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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 09/04/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione civile in persona del Giudice, dott.ssa
Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1529/2019 r.g. proposta da
(c.f.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il 23.07.1954, rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Pugliese, domiciliatario, giusta procura in atti;
attore contro
(c.f ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
RI (RC) il 18.05.1952, (c.f CP_2
, nata a [...] il [...], C.F._3 [...]
(c.f ), nata a [...] il CP_3 C.F._4
23.10.1991 e (c.f ), nato Controparte_4 C.F._5
a Locri il 04.02.1979, tutti nella qualità di eredi di Persona_1 nato a [...] l'[...] e deceduto in Locri in data 02.12.2012, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Sotira, domiciliatario, giusta procura in atti;
convenuti
OGGETTO: Divisione di beni non caduti in successione.
Conclusioni: alla udienza del 25.09.2024 svoltasi con modalità cartolari le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte d'udienza da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e con ordinanza del
21.11.2024 la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
I.- Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
, premettendo di essere proprietario pro-indiviso in Parte_2 ragione della quota di 6/12 di due lastrici solari siti nel Comune di Locri
(RC), alla C. da Moschetta, piano 1, censiti al NCEU di Reggio Calabria,
Comune di Locri al foglio 32, part. 691, sub. 7 e 8, Cat. F/5, nonché dei seguenti terreni siti in Locri, alla C.da Moschetta, riportati al NCT di
Reggio Calabria, Comune di Locri al foglio 32, particelle 969, 970, 971,
972, 973 e 974, i cui rimanenti 6/12 sono in comproprietà dei convenuti n.q. di eredi legittimi di , ha agito in giudizio al fine di Persona_1 ottenere la divisione giudiziale del predetto compendio immobiliare derivante dall'apertura della successione: a) del proprio padre,
[...]
, nato a [...] il [...] e deceduto ab intestato in CP_4
Locri il 17.6.1986; b) del proprio fratello, nato a [...] Persona_1
l'01.6.1952 e deceduto ab intestato in Locri il 02.12.2012; c) della propria madre, nata a [...] il [...] e deceduta ab Persona_2 intestato in Locri il 12.1.2018.
Ha dedotto, infatti, che non essendo i predetti beni comodamente divisibili, non potevano essere frazionati e non era possibile formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento;
che, falliti i tentativi di addivenire ad un accordo bonario della vicenda, in data 28.06.2019 aveva depositato istanza di mediazione conclusasi con esito negativo. Ciò dedotto ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: − in via principale e nel merito: accertare e dichiarare il diritto dell'odierno attore ad ottenere la divisione giudiziale degli immobili in oggetto e, per l'effetto, dichiarare la divisione giudiziale degli stessi, previa determinazione della loro consistenza attuale, mediante la nomina di un consulente tecnico d'ufficio che proceda alla formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote;
− sempre in via principale, accertata la non comoda divisibilità/indivisibilità dei beni, assegnare
l'intero compendio all'odierno attore, con liquidazione del relativo conguaglio ai convenuti comunisti;
− in via subordinata, ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante (eventualmente la vendita con ripartizione del ricavato
2 secondo le quote e/o l'attribuzione a sorte delle quote individuate); − porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese, diritti ed onorari del giudizio.” (Cfr. atto di citazione notificato l'08-16 ottobre 2019).
I.
2- Si sono costituiti in giudizio Controparte_1 CP_2
e tutti in proprio n.q. di eredi Controparte_3 Controparte_4 legittimi di , i quali in via preliminare hanno chiesto la Persona_1 riunione del presente giudizio con il giudizio rg n. 1530/2019 promosso da per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, Parte_3 in quanto riguardante cespiti differenti. Nel merito, pur non opponendosi allo scioglimento della comunione e ad una soluzione bonaria di divisione del compendio immobiliare (tanto da aver proposto il pagamento della somma di euro 50.000,00 in cambio della cessione della propria quota di beni) hanno concluso per il rigetto della domanda assumendone la infondatezza in fatto ed in diritto non avendo, a proprio avviso, fornito in giudizio la prova della non comoda divisibilità dei beni. Hanno domandato, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, - Nel merito, rigettare la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi suesposti;
-
Sempre in via principale, accertare le singole quote e in caso di eventuale dichiarazione di divisione giudiziale, quantificare l'esatto valore monetario da corrispondersi ai convenuti comunisti;
- Condannare parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio.”
