che si liquidano in euro 2.500,00 per compenso, euro 145,50 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge, con attribuzione all'avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario.”
L'appello.
2. Proponeva appello , formulando i seguenti motivi di Parte_1 impugnazione:
1) la presunta violazione del D.Lgs. 374/99 e l'asserita nullità del contratto;
2) l'oggetto del contratto - apertura di una linea di credito;
3) la restituzione somme.
Si costituiva in giudizio parte appellata, che contestava le censure mosse nei con- fronti del provvedimento impugnato, del quale chiedeva la conferma, con vittoria delle spese.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 30 ottobre 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza riportate, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata: parte appellante ha indi- viduato con sufficiente chiarezza le parti della sentenza oggetto di impugnazione, formu- lando contestazioni con argomentazione adeguata e specificando le modifiche richieste, consentendo alla parte appellata di puntualmente espletare le relative difese ed alla Cor- te di cogliere la portata del gravame (vedi Cass. 13/12/2023 n.34969; Cass. 25/01/2023
n.2320).
4. Parte appellante ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.lgs. n.
374/1999 per violazione dell'artt. 76 della Costituzione nella parte in cui subdelegava il
Ministro del Tesoro a determinare il contenuto sotto il profilo oggettivo e soggettivo del- la riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria, ravvisando un “abusivo esercizio dello strumento della subdelega in quanto il Legislatore Delegato avrebbe do-
4 vuto definire già all'interno della normativa primaria (il decreto legislativo) il perimetro della riserva di attività in favore degli agenti rimettendo all'amministrazione esclusiva- mente le disposizioni tecniche di attuazione”.
La questione è manifestamente infondata.
La Corte Costituzionale ha chiarito che legge delega può consentire al legislatore delegato di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi stabilite
(vedi sentenza n. 261/2017); non costituisce comunque un'illegittima subdelegazione, come tale incompatibile con l'art. 76 Cost., la previsione, contenuta nella legge delegata, del conferimento al potere esecutivo di potestà regolamentare (sentenze nn. 125/1976,
91/1968, 79/1966 e 20/1960) ovvero di compiti amministrativi di natura tecnica (sen- tenze nn. 127/1981, 139/1976 e 106/1967; vedi, anche, in motivazione, Corte Cost.
09/04/2019, n.79 : “la giurisprudenza di questa corte … consente al decreto delegato il conferimento agli organi dell'esecutivo della funzione «di emanare normative di tipo regolamentare (sentenza n. 79 del 1966), disposizioni di carattere tecnico (sentenza n.
106 del 1967) o atti amministrativi di esecuzione (ordinanza n. 176 del 1998; per ulte- riori esemplificazioni, sentenze n. 66 del 1965 e n. 103 del 1957)» (sentenza n. 104 del
2017)”).
Nella fattispecie la legge delega (legge 6 febbraio 1996, n. 52, “Disposizioni per l'a- dempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994”) nel fissare i criteri e principi per l'attuazione della Direttiva
91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del si- stema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, all'art. 15, comma primo, lettera c) prevedeva: “c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva
91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decre- to-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità eco- nomiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della cri- minalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e cate- gorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà
5 con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo l della presente legge”.
L'art. 1 del D. Lgs. 25 settembre 1999, n. 374 (“Estensione delle disposizioni in ma- teria di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie partico- larmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15 della legge
6 febbraio 1996, n. 52”) estendeva la disciplina del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 ad una serie di attività, elencate nelle lettere da a) ad n), subordinatamente “al possesso delle licenze, autorizza- zioni, iscrizioni in albi o registri” ivi specificati;
alla lettera n) era in particolare indicata la “agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1° set- tembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3”
Il successivo art. 3 disponeva: “
1. L'esercizio professionale nei confronti del pubbli- co dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'art. 1, comma 1, lettera n), è riserva- to ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC.
