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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/02/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.: 261/2024
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
II SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 25.2.2025
Dinnanzi al Giudice, Dott.ssa Magda Irato, sono presenti:
- l'avv. Patrizia Maria Verduci, per il Comune appellante;
- l'avv. Francesco Sorbara, anche per delega dell'avv. Domenico De AR, per parte appellata;
Il Giudice
Invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi al contenuto degli scritti difensivi.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.
Quindi, udita la discussione, si ritira in camera di consiglio e all'esito decide come da allegata sentenza.
Reggio Calabria, 25.2.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato) REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di
Giudice di appello, in persona della dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 261/2024 Reg. Gen.;
TRA
(P.I. ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in , Via Parte_1
S. Anna II Tronco, Palazzo CE.DIR., presso l'Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Maria Verduci ( ), in virtù di procura C.F._1
posta in calce al presente atto.
- appellante-
CONTRO
(C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._2 [...]
il 12.04.1951, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico De AR Pt_1
(c.f. ) congiuntamente e disgiuntamente e/o C.F._3
separatamente all'avv. Francesco Sorbara (c.f. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in
[...]
, Via Marina Arenile, 47, in virtù di procura in atti;
Pt_1
- appellato-
OGGETTO: appello avverso sanzione amministrativa.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso, ritualmente depositato in data 4.3.2021, Controparte_1
adiva il Giudice di Pace di al fine di ottenere l'annullamento del Parte_1
verbale di accertamento di infrazione al C.d.s. n. V/12208A/2021 – prot. 1849/2021 dell'11.1.2021 (notificato in data 17.2.2021), con il quale gli agenti della Polizia municipale di accertavano con l'ausilio dell'apparecchiatura Parte_1
VELOMATIC 512D - matr. n. 6892-6695 (omologazione con D.M. n. 20923 del
2.3.2007, n. 103683 del 30.12.2010 e n. 5913 del 17.12.2014, taratura LAT 101
D248_2020_ACCR_VX) - che il giorno 11.1.2021 alle ore 10:53, sulla sopraelevata
Porto di direzione di marcia nord-sud, il conducente Parte_1
dell'autovettura Mercedes – Benz, TG EL085DA, violava l'art. 142, comma 8 del
C.d.S., perché percorreva un tratto di strada, sottoposto a limitazione di velocità, con una velocità netta accertata di 72,00 Km/h, superando di 22,00 Km/h quella massima consentita (50 Km/h), e comminavano al trasgressore la sanzione amministrativa pecuniaria di € 121,10, oltre a € 16,00 per la notifica, nonché la sanzione accessoria della decurtazione di n. 3 punti dalla patente di guida, ai sensi dell'art. 126 bis del
C.d.S.
In particolare, l'opponente lamentava la nullità del provvedimento impugnato per:
- i) mancata indicazione della modalità di accertamento, non essendo nel verbale indicato il carattere fisso o mobile della postazione di controllo;
- ii) mancanza di cartello di preavviso conforme a legge in violazione dell'art. 4 l. 168/2002;
- iii) non visibilità dell'autovelox e degli agenti verbalizzanti;
- iv) mancata dimostrazione della corretta funzionalità del dispositivo elettronico;
- v) omessa prova in ordine alla corretta taratura della strumentazione utilizzata;
Si costituiva il il quale rilevava l'infondatezza in Parte_1
fatto e diritto del ricorso avversario di cui chiedeva l'integrale rigetto.
Con sentenza n. 1613/2023, il Giudice di Pace di , rilevata la Parte_1
non visibilità della postazione di controllo, accoglieva il ricorso, dichiarava illegittimo il verbale di infrazione opposto e, per l'effetto, annullava la relativa sanzione amministrativa pecuniaria e ogni sanzione accessoria condannando l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, il proponeva il presente Parte_1
appello censurando il provvedimento di primo grado nella parte in cui ha ritenuto fondata la censura in ordine alla non visibilità della postazione contestando, sul punto, la carente, confusa e contraddittoria motivazione da parte del Giudice di prime cure.
Reiterava, poi, le medesime difese articolate in ordine agli altri vizi opposti dal ricorrente in primo grado e non esaminati dal Giudice di Pace in quanto assorbiti.
Concludeva chiedendo al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni “VOGLIA l'On.le Tribunale adito, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettata ogni contraria istanza:
- Accogliere il presente appello e, in totale riforma della sentenza n 1613/2023, dichiarare la legittimità del verbale di accertamento di infrazione n. V/12208/A dell'11.01.2021;
- Condannare parte appellata alle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Depositato il ricorso in appello, il Giudice fissava l'udienza di discussione della causa (artt. 7 del D. Lgs. n. 150/2011 e 435 c.p.c.) assegnando il termine per la notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza. Con comparsa del 17.5.2024, si costituiva l'odierno appellato contestando integralmente l'atto di gravame e ribadendo la correttezza delle statuizioni emesse dal
Giudice di prime cure in ordine alla non visibilità della postazione di controllo.
Riproponeva, poi, le ulteriori eccezioni già sollevate nel precedente grado di giudizio : i) mancanza di cartello conforme a legge per violazione dell'art. 142, comma 6 bis, del Codice della Strada nonché delle altre norme di riferimento;
ii) mancato rispetto della distanza minima di un chilometro tra il segnale del limite di velocità e l'autovelox; iii) mancanza di autorizzazione prefettizia e del decreto del
Prefetto che autorizza la rilevazione senza contestazione immediata;
iv) omessa prova della affidabilità dell'apparecchiatura utilizzata omologata e munita di apposito certificato di taratura e di omologazione.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata e con vittorie di spese di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, in assenza di attività istruttoria, la causa veniva differita all'odierna udienza per la discussione orale, esaurita la quale e udite le conclusioni delle parti veniva pronunciata la seguente sentenza.
2. Questo Giudice ritiene che la presente controversia possa essere definita sulla base del principio della ragione più liquida in virtù del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre;
ciò in quanto si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 26242 del 2014).
Con unico motivo di gravame, l'Amministrazione appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto non visibile la postazione di controllo eccependo, al riguardo, la violazione degli artt. 132/2 n.4 e
118 disp. att. c.p.c. – mancanza di motivazione - motivazione carente, confusa, contraddittoria e illogica - erronea applicazione delle norme di legge e la conseguente errata declaratoria di illegittimità del verbale opposto.
In particolare, lamenta che il Giudice di Pace abbia pronunciato la sentenza senza dare prova delle circostanze su cui ha fondato detta affermazione, che peraltro,
a suo dire, sarebbe anche in contrasto con il verbale redatto dagli agenti che ai sensi dell'art. 2700 c.c. fa piena prova fino a querela di falso.
A sostegno del proprio assunto afferma che il verbale opposto contiene le attestazioni di seguito precisate:
• il regolare posizionamento dei segnali di preavviso;
• la distanza di 700 metri circa dei segnali dalla postazione del rilevamento;
• la visibilità del veicolo posizionato nei pressi della postazione del rilevamento;
• la presenza dei segnali che indicano il limite di velocità in 50 Km/h;
• la presenza degli agenti “in maniera continuativa alle attività strumentali di rilevamento in posizione ben visibile, in uniforme, muniti di segnali distintivi”;
• la perfetta funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata omologata e munita di apposito certificato di taratura;
• il carattere temporaneo della postazione;
Il De AR, di contro, nel resistere all'appello, preliminarmente, ribadisce la correttezza della sentenza impugnata laddove il Giudice di prime cure ha ritenuto non visibile la postazione di controllo e ripropone, poi, tra le altre, la doglianza già svolta nel precedente grado di giudizio in ordine all'irregolarità dell'apparecchio rilevatore della velocità in mancanza dell'omologazione prevista dalle disposizioni in vigore, censura non esaminata in primo grado in quanto assorbita dal Giudice di Pace.
Più precisamente, contesta che la prova della funzionalità e affidabilità dell'apparecchio autovelox non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento.
2.1. La censura è fondata (sulla non necessità della proposizione di appello incidentale sulle eccezioni/ domande non esaminate in primo grado in quanto assorbite, cfr., ex multis, Cass, civ, sez. III -, ord. n..33649 dell'1.12.2023 “La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle
"eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo
a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione”).
Al riguardo occorre, anzitutto, premettere che la Corte costituzionale, con sentenza n. 113 del 18.6.2015, ha dichiarato illegittimo l'art. 45, comma 6, d.lgs.