I.
3- Istruita la causa mediante consulenza tecnica d'ufficio la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni con ordinanza del 02.3.2023 alla udienza del 27.09.2023; con successiva ordinanza del 9.10.2023 il giudizio è stato interrotto per essere stato il procuratore di parte convenuta sottoposto a misura interdittiva dell'esercizio della professione per la durata di 12 mesi. Riassunto il giudizio dai convenuti con ordinanza resa in data
21.11.2024 la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
II.
1- Da quanto indicato nella premessa in fatto è possibile evincere che la domanda di divisione della comunione ereditaria sussistente - sui beni indicati in citazione (due lastrici solari siti in Locri, C.da Moschetta censiti
3 al NCEU del detto Comune al fg. 32, p.lla 691, sub 7 e 8 nonché sui terreni censiti al NCT al fg. 32, p.lle 969, 970, 971, 972, 973 e 974) - tra i germani e/o rispettivi aventi causa merita accoglimento, non essendovi Per_1 dubbi sulla esistenza della comunione e sul diritto, di ciascuna parte, a pretenderne lo scioglimento;
in altri termini, nulla osta in merito alla sua dichiarazione, attesa la concorde volontà delle parti e la mancanza di contestazione in ordine all'an della divisione ereditaria.
Il procedimento di divisione assolve alla duplice funzione di accertare l'esistenza del diritto di scioglimento della comunione con conseguente divisione (an dividendum sit) e di determinare le modalità concrete di attuazione della divisione attraverso la predisposizione di un progetto divisionale (quomodo dividendum sit). È chiaro, dunque, che col procedimento di divisione i coeredi tendano al conseguimento di un duplice ordine di effetti: da un lato, quello strumentale della cessazione della comunione dei beni e, dall'altro, quello finale di attribuzione delle quote di loro spettanza, con la conseguente conversione dei diritti pro quota sui beni comuni in diritti individuali di proprietà esclusiva su taluni beni o porzioni di bene oggetto del compendio immobiliare mobiliare comune da dividere.
II.
2- Occorre muovere dalle risultanze cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, ing. con l'elaborato peritale depositato in data Persona_3
29.07.2021 per come integrato il 24.6.2022 evidenziando che le conclusioni finali non hanno formato oggetto di contestazione né in ordine al valore attribuito ai singoli beni né con riferimento al valore delle singole quote spettanti a ciascun erede.
Ai fini di una più agevole comprensione delle vicende relative al processo,
è opportuno premettere che:
- ha sposato dalla quale ha avuto i Controparte_4 Persona_2 figli e;
Pt_1 Per_1
- i coniugi avevano scelto il regime della comunione legale dei beni;
- in data 17.6.1988 è deceduto lasciando come eredi, i Controparte_4 due figli e la moglie, la quale ha rinunciato all'eredità del coniuge;
- in data 21.12.2012 è deceduto e, pertanto, la sua Persona_1 eredità con riferimento ai beni relitti del proprio genitore, Per_1
4 , si è devoluta in favore della moglie, e dei tre CP_4 Controparte_1 figli, e (cl. 1979); CP_2 CP_3 CP_4
- con la morte di avvenuta in data 12.01.2018, la sua Persona_2 quota di eredità sui beni della comunione si è devoluta per metà al figlio,
, e per altra metà in favore dei nipoti, stante la premorienza del di Pt_1 lei figlio . Per_1
Per completezza deve evidenziarsi che in data 4/8/2014
[...]
(nato il [...]), figlio dell'odierno attore, ha acquistato la Parte_3 nuda proprietà della quota della nonna, sui sub 5 e 6 Persona_2 del fabbricato censito al foglio n. 32 particella 691, la quale continuava però a mantenere l'usufrutto sino al decesso avvenuto il 12.1.2018.
