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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/10/2025, n. 5027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5027 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Venezia, prima sezione civile, nella persona del giudice unico RC AG ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 6627/2018 del ruolo generale promossa da
); Parte_1 C.F._1
( ); CP_1 C.F._2
( ); Controparte_2 C.F._3
( ); Controparte_3 C.F._4
( ); CP_4 C.F._5
); CP_5 C.F._6
( ); Controparte_6 C.F._7
); CP_7 C.F._8
; Controparte_8 C.F._9
( ); CP_9 C.F._10
; Parte_2 C.F._11
( ); Parte_3 C.F._12
( ); Parte_4 C.F._13
; Parte_5 C.F._14
; Parte_6 C.F._15
( ); Parte_7 C.F._16
( ; Parte_8 C.F._17
( ), tutti con gli avv.ti Parte_9 C.F._18
BA A. PA e PO OL
- 1 - Contro
( , con l'avv. Massimo Calzavara Controparte_10 P.IVA_1
contumace Controparte_11
con la chiamata in causa di
, con gli avv.ti Michele Zorza- Controparte_12
to e TE UA.
( ) con l'avv. Maria Parte_10 C.F._19
EN ZA
SARA ASSICURAZIONI SPA ), con l'avv. TE P.IVA_2
Cerutti
OGGETTO: compravendita immobili, vizi ex artt. 1490s. cc;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI DELLE
PARTI: per parte attrice: in via principale nel merito: accertata la mancata in- stallazione dei pannelli fotovoltaici a servizio di ciascun appartamento di proprietà degli attori come indicato negli APE allegati ai contratti di compravendita, condannare alla rifusione di tutti i costi di instal- CP_10
lazione per il raggiungimento della classe energetica A4 – costi quan- tificati in complessivi € 22.550 oltre Iva nella CTU - oltre alla rifusio- ne di tutti i danni subiti e subendi dagli esponenti – danni quantificati in complessivi € 14.247,77 oltre Iva nella CTU - sulla base di quanto risulterà dall'istruttoria e di giustizia. Ove dovesse risultare impossibi- le il raggiungimento della classe energetica A4 per ciascun apparta- mento di proprietà degli attori, inoltre accertare, quantificare e dichia- rare la proporzionale riduzione del prezzo di ogni compravendita – ri- duzione di prezzo quantificata in € 22.550 oltre Iva nella CTU - e per l'effetto condannare alla restituzione di quanto maggiormente CP_10
ricevuto dagli attori oltre al risarcimento di tutti i relativi danni – dan-
- 2 - ni quantificati in complessivi € 14.247,77 oltre Iva nella CTU -, com- presi i futuri maggiori costi, sulla base di quanto risulterà dall'istruttoria e di giustizia. In via principale ulteriormente nel meri- to: accertata la mancata installazione del cancello condominiale car- raio di accesso ai garage, condannare al risarcimento del relativo CP_10
danno sulla base di quanto risulterà dall'istruttoria e di giustizia. In via subordinata nel merito: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudican- te non ritenesse accoglibile la domanda in via diretta relativa ai pan- nelli fotovoltaici, accertata la minor prestazione energetica di ciascun immobile di proprietà degli attori rispetto a quanto dichiarato nei con- tratti definitivi di compravendita, accertare, quantificare e dichiarare la proporzionale riduzione del prezzo di ogni compravendita – riduzione di prezzo quantificata in € 22.550 oltre Iva nella CTU - e per l'effetto condannare alla restituzione di quanto maggiormente ricevuto CP_10
dagli attori, oltre al risarcimento di tutti i relativi danni – danni quanti- ficati in complessivi € 14.247,77 oltre Iva nella CTU -, compresi i fu- turi maggiori costi, sulla base di quanto risulterà dall'istruttoria e di giustizia. Comunque: con vittoria di spese anche generali e competen- ze, anche ai sensi degli artt. 91 e 96 cpc, e spese di CTU poste inte- gralmente a carico della parte convenuta, con conseguente rifusione alla Parte attrice delle somme da questa anticipate pro quota al CTU
NG. . Con riserva di depositare apposita nota spese entro Per_1
l'udienza del 15.10.2025; per : in via preliminare accertare e dichiarare, ai Controparte_10
sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 163 n. 3) e
4), III° comma, cpc e 164, IV° comma, cpc, la nullità dell'atto di cita- zione notificato dai signori Parte_1 Controparte_1
, , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
- 3 - , , , Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Parte_11
[.