2. Il Ministro del tesoro, del bi- lancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di com- patibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio del- la Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Richiamati i principi più volte espressi dalla giurisprudenza costituzionale e rico- struito il quadro normativo di riferimento, deve escludersi che vi sia stata una illegittima subdelegazione con violazione dell'art. 76 Cost.: il decreto legislativo delegato ha indivi- duato con sufficiente chiarezza l'attività (“agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”), demandando alla fonte secondaria unicamente lo sviluppo ed ulteriore specificazione della norma primaria (il
6 regolamento “specifica il contenuto dell'attività indicata”), per le necessarie integrazioni tecniche di dettaglio, in piena compatibilità con il parametro di cui all'art. 76 Cost.
Solo con la comparsa conclusionale parte appellante ha ulteriormente eccepito un
“contrasto con il principio di libertà economica espresso dall'art. 41 della Costituzione”, deducendo: “è infatti evidente che la finalità del D.Lgs. 374/99 è la tutela in materia di antiriciclaggio e non la tutela del consumatore;
l'interpretazione fornita dalla Corte di
Cassazione nella nota pronuncia invece, ponendosi a tutela del consumatore, contrasta con il principio della libertà economica”.
La questione è manifestamente infondata anche sotto tale profilo.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, «è possibile una compressione della libertà d'iniziativa economica privata solo “allorché l'apposizione di limiti di or- dine generale al suo esercizio corrisponda, oltre che alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana, come sancito dall'art. 41, comma secondo, Cost., all'utilità sociale” (sentenza n. 150 del 2022; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n.
151 e n. 47 del 2018, n. 16 del 2017 e n. 56 del 2015)» (Corte cost. n. 137 del 2024, in mo- tivazione). Più in particolare, la Corte costituzionale «ha costantemente negato che sia
“configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale”, oltre, ovvia- mente, alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana, ai sensi dell'art.
41, secondo comma, Cost., purché, per un verso, l'individuazione dell'utilità sociale
“non appaia arbitraria” e, “per altro verso, gli interventi del legislatore non la perse- guano mediante misure palesemente incongrue” (ex plurimis, sentenze n. 247 e n. 152 del 2010; n. 167 del 2009)» (Corte cost. n. 56 del 2015).
Nella specie, come evidenziato dalla Corte di cassazione, «la normativa in esame si inserisce nell'ambito del quadro regolamentare dello svolgimento dell'attività finanzia- ria ed è espressamente specificamente finalizzata alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, come chiaramente evincibile dalle premesse al d.lgs. n. 374 del 1999 e dai considerando della Direttiva
91/308/CEE del 10 giugno 1991 di cui costituisce recepimento. Non può, poi, conside- rarsi estraneo a tale normativa l'obiettivo di tutela, sia pure in via secondario e indiret-
7 to, dei consumatori, risultante dalla previsione dell'obbligo di iscrizione dell'intermediario in un albo tenuto da un soggetto pubblico e il conseguentemente as- soggettamento ai poteri di vigilanza dell'autorità preposta. Siffatti interessi attingono
a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, ri- ferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla in- dividuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori»; la normativa in esame, pertanto, «è preordinata alla tutela di rilevanti interessi pubblici e generali, attinenti, in particolare, alla sicu- rezza nazionale e all'ordine pubblico interno, nonché alla tutela dei consumatori»
(Cass. n. 12838 del 2025, in motivazione).
Appare dunque evidente come la normativa non confligga con l'art. 41 Cost., ri- spondendo a un'esigenza di salvaguardia di valori costituzionali, tra cui la sicurezza, che costituisce espresso limite alla libertà di iniziativa economica, e soddisfi un'esigenza di utilità sociale, ossia la tutela del consumatore, che non può certo considerarsi arbitra- riamente individuata, costituendo obiettivo variamente perseguito dal legislatore, tanto nazionale quanto europeo, attraverso una misura, l'iscrizione a un albo tenuto da un soggetto pubblico, che non si appalesa affatto incongrua rispetto al fine avuto presente.