Orbene, la comunione è sostanzialmente costituita da: 1) un fabbricato censito in catasto fabbricati in data 10.6.1994 al foglio n. 32 particella 691 con i sub 5 e 6 per l'unità al piano terra (non interessata dal presente giudizio) e con i sub. 7 ed 8 per il lastrico solare;
2) dai terreni censiti al foglio 32 P.lla 969 di mq 119 completamente occupata dalla strada pubblica;
p.lla 970 di mq 114 in parte nella disponibilità degli eredi che coincide con la strada privata di accesso Testimone_1 all'immobile; p.lla 971 di mq 56; p.lla 972 di mq 51, p.lla 973 di mq 178 e p.lla 974 di mq 53 solo in parte nella disponibilità degli eredi in quanto, per buona parte, occupata dalla strada pubblica.
Il CTU ha stimato il valore unitario base di 670,00 €/mq, sicché il valore commerciale del lastrico solare e del giardino in oggetto è complessivamente pari ad euro 20.515,40 (30,62 mq x 670,00 €/mq) ridotto ad euro 18.915,40 per effetto dei necessari lavori per la rifinitura del corpo scala e della rimozione dell'amianto di copertura dell'abbaino.
II.2.1- Quanto all'unica questione apparentemente controversa (avendo i convenuti proposto lo scioglimento della comunione con assegnazione dei beni all'odierno attore dietro pagamento di un conguaglio) – rappresentata dalla comoda divisibilità o meno dei beni costituenti la comunione – si osserva che il CTU ha evidenziato testualmente: “Appare chiaro come una divisione basata solo sul criterio geometrico, anche se possibile, porterebbe a quote assolutamente insignificanti e dal valore nullo per la loro pratica inutilizzabilità. (...) Tuttavia, essendo teoricamente possibile formare
5 comodamente porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento da parte di tutti i condividenti, le quote sono teoricamente commerciabili anche se di valore praticamente nullo. È questa prospettata una soluzione che il sottoscritto ritiene comunque lesiva degli interessi degli stessi soggetti interessati” (cfr. pag. 15 della relazione depositata il 29.7.2021).
Ciò posto, il concetto di comoda divisibilità di un immobile cui fa riferimento l'art. 720 c.c. (cfr. ad es. Cass. n. 12498/2007; Cass. n. 14588 del 2012; Cass. n. 14343 del 2016) postula che il frazionamento del bene sia attuabile in tante porzioni separate, ciascuna delle quali suscettibile di autonomo godimento da parte di ciascun condividente secondo l'ordinaria normale funzione dell'intero. È quindi necessario che la divisione in natura possa avvenire senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi, e inoltre, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso. Perché dunque possa procedersi alla divisione del bene comune occorre: 1) che il bene sia naturalmente suscettibile di divisione fisica;
2) che sia possibile formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento;
3) che tale divisione non comporti la creazione di servitù, pesi o limitazioni eccessivi, e non richieda opere complesse e di notevole costo;
4) che la divisione non conduca ad un sensibile deprezzamento del valore delle porzioni rispetto al valore dell'intero.
Detti principi consentono di concludere nel senso che il cespite di che trattasi, pertanto, in conformità al consolidato indirizzo della Suprema
Corte in materia, deve essere ritenuto indivisibile.
II.2.2- Ciò posto, si dichiara di condividere la metodologia tecnica e giuridica seguita dal nominato CTU il quale, dopo aver stimato tutti i beni in comunione, ha evidenziato che – in conseguenza della dichiarazione di successione di (cl. 1926) – la sua quota parte dei beni Controparte_4 pari a ½ era stata già divisa tra i due figli, e , divenuti Per_1 Pt_1 ciascuno proprietario per la quota di ¼; in conseguenza della morte di la sua quota di proprietà dei beni relitti dal di lui padre Persona_1 era stata devoluta per la quota di 1/3 al coniuge, e per Controparte_1
6 1/3 ciascuno ai tre figli, e (cl. 1979). CP_2 CP_3 CP_4
Infine, il CTU ha esaminato la domanda di divisione del compendio immobiliare conseguente al decesso di la cui quota Persona_2 parte dei beni (1/2) deve essere ripartita in ragione della metà per ciascuno in favore del figlio e dei nipoti (figli di ), in misura Pt_1 Per_1 indivisa (ossia 1/3 per ciascuno).