285/1992, nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento della violazione dei limiti di velocità dovessero esser sottoposte alle predette verifiche periodiche, osservando che - sia con riferimento a sistemi a funzionamento automatico e con tecniche di autodiagnosi, che con riguardo agli apparecchi utilizzati con la presenza di operatori - la mancanza di dette verifiche è suscettibile di pregiudicarne l'affidabilità a prescindere dalle modalità di impiego, poiché qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, e gli stessi sistemi di autodiagnosi sono soggetti a variazioni delle loro caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati, dovute ad invecchiamento delle componenti e ad eventi accidentali capaci di comprometterne l'affidabilità, con potenziale compromissione anche della “fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale”.
Ne consegue che tutti gli autovelox devono essere periodicamente tarati e verificati nel loro funzionamento e l'effettuazione di tali controlli deve essere dimostrata o attestata con certificazioni di omologazione e conformità (cfr. Cass. civ.
9645/2016; Cass. civ. 18354/2018; Cass. civ. 533/2018; Cass. civ. n. 3538/2021;
Cass. civ. n. 14597/2021). 2.2. Orbene, tornando alla vicenda in esame, il appellante ha prodotto Pt_1
il certificato di taratura (emesso il 5.3.2020) ed il certificato di collaudo (datato
29.5.2020), risalenti quindi a poco tempo prima rispetto all'accertamento della violazione con l'utilizzo dell'apparecchio VELOMATIC 512D (eseguito in data
11.1.2021), pertanto deve ritenersi rispettato l'obbligo di verifica periodica della funzionalità e della corretta taratura dell'autovelox impiegato dovendosi ritenere del tutto ragionevole che la periodicità delle verifiche sulle apparecchiature in uso avvenga a cadenza annuale.
Tuttavia, con una recentissima pronuncia, la Suprema Corte ha avuto modo di affrontare la tematica dei requisiti necessari affinché un apparecchio elettronico possa essere utilizzato per i controlli della velocità dei veicoli (si v. Cass. civ., sez. II, ord.
n. 10505 del 18 aprile 2024).
In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato che “[…] per affrontare adeguatamente la specifica tematica che viene in rilievo in questa sede, è necessario porre, imprescindibilmente, riferimento alle norme legislative di ordine primario
(prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare-amministrativo), e, sulla base delle stesse, partire da due argomentazioni indiscutibili:
- la prima è che, letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di
“apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze – si sottolinea - sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione – sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento – si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n.
120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art.
142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali);
- la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del c.d.s. (d.p.r. n. 495/1992) – il quale disciplina i
“controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art.
45, comma 6, c.d.s.) – contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili).
Infatti, il suo secondo comma stabilisce che:
“L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…)”.
Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità.
Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che:
“Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2”.
Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che:
“Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante”.
E', quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché
l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Controparte_2
, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede
[...]
la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce
l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla
P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021).
Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi
– che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024).
Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo.
Alla stregua di queste ultime l'art. 142, comma 6, c.d.s. andrebbe “letto in connessione con l'art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione”. Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi
a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)'.
2.3. Tanto premesso, occorre rilevare che nel caso di specie:
- nel verbale di accertamento si dà atto dell'omologazione dell'apparecchiatura n. matricola 6695 ottenuta con d.m. n. 5913 del 17.12.2014;
- il d.m. n. 5913 del 17.12.2014 dispone quanto segue 'è estesa l'approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato “Velomatic 512 D”, della società
Eltraff s.r.l.';
- nella parte motiva del predetto d.m. 5913/2014 si legge: 'VISTO il decreto ministeriale n. 2961, in data 27 novembre 1989, con il quale è stato approvato il misuratore di velocità denominato “Velomatic mod.103B” della ditta Eltraff s.r.l., con sede in Concorezzo (MI), successivamente ridenominato “Velomatic 512”, come risulta dalla nota n.1583, in data 15 maggio 1990, dell'allora Ministero dei lavori pubblici […]';
- il d.m. n. 2961 del 27.11.1989 così dispone 'è approvato il misuratore di velocità denominato “Velomatic mod. 103B” sopra specificato, prodotto dalla Ditta
“Eltraff” s.r.l. con sede in Via Massironi n. 20, Concorezzo (MI) con la prescrizione che il medesimo sia accompagnato da manuale di istruzioni nel quale siano evidenziate le condizioni di posizionamento necessarie per il regolare funzionamento, istruzioni che dovranno essere tassativamente rispettate'.