Di qui la manifesta infondatezza dell'eccezione d'incostituzionalità.
5. Nel merito i motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
In fatto è documentale e pacifico che il contratto di finanziamento è stato promosso e concluso tramite il negoziante – rivenditore, convenzionato con l'intermediario, ma non iscritto nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria ex art. 3 D. Lgs
374/1991.
5.1. La Corte di Cassazione, risolvendo le questioni di diritto poste da questa Corte di Appello con ordinanza ex art. 363 bis c.p.c. in relazione ad una fattispecie concreta del tutto sovrapponile a quella per cui è causa, ha statuito: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del
1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del
8 D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contrat- to promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'in- termediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l ex art. 3 CP_2
D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.” (vedi
Cass. sez. I, 13/05/2025, n.12838).
La Corte di Cassazione in motivazione tra l'altro ha osservato: “la richiamata nor- mativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attivi- tà finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione
e conclusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito pres- so l' La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla CP_2 promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finan- ziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite con- venzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato).
17. Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credi- to cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l' e, in CP_2 quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da que- st'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […].
Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti inte- ressi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella di- CP_2 stribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini
9 dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi previ- sta […]
è corretta l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribu- zione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vieta- re lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall' abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale at- CP_2 tività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. 42. Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'intervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l'intermediario finanziario”).
5.2. La pronunzia della Suprema Corte, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha quindi chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 141/2010 la promozione e con- clusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'e- lenco istituito presso l' CP_2
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485; l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo “finaliz- zato” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'u- tilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non assume la qualità di parte;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, comma primo c.c.
5.3. Sussiste l'interesse ad agire in ordine alle domande proposte (nullità del con- tratto di finanziamento;
diritto alla rideterminazione degli interessi al tasso legale): co-
10 me già precisato dai giudici di legittimità “con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto … per le parti contraenti l'interesse ad agire è in re ipsa, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica” (vedi Cass. 23/01/2023, n.1897; vedi anche Cass.
05/02/2020, n.2670; Cass. 27/07/1994, n.7017).
Il contratto del quale è richiesta la nullità è a tempo indeterminato;
risulta comun- que documentato l'addebito di interessi entro il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (vedi estratto conto prodotto da parte ricorrente in primo gra- do) e ciò è di per sé sufficiente a fondare un interesse concreto ed attuale ex art. 100
c.p.c., a prescindere dall'eccezione di intervenuta prescrizione che potrà al più incidere sulla quantificazione dell'indebito.
5.4 L'introduzione del giudizio di accertamento della nullità contrattuale e del cor- relato diritto alla rideterminazione degli interessi ma senza richiesta di quantificazione degli stessi e conseguente condanna alla ripetizione non configura poi un abuso dello strumento processuale.
Il divieto di frazionamento si riferisce infatti alla proposizione di separati giudizi per crediti relativi al medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi (e salvo che il giudizio unitario non sia più possibi- le per un precedente giudicato: vedi Cass. Sez. Un. 19/03/2025, n.7299) e non può per- tanto precludere la proposizione di una autonoma domanda di nullità contrattuale ed accertamento del diritto alla ripetizione delle prestazioni, salva la successiva quantifica- zione delle stesse, ipotesi distinta dal frazionamento dei crediti e casomai assimilabile al- la condanna generica, ovvero una “domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudi- zio”, proponibile anche in assenza del consenso del convenuto (vedi Cass. Sez. Un.,
12/10/2022, n.29862; Cass. Sez. Un. 23/11/1995, n. 12103).
5.5. Infondata è poi la deduzione di una responsabilità del contraente consumatore per aver taciuto la causa di invalidità contrattuale e per la violazione di buona fede e cor- rettezza asseritamente consistente nell'aver comunque utilizzato per un lungo periodo la linea di credito.