Ne consegue pertanto che spettano a:
• (figlio) per ¼ dalla successione di + Parte_1 Controparte_4
¼ dalla successione di = quota spettante 1/2; Persona_2
• (coniuge di ), quota derivante dalla Controparte_1 Persona_1 sola successione di = quota spettante 3/36; Persona_1
• (figlia di ) per 2/36 derivanti dalla CP_2 Persona_1 successione di + 1/12 derivante dalla successione di Persona_1
= quota spettante 5/36; Persona_2
• (figlio di ) per 2/36 derivanti dalla Controparte_4 Persona_1 successione di + 1/12 derivante dalla successione di Persona_1
= quota spettante 5/36; Persona_2
• (figlia di ) per 2/36 derivanti Controparte_3 Persona_1 dalla successione di + 1/12 derivante dalla successione Persona_1 di = quota spettante 5/36. Persona_2
Pertanto, per i beni oggetto di causa, è possibile ottenere le quote attuali dei singoli comproprietari come segue:
- (Proprietà per 1/2): € 18.915,40 x 1/2 = € 9.457,70; Parte_1
- (Proprietà per 3/36): € 18.915,40 x 3/36 = € Controparte_1
1.576,28;
- (Proprietà per 5/36): € 18.915,40 x 5/36 = € Controparte_3
2.627,14;
- (Proprietà per 1/9): € 18.915,40 x 5/36 = € 2.627,14; Controparte_4
- (Proprietà per 1/9): € 18.915,40 x 5/36 = € 2.627,14. CP_2
7 II.2.3- Pertanto, non essendo possibile procedere, per l'accertata indivisibilità dell'immobile, alla formazione di un numero di quote uguale a quello dei condividenti, ed avendo il solo attore, che è proprietario della metà del bene, chiesto l'attribuzione del medesimo, trova applicazione il criterio della preferenziale assegnazione al condividente titolare della maggior quota, non ricorrendo alcuna ragione per derogarvi (arg. ex Cass.
n. 8233 del 2019).
Il compendio immobiliare in oggetto deve essere, pertanto, attribuito a
. Parte_1
Ciò posto, deve essere riconosciuto agli altri condividenti, ex art. 720 c.c., il conguaglio in danaro, che va quantificato alla luce delle risultanze della
CTU, come segue:
- a € 1.576,28; Controparte_1
- a € 2.627,14; Controparte_3
- a € 2.627,14; Controparte_4
- a € 2.627,14. CP_2
Tale somma, già adeguata all'attualità (cfr. ad es. Cass. n. 6931 del 2016) e che va maggiorata degli interessi legali dalla presente sentenza e fino al soddisfo, deve essere corrisposta da in favore degli eredi Parte_1 di . Persona_1
III.- Avuto riguardo alla natura della controversia, alla circostanza che la chiesta divisione risponde ad un interesse comune delle parti ed all'assenza di contestazioni sulla divisione all'esito della CTU, si impone la compensazione integrale delle spese di lite. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, si pongono nei rapporti interni a carico di tutte le parti pro quota (cfr. Cass. n. 9813 del 2015).
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
8 a) dichiara sciolta la comunione sul compendio immobiliare ubicato nel Comune di Locri, c. da Moschetta, costituito da due lastrici solari censiti nel catasto fabbricati al foglio 32, part. 691, sub 7 e 8 nonché dai terreni censiti al NCT al fg. 32, p.lle 969, 970, 971, 972, 973 e 974; b) assegna i predetti beni per intero a dietro Parte_1 versamento a titolo di conguaglio della somma di: 1) € 1.576,28 a
2) € 2.627,14 in favore di Controparte_1 CP_3
3) € 2.627,14 in favore di 4) € 2.627,14
[...] Controparte_4 in favore di il tutto oltre interessi legali dalla CP_2 data della presente sentenza fino al soddisfo;
c) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio e pone le spese di CTU a carico di tutte le parti pro quota.
