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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/10/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPYBBLI BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
DOTT.SSA IDA MORETTI PRESIDENTE
DOTT.SSA NA RI GIUDICE REL.
GIUDICE DOTT. VINCENZO LANDOLFI
ha emesso la seguente
SENTENZA natonel giudizio iscritto al n. 46-1/2025 R.G.A.V.G., sulla domanda presentata da: Parte 1 ad Ariano NO il 28.03.1959 e Parte 2 nato ad [...] il [...], ambedue residenti in [...]
RICORRENTI
Il Tribunale di Benevento,
visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 29.04.2025 da Parte 1 e Parte 2 (procedura familiare ex art. 66 codice della crisi), assistiti dall'OCC del comune di Benevento, in persona del gestore della crisi avv. Vincenza
STEFANUCCI; 1. ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
2. dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del
CCII;
3. rilevato che l'art. 66 CCII, dettato in materia di procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
"familiari", è applicabile anche alla liquidazione controllata, trattandosi di norma collocata tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, I° CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. La ratio di consentire la proposizione di un'unica domanda di risoluzione in tutti i casi in cui la debitoria riguardi un unico nucleo familiare, oppure discenda da origini comuni, risiede nella consapevolezza che i membri della stessa famiglia sono uniti da legami, non solo affettivi, ma anche economici, tali per cui, da una parte, le finanze che essi possono apportare a beneficio della procedura sono in parte comuni, e comuni sono le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare;
dall'altra, la risoluzione della crisi e la conseguente esdebitazione non può riguardare solo alcuni membri, ma deve abbracciare il nucleo familiare nella sua interezza. Non a caso, laddove le domande siano singolarmente presentate, il Tribunale garantisce forme di coordinamento, eventualmente nominando gli stessi organi.
4. Rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC, contenente la valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda (cfr., pp.
2 e 18 della Relazione), ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
5. rilevato che le parti ricorrenti, come si evince dalla documentazione prodotta e come attestato dal gestore della crisi, non sono soggette alla liquidazione giudiziale, o ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, in quanto consumatori;
6. considerato, inoltre, che i medesimi ricorrenti versano in uno stato di sovraindebitamento, in quanto, a fronte di una complessiva esposizione debitoria di € 337.052,07, avente origine comune ai due debitori, sì come illustrata nella relazione del gestore, il patrimonio a disposizione di costoro appare insufficiente ad estinguere integralmente i debiti, poiché:
Parte 2 è titolare soltanto di un trattamento pensionistico mensile dell'importo complessivo di € 1.143,11; Parte 1 rappresenta, all'interno del proprio nucleo familiare (costituito solo dal coniuge l'unico soggetto percettore di reddito,Persona 1 و
rappresentato da uno stipendio mensile che ammonta, al netto delle sole ritenute contributive e fiscali, ad € 1.815,00, non tenendosi conto, ai fini della presente procedura, delle trattenute volontarie (per cessioni del quinto) sullo stesso stipendio, per € 286,00 in favore Progetto ed
€ 269,00 in favore di Compass S.p.A. - le cessioni del quinto, infatti, si debbono ritenere, in conseguenza dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, sospese di diritto, ad esclusione del mutuo fondiario, giacché i creditori debbono essere verificati nel concorso e non può ammettersi che taluno dei creditori possa soddisfarsi al di fuori delle regole del concorso medesimo e del controllo del Giudice e del liquidatore;
Il patrimonio mobiliare e immobiliare dei ricorrenti è costituito da un immobile in comproprietà adibito a residenza familiare, il cui valore di stima è pari ad € 101.000,00, da alcune quote su appezzamenti di terreno, non stimati, ma a detta del gestore - di scarso valore di mercato, e da un'autovettura dal valore di € 4.000,00, della quale i ricorrenti vorrebbero escludere la liquidazione al fine di utilizzarla per far fronte alle proprie esigenze di vita quotidiane, altrimenti impossibilitati;
considerato, pertanto, che, anche a voler ammettere che il complessivo patrimonio 7.