, , , Parte_2 Parte_12 Pt_13
, , e
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, nei confronti della società , in per- Parte_14 Controparte_10
sona del Liquidatore pro-tempore Dott. per incertez- CP_13
za del “petitum” e della “causa petendi” di cui ai numeri 3) e 4) dell'art. 163 cpc, per tutti i motivi esposti in premessa di codesta nar- rativa;
ancora in via preliminare: - Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1495 del codice civile, l'intervenuta deca- denza dalla contestazione dei vizi e difetti dell'opera da parte dei si- gnori , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , , Parte_15 CP_4 CP_5 Controparte_6 [...]
, , , CP_7 Controparte_8 CP_9 Parte_2 [...]
, , Parte_16 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
e nei confronti
[...] Parte_8 Parte_17
della società , in persona del liquidatore pro- Controparte_10
tempore Dott. per le ragioni esposte in proemio;
nel CP_13
merito, in via principale: - Accertata e dichiarata l'assenza di respon- sabilità della società , in persona del Liquidatore Controparte_10
pro-tempore Dott. per i fatti di cui è causa, rigettarsi CP_13
tutte le domande formulate dagli attori Parte_1 CP_1
,
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, , , ,
[...] Controparte_6 CP_7 Controparte_8 [...]
, , , Parte_18 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e nei confronti della deducente convenuta, in quan- Parte_17
to infondate in fatto ed in diritto, per i motivi meglio descritti in pre- messa di codesta narrativa;
Nel merito, in via subordinata: - Nella de-
- 4 - negata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di accertamen- to e dichiarazione di alcuna responsabilità della società CP_14
, in persona del Liquidatore pro-tempore Dott.
[...] CP_15
condannarsi l'NG. , residente in [...] –
[...] Parte_10
Via Galta n. 33, in quanto tecnico-professionista che ha sottoscritto gli attestati di prestazione energetica di cui è causa, a tenere manlevata ed indenne la società , in persona del liquidatore Controparte_10
pro-tempore Dott. di quanto fosse condannata a cor- CP_13
rispondere agli attori Parte_1 Controparte_1 [...]
, , , Parte_19 Controparte_3 CP_4 CP_5 [...]
, , , , CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9 [...]
, , Parte_20 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
e Parte_21 Parte_7 Parte_8 Parte_17
per tutto quanto dedotto in narrativa;
in ogni caso: con vittoria
[...]
di spese, diritti e onorari di giudizio;
per il terzo chiamato el merito, in via principale: - Ac- Pt_10
certata e dichiarata l'assenza di responsabilità dell'NG. CP_16
[..
, per i fatti di cui è causa, rigettarsi tutte le domande formulate dagli attori nei confronti della , in persona del Liquida- Controparte_10
tore pro-tempore, corrente in Strà (VE) – Strada dei 100 anni n. 14
(C.F. e P.I.: ) e, conseguentemente, della domanda di P.IVA_1
manleva svolta da quest'ultima nei confronti dell'NG. , Parte_10
residente in [...], in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi meglio descritti in narrativa;
nel merito, in via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento della do- manda attorea e, conseguentemente, della domanda di manleva svolta dalla società , in persona del Liquidatore pro- Controparte_10
tempore, corrente in Strà (VE) – Strada dei 100 anni n. 14 (C.F. e P.I.:
- 5 - ) nei confronti dell'NG. , residente in [...]P.IVA_1 Parte_10
gonovo (VE) – Via Galta n. 33, in quanto tecnico professionista che ha sottoscritto gli attestati di prestazione energetica di cui è causa e, dunque, di accertamento e dichiarazione di alcuna responsabilità del suddetto tecnico-professionista per i fatti di cui è causa, condannarsi la compagnia assicuratrice RA RA Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in 00198 Roma – Via Po n. 20
(C.F.: e P.I.: ), a tenere manlevato ed in- P.IVA_3 P.IVA_4
denne l'NG. di quanto fosse condannato a pagare agli Parte_10
attori , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , , Parte_15 CP_4 CP_5 Controparte_6 [...]
