TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 09/12/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 112/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. RA EL Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. ES NZ Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 112/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. VECCHIO LUIGI, e (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. MOLINARO IOLANDA, C.F._2 elettivamente domiciliati presso i rispettivi difensori
RICORRENTI
Oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano la causa fosse decisa alle condizioni concordate e riportate nell'accordo sottoscritto e depositato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 8 Con ricorso depositato in data 27/2/2025, e Parte_1 [...] proponevano domanda di separazione personale, a Controparte_1 seguito del matrimonio concordatario contratto in Moio della Civitella (SA) il 25/1/2018, regolarmente trascritto presso i registri dello Stato Civile dello stesso comune, anno 2019, n. 12, p. II, Serie C. Dalla loro unione era nato un figlio: (nato a Vallo della Lucania in [...]_1
3/12/2020). I ricorrenti dichiaravano, inoltre, di essere economicamente autosufficienti, in particolare svolgeva la professione di badante CP_1 per poche ore al giorno;
invece, era in stato di disoccupazione. I Pt_1 ricorrenti rappresentavano il venir meno dell'affectio coniugalis, di talché avevano deciso, di comune accordo, di addivenire ad un accordo di separazione, specie nell'interesse del figlio minore.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale dichiarasse la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel rispetto reciproco, evitando ogni condotta molesta, minacciosa e ingiuriosa a danno dell'altro coniuge. Il atteso che ha stabilito la propria dimora, sin dal CP_1 febbraio 2020, in via Garibaldi n. 1, Moio della Civitella, si impegna ad effettuare il cambio di residenza con relativa variazione dello stato di famiglia, al momento della sottoscrizione del presente atto.
2) Assegnare la casa familiare sita in Moio della Civitella alla via poeta
NZ D'OR 46 alla sig.ra , anche perché di proprietà Parte_1 dei genitori di quest'ultima.
3) Affidare il minore nato a [...]_1 il 03.12.2020, in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento dello stesso, stante la tenera età, con la madre e presso la casa familiare sita in Moio della Civitella, in via Poeta V. D'OR n.46;
4) La responsabilità genitoriale sarà esercitata in maniera condivisa e paritaria, con esercizio disgiunto per le questioni ordinarie e congiunto per le questioni straordinarie e per le decisioni che rivestono maggiore interesse per il minore. In particolare, ogni decisione relativa alla scuola, alla religione, alla residenza e alla salute del minore, e in generale ogni pagina 2 di 8 decisione straordinaria, fatti salvi comprovati casi d'urgenza, deve essere assunta di comune accordo tra i genitori. Ogni cambio di residenza o domicilio del minore, al di fuori dell'attuale comune di domicilio del minore, deve essere concordato tra i genitori. Si specifica ulteriormente che tutte le decisioni mediche inerenti alla salute, ossia visite mediche, prescrizioni e somministrazioni di farmaci, effettuazione di indagini, ecc., la scelta del pediatra o qualsiasi altro medico specialista o generico devono sempre essere prese di concerto da entrambi i genitori.
5) Il minore potrà vedere il padre, genitore non collocatario, ogni settimana dal venerdì alle 17,00 fino alla domenica pomeriggio alle 16,00. Una domenica al mese il minore rimarrà con la madre, pertanto il padre lo riaccompagnerà presso il domicilio materno il sabato sera. Il minore potrà stare con il padre ogni lunedì dall'uscita di scuola fino alle ore 19,00. Il minore trascorrerà i giorni di festa nazionale (che coincidono con la chiusura della scuola, ossia 2 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, primo maggio e 2 giugno), secondo il principio dell'alternanza, con il padre o con la madre, dalle ore 18.30 del giorno antecedente la festa (o in cui vi è sospensione scolastica) fino alle ore 21.30 dell'ultimo giorno di sospensione scolastica. Il minore trascorrerà in ogni caso con la madre il giorno della festa della mamma, dell'onomastico e del compleanno della mamma e con il padre il giorno della festa del papà e del compleanno del papà, in orario da concordare, in mancanza di accordo dall'uscita di scuola, se scolastico, ovvero dalle ore 10.00, se festivo, fino ore 21.30. Le feste patronali saranno trascorse ad anni alterni e a festività alternate presso il padre o la madre se il paese di residenza è il medesimo;
se il paese di residenza dei genitori è diverso, il bambino trascorrerà le feste patronali del paese di residenza del padre, con il padre, mentre quelle del paese di residenza della madre con la madre;
in ogni caso dalle ore 10.00 alle ore 22.00. Sempre salvo diverso accordo tra le parti, e tenuti presenti gli impegni lavorativi, le vacanze natalizie, pasquali ed estive saranno così suddivise: -a) nel periodo di vacanze natalizie, il minore starà, ad anni alterni, con il padre dal 22 al 30 dicembre o dal 28 dicembre al 6 gennaio;
nel periodo di vacanze pasquali, il pagina 3 di 8 minore starà con il padre un anno dal Mercoledì Santo al Sabato Santo, dall'uscita di scuola del mercoledì alle ore 21.30 del sabato;
l'anno successivo dal Sabato Santo alle ore 10.00 al martedì dopo Pasquetta alle ore 21.30. Nel periodo estivo, il minore starà con il padre per dieci giorni continuativi a luglio e dieci giorni continuativi ad agosto o a settembre, secondo le esigenze di lavoro del padre e della madre. L'esatto periodo verrà concordato tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno a partire dall'anno
2024. Qualora per il padre, per motivi lavorativi, familiari o di salute, non sia possibile, nel fine settimana di spettanza paterna e in generale nei giorni di sua spettanza, tenere il figlio, egli preavvertirà la madre almeno 48 h prima e 3 h prima in caso di urgenza. In tal caso, i giorni e i fine settimana di spettanza paterna dovranno essere recuperati su accordo tra le parti o in mancanza slitterà ai giorni e ai fine settimana successivi, anche in dispregio del principio dell'alternanza. Il padre potrà vedere il figlio nel giorno del compleanno, ad anni alterni con la madre, dalle ore 18.00 alle ore 21.00 se scolastico, dalle ore 10.00 alle ore 23.00 se non scolastico.
Considerato che
l'onomastico del padre coincide con quello del figlio, il padre potrà vedere sempre il figlio nel giorno dell'onomastico, in orario da concordare, in mancanza di accordo ad anni alterni a pranzo ore 13.30/17.30 oppure a cena ore 17.30/22.30. In caso di cerimonie civili e religiose del figlio
(Battesimo, Comunione, Cresima, Diploma, Laurea, ecc.) i genitori dovranno concordare per tempo il luogo e l'orario della cerimonia, consentendo la partecipazione del padre e della famiglia paterna. In caso di malattia grave del figlio, con ciò intendendosi tutti quei casi gravi e comprovati che ne impediscano il trasporto da un genitore all'altro, con tutte le accortezze del caso e di cui il padre se ne assume le responsabilità, e che compromettano la visita del padre presso il figlio, il padre dovrà recuperare la frequentazione secondo accordi da prendere con la madre, anche cumulando i diversi ore/periodi in cui non vi è stata frequentazione. In caso di malattia lieve, cronica, o in tutti quei casi che non ne impediscano il trasporto presso la casa del padre, al padre sarà consentito di frequentare il figlio normalmente, con onere a carico dello stesso di curare e cautelare il figlio. pagina 4 di 8 Nel caso di impossibilità a tenere con sé il figlio, la madre prima di rivolgersi a parenti o a terzi dovrà sempre chiedere la disponibilità al padre. Il figlio non potrà pernottare fuori casa senza almeno uno dei genitori se non con l'autorizzazione espressa di entrambi. Inoltre, qualora uno dei genitori si allontani con il figlio dal luogo di domicilio per pernottare fuori casa con il figlio dovrà informare (almeno dieci giorni prima) per iscritto (a mezzo mail e/o messaggio WhatsApp) l'altro genitore indicando la località in cui si dirige con il figlio, l'itinerario di viaggio e il mezzo di trasporto, l'indirizzo ove si trovi il figlio, le persone che lo ospitano o l'hotel, pensione, agriturismo, ecc. ove soggiorna) e il periodo di permanenza fuori casa del figlio, curando, altresì, di essere reperibile al telefono. Entrambi i genitori permetteranno al minore di partecipare alle feste di compleanno degli amici, alle quali il bambino sarà accompagnato dal padre o dalla madre a seconda del collocamento.
