Articolo 14 della Legge 30 luglio 1951, n. 948
Articolo 13Articolo 15
Versione
6 ottobre 1951
Art. 14.
Il duplicato puo' essere rilasciato dall'Istituto emittente ancorche' vi sia stata opposizione del detentore, se il relativo giudizio sia stato dichiarato estinto, giusta certificazione del cancelliere da prodursi all'Istituto a cura del ricorrente.
Entrata in vigore il 6 ottobre 1951
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