immobiliare possa essere alienato entro 12 mesi, il valore ottenibile dalla liquidazione volontaria dei beni appare certamente comunque insufficiente ad estinguere complessivamente la debitoria (art. 2, comma 1, lett. a), CCII); 8. alla luce di tali dati, deve dunque concludersi nel senso che sia impossibile che i ricorrenti possano procacciarsi entro dodici mesi (un tempo insufficiente anche alla liquidazione mediante esecuzione individuale) la liquidità occorrente affinché i debiti possano essere estinti (art 2. comma
1, lett. a), CCII), il che li rende sovraindebitati;
9. considerato, altresì, quanto alle cause dell'indebitamento, che le stesse, come ha precisato, da ultimo, il gestore nei chiarimenti rassegnati con nota del 3 settembre 2025, possono rintracciarsi nello
"smodato ricorso al credito personale, utilizzando linee di credito bancario e carte di credito al consumo, fino a raggiungere l'attuale livello di sovraindebitamento"; 10. verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII, affinché possa per aprirsi la procedura di liquidazione controllata;
11. precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma
4, CCII;
12. precisato, inoltre, che il fabbisogno mensile, da detrarre dagli importi messi a disposizione della procedura concorsuale, può essere, allo stato, quantificato nella somma di € 1.900,00 (restando, quindi, a disposizione dei creditori € 1.058,11 mensili), atteso che detti importi, così determinati, sono, peraltro, in linea con i criteri di cui all'art. 283, co. II, CCII, per cui, in tema di liquidazione controllata, la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del debitore deve essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo tendenzialmente applicazione del criterio indicato nell'art. 283, comma II, CCI che le quantifica in rapporto all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE» (con una maggiorazione legata alle spese necessarie alla produzione del reddito del debitore): la sua concreta determinazione deve essere, in ogni caso, rimessa al Giudice Delegato, una volta aperta la liquidazione, e dopo che sarà stato possibile acquisire una conoscenza più puntuale e completa delle risorse economiche e finanziarie e degli esborsi necessari al mantenimento;
13. osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso può essere individuato nello stesso
OCC cui si è rivolto il debitore non sussistendo giustificati motivi per procedere alla nomina di altro e diverso professionista;
14. ritenuto, infine, che sia da accogliere l'istanza dei ricorrenti per l'esclusione, dalla procedura di liquidazione, dell'autovettura di marca "Alfa-Romeo", avente targa BY049KL"; 15. visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
Parte 1 nato ad [...] 1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
NO il 28.03.1959 e Parte 2 nato ad [...] il [...], ambedue residenti in [...];
2. nomina Giudice Delegato il Dott.ssa MORETTI Ida;
3. nomina liquidatore l'avv. STEFANUCCI Vincenza, la quale, entro due giorni, dovrà accettare la nomina, mediante dichiarazione da depositare in cancelleria, secondo le previsioni dell'art 270,
co. 3, CCII;
4. ordina alle parti debitrici di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti sui beni della parte debitrice, ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine non superiore a novanta giorni, entro il quale, sotto pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, mediante PEC, la domanda di restituzione o di rivendicazione o di insinuazione al passivo, da predisporre a norma dell'art 201 CCII;
6. ordina la consegna od il rilascio degli eventuali beni, facenti parte del patrimonio di liquidazione: il presente provvedimento, a tale fine, costituisce titolo esecutivo, e l'esecuzione del medesimo sarà curata dal liquidatore;
7. dispone che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, o cessioni del quinto e ritenute per debiti, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata, o proseguita, sui beni compresi nella procedura, eccetto che per credito fondiario;
8. dispone che il liquidatore:
a) notifichi la sentenza alla parte debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo di PEC, al quale inoltrare le domande;
b) provveda all'inserimento della sentenza nell'apposita area del sito web del Ministero della
Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page e (ove già possibile) di quello del Tribunale di Benevento, per giorni trenta: qualora il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione sarà eseguita presso il registro delle imprese;
inserimento e pubblicazione si intendono limitati come previsto nell'ultimo paragrafo della motivazione che precede;
c) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori, ai quali notificare la sentenza;
d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore, e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, co. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
e) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII, e lo comunichi agli interessati;
f) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato, descrittiva dell'attività compiuta e di quella ancora da compiere, per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione, ed alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;
g) provveda, terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto, ex art. 275, co. 3,
CCII, ed a domandare la liquidazione del compenso;
h) terminato il riparto, chieda la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;
9. ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili, a cura del liquidatore;
dispone che, allo stato, sia lasciata nella disponibilità dei ricorrenti la autovettura di marca "Alfa-Romeo" portante targa BY049KL,
e la somma mensile di € 1.900,00: la quota di reddito ulteriore, oltre agli eventuali beni sopravvenuti, rimarranno a disposizione dei creditori.
Si comunichi.
Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 01.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Vincenzina ANDRICCIOLA Dott.ssa Ida MORETTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
DOTT.SSA IDA MORETTI PRESIDENTE
DOTT.SSA NA RI GIUDICE REL.
GIUDICE DOTT. VINCENZO LANDOLFI
ha emesso la seguente
SENTENZA natonel giudizio iscritto al n. 46-1/2025 R.G.A.V.G., sulla domanda presentata da: Parte 1 ad Ariano NO il 28.03.1959 e Parte 2 nato ad [...] il [...], ambedue residenti in [...]
RICORRENTI
Il Tribunale di Benevento,
visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 29.04.2025 da Parte 1 e Parte 2 (procedura familiare ex art. 66 codice della crisi), assistiti dall'OCC del comune di Benevento, in persona del gestore della crisi avv. Vincenza
STEFANUCCI; 1. ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
2. dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del
CCII;
3. rilevato che l'art. 66 CCII, dettato in materia di procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
"familiari", è applicabile anche alla liquidazione controllata, trattandosi di norma collocata tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, I° CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. La ratio di consentire la proposizione di un'unica domanda di risoluzione in tutti i casi in cui la debitoria riguardi un unico nucleo familiare, oppure discenda da origini comuni, risiede nella consapevolezza che i membri della stessa famiglia sono uniti da legami, non solo affettivi, ma anche economici, tali per cui, da una parte, le finanze che essi possono apportare a beneficio della procedura sono in parte comuni, e comuni sono le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare;
dall'altra, la risoluzione della crisi e la conseguente esdebitazione non può riguardare solo alcuni membri, ma deve abbracciare il nucleo familiare nella sua interezza. Non a caso, laddove le domande siano singolarmente presentate, il Tribunale garantisce forme di coordinamento, eventualmente nominando gli stessi organi.
4. Rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC, contenente la valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda (cfr., pp.
2 e 18 della Relazione), ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
5. rilevato che le parti ricorrenti, come si evince dalla documentazione prodotta e come attestato dal gestore della crisi, non sono soggette alla liquidazione giudiziale, o ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, in quanto consumatori;
6. considerato, inoltre, che i medesimi ricorrenti versano in uno stato di sovraindebitamento, in quanto, a fronte di una complessiva esposizione debitoria di € 337.052,07, avente origine comune ai due debitori, sì come illustrata nella relazione del gestore, il patrimonio a disposizione di costoro appare insufficiente ad estinguere integralmente i debiti, poiché:
Parte 2 è titolare soltanto di un trattamento pensionistico mensile dell'importo complessivo di € 1.143,11; Parte 1 rappresenta, all'interno del proprio nucleo familiare (costituito solo dal coniuge l'unico soggetto percettore di reddito,Persona 1 و
rappresentato da uno stipendio mensile che ammonta, al netto delle sole ritenute contributive e fiscali, ad € 1.815,00, non tenendosi conto, ai fini della presente procedura, delle trattenute volontarie (per cessioni del quinto) sullo stesso stipendio, per € 286,00 in favore Progetto ed
€ 269,00 in favore di Compass S.p.A. - le cessioni del quinto, infatti, si debbono ritenere, in conseguenza dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, sospese di diritto, ad esclusione del mutuo fondiario, giacché i creditori debbono essere verificati nel concorso e non può ammettersi che taluno dei creditori possa soddisfarsi al di fuori delle regole del concorso medesimo e del controllo del Giudice e del liquidatore;
Il patrimonio mobiliare e immobiliare dei ricorrenti è costituito da un immobile in comproprietà adibito a residenza familiare, il cui valore di stima è pari ad € 101.000,00, da alcune quote su appezzamenti di terreno, non stimati, ma a detta del gestore - di scarso valore di mercato, e da un'autovettura dal valore di € 4.000,00, della quale i ricorrenti vorrebbero escludere la liquidazione al fine di utilizzarla per far fronte alle proprie esigenze di vita quotidiane, altrimenti impossibilitati;
considerato, pertanto, che, anche a voler ammettere che il complessivo patrimonio 7.