6) I genitori, ben consapevoli degli obblighi cui sono tenuti per legge nei confronti del figlio, si impegnano in ogni caso espressamente: a non strumentalizzare il figlio e a non coinvolgerlo nel conflitto genitoriale, a far vivere il figlio serenamente, evitando minacce o imposizioni ingiustificate al figlio, a non assumere comportamenti contrari all'interesse del figlio;
a privilegiare la sua serenità e a rispettare la sua volontà e le sue primarie esigenze, anche in riferimento alla frequentazione con nuovi partner. In particolare, entrambi i genitori eviteranno di presentare partner occasionali al figlio e soltanto nel caso di stabile frequentazione inseriranno gradualmente altri partner nella vita del bambino, sempre a tutela del minore. I genitori si impegnano, altresì, a garantire continuità nei rapporti con le famiglie di origine materna e paterna, che hanno pari dignità, senza frapporre ostacoli alla frequentazione con i nonni materni e paterni;
a non denigrare e svalutare l'altra figura genitoriale e a rispettare il ruolo e la funzione dell'altro genitore, che dovrà essere sempre preferito a parenti o a terzi estranei qualora l'altro sia impossibilitato per impegni di lavoro a tenere il figlio con sé nei tempi di propria spettanza;
a collaborare reciprocamente per una condivisione sostanziale ed effettiva della pagina 5 di 8 responsabilità genitoriale;
a garantire i contatti telefonici del minore con l'altro genitore. Inoltre, nell'interesse e per il benessere del figlio, entrambi i genitori si impegnano a non diffamare, offendere, screditare e ingiuriare l'altro genitore e i nonni dell'altro ramo parentale davanti al figlio o con terzi.
7) Entrambi i genitori, con le loro capacità di lavoro e il loro reddito, si obbligano a mantenere il figlio. Il padre si obbliga a versare in favore del figlio, entro il giorno 30 di ciascun mese, mediante bonifico (coordinate bancarie: [...] – Codice BIC/SWIFT:
), la somma di euro 150,00 mensili, da rivalutarsi C.F._3 annualmente secondo gli indici Istat. Provvederà, in aggiunta, ad acquistare direttamente beni di necessità per il minore, come abbigliamento e corredo scolastico.
8) L'assegno unico universale per il figlio continuerà ad essere percepito dalla madre al 100 %.
9) Le spese straordinarie saranno ripartite nella misura del 50 % con obbligo, per il genitore che intende sostenere la spesa, di informare tempestivamente l'altro genitore e di richiederne il relativo consenso (ove necessario il consenso).Il genitore dovrà fornire consenso o dissenso motivato entro sette giorni (due in caso di urgenza) dalla richiesta. Si dà atto che per spese straordinarie si intendono: Le SPESE SANITARIE (che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori): visite specialistiche prescritte dal medico curante e da ef ettuarsi presso strutture pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialistica;
SPESE
SANITARIE (che richiedono il preventivo accordo tra i genitori) cure dentali, ortodontiche e oculistiche, trattamenti sanitari comprese le spese del nutrizionista e interventi chirurgici presso privati;
SPESE SCOLASTICHE
(che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche;
libri di testo;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
SPESE SCOLASTICHE
(che richiedono il preventivo accordo tra i genitori) tasse scolastiche imposte pagina 6 di 8 da istituti privati e università private;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
SPESE LUDICHE (che richiedono il preventivo accordo tra i genitori) attività sportive e iscrizioni a palestre;
Si precisa che le spese extra assegno richiedono il necessario accordo, espresso o tacito, salvo che non siano prescritte per ragioni sanitarie e devono essere documentate. Le spese sanitarie sono quelle connotate dai caratteri della necessità od urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo, come pure i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (a titolo esemplificativo, rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche e acustiche). Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici.”
In occasione della prima udienza di comparizione, sostituita, su richiesta congiunta delle parti, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi depositavano le predette note, con cui ribadivano la loro concorde volontà di separarsi, rinunciando espressamente alla comparizione personale in udienza. All'esito, il Giudice riservava di relazione al Collegio per la decisione.
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. pagina 7 di 8 Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco, in particolare di quelli del figlio minore . Per_1
Pertanto, il Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico
Ministero, ritiene di poter disporre in conformità.