Orbene, applicando alla vicenda in esame i richiamati principi di diritto enucleati dalla richiamata sentenza della Suprema Corte - ampiamente condivisi da questo Giudicante - deve concludersi che non vi è prova che l'apparecchio utilizzato dalla polizia municipale di , ossia il VELOMATIC 512D, sebbene Parte_1
tarato e collaudato (come comprovato dalla documentazione versata in atti), abbia ricevuto l'omologazione prescritta dalla normativa primaria sopra riportata.
I decreti ministeriali richiamati nel verbale di accertamento impugnato, nel quale si fa riferimento all'omologazione dell'apparecchio elettronico utilizzato, invero, fanno riferimento all' “approvazione” dello stesso, ossia una terminologia che, come esplicitato dalla Suprema Corte, costituisce l'esito di una procedura diversa da quella normativamente stabilita dall'art. 142 comma 6 C.d.S. per attribuire fonte di prova alle risultanze delle apparecchiature elettroniche utilizzate.
In altri termini, nonostante sia ragionevole ipotizzare che la terminologia utilizzata nei provvedimenti amministrativi sopra richiamati assimili l'approvazione all'omologazione degli apparecchi elettronici di misurazione della velocità, è del tutto evidente che il dato letterale (il quale fa riferimento esplicito all'approvazione) unitamente al doveroso rispetto del principio di diritto per il quale l'onere della prova circa la legittimità dell'accertamento incombe sull'Amministrazione che pretende di esercitare il potere sanzionatorio impongano di ritenere illegittimo l'accertamento eseguito l'11.1.2021 dalla Polizia municipale di con conseguente Parte_1
annullamento del relativo verbale di infrazione al codice della strada /12208A/2021 – prot. 1849/2021 dell'11.1.2021 (notificato in data 17.2.2021).
3. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, questo Giudice ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali del presente grado di giudizio tenuto conto delle ragioni della decisione e della novità della questione
(esaminata per la prima volta dalla Suprema Corte nel 2024), nonché degli ondivaghi orientamenti della giurisprudenza di merito formatasi al riguardo (anche in questo
Tribunale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello presentato dal nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1613/2023 Giudice di pace di , così provvede: Parte_1
1) rigetta, per le causali in motivazione, l'appello;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria in data 25 febbraio 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
II SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 25.2.2025
Dinnanzi al Giudice, Dott.ssa Magda Irato, sono presenti:
- l'avv. Patrizia Maria Verduci, per il Comune appellante;
- l'avv. Francesco Sorbara, anche per delega dell'avv. Domenico De AR, per parte appellata;
Il Giudice
Invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi al contenuto degli scritti difensivi.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.
Quindi, udita la discussione, si ritira in camera di consiglio e all'esito decide come da allegata sentenza.
Reggio Calabria, 25.2.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato) REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di
Giudice di appello, in persona della dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 261/2024 Reg. Gen.;
TRA
(P.I. ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in , Via Parte_1
S. Anna II Tronco, Palazzo CE.DIR., presso l'Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Maria Verduci ( ), in virtù di procura C.F._1
posta in calce al presente atto.
- appellante-
CONTRO
(C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._2 [...]
il 12.04.1951, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico De AR Pt_1
(c.f. ) congiuntamente e disgiuntamente e/o C.F._3
separatamente all'avv. Francesco Sorbara (c.f. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in
[...]
, Via Marina Arenile, 47, in virtù di procura in atti;
Pt_1
- appellato-
OGGETTO: appello avverso sanzione amministrativa.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso, ritualmente depositato in data 4.3.2021, Controparte_1
adiva il Giudice di Pace di al fine di ottenere l'annullamento del Parte_1
verbale di accertamento di infrazione al C.d.s. n. V/12208A/2021 – prot. 1849/2021 dell'11.1.2021 (notificato in data 17.2.2021), con il quale gli agenti della Polizia municipale di accertavano con l'ausilio dell'apparecchiatura Parte_1
VELOMATIC 512D - matr. n. 6892-6695 (omologazione con D.M. n. 20923 del
2.3.2007, n. 103683 del 30.12.2010 e n. 5913 del 17.12.2014, taratura LAT 101
D248_2020_ACCR_VX) - che il giorno 11.1.2021 alle ore 10:53, sulla sopraelevata
Porto di direzione di marcia nord-sud, il conducente Parte_1
dell'autovettura Mercedes – Benz, TG EL085DA, violava l'art. 142, comma 8 del
C.d.S., perché percorreva un tratto di strada, sottoposto a limitazione di velocità, con una velocità netta accertata di 72,00 Km/h, superando di 22,00 Km/h quella massima consentita (50 Km/h), e comminavano al trasgressore la sanzione amministrativa pecuniaria di € 121,10, oltre a € 16,00 per la notifica, nonché la sanzione accessoria della decurtazione di n. 3 punti dalla patente di guida, ai sensi dell'art. 126 bis del
C.d.S.