, , , CP_7 Controparte_8 CP_9 Parte_2 [...]
, , Parte_16 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
e per effetto
[...] Parte_8 Parte_17
dell'accoglimento della domanda di manleva svolta dalla società
[...]
, in persona del Liquidatore pro-tempore Dott. CP_10 CP_13
nei confronti dell'NG. , residente in [...]
[...] Parte_10
(VE) – Via Galta n. 33, per tutte le ragioni dedotte in proemio;
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio;
per la terza chiamata SARA ASSICURAZIONI SPA nel merito re- spingersi la domanda attorea e quella svolta dalla Controparte_10
nei confronti dell'ing. relativa alla manleva conseguen- Parte_10
te all'erronea attestazione da parte di quest'ultimo della prestazione energetica degli immobili di cui è causa in quanto entrambe infondate in fatto e in diritto e, comunque, stante l'assenza di nesso causale tra tale condotta ed il preteso danno. Per l'effetto, respingersi la domanda di manleva formulata dall'ing. nei confronti della de- Parte_10
ducente Compagnia assicuratrice. Spese e compensi rifusi, oltre 15%,
- 6 - IVA e CPA. n subordine Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea e di quella di manleva svolta dalla
[...]
nei confronti dell'ing. per l'erronea Controparte_10 Parte_10
attestazione della prestazione energetica degli immobili di cui è causa, accertato il reale ammontare del danno, porsi a carico di CP_17
l'importo risarcitorio posto a carico dell'assicurato nei li-
[...]
miti della garanzie assicurative effettivamente prestate e previa appli- cazione a carico di questi della franchigia di polizza del 10% del dan- no con minimo assoluto di euro 500,00 e massimo di euro 10.000,00.
In via istruttoria con riserva di dedurre e produrre.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Gli attori suindicati , , , Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
, , , e CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 Pt_22 [...]
Part
, , , , e Parte_23 Pt_4 Parte_6 Pt_7 Pt_8 Parte_24
[.
, con atto del 19 giugno 2018, hanno citato in giudizio la in li- CP_10
quidazione e il esponendo di aver sot- Controparte_11
toscritto, nel 2015, con dei contratti preliminari per l'acquisto di CP_10
dieci appartamenti, da costruire in località Chirignago (VE), via dei
Poli, all'interno di un complesso di 11 unità in quello che sarebbe di- ventato il convenuto. Le compravendite sono state perfe- CP_11
zionate tra giugno e agosto 2017;
2. è stata convenuta per far valere la garanzia prevista dagli ar- CP_10
ticoli 1490ss. cc, poiché non erano stati installati i pannelli fotovoltaici a uso individuale e un cancello carraio di accesso ai garage del semin- terrato;
all'interno dei singoli appartamenti e nelle zone condominiali,
- 7 - erano stati riscontrati una serie di problemi elencati al punto 17) delle pagine 6 e 7 del libello introduttivo.
3. L'evocazione in giudizio del Condominio è stata giustificata ar- gomentando che la aveva posizionato, su una parte del tetto con- CP_10
dominiale, dei panelli solari a uso esclusivo di due condomini
[...]
e senza che l'intervento fosse stato delibe- CP_18 CP_19
rato dall'assemblea o comunque autorizzato dai condomini. Nei con- fronti del non sono state rassegnate conclusioni. CP_11
4. La si è costituita con comparsa del Controparte_10
25.10.2028 svolgendo due eccezioni processuali preliminari: una di improcedibilità per non essere stata esperita la procedura di mediazio- ne resa obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 28/2010; l'altra di nulli- tà della citazione ai sensi degli articoli 163 numeri 3) e 4), 164, 4° comma cpc;
ha contestato nel merito il contenuto del libello introdut- tivo, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa
[...]