Locri, 09.4.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione civile in persona del Giudice, dott.ssa
Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1529/2019 r.g. proposta da
(c.f.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il 23.07.1954, rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Pugliese, domiciliatario, giusta procura in atti;
attore contro
(c.f ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
RI (RC) il 18.05.1952, (c.f CP_2
, nata a [...] il [...], C.F._3 [...]
(c.f ), nata a [...] il CP_3 C.F._4
23.10.1991 e (c.f ), nato Controparte_4 C.F._5
a Locri il 04.02.1979, tutti nella qualità di eredi di Persona_1 nato a [...] l'[...] e deceduto in Locri in data 02.12.2012, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Sotira, domiciliatario, giusta procura in atti;
convenuti
OGGETTO: Divisione di beni non caduti in successione.
Conclusioni: alla udienza del 25.09.2024 svoltasi con modalità cartolari le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte d'udienza da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e con ordinanza del
21.11.2024 la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
I.- Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
, premettendo di essere proprietario pro-indiviso in Parte_2 ragione della quota di 6/12 di due lastrici solari siti nel Comune di Locri
(RC), alla C. da Moschetta, piano 1, censiti al NCEU di Reggio Calabria,
Comune di Locri al foglio 32, part. 691, sub. 7 e 8, Cat. F/5, nonché dei seguenti terreni siti in Locri, alla C.da Moschetta, riportati al NCT di
Reggio Calabria, Comune di Locri al foglio 32, particelle 969, 970, 971,
972, 973 e 974, i cui rimanenti 6/12 sono in comproprietà dei convenuti n.q. di eredi legittimi di , ha agito in giudizio al fine di Persona_1 ottenere la divisione giudiziale del predetto compendio immobiliare derivante dall'apertura della successione: a) del proprio padre,
[...]
, nato a [...] il [...] e deceduto ab intestato in CP_4
Locri il 17.6.1986; b) del proprio fratello, nato a [...] Persona_1
l'01.6.1952 e deceduto ab intestato in Locri il 02.12.2012; c) della propria madre, nata a [...] il [...] e deceduta ab Persona_2 intestato in Locri il 12.1.2018.
Ha dedotto, infatti, che non essendo i predetti beni comodamente divisibili, non potevano essere frazionati e non era possibile formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento;
che, falliti i tentativi di addivenire ad un accordo bonario della vicenda, in data 28.06.2019 aveva depositato istanza di mediazione conclusasi con esito negativo. Ciò dedotto ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: − in via principale e nel merito: accertare e dichiarare il diritto dell'odierno attore ad ottenere la divisione giudiziale degli immobili in oggetto e, per l'effetto, dichiarare la divisione giudiziale degli stessi, previa determinazione della loro consistenza attuale, mediante la nomina di un consulente tecnico d'ufficio che proceda alla formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote;
− sempre in via principale, accertata la non comoda divisibilità/indivisibilità dei beni, assegnare
l'intero compendio all'odierno attore, con liquidazione del relativo conguaglio ai convenuti comunisti;
− in via subordinata, ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante (eventualmente la vendita con ripartizione del ricavato
2 secondo le quote e/o l'attribuzione a sorte delle quote individuate); − porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese, diritti ed onorari del giudizio.” (Cfr. atto di citazione notificato l'08-16 ottobre 2019).
I.
2- Si sono costituiti in giudizio Controparte_1 CP_2
e tutti in proprio n.q. di eredi Controparte_3 Controparte_4 legittimi di , i quali in via preliminare hanno chiesto la Persona_1 riunione del presente giudizio con il giudizio rg n. 1530/2019 promosso da per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, Parte_3 in quanto riguardante cespiti differenti. Nel merito, pur non opponendosi allo scioglimento della comunione e ad una soluzione bonaria di divisione del compendio immobiliare (tanto da aver proposto il pagamento della somma di euro 50.000,00 in cambio della cessione della propria quota di beni) hanno concluso per il rigetto della domanda assumendone la infondatezza in fatto ed in diritto non avendo, a proprio avviso, fornito in giudizio la prova della non comoda divisibilità dei beni. Hanno domandato, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, - Nel merito, rigettare la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi suesposti;
-
Sempre in via principale, accertare le singole quote e in caso di eventuale dichiarazione di divisione giudiziale, quantificare l'esatto valore monetario da corrispondersi ai convenuti comunisti;
- Condannare parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio.”
