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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/04/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 3150/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 3150/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3150 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie – vendita di cose mobili - tra
rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv Bartolomeo Spaziano e con TR questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Vairano Patenora
(CE) alla via Volturno n. 93;
APPELLANTE
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in CP_2 atti, dall'Avv.ti Nicola Croce e Laura D'Anna e presso di questi elettivamente domiciliata in
Marcianise (CE) alla via Piave n. 10;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 13.03.2025 di discussio- ne ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello, conveniva in giudizio la TR CP_2 al fine di sentir dichiarare la riforma della sentenza n. 85/2021, pronunziata dal Giudice di
Pace di Piedimonte Matese, depositata in Cancelleria in data 22.02.2021.
A fondamento dell'impugnazione l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nel ritenere non provata la domanda alla luce dell'istruttoria espletata.
2. Il Giudice di prime cure ha erroneamente valutato le
2
dichiarazioni dei testi escussi in primo grado e in specie l'escussione del meccanico, il quale, attestava la presenza dell'acqua nel serbatoio.
3. Il Giudice di prime cure, nell'inquadrare la domanda nell'alveo dell'art 114 Codice del Consumo, errava nel ritenere non provata tale responsabilità, atteso che, trattasi di responsabilità oggettiva/extracontrattuale.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusio- TR ni: 1) Accertare e dichiarare fondata la domanda proposta dal sig. per tutto quanto TR esposto nei punti 1.A) e 1.B) della premessa del presente atto;
2) Conseguentemente, condannare l'appellata al risarcimento del danno cagionato dal prodotto difettoso nella misura di € 587,00; 3) Con vittoria di spe- se e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo:
1. Il Giudice di prime cure CP_2 correttamente riteneva non provata la domanda proposta dal atteso che, TR rimanevo indimostrati gli elementi di cui all'art 120 del D. Lgs 206/2005. 2. Il Giudice di prime cure correttamente non poneva a fondamento della decisione le dichiarazioni testi- moniali del e , atteso che, trattasi di testimonianze Parte_1 Controparte_3 de relato su circostanze riferite dallo stesso attore.
3. Il Giudice di prime cure correttamente riteneva inidonea a suffragare la domanda attorea la testimonianza del , atte- Tes_1 so che, non provava il presunto difetto del prodotto, né il nesso causale tra il rifornimento e i danni riportati al veicolo attoreo.
4. Nel giudizio di appello, la documentazione deposita- ta non dà prova dell'alterazione del carburante erogato dal distributore di Ciorlano. 5.
L'impurità del carburante non può essere presunta ma va accertata mediante appositi stru- menti, tra cui una perizia tecnica che non è stata effettuata.
6. Nessuna responsabilità può essere mossa all'appellata CP_2
Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni. 1) Rigettare l'avverso CP_2 atto di appello poiché totalmente infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
85/2021 resa dal Giudice di Pace di Piedimonte Matese;
2) ANre l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio da attribuirsi con distrazione al sottoscritto procura- tore antistatario ex art. 93 c.p.
Nel merito l'appello è fondato.
Il giudizio de quo prende le mosse dalla impugnata sentenza n. 85/2021 emessa dal Giudi- ce di Pace di Piedimonte Matese e depositata in data 22.02.2021 con cui rigettava la do- manda presentata dal TR si duole di aver subito un danno al proprio veicolo Nissan Trade tg TR
AV032ZP per la contaminazione del gasolio acquistato presso la stazione di servizio CP_2
[... di Ciorlano di proprietà della Specifica l'attore nel giudizio di prime CP_2 cure che a seguito del rifornimento di gasolio in data 03.04.2019, presso la su indicata sta-
3
zione, la vettura si sarebbe arrestata dopo aver percorso pochi chilometri. Trainata imme- diatamente in officina, il meccanico riscontrava smontando il serbatoio la presenza di acqua nel carburante che determinava l'arresto del veicolo e provvedeva alla revisione dell'elettrovalvola per pompa iniezione, filtro gasolio oltre alla pulizia del serbatoio.