, cui aveva appaltato l'esecuzione dei lavori e l'ing. Controparte_20
che ha compilato le certificazioni di prestazione ener- Parte_10
getica (APE).
5. si è costituita facendo valere la sua estraneità alle CP_12
questioni relative all'impianto fotovoltaico e al cancello del garage, e contestando nel merito le domande, sia risarcitoria svolta da parte at- trice che di garanzia fatta valere dalla convenuta, relative ai vizi de- nunciati nelle pagine 6 e 7 della citazione.
6. L'ing. nel costituirsi ha dichiarato di aver commesso un Pt_10
mero errore/refuso nella compilazione delle APE, senza tuttavia atte- stare cose non corrispondenti al vero, e chiedesto di essere autorizzato a chiamare in causa la sua compagnia di assicurazione per la respon- sabilità professionale (RA RA Spa).
- 8 - 7. RA RA Spa nella sua comparsa di risposta, nel merito ha aderito alle argomentazioni dell'assicurato, in punto quantum ha specificato i limiti della copertura assicurativa azionata.
8. La mediazione prevista dal D.lgs. 28/2010 è stata esperita con esito negativo ma, in corso di causa, ha sanato tutti i vizi CP_12
e i difetti costruttivi denunciati nelle pagine 6 e 7 del libello introdut- tivo, tanto che gli attori, dichiarandosi integralmente soddisfatti, han- no rinunciato alla corrispondente domanda risarcitoria e, all'udienza del 16.9.2020, la terza chiamata è stata estromessa dal CP_12
giudizio a spese integralmente compensate.
9. La causa risulta matura per la decisione senza che sia necessaria ulteriore attività istruttoria condividendosi appieno le valutazioni esplicitate dal precedente giudicante nell'ordinanza del 30.12.2021.
10. In punto di diritto le questioni da affrontare sono tre: A)
l'eccezione di nullità dell'atto di citazione;
B) la qualificazione giuri- dica delle domande attoree;
C) gli oneri di allegazione e di prova.
11. Sub A) parte attrice solleva un'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione, ai sensi degli articoli 163 numeri 3) e 4) e 164,
4° co., cpc perché le domande attoree non contengono una quantifica- zione dei danni dei quali viene chiesto il ristoro né della somma chie- sta in restituzione a titolo di riduzione del prezzo.
12. L'eccezione non merita accoglimento, perché l'omessa quantifi- cazione delle pretese attore, non è di per sé causa di nullità della cita- zione. L'atto di citazione è nullo, ai sensi dell'art. 164, 4° co., cpc e deve pertanto esserne disposta l'integrazione/rinnovazione, solo se, nella sua complessità, non contiene gli elementi per consentire al con- venuto di difendersi. Omissioni e genericità che non siano tali da inci- dere su questo obiettivo possono, semmai, concretare omissioni agli
- 9 - oneri di allegazione e di prova imposti dall'art. 2697 cc e incidere così nella valutazione del merito delle domande attore.
13. Le articolate contestazioni che sono state svolte dal convenuto e dai terzi chiamati dimostrano che l'atto non è affetto da vizi tali da in- cidere sulla sua validità e questo spiega perché il precedente assegna- tario non ha ritenuto di disporre l'integrazione della domanda ai sensi dell'art. 164, 5° co., cpc.