I.
3- Istruita la causa mediante consulenza tecnica d'ufficio la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni con ordinanza del 02.3.2023 alla udienza del 27.09.2023; con successiva ordinanza del 9.10.2023 il giudizio è stato interrotto per essere stato il procuratore di parte convenuta sottoposto a misura interdittiva dell'esercizio della professione per la durata di 12 mesi. Riassunto il giudizio dai convenuti con ordinanza resa in data
21.11.2024 la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
II.
1- Da quanto indicato nella premessa in fatto è possibile evincere che la domanda di divisione della comunione ereditaria sussistente - sui beni indicati in citazione (due lastrici solari siti in Locri, C.da Moschetta censiti
3 al NCEU del detto Comune al fg. 32, p.lla 691, sub 7 e 8 nonché sui terreni censiti al NCT al fg. 32, p.lle 969, 970, 971, 972, 973 e 974) - tra i germani e/o rispettivi aventi causa merita accoglimento, non essendovi Per_1 dubbi sulla esistenza della comunione e sul diritto, di ciascuna parte, a pretenderne lo scioglimento;
in altri termini, nulla osta in merito alla sua dichiarazione, attesa la concorde volontà delle parti e la mancanza di contestazione in ordine all'an della divisione ereditaria.
Il procedimento di divisione assolve alla duplice funzione di accertare l'esistenza del diritto di scioglimento della comunione con conseguente divisione (an dividendum sit) e di determinare le modalità concrete di attuazione della divisione attraverso la predisposizione di un progetto divisionale (quomodo dividendum sit). È chiaro, dunque, che col procedimento di divisione i coeredi tendano al conseguimento di un duplice ordine di effetti: da un lato, quello strumentale della cessazione della comunione dei beni e, dall'altro, quello finale di attribuzione delle quote di loro spettanza, con la conseguente conversione dei diritti pro quota sui beni comuni in diritti individuali di proprietà esclusiva su taluni beni o porzioni di bene oggetto del compendio immobiliare mobiliare comune da dividere.
II.
2- Occorre muovere dalle risultanze cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, ing. con l'elaborato peritale depositato in data Persona_3
29.07.2021 per come integrato il 24.6.2022 evidenziando che le conclusioni finali non hanno formato oggetto di contestazione né in ordine al valore attribuito ai singoli beni né con riferimento al valore delle singole quote spettanti a ciascun erede.
Ai fini di una più agevole comprensione delle vicende relative al processo,
è opportuno premettere che:
- ha sposato dalla quale ha avuto i Controparte_4 Persona_2 figli e;
Pt_1 Per_1
- i coniugi avevano scelto il regime della comunione legale dei beni;
- in data 17.6.1988 è deceduto lasciando come eredi, i Controparte_4 due figli e la moglie, la quale ha rinunciato all'eredità del coniuge;
- in data 21.12.2012 è deceduto e, pertanto, la sua Persona_1 eredità con riferimento ai beni relitti del proprio genitore, Per_1
4 , si è devoluta in favore della moglie, e dei tre CP_4 Controparte_1 figli, e (cl. 1979); CP_2 CP_3 CP_4
- con la morte di avvenuta in data 12.01.2018, la sua Persona_2 quota di eredità sui beni della comunione si è devoluta per metà al figlio,
, e per altra metà in favore dei nipoti, stante la premorienza del di Pt_1 lei figlio . Per_1
Per completezza deve evidenziarsi che in data 4/8/2014
[...]
(nato il [...]), figlio dell'odierno attore, ha acquistato la Parte_3 nuda proprietà della quota della nonna, sui sub 5 e 6 Persona_2 del fabbricato censito al foglio n. 32 particella 691, la quale continuava però a mantenere l'usufrutto sino al decesso avvenuto il 12.1.2018.