Il giudice di pace adito in primo grado ha rigettato la domanda ritenendola non provata.
A parere di questo giudicante tale statuizione è erronea poiché, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrat- tuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritener- si applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il ri- sarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultan- do, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempi- mento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservan- za dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass.
Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533; Cass. 27.9.2007, n. 20326).
È quindi errata la statuizione che vuole che l'attore deve fornire la prova del vizio del car- burante, giacché egli deve solo provare di aver acquistato il carburante presso la stazione di servizio della convenuta e che tale carburante è stato immesso nella vettura poi oggetto di riparazioni. (cfr. Cass. n. 3373/2010).
Orbene, l'onere probatorio gravante in capo all'appellante è stato assolto, dato che dall'esame della documentazione versata in atti si evince tanto la presenza dello scontrino che attesta l'avvenuto rifornimento di carburante in data 03.04.2019 (circostanza peraltro non contestata), quanto la fattura dell'officina datata 08.04.2019 attestante la riparazione del filtro del gasolio e del serbatoio.
Inoltre, durante l'istruttoria di primo grado, veniva escusso in data 11.12.2020 il meccanico, tale , il quale affermava “ricordo che dopo il rifornimento di gasolio il Cambio Giu- Tes_1 seppe mi contattò telefonicamente perché il veicolo si era fermato”; ancora “ricordo che il veicolo si trovava
4
fermo a circa 3-4 km dal distributore di Ciorlano, ; altresì aggiunge “ho riscontrato che nel CP_2 serbatoio del gasolio vi era una quantità di acqua e sporco. Ho cambiato il filtro del gasolio, ho smontato la pompa da iniezione perché vi era arrivata l'acqua e ho cambiato l'elettrovalvola e ho rimontato la pompa”.
A fronte di tali elementi istruttori, si può affermare che la parte attrice ha provato il difetto ed il nesso di causa con il danno;
infatti, la autovettura si è arrestata improvvisamente nell'immediatezza del rifornimento ed il meccanico ha riscontrato acqua nel serbatoio.
Pertanto, competeva al distributore appellato, invece, provare che il prodotto venduto ave- va le qualità sue proprie e che non era frammisto ad acqua, circostanza non provata dal di- stributore convenuto/appellato.
Si evince dalla disciplina del codice del consumo che responsabile del danno da prodotto difettoso è, di regola, lo stesso fabbricante del bene, e nel caso di prodotti complessi anche del prodotto finito (art. 115 cit. comma 2bis). La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. In- combe, pertanto, sul soggetto danneggiato – ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 206 del 2005, la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore, a norma dell'art. 118 dello stesso co- dice, la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico scientifiche. (cfr. Cassazione ci- vile sez. III, 20/11/2018, n.29828).
La domanda va, pertanto, considerata provata e accolta.
Ciò posto, venendo alla quantificazione del risarcimento del danno, la parte attrice ha alle- gato di aver subito, a causa dei danni riportati dal motore dell'autovettura di sua proprietà, danni per complessivi euro 587,00 consistenti nelle somme spese per la riparazione dell'au- tovettura, somma documentata dalla fattura allegata in atti e non oggetto di specifica conte- stazione da parte dell'appellata.