Le spese, stante la particolare natura della controversia, possono essere tra le parti integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva sul ricorso proposto:
a) pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi (C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), che Controparte_1 C.F._2 hanno contratto matrimonio in data 25/1/2018, nel Comune di Moio della
Civitella (SA), Registro Atti Matrimonio Comune di Moio della Civitella
Anno 2019, numero 12, parte II Serie A, alle condizioni indicate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Moio della
Civitella per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. tad) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 15/9/2025
Il Giudice est. Il Presidente
ES NZ RA EL
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. RA EL Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. ES NZ Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 112/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. VECCHIO LUIGI, e (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. MOLINARO IOLANDA, C.F._2 elettivamente domiciliati presso i rispettivi difensori
RICORRENTI
Oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano la causa fosse decisa alle condizioni concordate e riportate nell'accordo sottoscritto e depositato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 8 Con ricorso depositato in data 27/2/2025, e Parte_1 [...] proponevano domanda di separazione personale, a Controparte_1 seguito del matrimonio concordatario contratto in Moio della Civitella (SA) il 25/1/2018, regolarmente trascritto presso i registri dello Stato Civile dello stesso comune, anno 2019, n. 12, p. II, Serie C. Dalla loro unione era nato un figlio: (nato a Vallo della Lucania in [...]_1
3/12/2020). I ricorrenti dichiaravano, inoltre, di essere economicamente autosufficienti, in particolare svolgeva la professione di badante CP_1 per poche ore al giorno;
invece, era in stato di disoccupazione. I Pt_1 ricorrenti rappresentavano il venir meno dell'affectio coniugalis, di talché avevano deciso, di comune accordo, di addivenire ad un accordo di separazione, specie nell'interesse del figlio minore.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale dichiarasse la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel rispetto reciproco, evitando ogni condotta molesta, minacciosa e ingiuriosa a danno dell'altro coniuge. Il atteso che ha stabilito la propria dimora, sin dal CP_1 febbraio 2020, in via Garibaldi n. 1, Moio della Civitella, si impegna ad effettuare il cambio di residenza con relativa variazione dello stato di famiglia, al momento della sottoscrizione del presente atto.
2) Assegnare la casa familiare sita in Moio della Civitella alla via poeta
NZ D'OR 46 alla sig.ra , anche perché di proprietà Parte_1 dei genitori di quest'ultima.
3) Affidare il minore nato a [...]_1 il 03.12.2020, in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento dello stesso, stante la tenera età, con la madre e presso la casa familiare sita in Moio della Civitella, in via Poeta V. D'OR n.46;
4) La responsabilità genitoriale sarà esercitata in maniera condivisa e paritaria, con esercizio disgiunto per le questioni ordinarie e congiunto per le questioni straordinarie e per le decisioni che rivestono maggiore interesse per il minore. In particolare, ogni decisione relativa alla scuola, alla religione, alla residenza e alla salute del minore, e in generale ogni pagina 2 di 8 decisione straordinaria, fatti salvi comprovati casi d'urgenza, deve essere assunta di comune accordo tra i genitori. Ogni cambio di residenza o domicilio del minore, al di fuori dell'attuale comune di domicilio del minore, deve essere concordato tra i genitori. Si specifica ulteriormente che tutte le decisioni mediche inerenti alla salute, ossia visite mediche, prescrizioni e somministrazioni di farmaci, effettuazione di indagini, ecc., la scelta del pediatra o qualsiasi altro medico specialista o generico devono sempre essere prese di concerto da entrambi i genitori.