In particolare, l'opponente lamentava la nullità del provvedimento impugnato per:
- i) mancata indicazione della modalità di accertamento, non essendo nel verbale indicato il carattere fisso o mobile della postazione di controllo;
- ii) mancanza di cartello di preavviso conforme a legge in violazione dell'art. 4 l. 168/2002;
- iii) non visibilità dell'autovelox e degli agenti verbalizzanti;
- iv) mancata dimostrazione della corretta funzionalità del dispositivo elettronico;
- v) omessa prova in ordine alla corretta taratura della strumentazione utilizzata;
Si costituiva il il quale rilevava l'infondatezza in Parte_1
fatto e diritto del ricorso avversario di cui chiedeva l'integrale rigetto.
Con sentenza n. 1613/2023, il Giudice di Pace di , rilevata la Parte_1
non visibilità della postazione di controllo, accoglieva il ricorso, dichiarava illegittimo il verbale di infrazione opposto e, per l'effetto, annullava la relativa sanzione amministrativa pecuniaria e ogni sanzione accessoria condannando l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, il proponeva il presente Parte_1
appello censurando il provvedimento di primo grado nella parte in cui ha ritenuto fondata la censura in ordine alla non visibilità della postazione contestando, sul punto, la carente, confusa e contraddittoria motivazione da parte del Giudice di prime cure.
Reiterava, poi, le medesime difese articolate in ordine agli altri vizi opposti dal ricorrente in primo grado e non esaminati dal Giudice di Pace in quanto assorbiti.
Concludeva chiedendo al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni “VOGLIA l'On.le Tribunale adito, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettata ogni contraria istanza:
- Accogliere il presente appello e, in totale riforma della sentenza n 1613/2023, dichiarare la legittimità del verbale di accertamento di infrazione n. V/12208/A dell'11.01.2021;
- Condannare parte appellata alle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Depositato il ricorso in appello, il Giudice fissava l'udienza di discussione della causa (artt. 7 del D. Lgs. n. 150/2011 e 435 c.p.c.) assegnando il termine per la notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza. Con comparsa del 17.5.2024, si costituiva l'odierno appellato contestando integralmente l'atto di gravame e ribadendo la correttezza delle statuizioni emesse dal
Giudice di prime cure in ordine alla non visibilità della postazione di controllo.
Riproponeva, poi, le ulteriori eccezioni già sollevate nel precedente grado di giudizio : i) mancanza di cartello conforme a legge per violazione dell'art. 142, comma 6 bis, del Codice della Strada nonché delle altre norme di riferimento;
ii) mancato rispetto della distanza minima di un chilometro tra il segnale del limite di velocità e l'autovelox; iii) mancanza di autorizzazione prefettizia e del decreto del
Prefetto che autorizza la rilevazione senza contestazione immediata;
iv) omessa prova della affidabilità dell'apparecchiatura utilizzata omologata e munita di apposito certificato di taratura e di omologazione.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata e con vittorie di spese di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, in assenza di attività istruttoria, la causa veniva differita all'odierna udienza per la discussione orale, esaurita la quale e udite le conclusioni delle parti veniva pronunciata la seguente sentenza.
2. Questo Giudice ritiene che la presente controversia possa essere definita sulla base del principio della ragione più liquida in virtù del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre;
ciò in quanto si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 26242 del 2014).
Con unico motivo di gravame, l'Amministrazione appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto non visibile la postazione di controllo eccependo, al riguardo, la violazione degli artt. 132/2 n.4 e
118 disp. att. c.p.c. – mancanza di motivazione - motivazione carente, confusa, contraddittoria e illogica - erronea applicazione delle norme di legge e la conseguente errata declaratoria di illegittimità del verbale opposto.
In particolare, lamenta che il Giudice di Pace abbia pronunciato la sentenza senza dare prova delle circostanze su cui ha fondato detta affermazione, che peraltro,
a suo dire, sarebbe anche in contrasto con il verbale redatto dagli agenti che ai sensi dell'art. 2700 c.c. fa piena prova fino a querela di falso.
A sostegno del proprio assunto afferma che il verbale opposto contiene le attestazioni di seguito precisate:
• il regolare posizionamento dei segnali di preavviso;
• la distanza di 700 metri circa dei segnali dalla postazione del rilevamento;
• la visibilità del veicolo posizionato nei pressi della postazione del rilevamento;
• la presenza dei segnali che indicano il limite di velocità in 50 Km/h;
• la presenza degli agenti “in maniera continuativa alle attività strumentali di rilevamento in posizione ben visibile, in uniforme, muniti di segnali distintivi”;
• la perfetta funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata omologata e munita di apposito certificato di taratura;
• il carattere temporaneo della postazione;
Il De AR, di contro, nel resistere all'appello, preliminarmente, ribadisce la correttezza della sentenza impugnata laddove il Giudice di prime cure ha ritenuto non visibile la postazione di controllo e ripropone, poi, tra le altre, la doglianza già svolta nel precedente grado di giudizio in ordine all'irregolarità dell'apparecchio rilevatore della velocità in mancanza dell'omologazione prevista dalle disposizioni in vigore, censura non esaminata in primo grado in quanto assorbita dal Giudice di Pace.
Più precisamente, contesta che la prova della funzionalità e affidabilità dell'apparecchio autovelox non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento.
2.1. La censura è fondata (sulla non necessità della proposizione di appello incidentale sulle eccezioni/ domande non esaminate in primo grado in quanto assorbite, cfr., ex multis, Cass, civ, sez. III -, ord. n..33649 dell'1.12.2023 “La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle
"eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo
a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione”).
Al riguardo occorre, anzitutto, premettere che la Corte costituzionale, con sentenza n. 113 del 18.6.2015, ha dichiarato illegittimo l'art. 45, comma 6, d.lgs.
285/1992, nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento della violazione dei limiti di velocità dovessero esser sottoposte alle predette verifiche periodiche, osservando che - sia con riferimento a sistemi a funzionamento automatico e con tecniche di autodiagnosi, che con riguardo agli apparecchi utilizzati con la presenza di operatori - la mancanza di dette verifiche è suscettibile di pregiudicarne l'affidabilità a prescindere dalle modalità di impiego, poiché qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, e gli stessi sistemi di autodiagnosi sono soggetti a variazioni delle loro caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati, dovute ad invecchiamento delle componenti e ad eventi accidentali capaci di comprometterne l'affidabilità, con potenziale compromissione anche della “fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale”.
Ne consegue che tutti gli autovelox devono essere periodicamente tarati e verificati nel loro funzionamento e l'effettuazione di tali controlli deve essere dimostrata o attestata con certificazioni di omologazione e conformità (cfr. Cass. civ.
9645/2016; Cass. civ. 18354/2018; Cass. civ. 533/2018; Cass. civ. n. 3538/2021;
Cass. civ. n. 14597/2021). 2.2. Orbene, tornando alla vicenda in esame, il appellante ha prodotto Pt_1
il certificato di taratura (emesso il 5.3.2020) ed il certificato di collaudo (datato
29.5.2020), risalenti quindi a poco tempo prima rispetto all'accertamento della violazione con l'utilizzo dell'apparecchio VELOMATIC 512D (eseguito in data
11.1.2021), pertanto deve ritenersi rispettato l'obbligo di verifica periodica della funzionalità e della corretta taratura dell'autovelox impiegato dovendosi ritenere del tutto ragionevole che la periodicità delle verifiche sulle apparecchiature in uso avvenga a cadenza annuale.
Tuttavia, con una recentissima pronuncia, la Suprema Corte ha avuto modo di affrontare la tematica dei requisiti necessari affinché un apparecchio elettronico possa essere utilizzato per i controlli della velocità dei veicoli (si v. Cass. civ., sez. II, ord.
n. 10505 del 18 aprile 2024).
In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato che “[…] per affrontare adeguatamente la specifica tematica che viene in rilievo in questa sede, è necessario porre, imprescindibilmente, riferimento alle norme legislative di ordine primario
(prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare-amministrativo), e, sulla base delle stesse, partire da due argomentazioni indiscutibili:
- la prima è che, letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di
“apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze – si sottolinea - sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione – sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento – si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n.
120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art.
142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali);
- la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del c.d.s. (d.p.r. n. 495/1992) – il quale disciplina i
“controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art.
45, comma 6, c.d.s.) – contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili).
Infatti, il suo secondo comma stabilisce che:
“L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…)”.
Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità.
Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che:
“Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2”.
Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che:
“Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante”.
E', quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché
l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Controparte_2
, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede
[...]
la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce
l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla
P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021).
Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi
– che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024).
Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo.
Alla stregua di queste ultime l'art. 142, comma 6, c.d.s. andrebbe “letto in connessione con l'art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione”. Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi
a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)'.
2.3. Tanto premesso, occorre rilevare che nel caso di specie:
- nel verbale di accertamento si dà atto dell'omologazione dell'apparecchiatura n. matricola 6695 ottenuta con d.m. n. 5913 del 17.12.2014;
- il d.m. n. 5913 del 17.12.2014 dispone quanto segue 'è estesa l'approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato “Velomatic 512 D”, della società
Eltraff s.r.l.';
- nella parte motiva del predetto d.m. 5913/2014 si legge: 'VISTO il decreto ministeriale n. 2961, in data 27 novembre 1989, con il quale è stato approvato il misuratore di velocità denominato “Velomatic mod.103B” della ditta Eltraff s.r.l., con sede in Concorezzo (MI), successivamente ridenominato “Velomatic 512”, come risulta dalla nota n.1583, in data 15 maggio 1990, dell'allora Ministero dei lavori pubblici […]';
- il d.m. n. 2961 del 27.11.1989 così dispone 'è approvato il misuratore di velocità denominato “Velomatic mod. 103B” sopra specificato, prodotto dalla Ditta
“Eltraff” s.r.l. con sede in Via Massironi n. 20, Concorezzo (MI) con la prescrizione che il medesimo sia accompagnato da manuale di istruzioni nel quale siano evidenziate le condizioni di posizionamento necessarie per il regolare funzionamento, istruzioni che dovranno essere tassativamente rispettate'.
Orbene, applicando alla vicenda in esame i richiamati principi di diritto enucleati dalla richiamata sentenza della Suprema Corte - ampiamente condivisi da questo Giudicante - deve concludersi che non vi è prova che l'apparecchio utilizzato dalla polizia municipale di , ossia il VELOMATIC 512D, sebbene Parte_1
tarato e collaudato (come comprovato dalla documentazione versata in atti), abbia ricevuto l'omologazione prescritta dalla normativa primaria sopra riportata.
I decreti ministeriali richiamati nel verbale di accertamento impugnato, nel quale si fa riferimento all'omologazione dell'apparecchio elettronico utilizzato, invero, fanno riferimento all' “approvazione” dello stesso, ossia una terminologia che, come esplicitato dalla Suprema Corte, costituisce l'esito di una procedura diversa da quella normativamente stabilita dall'art. 142 comma 6 C.d.S. per attribuire fonte di prova alle risultanze delle apparecchiature elettroniche utilizzate.
In altri termini, nonostante sia ragionevole ipotizzare che la terminologia utilizzata nei provvedimenti amministrativi sopra richiamati assimili l'approvazione all'omologazione degli apparecchi elettronici di misurazione della velocità, è del tutto evidente che il dato letterale (il quale fa riferimento esplicito all'approvazione) unitamente al doveroso rispetto del principio di diritto per il quale l'onere della prova circa la legittimità dell'accertamento incombe sull'Amministrazione che pretende di esercitare il potere sanzionatorio impongano di ritenere illegittimo l'accertamento eseguito l'11.1.2021 dalla Polizia municipale di con conseguente Parte_1
annullamento del relativo verbale di infrazione al codice della strada /12208A/2021 – prot. 1849/2021 dell'11.1.2021 (notificato in data 17.2.2021).
3. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, questo Giudice ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali del presente grado di giudizio tenuto conto delle ragioni della decisione e della novità della questione
(esaminata per la prima volta dalla Suprema Corte nel 2024), nonché degli ondivaghi orientamenti della giurisprudenza di merito formatasi al riguardo (anche in questo
Tribunale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello presentato dal nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1613/2023 Giudice di pace di , così provvede: Parte_1
1) rigetta, per le causali in motivazione, l'appello;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria in data 25 febbraio 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)