Articolo 5 della Legge 14 luglio 1969, n. 471
Articolo 4Articolo 6
Versione
20 agosto 1969
Art. 5.
Il Ministro per il tesoro, per effettuare le operazioni di cui al precedente articolo, si avvale dell'Istituto mobiliare italiano - IMI il quale e' autorizzato a perfezionare, per conto del Tesoro dello Stato, tutti gli atti ad esse relativi.
L'istituto mobiliare italiano provvedera' altresi' al prelievo presso l'Ufficio italiano dei cambi - per conto del Tesoro dello Stato - delle valute di cui al precedente articolo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare le convenzioni necessarie con l'Ufficio italiano dei cambi con l'Istituto mobiliare italiano.
Entrata in vigore il 20 agosto 1969