11 È stato precisato che la responsabilità ex art. 1338 c.c. deve in ogni caso essere esclusa qualora la nullità derivi, come nella fattispecie, dalla violazione di norme impera- tive che devono essere conosciute e considerate da entrambe le parti contraenti (vedi
Cass. 03/09/2021, n.23887: “posto che ai fini di ravvisare la responsabilità ex art. 1338
c.c., è necessaria la induzione dolosa o colposa per un contraente e, per l'altro, l'affi- damento senza colpa nella validità del contratto, il concorso di colpa del presunto dan- neggiato, che negligentemente abbia ignorato una causa di invalidità del contratto, esclude pertanto automaticamente la responsabilità di cui all'art. 1338 c.c. in capo al danneggiante;
ne consegue che la responsabilità ex art. 1338 c.c. non può essere invo- cata tutte le volte in cui l'invalidità del contratto derivi dalla violazione di norme impe- rative delle quali può presumersi la conoscenza e la cui ignoranza avrebbe potuto esse- re superata attraverso l'uso della normale diligenza” ; vedi anche Cass. 26/06/2020,
n.12836).
Peraltro nella fattispecie, tenuto conto della non univocità dell'interpretazione delle norme, della conoscenza o conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità o inefficacia (per il rilievo di tali elementi vedi Cass. 05/02/2016, n.2327), della qualità soggettiva dei contraenti (società finanziaria da un lato, consumatore dall'altro) non vi è alcun elemento che consenta di ritenere che il consumatore sin dall'inizio conoscesse o potesse conoscere con l'ordinaria diligenza la causa di invalidità negoziale.
Anche in relazione agli elementi appena esposti circa natura e conoscibilità dell'invalidità e qualità dei contraenti non vi è poi alcuna concreta ragione per conside- rare contrario a buona fede e correttezza l'utilizzo per un periodo di tempo più o meno lungo della linea di credito, peraltro corrispondendo ed anticipando gli interessi al tasso contrattualmente previsto.
6. L'appello va quindi respinto, con conferma del provvedimento impugnato, anche per la liquidazione delle spese, per le quali non vi è tempestivo e specifico motivo di ap- pello se non la richiesta di condanna della controparte correlata alla riforma nel merito del provvedimento di primo grado (vedi atto di appello: “l'Ecc.ma Corte d'Appello adito adita dovrà, in riforma al provvedimento impugnato, condannare il Sig. alle CP_1
12 spese anche del primo grado. La modifica della statuizione sulle spese sarà la ovvia conseguenza della totale riforma della sentenza di primo grado”; vedi Cass.
13/06/2024, n.16526: “il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poi- ché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, men- tre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia co- stituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”; vedi anche Cass. 13/07/2020 n.
14916, Cass. 14/10/2013 n. 23226)
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa Corte pendono oltre cento procedimenti in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore), esse sono liquidate applicando il DM
55/14 e ss. mod., causa di valore indeterminato - complessità bassa in euro 4.342,00 (fa- se di studio: euro 1.543,50; fase introduttiva: 1.063,50 euro;
fase decisionale: 1735,00 euro;
nulla per la fase istruttoria, non effettivamente tenuta: vedi Cass. 16/04/2021,
n.10206, Cass. 11/11/2024, n.29077, Cass. 19/03/2025 n.7343).
La novità della questione di diritto (con orientamenti contrastanti nella giurispru- denza di merito ed assenza di precedenti di legittimità sino alla richiamata Cass.
12838/2025, resa ex art.363 bis cpc) giustifica, inoltre, la compensazione delle spese nel- la misura della metà. Il residuo importo, pari ad euro 2.171,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge è posto a carico della soccombente, con distrazione a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione:
- rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
13 - dichiara parzialmente compensate, nella misura della metà, le spese del giudizio di appello;
condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata la residua metà, che liquida, per tale frazione, in € 2.171,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 novembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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