Articolo 3 della Legge 5 agosto 1981, n. 501
Articolo 2
Versione
26 settembre 1981
Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 2.170 milioni per gli anni 1978, 1979, 1980, 1981, si provvede nell'anno 1981, quanto a lire 1.550 milioni a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e, quanto a lire 620 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno finanziario 1981.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni del bilancio.

Entrata in vigore il 26 settembre 1981