Articolo 10 della Legge 21 marzo 1990, n. 53
Articolo 9Articolo 11
Versione
23 marzo 1990
Art. 10. 1. L' articolo 71 del testo unico n. 570 del 1960 e' sostituito dal seguente:
"Art. 71. - 1. L'ufficio centrale e' presieduto dal presidente del tribunale o da altro magistrato delegato dal presidente ed e' composto di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.
2. Il presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio".
2. E' abrogato il primo comma dell'articolo 74 del testo unico n. 570 del 1960 .
Entrata in vigore il 23 marzo 1990
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