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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2713 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16967/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16967/2024 del Ruolo Generale e promossa da nato in [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avv. Giulia Crescini del Foro di Roma ); C.F._1
- ricorrente –
- Sportello unico per l'immigrazione di Roma c/o Controparte_1 [...]
in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso per legge CP_2
dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente –
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Conclusioni delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 18/04/2024, ha Parte_1
chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità del diniego dell'amministrazione sulla propria istanza di rilascio del nulla osta al ricongiungimento della figlia Persona_1
, nata in [...] il 12/9606/2005 e, per l'effetto, di provvedere al rilascio del
[...]
suddetto titolo.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto: che in data 23/03/2023 inoltrava allo
Sportello unico per l'immigrazione di Roma la richiesta di autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato della propria figlia minore nata in Persona_1
Ecuador il 12/9606/2005; che a sostegno della sua istanza dichiarava di essere titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, di risiedere nell'immobile in via Paolo V n. 29, a Roma, di sua proprietà e di avere un reddito lordo da lavoro per l'anno 2022 pari a 22.000 euro;
che la Prefettura di Roma – Sportello unico immigrazione rigettava in data
22/06/2023 la domanda sulla base della mancata allegazione della prova di sussistenza del requisito alloggiativo, in quanto non risultava rilasciato il certificato di idoneità alloggiativa;
che in data 04/12/2023 veniva rilasciato dal Municipio Roma XIII l'attestato di idoneità alloggiativa dell'abitazione del ricorrente.
Ritenendo di possedere tutti i requisiti richiesti dalla legge, ha chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto al rilascio del nulla osta al ricongiungimento di sua figlia, nelle more divenuta maggiorenne.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria in data 09/09/2024, nella quale ha dedotto, che il ricorrente non ha prodotto quanto richiesto dalla normativa vigente in materia relativamente alla dimostrazione del requisito alloggiativo e che, essendo stata confermata tale carenza anche dai controlli effettuati nel corso dell'istruttoria, lo
Sportello ha ritenuto non necessario emettere un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis L.241/90, stante la natura vincolata dell'atto da adottarsi. Inoltre, che i successivi controlli hanno evidenziato che tale certificato è stato rilasciato il 24/11/2023, ossia otto mesi dopo la presentazione della domanda di ricongiungimento familiare e cinque mesi dopo l'emissione del provvedimento di rigetto (datato 22/06/2023).
L'amministrazione resistente evidenzia che a seguito di controlli sul Portale Unilav –
Comunicazioni Obbligatorie, ove vengono registrati i rapporti di lavoro, ha riscontrato anche una carenza relativa alla posizione economica dell'istante, in quanto il sig.
[...]
non svolge attualmente alcuna attività lavorativa, Parte_1
essendo l'ultimo rapporto di lavoro alle dipendenze della Società “A.V.Service srl” cessato in data 08/08/2024: tale evidenza renderebbe insussistente anche il requisito reddituale richiesto dalla legge.
***
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Occorre ricordare in premessa che la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la
Prefettura e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza;
la seconda fase si svolge invece dinanzi alla Rappresentanza Consolare e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
Nel caso di specie, il ricorrente ha richiesto il nulla osta per il ricongiungimento con la figlia, nulla osta che gli è stato negato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma in data 22/06/2023 per mancata dimostrazione dei requisiti indicati dalla normativa vigente, in particolare del requisito di alloggio di cui all'art. 29, co. 3, lett. a - b, D.lgs.
286/98.
Per quel che concerne il certificato di idoneità alloggiativa, integrante il presupposto di cui all'art. 29, co. 3, lett. a, risulta che il ricorrente ha presentato istanza per richiedere l'attestazione alloggiativa della sua abitazione in via Paolo V n. 29, a Roma, solo in data
20/11/2023, diversi mesi dopo aver ricevuto il diniego. Al momento della presentazione della domanda allo Sportello Unico, il ricorrente, dunque, non possedeva i requisiti previsti dalla legge e la sua istanza era priva di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
È pacifico che i requisiti richiesti per poter ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare devono essere posseduti al momento dell'inoltro della domanda, come previsto dall'art. 29, comma 7 del testo Unico Immigrazione o, comunque, almeno deve risultare inoltrata la domanda. Tale circostanza, rende priva di rilievo anche la contestazione in ordine all'assenza del preavviso ai sensi dell'art 10 bis L 241/1990, in quanto la domanda risultava presentata in assenza dei requisiti previsti dalla legge, determinandone perciò il rigetto.
Per quel che concerne il requisito del reddito di cui all'art. 29, co. 3, lett. b, TUI,
l'Amministrazione resistente ha rilevato anche la carenza di tale requisito.
In particolare, il lavoro alle dipendenze della Società “A.V.Service S.r.l.” risulta cessato in data 08/08/2024, come anche confermato dal ricorrente stesso, il quale afferma che la sua occupazione regolare ha subito una temporanea interruzione per motivi di salute;
in aggiunta, anche a voler valorizzare il reddito della moglie, esso risulterebbe in ogni caso inferiore all'importo richiesto per il relativo nucleo familiare che dovrebbe essere integrato non solo con il ricorrente ma anche con gli altri figli a carico del nucleo familiare.
Le ragioni sopra considerate convincono, dunque, per il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento in favore del Parte_1
, delle spese di lite che si liquidano in euro 2.206,00 (di cui Controparte_2
euro 651,00 per la fase di studio, euro 502,00 per la fase introduttiva ed euro
1.053,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge.
Roma, 17/02/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16967/2024 del Ruolo Generale e promossa da nato in [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avv. Giulia Crescini del Foro di Roma ); C.F._1
- ricorrente –
- Sportello unico per l'immigrazione di Roma c/o Controparte_1 [...]
in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso per legge CP_2
dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente –
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Conclusioni delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 18/04/2024, ha Parte_1
chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità del diniego dell'amministrazione sulla propria istanza di rilascio del nulla osta al ricongiungimento della figlia Persona_1
, nata in [...] il 12/9606/2005 e, per l'effetto, di provvedere al rilascio del
[...]
suddetto titolo.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto: che in data 23/03/2023 inoltrava allo
Sportello unico per l'immigrazione di Roma la richiesta di autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato della propria figlia minore nata in Persona_1
Ecuador il 12/9606/2005; che a sostegno della sua istanza dichiarava di essere titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, di risiedere nell'immobile in via Paolo V n. 29, a Roma, di sua proprietà e di avere un reddito lordo da lavoro per l'anno 2022 pari a 22.000 euro;
che la Prefettura di Roma – Sportello unico immigrazione rigettava in data
22/06/2023 la domanda sulla base della mancata allegazione della prova di sussistenza del requisito alloggiativo, in quanto non risultava rilasciato il certificato di idoneità alloggiativa;
che in data 04/12/2023 veniva rilasciato dal Municipio Roma XIII l'attestato di idoneità alloggiativa dell'abitazione del ricorrente.
Ritenendo di possedere tutti i requisiti richiesti dalla legge, ha chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto al rilascio del nulla osta al ricongiungimento di sua figlia, nelle more divenuta maggiorenne.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria in data 09/09/2024, nella quale ha dedotto, che il ricorrente non ha prodotto quanto richiesto dalla normativa vigente in materia relativamente alla dimostrazione del requisito alloggiativo e che, essendo stata confermata tale carenza anche dai controlli effettuati nel corso dell'istruttoria, lo
Sportello ha ritenuto non necessario emettere un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis L.241/90, stante la natura vincolata dell'atto da adottarsi. Inoltre, che i successivi controlli hanno evidenziato che tale certificato è stato rilasciato il 24/11/2023, ossia otto mesi dopo la presentazione della domanda di ricongiungimento familiare e cinque mesi dopo l'emissione del provvedimento di rigetto (datato 22/06/2023).
L'amministrazione resistente evidenzia che a seguito di controlli sul Portale Unilav –
Comunicazioni Obbligatorie, ove vengono registrati i rapporti di lavoro, ha riscontrato anche una carenza relativa alla posizione economica dell'istante, in quanto il sig.
[...]
non svolge attualmente alcuna attività lavorativa, Parte_1
essendo l'ultimo rapporto di lavoro alle dipendenze della Società “A.V.Service srl” cessato in data 08/08/2024: tale evidenza renderebbe insussistente anche il requisito reddituale richiesto dalla legge.
***
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Occorre ricordare in premessa che la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la
Prefettura e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza;
la seconda fase si svolge invece dinanzi alla Rappresentanza Consolare e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
Nel caso di specie, il ricorrente ha richiesto il nulla osta per il ricongiungimento con la figlia, nulla osta che gli è stato negato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma in data 22/06/2023 per mancata dimostrazione dei requisiti indicati dalla normativa vigente, in particolare del requisito di alloggio di cui all'art. 29, co. 3, lett. a - b, D.lgs.
286/98.
Per quel che concerne il certificato di idoneità alloggiativa, integrante il presupposto di cui all'art. 29, co. 3, lett. a, risulta che il ricorrente ha presentato istanza per richiedere l'attestazione alloggiativa della sua abitazione in via Paolo V n. 29, a Roma, solo in data
20/11/2023, diversi mesi dopo aver ricevuto il diniego. Al momento della presentazione della domanda allo Sportello Unico, il ricorrente, dunque, non possedeva i requisiti previsti dalla legge e la sua istanza era priva di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
È pacifico che i requisiti richiesti per poter ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare devono essere posseduti al momento dell'inoltro della domanda, come previsto dall'art. 29, comma 7 del testo Unico Immigrazione o, comunque, almeno deve risultare inoltrata la domanda. Tale circostanza, rende priva di rilievo anche la contestazione in ordine all'assenza del preavviso ai sensi dell'art 10 bis L 241/1990, in quanto la domanda risultava presentata in assenza dei requisiti previsti dalla legge, determinandone perciò il rigetto.
Per quel che concerne il requisito del reddito di cui all'art. 29, co. 3, lett. b, TUI,
l'Amministrazione resistente ha rilevato anche la carenza di tale requisito.
In particolare, il lavoro alle dipendenze della Società “A.V.Service S.r.l.” risulta cessato in data 08/08/2024, come anche confermato dal ricorrente stesso, il quale afferma che la sua occupazione regolare ha subito una temporanea interruzione per motivi di salute;
in aggiunta, anche a voler valorizzare il reddito della moglie, esso risulterebbe in ogni caso inferiore all'importo richiesto per il relativo nucleo familiare che dovrebbe essere integrato non solo con il ricorrente ma anche con gli altri figli a carico del nucleo familiare.
Le ragioni sopra considerate convincono, dunque, per il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento in favore del Parte_1
, delle spese di lite che si liquidano in euro 2.206,00 (di cui Controparte_2
euro 651,00 per la fase di studio, euro 502,00 per la fase introduttiva ed euro
1.053,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge.
Roma, 17/02/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli