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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/12/2025, n. 3910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3910 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. AR UA TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., IV° Sezione Civile, gop avv. Angela
Verolla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile iscritto al R. G. N. 1 5 6 4 / 2 0 2 2 ed avente ad oggetto: p r o p r i e t à .
TRA
, C.F.: , rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 CodiceFiscale_1 di procura a margine dell'atto di citazione relativo al procedimento RG 701447/2011, dall'avv.
VI GA, il quale elettivamente domicilia in San Nicola la Strada, alla Via Ugo la Malfa,
n.
5. P.e.c. Email_1
ATTORE
E
, C.F. , rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 CodiceFiscale_2 procura in calce alla comparsa di costituzione in seguito a riassunzione dall'Avv. Alfonso Lando col quale elettivamente domicilia alla via Don Bosco n° 46, pec: Email_2
CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Le parti con note di trattazione scritta, concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle richieste ed istanze formulate.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Preliminarmente va osservato che il presente procedimento, oggetto di una traslatio iudicii, veniva precedentemente instaurato dal sig. innanzi l'intestato Tribunale , RG Parte_2
701447/2011, ed assegnato alla dr.ssa Elisabetta Bernardel la quale, con sentenza n.1068/2020, dichiarava l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale in favore del Giudice di Pace di
Caserta, ai sensi dell'art.7, co.3, n.2) c.p.c.
Avverso tale decisione il sig. proponeva ricorso per regolamento di Parte_2 competenza dinanzi alla S.C. la quale con ordinanza n. 35818/2021 del 19/05/2021, pubblicata il 22/11/2021 e comunicata in pari data, rimetteva le parti per la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
Con comparsa di riassunzione il sig. , premesso di essere proprietario di Parte_1 un immobile sito in Caserta alla Via delle Ville n.32, di aver, nel mese di luglio dell'anno 2007, la sig.ra proprietaria dell'appartamento sito al piano inferiore, senza Controparte_1 autorizzazione alcuna fatto installare un cancello in ferro sul ballatoio condominiale;
di aver provveduto ad informare l'amministrazione di condominio del suddetto abuso, invitandolo ad attivarsi affinché fosse ripristinato lo status quo ante, di aver diffidato formalmente alla rimozione del cancello la signora , conveniva in giudizio innanzi lil Tribunale Controparte_1 di Santa Maria C.V. la signora al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Dichiarare illegittima la realizzazione e l'installazione da parte della sig.ra
del cancello in ferro sul ballatoio prospiciente l'appartamento di sua Controparte_1 proprietà sito al 5° piano, scala A, del di Caserta Via delle Ville Controparte_2
n.32, per violazione dell'art.1102 c.c. e conseguentemente ordinare alla convenuta l'immediata riduzione in pristino dello stato dei luoghi, attraverso la rimozione dal pianerottolo condominiale di quanto ivi collocato;
Condannare la sig.ra alla refusione Controparte_1 delle spese e delle competenze di causa, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA, di tutti i gradi e le fasi della presente vertenza e quindi anche di quella svolta innanzi alla Suprema Corte di
Cassazione”.
Instauratosi il contraddittorio ,si costituiva la convenuta la quale eccepiva, in Controparte_1 via preliminare, la nullità della citazione per violazione degli artt. 170 c.p.c. e 125 disp. att. c.c., atteso che l'attore aveva provveduto a notificare l'atto di riassunzione presso l'indirizzo di residenza della parte in luogo del procuratore costituito, nonché la tardiva iscrizione della causa a ruolo, avvenuta oltre il termine di tre mesi dalla comunicazione previsto dalla legge e, pertanto, chiedeva, in via preliminare dichiarare la estinzione del presente processo e, in subordine e nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese.
Il precedente giudicante, ritenendo di dover decidere sull'eccezione preliminare della convenuta unitamente al merito, richiamando i principi di sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo a seguito di costituzione della parte, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del giudizio le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere atteso
2 che la cancellata oggetto di causa, era stata completamente rimossa ed era stato ripristinato lo stato dei luoghi;
l'attore contestualmente chiedeva che venisse accertata la soccombenza virtuale della convenuta relativamente alle spese per tutti i gradi e le fasi processuali della vertenza.
Il presente giudizio veniva assegnato al ruolo dello scrivente che assegnava la causa a sentenza.
*****
Preliminarmente, si ritiene che per ragioni di economia processuale, il procedimento può essere definito mediante il criterio della c.d. “ragione più liquida”, che consente al giudice, senza doverne necessariamente seguire nella stesura delle motivazioni l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, in quanto assorbente (Cass.
12002/2014; Cass. 17214/2016).
Ciò posto, alla luce di quanto è emerso processualmente e documentalmente,( sulle eccezioni preliminari si è pronunciato il precedente giudicante, richiamando i principi di sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo a seguito di costituzione della parte e quello del raggiungimento dello scopo) , deve dichiararsi cessata la materia del contendere per carenza di interesse ad ottenere una pronuncia giudiziale.
Si rammenta, infatti, che la cessazione della materia del contendere è una causa di estinzione del processo, che non trova un'esplicita previsione nel codice di rito, in quanto è stata creata dalla prassi giurisprudenziale. E' pronunciata mediante sentenza dichiarativa, d'ufficio o su istanza di parte, nella quale viene stabilito che non si può procedere nel giudizio e alla definizione, essendo venuto meno l'interesse di tutte le parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. La causa di estinzione opera tutte le volte in cui sopravvengono eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto, lì dove non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale, per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso. La mancanza dell'accordo sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto al momento della pronuncia della decisione è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, costituendo un requisito per la trattazione del merito della domanda. (Cass. S.U.,
28.09.2000, n. 1048).
Applicando tali principi giurisprudenziali al caso in esame, deve ritenersi cessata la materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse delle parti, avendo i contendenti dato atto dell'intervenuto mutamento della situazione, con la rimozione del cancelletto e conseguente ripristino della status quo ante.
Accertata la sussistenza dei requisiti essenziali per la declaratoria di cessata materia del contendere, risulta necessario pronunciarsi anche sulle spese di lite, posto che la causa si è comunque resa necessaria per via di un comportamento della parte che ha reso doveroso sopportare alcuni esborsi, che la parte virtualmente vittoriosa, altrimenti, non avrebbe sostenuto.
In mancanza di un diverso accordo, vige il principio della soccombenza virtuale, nel senso che l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di “verosimiglianza”. Di
3 conseguenza, è possibile disporre la condanna alle spese nei confronti della parte che – se la causa fosse proseguita – sarebbe stata soccombente, senza necessità di motivazione. Tuttavia, può essere riconosciuta anche la compensazione delle spese, ma solo quando la soccombenza sia reciproca;
vi sia assoluta novità della questione e si sia registrato un mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente della causa. La decisione, in ogni caso, deve fondarsi non sull'avvenuta cessazione della materia del contendere, ma su una valutazione astratta ed ipotetica di quello che poteva essere l'esito del giudizio, qualora fosse stato proseguito (Cass.
Civ., Sez. VI, 11.08.2022, n.24714).
Orbene, nel caso che ci occupa parte attrice citava nel presente giudizio la convenuta al fine di far dichiarare illegittima l'installazione di un cancello in ferro sul ballatoio che era stata realizzata arbitrariamente e senza alcuna autorizzazione, violando quanto previsto dall'art.1102 c.c., atteso che la stessa comportava una sottrazione stabile e definitiva della relativa porzione di bene comune alla sua naturale destinazione ed all'uso degli altri condomini, con il conseguente asservimento esclusivo di detta porzione del ballatoio alla proprietà del singolo condomino.
Secondo quanto sostento dalla convenuta , invece, l'attore avrebbe prestato il proprio consenso alla installazione delle cancellate.
Nell'ambito del precedente giudizio, ed in particolare dalla dichiarazione resa dalla teste di parte attrice, veniva confermata la circostanza che il cancello veniva posizionato senza il consenso del sig. che anzi ne aveva sempre richiesto la rimozione. Pt_2
A ciò aggiungasi che la convenuta non ha mai provato l'assenso degli altri condomini alla realizzazione della suddetta cancellata, né tanto meno il possesso delle relative chiavi agli altri condomini.
Ciò posto la convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese di giudizio.
La condanna alle spese per soccombenza virtuale nell'ambito del presente procedimento riguarda anche le spese relative al regolamento di competenza proposto da attrice. Pt_3
L'ordinanza n. 35818/2021, accoglieva il proposto regolamento con rimessione delle parti per la prosecuzione del processo, dinanzi al Tribunale di Santa Maria C. V., al quale veniva rimessa anche la statuizione sulle spese del regolamento, sancendo dunque la definitiva competenza dell'adito Tribunale così come individuato a suo tempo dal . Pt_2
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V. IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna la convenuta a corrispondere il favore del signor Controparte_1 [...]
la somma di € 2.961,30 a titolo di competenze per il presente giudizio oltre Parte_1
IVA, CPA e e spese accessorie come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
condanna, altresì, la convenuta a corrispondere il favore del signor Controparte_1
la somma di € 2.979,70 a titolo di competenze del giudizio relativo al Parte_1 ricorso per regolamento di competenza oltre IVA, CPA e spese accessorie come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
4 Così deciso in Santa Maria C.V. il 03 /12/2025
IL GOP
Avv. Angela Verolla
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