5) Il minore potrà vedere il padre, genitore non collocatario, ogni settimana dal venerdì alle 17,00 fino alla domenica pomeriggio alle 16,00. Una domenica al mese il minore rimarrà con la madre, pertanto il padre lo riaccompagnerà presso il domicilio materno il sabato sera. Il minore potrà stare con il padre ogni lunedì dall'uscita di scuola fino alle ore 19,00. Il minore trascorrerà i giorni di festa nazionale (che coincidono con la chiusura della scuola, ossia 2 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, primo maggio e 2 giugno), secondo il principio dell'alternanza, con il padre o con la madre, dalle ore 18.30 del giorno antecedente la festa (o in cui vi è sospensione scolastica) fino alle ore 21.30 dell'ultimo giorno di sospensione scolastica. Il minore trascorrerà in ogni caso con la madre il giorno della festa della mamma, dell'onomastico e del compleanno della mamma e con il padre il giorno della festa del papà e del compleanno del papà, in orario da concordare, in mancanza di accordo dall'uscita di scuola, se scolastico, ovvero dalle ore 10.00, se festivo, fino ore 21.30. Le feste patronali saranno trascorse ad anni alterni e a festività alternate presso il padre o la madre se il paese di residenza è il medesimo;
se il paese di residenza dei genitori è diverso, il bambino trascorrerà le feste patronali del paese di residenza del padre, con il padre, mentre quelle del paese di residenza della madre con la madre;
in ogni caso dalle ore 10.00 alle ore 22.00. Sempre salvo diverso accordo tra le parti, e tenuti presenti gli impegni lavorativi, le vacanze natalizie, pasquali ed estive saranno così suddivise: -a) nel periodo di vacanze natalizie, il minore starà, ad anni alterni, con il padre dal 22 al 30 dicembre o dal 28 dicembre al 6 gennaio;
nel periodo di vacanze pasquali, il pagina 3 di 8 minore starà con il padre un anno dal Mercoledì Santo al Sabato Santo, dall'uscita di scuola del mercoledì alle ore 21.30 del sabato;
l'anno successivo dal Sabato Santo alle ore 10.00 al martedì dopo Pasquetta alle ore 21.30. Nel periodo estivo, il minore starà con il padre per dieci giorni continuativi a luglio e dieci giorni continuativi ad agosto o a settembre, secondo le esigenze di lavoro del padre e della madre. L'esatto periodo verrà concordato tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno a partire dall'anno
2024. Qualora per il padre, per motivi lavorativi, familiari o di salute, non sia possibile, nel fine settimana di spettanza paterna e in generale nei giorni di sua spettanza, tenere il figlio, egli preavvertirà la madre almeno 48 h prima e 3 h prima in caso di urgenza. In tal caso, i giorni e i fine settimana di spettanza paterna dovranno essere recuperati su accordo tra le parti o in mancanza slitterà ai giorni e ai fine settimana successivi, anche in dispregio del principio dell'alternanza. Il padre potrà vedere il figlio nel giorno del compleanno, ad anni alterni con la madre, dalle ore 18.00 alle ore 21.00 se scolastico, dalle ore 10.00 alle ore 23.00 se non scolastico.
Considerato che
l'onomastico del padre coincide con quello del figlio, il padre potrà vedere sempre il figlio nel giorno dell'onomastico, in orario da concordare, in mancanza di accordo ad anni alterni a pranzo ore 13.30/17.30 oppure a cena ore 17.30/22.30. In caso di cerimonie civili e religiose del figlio
(Battesimo, Comunione, Cresima, Diploma, Laurea, ecc.) i genitori dovranno concordare per tempo il luogo e l'orario della cerimonia, consentendo la partecipazione del padre e della famiglia paterna. In caso di malattia grave del figlio, con ciò intendendosi tutti quei casi gravi e comprovati che ne impediscano il trasporto da un genitore all'altro, con tutte le accortezze del caso e di cui il padre se ne assume le responsabilità, e che compromettano la visita del padre presso il figlio, il padre dovrà recuperare la frequentazione secondo accordi da prendere con la madre, anche cumulando i diversi ore/periodi in cui non vi è stata frequentazione. In caso di malattia lieve, cronica, o in tutti quei casi che non ne impediscano il trasporto presso la casa del padre, al padre sarà consentito di frequentare il figlio normalmente, con onere a carico dello stesso di curare e cautelare il figlio. pagina 4 di 8 Nel caso di impossibilità a tenere con sé il figlio, la madre prima di rivolgersi a parenti o a terzi dovrà sempre chiedere la disponibilità al padre. Il figlio non potrà pernottare fuori casa senza almeno uno dei genitori se non con l'autorizzazione espressa di entrambi. Inoltre, qualora uno dei genitori si allontani con il figlio dal luogo di domicilio per pernottare fuori casa con il figlio dovrà informare (almeno dieci giorni prima) per iscritto (a mezzo mail e/o messaggio WhatsApp) l'altro genitore indicando la località in cui si dirige con il figlio, l'itinerario di viaggio e il mezzo di trasporto, l'indirizzo ove si trovi il figlio, le persone che lo ospitano o l'hotel, pensione, agriturismo, ecc. ove soggiorna) e il periodo di permanenza fuori casa del figlio, curando, altresì, di essere reperibile al telefono. Entrambi i genitori permetteranno al minore di partecipare alle feste di compleanno degli amici, alle quali il bambino sarà accompagnato dal padre o dalla madre a seconda del collocamento.