Ciò posto, l'appello risulta fondato con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n. 55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguardo al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
5
provvede:
Accoglie l'appello, e per l'effetto, riforma la sentenza impugnata;
AN al risarcimento del danno cagionato dal prodotto difettoso CP_2 della somma di € 587,00 in favore di TR
AN , al pagamento delle spese processuali del doppio grado di CP_2 giudizio in favore di che liquida per il primo grado in € 633,00 per TR compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
mentre per il secondo grado in € 332,00 per compenso professionale, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Santa Maria Capua Vetere, 17 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
6
n. 3150/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 3150/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3150 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie – vendita di cose mobili - tra
rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv Bartolomeo Spaziano e con TR questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Vairano Patenora
(CE) alla via Volturno n. 93;
APPELLANTE
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in CP_2 atti, dall'Avv.ti Nicola Croce e Laura D'Anna e presso di questi elettivamente domiciliata in
Marcianise (CE) alla via Piave n. 10;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 13.03.2025 di discussio- ne ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello, conveniva in giudizio la TR CP_2 al fine di sentir dichiarare la riforma della sentenza n. 85/2021, pronunziata dal Giudice di
Pace di Piedimonte Matese, depositata in Cancelleria in data 22.02.2021.
A fondamento dell'impugnazione l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nel ritenere non provata la domanda alla luce dell'istruttoria espletata.
2. Il Giudice di prime cure ha erroneamente valutato le
2
dichiarazioni dei testi escussi in primo grado e in specie l'escussione del meccanico, il quale, attestava la presenza dell'acqua nel serbatoio.
3. Il Giudice di prime cure, nell'inquadrare la domanda nell'alveo dell'art 114 Codice del Consumo, errava nel ritenere non provata tale responsabilità, atteso che, trattasi di responsabilità oggettiva/extracontrattuale.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusio- TR ni: 1) Accertare e dichiarare fondata la domanda proposta dal sig. per tutto quanto TR esposto nei punti 1.A) e 1.B) della premessa del presente atto;
2) Conseguentemente, condannare l'appellata al risarcimento del danno cagionato dal prodotto difettoso nella misura di € 587,00; 3) Con vittoria di spe- se e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo:
1. Il Giudice di prime cure CP_2 correttamente riteneva non provata la domanda proposta dal atteso che, TR rimanevo indimostrati gli elementi di cui all'art 120 del D. Lgs 206/2005. 2. Il Giudice di prime cure correttamente non poneva a fondamento della decisione le dichiarazioni testi- moniali del e , atteso che, trattasi di testimonianze Parte_1 Controparte_3 de relato su circostanze riferite dallo stesso attore.
3. Il Giudice di prime cure correttamente riteneva inidonea a suffragare la domanda attorea la testimonianza del , atte- Tes_1 so che, non provava il presunto difetto del prodotto, né il nesso causale tra il rifornimento e i danni riportati al veicolo attoreo.
4. Nel giudizio di appello, la documentazione deposita- ta non dà prova dell'alterazione del carburante erogato dal distributore di Ciorlano. 5.
L'impurità del carburante non può essere presunta ma va accertata mediante appositi stru- menti, tra cui una perizia tecnica che non è stata effettuata.
6. Nessuna responsabilità può essere mossa all'appellata CP_2
Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni. 1) Rigettare l'avverso CP_2 atto di appello poiché totalmente infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
85/2021 resa dal Giudice di Pace di Piedimonte Matese;
2) ANre l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio da attribuirsi con distrazione al sottoscritto procura- tore antistatario ex art. 93 c.p.
Nel merito l'appello è fondato.
Il giudizio de quo prende le mosse dalla impugnata sentenza n. 85/2021 emessa dal Giudi- ce di Pace di Piedimonte Matese e depositata in data 22.02.2021 con cui rigettava la do- manda presentata dal TR si duole di aver subito un danno al proprio veicolo Nissan Trade tg TR
AV032ZP per la contaminazione del gasolio acquistato presso la stazione di servizio CP_2
[... di Ciorlano di proprietà della Specifica l'attore nel giudizio di prime CP_2 cure che a seguito del rifornimento di gasolio in data 03.04.2019, presso la su indicata sta-
3
zione, la vettura si sarebbe arrestata dopo aver percorso pochi chilometri. Trainata imme- diatamente in officina, il meccanico riscontrava smontando il serbatoio la presenza di acqua nel carburante che determinava l'arresto del veicolo e provvedeva alla revisione dell'elettrovalvola per pompa iniezione, filtro gasolio oltre alla pulizia del serbatoio.
