Articolo 7 della Legge 13 maggio 1983, n. 198
Articolo 6Articolo 8
Versione
5 giugno 1983
Art. 7.
La convenzione per il servizio fiammiferi tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi, annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 , e successive modificazioni, sara' adeguata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge in conformita' alle disposizioni contenute nei precedenti articoli 5 e 6.
Entrata in vigore il 5 giugno 1983