Orbene, la comunione è sostanzialmente costituita da: 1) un fabbricato censito in catasto fabbricati in data 10.6.1994 al foglio n. 32 particella 691 con i sub 5 e 6 per l'unità al piano terra (non interessata dal presente giudizio) e con i sub. 7 ed 8 per il lastrico solare;
2) dai terreni censiti al foglio 32 P.lla 969 di mq 119 completamente occupata dalla strada pubblica;
p.lla 970 di mq 114 in parte nella disponibilità degli eredi che coincide con la strada privata di accesso Testimone_1 all'immobile; p.lla 971 di mq 56; p.lla 972 di mq 51, p.lla 973 di mq 178 e p.lla 974 di mq 53 solo in parte nella disponibilità degli eredi in quanto, per buona parte, occupata dalla strada pubblica.
Il CTU ha stimato il valore unitario base di 670,00 €/mq, sicché il valore commerciale del lastrico solare e del giardino in oggetto è complessivamente pari ad euro 20.515,40 (30,62 mq x 670,00 €/mq) ridotto ad euro 18.915,40 per effetto dei necessari lavori per la rifinitura del corpo scala e della rimozione dell'amianto di copertura dell'abbaino.
II.2.1- Quanto all'unica questione apparentemente controversa (avendo i convenuti proposto lo scioglimento della comunione con assegnazione dei beni all'odierno attore dietro pagamento di un conguaglio) – rappresentata dalla comoda divisibilità o meno dei beni costituenti la comunione – si osserva che il CTU ha evidenziato testualmente: “Appare chiaro come una divisione basata solo sul criterio geometrico, anche se possibile, porterebbe a quote assolutamente insignificanti e dal valore nullo per la loro pratica inutilizzabilità. (...) Tuttavia, essendo teoricamente possibile formare
5 comodamente porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento da parte di tutti i condividenti, le quote sono teoricamente commerciabili anche se di valore praticamente nullo. È questa prospettata una soluzione che il sottoscritto ritiene comunque lesiva degli interessi degli stessi soggetti interessati” (cfr. pag. 15 della relazione depositata il 29.7.2021).
Ciò posto, il concetto di comoda divisibilità di un immobile cui fa riferimento l'art. 720 c.c. (cfr. ad es. Cass. n. 12498/2007; Cass. n. 14588 del 2012; Cass. n. 14343 del 2016) postula che il frazionamento del bene sia attuabile in tante porzioni separate, ciascuna delle quali suscettibile di autonomo godimento da parte di ciascun condividente secondo l'ordinaria normale funzione dell'intero. È quindi necessario che la divisione in natura possa avvenire senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi, e inoltre, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso. Perché dunque possa procedersi alla divisione del bene comune occorre: 1) che il bene sia naturalmente suscettibile di divisione fisica;
2) che sia possibile formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento;
3) che tale divisione non comporti la creazione di servitù, pesi o limitazioni eccessivi, e non richieda opere complesse e di notevole costo;
4) che la divisione non conduca ad un sensibile deprezzamento del valore delle porzioni rispetto al valore dell'intero.
Detti principi consentono di concludere nel senso che il cespite di che trattasi, pertanto, in conformità al consolidato indirizzo della Suprema
Corte in materia, deve essere ritenuto indivisibile.
II.2.2- Ciò posto, si dichiara di condividere la metodologia tecnica e giuridica seguita dal nominato CTU il quale, dopo aver stimato tutti i beni in comunione, ha evidenziato che – in conseguenza della dichiarazione di successione di (cl. 1926) – la sua quota parte dei beni Controparte_4 pari a ½ era stata già divisa tra i due figli, e , divenuti Per_1 Pt_1 ciascuno proprietario per la quota di ¼; in conseguenza della morte di la sua quota di proprietà dei beni relitti dal di lui padre Persona_1 era stata devoluta per la quota di 1/3 al coniuge, e per Controparte_1
6 1/3 ciascuno ai tre figli, e (cl. 1979). CP_2 CP_3 CP_4
Infine, il CTU ha esaminato la domanda di divisione del compendio immobiliare conseguente al decesso di la cui quota Persona_2 parte dei beni (1/2) deve essere ripartita in ragione della metà per ciascuno in favore del figlio e dei nipoti (figli di ), in misura Pt_1 Per_1 indivisa (ossia 1/3 per ciascuno).
Ne consegue pertanto che spettano a:
• (figlio) per ¼ dalla successione di + Parte_1 Controparte_4
¼ dalla successione di = quota spettante 1/2; Persona_2
• (coniuge di ), quota derivante dalla Controparte_1 Persona_1 sola successione di = quota spettante 3/36; Persona_1
• (figlia di ) per 2/36 derivanti dalla CP_2 Persona_1 successione di + 1/12 derivante dalla successione di Persona_1
= quota spettante 5/36; Persona_2
• (figlio di ) per 2/36 derivanti dalla Controparte_4 Persona_1 successione di + 1/12 derivante dalla successione di Persona_1
= quota spettante 5/36; Persona_2
• (figlia di ) per 2/36 derivanti Controparte_3 Persona_1 dalla successione di + 1/12 derivante dalla successione Persona_1 di = quota spettante 5/36. Persona_2
Pertanto, per i beni oggetto di causa, è possibile ottenere le quote attuali dei singoli comproprietari come segue:
- (Proprietà per 1/2): € 18.915,40 x 1/2 = € 9.457,70; Parte_1
- (Proprietà per 3/36): € 18.915,40 x 3/36 = € Controparte_1
1.576,28;
- (Proprietà per 5/36): € 18.915,40 x 5/36 = € Controparte_3
2.627,14;
- (Proprietà per 1/9): € 18.915,40 x 5/36 = € 2.627,14; Controparte_4
- (Proprietà per 1/9): € 18.915,40 x 5/36 = € 2.627,14. CP_2
7 II.2.3- Pertanto, non essendo possibile procedere, per l'accertata indivisibilità dell'immobile, alla formazione di un numero di quote uguale a quello dei condividenti, ed avendo il solo attore, che è proprietario della metà del bene, chiesto l'attribuzione del medesimo, trova applicazione il criterio della preferenziale assegnazione al condividente titolare della maggior quota, non ricorrendo alcuna ragione per derogarvi (arg. ex Cass.
n. 8233 del 2019).
Il compendio immobiliare in oggetto deve essere, pertanto, attribuito a
. Parte_1
Ciò posto, deve essere riconosciuto agli altri condividenti, ex art. 720 c.c., il conguaglio in danaro, che va quantificato alla luce delle risultanze della
CTU, come segue:
- a € 1.576,28; Controparte_1
- a € 2.627,14; Controparte_3
- a € 2.627,14; Controparte_4
- a € 2.627,14. CP_2
Tale somma, già adeguata all'attualità (cfr. ad es. Cass. n. 6931 del 2016) e che va maggiorata degli interessi legali dalla presente sentenza e fino al soddisfo, deve essere corrisposta da in favore degli eredi Parte_1 di . Persona_1
III.- Avuto riguardo alla natura della controversia, alla circostanza che la chiesta divisione risponde ad un interesse comune delle parti ed all'assenza di contestazioni sulla divisione all'esito della CTU, si impone la compensazione integrale delle spese di lite. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, si pongono nei rapporti interni a carico di tutte le parti pro quota (cfr. Cass. n. 9813 del 2015).
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
8 a) dichiara sciolta la comunione sul compendio immobiliare ubicato nel Comune di Locri, c. da Moschetta, costituito da due lastrici solari censiti nel catasto fabbricati al foglio 32, part. 691, sub 7 e 8 nonché dai terreni censiti al NCT al fg. 32, p.lle 969, 970, 971, 972, 973 e 974; b) assegna i predetti beni per intero a dietro Parte_1 versamento a titolo di conguaglio della somma di: 1) € 1.576,28 a
2) € 2.627,14 in favore di Controparte_1 CP_3
3) € 2.627,14 in favore di 4) € 2.627,14
[...] Controparte_4 in favore di il tutto oltre interessi legali dalla CP_2 data della presente sentenza fino al soddisfo;
c) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio e pone le spese di CTU a carico di tutte le parti pro quota.
Locri, 09.4.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
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