6) I genitori, ben consapevoli degli obblighi cui sono tenuti per legge nei confronti del figlio, si impegnano in ogni caso espressamente: a non strumentalizzare il figlio e a non coinvolgerlo nel conflitto genitoriale, a far vivere il figlio serenamente, evitando minacce o imposizioni ingiustificate al figlio, a non assumere comportamenti contrari all'interesse del figlio;
a privilegiare la sua serenità e a rispettare la sua volontà e le sue primarie esigenze, anche in riferimento alla frequentazione con nuovi partner. In particolare, entrambi i genitori eviteranno di presentare partner occasionali al figlio e soltanto nel caso di stabile frequentazione inseriranno gradualmente altri partner nella vita del bambino, sempre a tutela del minore. I genitori si impegnano, altresì, a garantire continuità nei rapporti con le famiglie di origine materna e paterna, che hanno pari dignità, senza frapporre ostacoli alla frequentazione con i nonni materni e paterni;
a non denigrare e svalutare l'altra figura genitoriale e a rispettare il ruolo e la funzione dell'altro genitore, che dovrà essere sempre preferito a parenti o a terzi estranei qualora l'altro sia impossibilitato per impegni di lavoro a tenere il figlio con sé nei tempi di propria spettanza;
a collaborare reciprocamente per una condivisione sostanziale ed effettiva della pagina 5 di 8 responsabilità genitoriale;
a garantire i contatti telefonici del minore con l'altro genitore. Inoltre, nell'interesse e per il benessere del figlio, entrambi i genitori si impegnano a non diffamare, offendere, screditare e ingiuriare l'altro genitore e i nonni dell'altro ramo parentale davanti al figlio o con terzi.
7) Entrambi i genitori, con le loro capacità di lavoro e il loro reddito, si obbligano a mantenere il figlio. Il padre si obbliga a versare in favore del figlio, entro il giorno 30 di ciascun mese, mediante bonifico (coordinate bancarie: [...] – Codice BIC/SWIFT:
), la somma di euro 150,00 mensili, da rivalutarsi C.F._3 annualmente secondo gli indici Istat. Provvederà, in aggiunta, ad acquistare direttamente beni di necessità per il minore, come abbigliamento e corredo scolastico.
8) L'assegno unico universale per il figlio continuerà ad essere percepito dalla madre al 100 %.
9) Le spese straordinarie saranno ripartite nella misura del 50 % con obbligo, per il genitore che intende sostenere la spesa, di informare tempestivamente l'altro genitore e di richiederne il relativo consenso (ove necessario il consenso).Il genitore dovrà fornire consenso o dissenso motivato entro sette giorni (due in caso di urgenza) dalla richiesta. Si dà atto che per spese straordinarie si intendono: Le SPESE SANITARIE (che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori): visite specialistiche prescritte dal medico curante e da ef ettuarsi presso strutture pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialistica;
SPESE
SANITARIE (che richiedono il preventivo accordo tra i genitori) cure dentali, ortodontiche e oculistiche, trattamenti sanitari comprese le spese del nutrizionista e interventi chirurgici presso privati;
SPESE SCOLASTICHE
(che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche;
libri di testo;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
SPESE SCOLASTICHE
(che richiedono il preventivo accordo tra i genitori) tasse scolastiche imposte pagina 6 di 8 da istituti privati e università private;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
SPESE LUDICHE (che richiedono il preventivo accordo tra i genitori) attività sportive e iscrizioni a palestre;
Si precisa che le spese extra assegno richiedono il necessario accordo, espresso o tacito, salvo che non siano prescritte per ragioni sanitarie e devono essere documentate. Le spese sanitarie sono quelle connotate dai caratteri della necessità od urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo, come pure i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (a titolo esemplificativo, rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche e acustiche). Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici.”
In occasione della prima udienza di comparizione, sostituita, su richiesta congiunta delle parti, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi depositavano le predette note, con cui ribadivano la loro concorde volontà di separarsi, rinunciando espressamente alla comparizione personale in udienza. All'esito, il Giudice riservava di relazione al Collegio per la decisione.
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. pagina 7 di 8 Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco, in particolare di quelli del figlio minore . Per_1
Pertanto, il Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico
Ministero, ritiene di poter disporre in conformità.
Le spese, stante la particolare natura della controversia, possono essere tra le parti integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva sul ricorso proposto:
a) pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi (C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), che Controparte_1 C.F._2 hanno contratto matrimonio in data 25/1/2018, nel Comune di Moio della
Civitella (SA), Registro Atti Matrimonio Comune di Moio della Civitella
Anno 2019, numero 12, parte II Serie A, alle condizioni indicate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Moio della
Civitella per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. tad) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 15/9/2025
Il Giudice est. Il Presidente
ES NZ RA EL
pagina 8 di 8