Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/05/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1701 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
e , nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia Parte_1 Parte_2 minore , rappresentati e difesi dall'Avv. DI IACOVO SIMONA c/o il cui studio in VIA SAN Per_1
FRANCESCO D'ASSISI, 10, CORIGLIANO - ROSSANO, AU Corigliano, hanno eletto domicilio
RICORRENTI
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. DI CATO STEFANIA con domicilio P.IVA_1 eletto in Castrovillari, al Corso Calabria presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da discussione orale delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito anche ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, gli istanti, nella spiegata qualità, vedendo riconosciuta, in sede di visita, la figlia minore invalida ma senza il diritto alla indennità di frequenza, hanno depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato Per_ le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta l'invocata provvidenza a causa delle diverse patologie da cui risultava affetta con decorrenza
richiedevano, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili a ciò.
CP_ Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni del ricorrente relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma.
A seguito del rinnovo della CTU con la nomina del Dott. e depositata la relazione Persona_2 peritale alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione previa discussione orale delle Parti presenti come da verbale.
CP_ 1. Vanno disattese le eccezioni di inammissibilità/improcedibilità sollevate dall' ed afferenti al decorso dei termini previsti normativamente per proporre ricorso.
Preliminarmente va rilevato come i ricorrenti abbiano osservato tutti i termini previsti dalla normativa di settore.
Infatti il ricorso per ATP risulta iscritto in data 17.04.2023 laddove la visita presso la competente
Commissione medica è stata espletata il 23.12.2022 ragion per cui risulta rispettato il termine semestrale di decadenza.
Risultano parimenti osservati i termini (30 giorni) per la proposizione del dissenso (depositato il 03.04.2024 a fronte della comunicazione del decreto di conclusione delle operazioni peritali del 06.03.2024 nonché
l'ulteriore termine di 30 giorni (dal dissenso) per la valida proposizione del ricorso iscritto il 26.04.2024.
2. I ricorrenti con il ricorso hanno chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n.
1343/23, accertarsi il diritto all'indennità di frequenza per la loro figlia minore.
E' da rilevare come l'indennità di frequenza, disciplinata dalla L. 289/1990 prevede, dal punto di vista sanitario, il riconoscimento di detta provvidenza in favore dei minori di anni 18 che abbiano “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età nonché i minori che abbiano una perdita uditiva superiore a determinati limiti”.
Il CTU nominato nel presente Giudizio, Dott. nella relazione scritta depositata, a seguito Per_2 dell'esame della minore e della documentazione versata in atti, NON ha riscontrato ed accertato in capo a il presupposto di carattere sanitario legittimante il riconoscimento della indennità di frequenza;
Per_1 ciò con valutazione perfettamente sovrapponibile a quella compiuta dal Consulente della pregressa fase processuale dott.ssa . Persona_3
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della minore quali riscontrate all'esame obiettivo.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti.
La domanda deve quindi respingersi. 3. Le spese di lite (intendendosi per tali quelle della pregressa fase di ATP e quelle della presente fase), possono compensarsi stante la dichiarazione resa dai ricorrenti ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC;
per la medesima ragione quelle di CTU, liquidate con separato provvedimento, restano a carico dell' CP_2 resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari uditi i procuratori delle parti costituite presenti come da verbale di udienza,
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
CP_
nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore nei confronti dell' ,
[...] Per_1
in p.l.r.p.t., così provvede:
- rigetta la domanda dichiarando ed accertando in capo a la insussistenza del requisito Per_1
sanitario afferente all'indennità di frequenza;
- Spese di lite compensate;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente fase che sono liquidate con separato decreto.
Castrovillari, 15 Maggio 2025 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo