Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 2.170 milioni per gli anni 1978, 1979, 1980, 1981, si provvede nell'anno 1981, quanto a lire 1.550 milioni a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e, quanto a lire 620 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno finanziario 1981.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni del bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 2.170 milioni per gli anni 1978, 1979, 1980, 1981, si provvede nell'anno 1981, quanto a lire 1.550 milioni a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e, quanto a lire 620 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno finanziario 1981.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni del bilancio.