Art. 14.
Il duplicato puo' essere rilasciato dall'Istituto emittente ancorche' vi sia stata opposizione del detentore, se il relativo giudizio sia stato dichiarato estinto, giusta certificazione del cancelliere da prodursi all'Istituto a cura del ricorrente.
Il duplicato puo' essere rilasciato dall'Istituto emittente ancorche' vi sia stata opposizione del detentore, se il relativo giudizio sia stato dichiarato estinto, giusta certificazione del cancelliere da prodursi all'Istituto a cura del ricorrente.