CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 245/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2397/2023 depositato il 28/04/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - P.iva
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Dott. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3986/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 30/11/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180000603577 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il primo Giudice ha accolto - con la sentenza meglio indicato in epigrafe - il ricorso proposto dalla
Resistente_1 srl avverso la Cartella di pagamento n. 29820180000603577 ritenendo che “ … per la mancata costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione e per il mancato svolgimento, da parte dello stesso
Agente della riscossione, dell'adempimento processuale prescritto dall' art.39 D.lgs.112/99, nessuna controdeduzione è stata svolta dal medesimo Agente della riscossione e dalla Direzione Provinciale di
Siracusa dell'Agenzia delle Entrate, che aveva eseguito l'iscrizione a ruolo, e non risulta la produzione in giudizio della prova documentale della notificazione della comunicazione indicata nella cartella di pagamenti
… l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento si rivelano illegittime e, pertanto, devono essere annullate
…..” (cfr. sentenza di I grado in atti).
La sentenza in parola è' stata gravata dall'Agenzia delle entrate riscossione, la quale ha prodotto documentazione a sostegno (art. 58 d.lvo 546 del 1992), e ne ha chiesto – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello).
Si è costituita la Società contribuente la quale ha contro dedotto ed ha concluso per il rigetto.
Con successiva memoria ha insistito.
L'Agenzia delle entrate si è costituita con propria memoria chiedendo l'accoglimento dell'appello e la conferma della pretesa.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Va riformata la sentenza impugnata.
1.- La mancata comunicazione dell'esito del “controllo automatizzato”, ove dallo stesso non emerga un'imposta o una maggiore imposta, non determina la nullità della cartella di pagamento.
Per l'ente impositore, non è previsto alcun obbligo generalizzato di “comunicare” l'esito della liquidazione: tale obbligo è ravvisabile soltanto qualora dai “controlli automatici” emerga un risultato “non conforme”
a quello indicato nella dichiarazione (art. 36 bis c. 3 e art. 54-bis, c. 3). 2.- L'art. 6, c. 5, legge n. 212 del 2000 – infatti - non impone un obbligo “generalizzato” di contraddittorio preventivo, bensì soltanto qualora vi siano “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.
Tali fattispecie non sussistono se la violazione consista nell' omesso versamento di somme dichiarate e non versate (Cassazione, Ordinanza n. 22061 del 12 luglio 2022).
Pertanto, nella fattispecie che qui ci occupa non sussisteva alcun obbligo di “comunicazione” al contribuente: trattandosi di omesso versamento.
3.- Nella fattispecie la cartella di pagamento non costituisce un “nuovo” atto di accertamento, bensì un atto applicativo di precedenti atti sanzionatori definitivi: le ragioni della pretesa erano, quindi, già note alla
Società contribuente.
In disparte quanto precede la cartella indica gli elementi idonei ad individuare con puntualità ragioni della pretesa (cfr. Cartella in atti).
La notifica della cartella, inoltre, è stata preceduta da “comunicazione” predisposta del 11.10.2016 (n.
3039737151) nella quale sono indicate le ragioni di fatto e diritto riferibili alla richiesta di pagamento: come si evince anche dal tenore del ricorso introduttivo dal quale emerge che la Società ha avuto contezza delle ragioni della pretesa (cfr. ricorso introduttivo e cartella in atti).
4.- L' art. 26, c. 2 Dpr n. 602/1973 prevede che la notifica della cartella di pagamento possa essere eseguita a mezzo pec.
Ogni eventuale (ed ipotetico) “vizio” di notifica della cartella deve, comunque, ritenersi “sanato” dall'avvenuta impugnazione ex art. 156 cpc.
La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto “ … il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio – al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana – non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente … ”(Cassazione, Civile ord. n.1545 del 22.01.2018 e ord. n. 28272 dell'11 dicembre
2020).
La cartella (art. 36, c.
4 - ter Dl. n. 248/07) indica il “responsabile del procedimento”, le somme dovute,
l'ente impositore, il tributo nonché gli ulteriori elementi necessari per individuazione della pretesa (cfr. cartella in atti).
Gli interessi di mora vengono determinati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs n. 159/2015) e vanno calcolati in ragione dell'eventuale ritardato pagamento.
L' “aggio” è previsto dall'art.17 D.lgs. 112/99, così come modificato dal D.lgs. n.159 del 24.9.2015 ed è stato calcolato sulla base della detta normativa.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Riforma la sentenza impugnata.
Condanna la Società appellata alle spese di questo grado, in favore che liquida in complessivi euro
1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori se dovuti, di cui:
-euro 1.000,00 per l'Agenzia delle entrate riscossione: euro 500,00 per ciascun grado di giudizio;
-euro 500,00 per l'Agenzia delle entrate, per il presente grado.
Palermo, 11 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ GE
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2397/2023 depositato il 28/04/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - P.iva
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Dott. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3986/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 30/11/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180000603577 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il primo Giudice ha accolto - con la sentenza meglio indicato in epigrafe - il ricorso proposto dalla
Resistente_1 srl avverso la Cartella di pagamento n. 29820180000603577 ritenendo che “ … per la mancata costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione e per il mancato svolgimento, da parte dello stesso
Agente della riscossione, dell'adempimento processuale prescritto dall' art.39 D.lgs.112/99, nessuna controdeduzione è stata svolta dal medesimo Agente della riscossione e dalla Direzione Provinciale di
Siracusa dell'Agenzia delle Entrate, che aveva eseguito l'iscrizione a ruolo, e non risulta la produzione in giudizio della prova documentale della notificazione della comunicazione indicata nella cartella di pagamenti
… l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento si rivelano illegittime e, pertanto, devono essere annullate
…..” (cfr. sentenza di I grado in atti).
La sentenza in parola è' stata gravata dall'Agenzia delle entrate riscossione, la quale ha prodotto documentazione a sostegno (art. 58 d.lvo 546 del 1992), e ne ha chiesto – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello).
Si è costituita la Società contribuente la quale ha contro dedotto ed ha concluso per il rigetto.
Con successiva memoria ha insistito.
L'Agenzia delle entrate si è costituita con propria memoria chiedendo l'accoglimento dell'appello e la conferma della pretesa.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Va riformata la sentenza impugnata.
1.- La mancata comunicazione dell'esito del “controllo automatizzato”, ove dallo stesso non emerga un'imposta o una maggiore imposta, non determina la nullità della cartella di pagamento.
Per l'ente impositore, non è previsto alcun obbligo generalizzato di “comunicare” l'esito della liquidazione: tale obbligo è ravvisabile soltanto qualora dai “controlli automatici” emerga un risultato “non conforme”
a quello indicato nella dichiarazione (art. 36 bis c. 3 e art. 54-bis, c. 3). 2.- L'art. 6, c. 5, legge n. 212 del 2000 – infatti - non impone un obbligo “generalizzato” di contraddittorio preventivo, bensì soltanto qualora vi siano “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.
Tali fattispecie non sussistono se la violazione consista nell' omesso versamento di somme dichiarate e non versate (Cassazione, Ordinanza n. 22061 del 12 luglio 2022).
Pertanto, nella fattispecie che qui ci occupa non sussisteva alcun obbligo di “comunicazione” al contribuente: trattandosi di omesso versamento.
3.- Nella fattispecie la cartella di pagamento non costituisce un “nuovo” atto di accertamento, bensì un atto applicativo di precedenti atti sanzionatori definitivi: le ragioni della pretesa erano, quindi, già note alla
Società contribuente.
In disparte quanto precede la cartella indica gli elementi idonei ad individuare con puntualità ragioni della pretesa (cfr. Cartella in atti).
La notifica della cartella, inoltre, è stata preceduta da “comunicazione” predisposta del 11.10.2016 (n.
3039737151) nella quale sono indicate le ragioni di fatto e diritto riferibili alla richiesta di pagamento: come si evince anche dal tenore del ricorso introduttivo dal quale emerge che la Società ha avuto contezza delle ragioni della pretesa (cfr. ricorso introduttivo e cartella in atti).
4.- L' art. 26, c. 2 Dpr n. 602/1973 prevede che la notifica della cartella di pagamento possa essere eseguita a mezzo pec.
Ogni eventuale (ed ipotetico) “vizio” di notifica della cartella deve, comunque, ritenersi “sanato” dall'avvenuta impugnazione ex art. 156 cpc.
La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto “ … il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio – al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana – non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente … ”(Cassazione, Civile ord. n.1545 del 22.01.2018 e ord. n. 28272 dell'11 dicembre
2020).
La cartella (art. 36, c.
4 - ter Dl. n. 248/07) indica il “responsabile del procedimento”, le somme dovute,
l'ente impositore, il tributo nonché gli ulteriori elementi necessari per individuazione della pretesa (cfr. cartella in atti).
Gli interessi di mora vengono determinati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs n. 159/2015) e vanno calcolati in ragione dell'eventuale ritardato pagamento.
L' “aggio” è previsto dall'art.17 D.lgs. 112/99, così come modificato dal D.lgs. n.159 del 24.9.2015 ed è stato calcolato sulla base della detta normativa.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Riforma la sentenza impugnata.
Condanna la Società appellata alle spese di questo grado, in favore che liquida in complessivi euro
1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori se dovuti, di cui:
-euro 1.000,00 per l'Agenzia delle entrate riscossione: euro 500,00 per ciascun grado di giudizio;
-euro 500,00 per l'Agenzia delle entrate, per il presente grado.
Palermo, 11 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ GE