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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 378/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MACCARONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3082/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - AT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005213376000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005213376000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150004378470000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150004378470000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 203/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia Entrate IO nonché Regione Calabria, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento di pagamento N. 030 2024 9005963646 000, contenente tra l'altro le cartelle di pagamento nn. 03020160006583765000 relative a tasse automobilistiche anni
2011/2012 e cartella di pagamento n. 03020180002989681000 relative tasse automobilistiche anni
2013/2014. Al riguardo la ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per avvenuta prescrizione del credito. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si sono costituiti sia il concessionario Agenzia delle
Entrate IO che la Regione Calabria che hanno contestato i motivi di ricorso. A sostegno ha prodotto le relate di notifica degli atti. Ha concluso per il rigetto del ricorso. Con successiva memoria, parte ricorrente ha chiesto la cessata materia del contendere per aver ottenuto la rateizzazione anche dei debiti di cui alle cartelle oggetto di impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dalla ricorrente, la Corte osserva.
La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse anche di una parte alla naturale definizione del giudizio stesso. La rinunzia alla domanda non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento del ricorrente e la volontà di proseguire nella domanda proposta;
detta rinuncia si configura, tra l'altro, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte e determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte (richiesta, invece, per la rinuncia agli atti del giudizio), l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata anche d'ufficio. La rinuncia espressa o tacita alla domanda
(o ai suoi singoli capi) rientra fra i poteri del difensore, distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte.
Considerato che
parte resistente, nell'accordare la rateizzazione ha per facta concludentia manifestato in modo inequivocabilmente la volontà di accettare la rinuncia al giudizio. Pertanto, dichiara l'estinzione del giudizio per l'accordo raggiunto sulla rateizzazione del debito oggetto del giudizio. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AT sez.
4- giudice monocratico, cosi provvede: estinto il giudizio per avvenuta rateizzazione del debito per cui è causa. Spese compensate. Cosi deciso in AT nella camera di consiglio del 09.02.2026 Il giudice monocratico Avv. Antonio Maccarone
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MACCARONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3082/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - AT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005213376000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005213376000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150004378470000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150004378470000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 203/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia Entrate IO nonché Regione Calabria, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento di pagamento N. 030 2024 9005963646 000, contenente tra l'altro le cartelle di pagamento nn. 03020160006583765000 relative a tasse automobilistiche anni
2011/2012 e cartella di pagamento n. 03020180002989681000 relative tasse automobilistiche anni
2013/2014. Al riguardo la ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per avvenuta prescrizione del credito. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si sono costituiti sia il concessionario Agenzia delle
Entrate IO che la Regione Calabria che hanno contestato i motivi di ricorso. A sostegno ha prodotto le relate di notifica degli atti. Ha concluso per il rigetto del ricorso. Con successiva memoria, parte ricorrente ha chiesto la cessata materia del contendere per aver ottenuto la rateizzazione anche dei debiti di cui alle cartelle oggetto di impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dalla ricorrente, la Corte osserva.
La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse anche di una parte alla naturale definizione del giudizio stesso. La rinunzia alla domanda non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento del ricorrente e la volontà di proseguire nella domanda proposta;
detta rinuncia si configura, tra l'altro, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte e determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte (richiesta, invece, per la rinuncia agli atti del giudizio), l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata anche d'ufficio. La rinuncia espressa o tacita alla domanda
(o ai suoi singoli capi) rientra fra i poteri del difensore, distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte.
Considerato che
parte resistente, nell'accordare la rateizzazione ha per facta concludentia manifestato in modo inequivocabilmente la volontà di accettare la rinuncia al giudizio. Pertanto, dichiara l'estinzione del giudizio per l'accordo raggiunto sulla rateizzazione del debito oggetto del giudizio. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AT sez.
4- giudice monocratico, cosi provvede: estinto il giudizio per avvenuta rateizzazione del debito per cui è causa. Spese compensate. Cosi deciso in AT nella camera di consiglio del 09.02.2026 Il giudice monocratico Avv. Antonio Maccarone