Art. 5.
Il Ministro per il tesoro, per effettuare le operazioni di cui al precedente articolo, si avvale dell'Istituto mobiliare italiano - IMI il quale e' autorizzato a perfezionare, per conto del Tesoro dello Stato, tutti gli atti ad esse relativi.
L'istituto mobiliare italiano provvedera' altresi' al prelievo presso l'Ufficio italiano dei cambi - per conto del Tesoro dello Stato - delle valute di cui al precedente articolo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare le convenzioni necessarie con l'Ufficio italiano dei cambi con l'Istituto mobiliare italiano.
Il Ministro per il tesoro, per effettuare le operazioni di cui al precedente articolo, si avvale dell'Istituto mobiliare italiano - IMI il quale e' autorizzato a perfezionare, per conto del Tesoro dello Stato, tutti gli atti ad esse relativi.
L'istituto mobiliare italiano provvedera' altresi' al prelievo presso l'Ufficio italiano dei cambi - per conto del Tesoro dello Stato - delle valute di cui al precedente articolo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare le convenzioni necessarie con l'Ufficio italiano dei cambi con l'Istituto mobiliare italiano.