14. Sub B) parte attrice invoca impropriamente la garanzia per vizi occulti della cosa compravenduta. Forse la domanda di garanzia previ- sta dagli articoli 1490s. cc poteva essere corretta con riferimento a quanto lamentato al punto 17, pagine 5 e 6 della citazione, ma tali questioni non sono oggetto di valutazione in questa sede, poiché sono uscite dal perimetro del giudizio a seguito della rinuncia alle relative domande (di risarcimento formulata dagli attori e di garanzia fatta va- lere dalla convenuta) e alla estromissione, a spese integralmente com- pensate, della terza chiamata CP_12
15. Di certo, però, la garanzia per vizi occulti non può operare con riguardo alla mancata installazione dei pannelli fotovoltaici e del can- cello carraio. La vicenda rientra dunque nell'inadempimento contrat- tuale ex art. 1218ss. cc
16. Sub C): la vicenda, dopo essere stata ricondotta, nell'ambito dell'inadempimento contrattuale (art. 1218ss. cc), deve essere decisa facendo applicazione dei conseguenti oneri di allegazione e di prova, che sono stati definiti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
17. Chi agisce per ottenere il risarcimento del danno deve dimostrare il titolo del rapporto che assume essere rimasto inadempiuto in tutti i suoi elementi, ivi comprese, quindi, le obbligazioni che le parti si sono assunte;
può limitarsi ad affermare (allegare) che controparte non ha
- 10 - adempiuto, in tutto o in parte, alle obbligazioni che si era assunta;
de- ve provare l'an e il quantum del danno del quale chiede il ristoro, vale a dire il c.d. danno conseguenza che rappresenta l'insieme delle riper- cussioni economiche negative (danno emergente e/o lucro cessante) sofferte in conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della controparte contrattuale. Il convenuto, invece, deve dimostrare di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni che si era assunto o che
“l'inadempimento della prestazione…è stato determinato da impossi- bilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (art. 1218 cc).
18. Nello specifico, gli attori sostengono di aver sottoscritto con CP_10
diversi contratti preliminari aventi a oggetto la compravendita di unità abitative facenti parte di un complesso condominiale che era in corso di costruzione sulla base delle specifiche indicazioni riportate nel ca- pitolato di appalto siglato tra la promissaria venditrice e la CP_10
Secondo quanto prospettato nel libello introduttivo, la CP_12 [...]
Co in violazione del punto 92 del capitolato non avrebbe installato il cancello carraio di accesso ai garage;
in corso d'opera avrebbe deciso autonomamente di sostituire la fonte energetica, per il riscaldamento e la cucina, passando dal gas all'energia elettrica e, a fronte delle preoc- cupazioni espresse dai promissari venditori in merito all'aumento dei costi delle utenze elettriche, li avrebbe rassicurati promettendo loro di installare un sistema fotovoltaico a uso esclusivo di ciascun apparta- mento.
19. La promessa non è stata mantenuta, ma, ciò nonostante, gli odierni attori hanno deciso di stipulare i contratti di compravendita senza fare menzione alcuna, nei rispettivi rogiti o in scritture private a latere, di quanto è oggetto di contestazione in questa sede e questo
- 11 - perché, a loro dire, confidavano che, in un momento successivo, la
[...]
Co avrebbe spontaneamente realizzato entrambe gli interventi (impian- ti fotovoltaici e cancello carraio).
20. A ciascun contratto di compravendita è stato allegato un certifi- cato di prestazione energetica (APE), a firma dell'NG. , Parte_10
attestante che l'immobile rientra nella classe di merito A4. Secondo
l'interpretazione attorea, gli APE, confermerebbero la loro tesi che ciascun immobile doveva essere dotato di un autonomo impianto fo- tovoltaico.
21. Ricostruiti i fatti, per verificare se vi sono stati gli inadempimenti contestati, bisogna acclarare quali obbligazioni la convenuta si era ob- bligata ad adempiere, tenendo conto che qualsiasi modifica del conte- nuto del contratto preliminare deve essere debitamente dimostrata.
22. Il punto di partenza sono dunque i contratti preliminari e in parti- colare il capitolato di appalto nel quale è indicato il dettaglio delle opere da realizzare, dei materiali e delle finiture degli immobili pro- messi in vendita. I punti fondamentali sono i n. 64 e 92 del capitolato, che prevedono rispettivamente, la “Predisposizione per l'impianto fo- tovoltaico (escluso l'impianto), mediante la stesura di tubo corrugato
e scatole di raccordo fino al sottotetto” (punto 64) e la “Fornitura e posa di recinzioni, n° 1 cancello pedonale…..e n° 3 cancelli carrai…”
(punto 92).
