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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/05/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n.4548/2024 del
R.G.A.C., decisa nell'udienza cartolare del 22 maggio 2025 nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
- ( ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Tommasina MARAZZA per delega a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE intimante
E
- ( ) Controparte_1 C.F._2 rappresenta e difende da Avv. Giovanni Battista REALI per delega a margine della comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA intimata
OGGETTO: intimazione di sfratto. Mutamento del rito.
Per l'odierna udienza cartolare di discussione parte attrice intimante concludeva come da note scritte in data 5 maggio 2025 e parte convenuta come da note scritte in data 11 maggio
2025 atti da intendersi in questa sede trascritti e comunque in prosieguo riassunti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice intimante con la memoria integrativa in data 28 aprile 2025 e con le note di udienza del 5 maggio 2025 ha dichiarato di rinunciare “alla convalida dello sfratto” chiedendo la compensazione delle spese mentre parte convenuta con la memoria integrativa del 2 maggio 2025 e con le note di udienza dell'11 maggio 2025 non ha accettato la rinuncia chiedendo il rigetto della domanda e la condanna alle spese.
La causa deve pertanto essere decisa nel merito e ritenere conseguentemente infondata la domanda di parte attrice poiché la disdetta del contratto di locazione oggetto dell'intimazione di sfratto non è stata notificata da parte intimante a parte intimata nel rispetto del termine di sei mesi previsto dall'art. 3 della legge 431/98, poiché la scadenza contrattuale era fissata al 14 aprile 2024 mentre la raccomandata è stata ricevuta dall'intimata in data 18 ottobre 2023 ed inoltre nella predetta disdetta non sono indicati i motivi posti a giustificazione del mancato rinnovo che debbono essere tassativamente ricompresi nella predetta previsione normativa
La soccombenza di parte attrice nel merito della domanda regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. 55/14 considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n
4548/2024, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice intimante - condanna parte attrice intimante al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
di parte convenuta intimata che liquida in € 1.701,00 per compensi, Controparte_1
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Lì 22 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Stefano Fava