Il giudice di pace adito in primo grado ha rigettato la domanda ritenendola non provata.
A parere di questo giudicante tale statuizione è erronea poiché, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrat- tuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritener- si applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il ri- sarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultan- do, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempi- mento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservan- za dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass.
Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533; Cass. 27.9.2007, n. 20326).
È quindi errata la statuizione che vuole che l'attore deve fornire la prova del vizio del car- burante, giacché egli deve solo provare di aver acquistato il carburante presso la stazione di servizio della convenuta e che tale carburante è stato immesso nella vettura poi oggetto di riparazioni. (cfr. Cass. n. 3373/2010).
Orbene, l'onere probatorio gravante in capo all'appellante è stato assolto, dato che dall'esame della documentazione versata in atti si evince tanto la presenza dello scontrino che attesta l'avvenuto rifornimento di carburante in data 03.04.2019 (circostanza peraltro non contestata), quanto la fattura dell'officina datata 08.04.2019 attestante la riparazione del filtro del gasolio e del serbatoio.
Inoltre, durante l'istruttoria di primo grado, veniva escusso in data 11.12.2020 il meccanico, tale , il quale affermava “ricordo che dopo il rifornimento di gasolio il Cambio Giu- Tes_1 seppe mi contattò telefonicamente perché il veicolo si era fermato”; ancora “ricordo che il veicolo si trovava
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fermo a circa 3-4 km dal distributore di Ciorlano, ; altresì aggiunge “ho riscontrato che nel CP_2 serbatoio del gasolio vi era una quantità di acqua e sporco. Ho cambiato il filtro del gasolio, ho smontato la pompa da iniezione perché vi era arrivata l'acqua e ho cambiato l'elettrovalvola e ho rimontato la pompa”.
A fronte di tali elementi istruttori, si può affermare che la parte attrice ha provato il difetto ed il nesso di causa con il danno;
infatti, la autovettura si è arrestata improvvisamente nell'immediatezza del rifornimento ed il meccanico ha riscontrato acqua nel serbatoio.
Pertanto, competeva al distributore appellato, invece, provare che il prodotto venduto ave- va le qualità sue proprie e che non era frammisto ad acqua, circostanza non provata dal di- stributore convenuto/appellato.
Si evince dalla disciplina del codice del consumo che responsabile del danno da prodotto difettoso è, di regola, lo stesso fabbricante del bene, e nel caso di prodotti complessi anche del prodotto finito (art. 115 cit. comma 2bis). La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. In- combe, pertanto, sul soggetto danneggiato – ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 206 del 2005, la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore, a norma dell'art. 118 dello stesso co- dice, la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico scientifiche. (cfr. Cassazione ci- vile sez. III, 20/11/2018, n.29828).
La domanda va, pertanto, considerata provata e accolta.
Ciò posto, venendo alla quantificazione del risarcimento del danno, la parte attrice ha alle- gato di aver subito, a causa dei danni riportati dal motore dell'autovettura di sua proprietà, danni per complessivi euro 587,00 consistenti nelle somme spese per la riparazione dell'au- tovettura, somma documentata dalla fattura allegata in atti e non oggetto di specifica conte- stazione da parte dell'appellata.
Ciò posto, l'appello risulta fondato con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n. 55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguardo al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
5
provvede:
Accoglie l'appello, e per l'effetto, riforma la sentenza impugnata;
AN al risarcimento del danno cagionato dal prodotto difettoso CP_2 della somma di € 587,00 in favore di TR
AN , al pagamento delle spese processuali del doppio grado di CP_2 giudizio in favore di che liquida per il primo grado in € 633,00 per TR compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
mentre per il secondo grado in € 332,00 per compenso professionale, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Santa Maria Capua Vetere, 17 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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