immobiliare possa essere alienato entro 12 mesi, il valore ottenibile dalla liquidazione volontaria dei beni appare certamente comunque insufficiente ad estinguere complessivamente la debitoria (art. 2, comma 1, lett. a), CCII); 8. alla luce di tali dati, deve dunque concludersi nel senso che sia impossibile che i ricorrenti possano procacciarsi entro dodici mesi (un tempo insufficiente anche alla liquidazione mediante esecuzione individuale) la liquidità occorrente affinché i debiti possano essere estinti (art 2. comma
1, lett. a), CCII), il che li rende sovraindebitati;
9. considerato, altresì, quanto alle cause dell'indebitamento, che le stesse, come ha precisato, da ultimo, il gestore nei chiarimenti rassegnati con nota del 3 settembre 2025, possono rintracciarsi nello
"smodato ricorso al credito personale, utilizzando linee di credito bancario e carte di credito al consumo, fino a raggiungere l'attuale livello di sovraindebitamento"; 10. verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII, affinché possa per aprirsi la procedura di liquidazione controllata;
11. precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma
4, CCII;
12. precisato, inoltre, che il fabbisogno mensile, da detrarre dagli importi messi a disposizione della procedura concorsuale, può essere, allo stato, quantificato nella somma di € 1.900,00 (restando, quindi, a disposizione dei creditori € 1.058,11 mensili), atteso che detti importi, così determinati, sono, peraltro, in linea con i criteri di cui all'art. 283, co. II, CCII, per cui, in tema di liquidazione controllata, la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del debitore deve essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo tendenzialmente applicazione del criterio indicato nell'art. 283, comma II, CCI che le quantifica in rapporto all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE» (con una maggiorazione legata alle spese necessarie alla produzione del reddito del debitore): la sua concreta determinazione deve essere, in ogni caso, rimessa al Giudice Delegato, una volta aperta la liquidazione, e dopo che sarà stato possibile acquisire una conoscenza più puntuale e completa delle risorse economiche e finanziarie e degli esborsi necessari al mantenimento;
13. osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso può essere individuato nello stesso
OCC cui si è rivolto il debitore non sussistendo giustificati motivi per procedere alla nomina di altro e diverso professionista;
14. ritenuto, infine, che sia da accogliere l'istanza dei ricorrenti per l'esclusione, dalla procedura di liquidazione, dell'autovettura di marca "Alfa-Romeo", avente targa BY049KL"; 15. visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
Parte 1 nato ad [...] 1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
NO il 28.03.1959 e Parte 2 nato ad [...] il [...], ambedue residenti in [...];
2. nomina Giudice Delegato il Dott.ssa MORETTI Ida;
3. nomina liquidatore l'avv. STEFANUCCI Vincenza, la quale, entro due giorni, dovrà accettare la nomina, mediante dichiarazione da depositare in cancelleria, secondo le previsioni dell'art 270,
co. 3, CCII;
4. ordina alle parti debitrici di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti sui beni della parte debitrice, ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine non superiore a novanta giorni, entro il quale, sotto pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, mediante PEC, la domanda di restituzione o di rivendicazione o di insinuazione al passivo, da predisporre a norma dell'art 201 CCII;
6. ordina la consegna od il rilascio degli eventuali beni, facenti parte del patrimonio di liquidazione: il presente provvedimento, a tale fine, costituisce titolo esecutivo, e l'esecuzione del medesimo sarà curata dal liquidatore;
7. dispone che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, o cessioni del quinto e ritenute per debiti, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata, o proseguita, sui beni compresi nella procedura, eccetto che per credito fondiario;
8. dispone che il liquidatore:
a) notifichi la sentenza alla parte debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo di PEC, al quale inoltrare le domande;
b) provveda all'inserimento della sentenza nell'apposita area del sito web del Ministero della
Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page e (ove già possibile) di quello del Tribunale di Benevento, per giorni trenta: qualora il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione sarà eseguita presso il registro delle imprese;
inserimento e pubblicazione si intendono limitati come previsto nell'ultimo paragrafo della motivazione che precede;
c) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori, ai quali notificare la sentenza;
d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore, e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, co. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
e) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII, e lo comunichi agli interessati;
f) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato, descrittiva dell'attività compiuta e di quella ancora da compiere, per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione, ed alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;
g) provveda, terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto, ex art. 275, co. 3,
CCII, ed a domandare la liquidazione del compenso;
h) terminato il riparto, chieda la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;
9. ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili, a cura del liquidatore;
dispone che, allo stato, sia lasciata nella disponibilità dei ricorrenti la autovettura di marca "Alfa-Romeo" portante targa BY049KL,
e la somma mensile di € 1.900,00: la quota di reddito ulteriore, oltre agli eventuali beni sopravvenuti, rimarranno a disposizione dei creditori.
Si comunichi.
Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 01.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Vincenzina ANDRICCIOLA Dott.ssa Ida MORETTI