Art. 7.
La convenzione per il servizio fiammiferi tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi, annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 , e successive modificazioni, sara' adeguata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge in conformita' alle disposizioni contenute nei precedenti articoli 5 e 6.
La convenzione per il servizio fiammiferi tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi, annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 , e successive modificazioni, sara' adeguata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge in conformita' alle disposizioni contenute nei precedenti articoli 5 e 6.