23. Tralasciando per il momento il punto 92, al punto 64 si legge che per l'impianto fotovoltaico sarebbe stato fatto solo “il minimo indi- spensabile” [“la stesura di tubo corrugato e scatole di raccordo fino al sottotetto”] per consentire la successiva ed eventuale installazione e attivazione di singoli impianti. Stando alla prospettazione attorea, in corso d'opera, il contenuto di questa prestazione sarebbe radicalmente
- 12 - cambiato, tanto da trasformarsi nell'obbligo da parte della promissaria venditrice di dotare ciascuno dei 10 appartamenti di un proprio im- pianto fotovoltaico.
24. nega di essersi obbligata nei termini indicati dalla convenu- CP_10
ta e precisa di aver installato, in aggiunta alle previsioni del capitolato allegato ai preliminari, dei pannelli fotovoltaici a uso condominiale nonché, su specifica commissione, dei pannelli a beneficio esclusivo di un appartamento, in proprietà di soggetti estranei al presente giudi- zio.
25. L'onere di dimostrare che si era obbligata a vendere immo- CP_10
bili in classe A4 e che le previsioni del contratto preliminare sono sta- te modificate con l'aggiunta di impianti fotovoltaici a uso dei singoli appartamenti gravava sugli attori, ma non è stato assolto perché i con- tratti preliminari non prevedevano l'obbligo di vendere immobili in classe A4; i contratti preliminari non sono stati modificati o integrati;
dagli interpelli formali del legale rappresentante della ( CP_10 CP_13
) e del procuratore speciale per l'affare oggetto di causa
[...] [...]
, non sono emersi elementi di supporto alle tesi di parte at- Persona_2
trice dato che gli interrogati hanno confermato di non essersi assunti l'obbligo di installare impianti fotovoltaici a servizio di ogni singolo appartamento.
26. Rispondendo a specifiche domande, gli interpellati hanno invece confermato che “è stato aggiunto rispetto alle previsioni del capitola- to l'impianto fotovoltaico condominiale” ( e “che quelli a bene- Per_2
ficio dell'appartamento sub 10 sono stati pagati a parte” ( ); i CP_13
testimoni ascoltati in corso di causa non hanno fornito una risposta univoca. Tralasciando le deposizioni di coloro che nulla hanno potuto riferire;
; CP_18 Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
- 13 - e ), le due versioni residue (dei Controparte_21 Tes_4 CP_21
testi e sono contrastanti con loro. L'agente immobilia- Tes_5 CP_7
re ha specificato di non aver “mai fatto riferimento a pannelli Tes_5
ad uso esclusivo dei singoli immobili. Anche dalla lettura della mail emerge come mi riferissi ai pannelli condominiali (millesimi e attiva- zione da parte dell'amministratore)”. Il teste padre dell'attrice CP_7
ha invece dichiarato: “Il sig. ha detto che CP_7 Tes_5
avrebbero installato i pannelli fotovoltaici su tutta la superficie del tetto, individualmente per ogni appartamento”. Non vi siano ragioni per ritenere più attendibile l'uno o l'altro, ma un confronto risultereb- be comunque superfluo tenuto conto che, anche a prescindere da que- ste testimonianze, vi sono elementi più che sufficienti per definire la vicenda;
nessuna valenza probatoria può riconoscersi alla lettura che parte attrice offre degli APE: “Oltre agli impegni e rassicurazioni ri- cevute in tal senso da parte dei venditori, la necessità e l'obbligo as- sunto da parte di di installazione di pannelli fotovoltaici si evin- CP_10
ce anche dagli stessi APE allegati agli atti di compravendita ove il tecnico ha indicato, alla seconda pagina, quali fonti energetiche uti- lizzate, sia l'energia da rete elettrica che da solare fotovoltaico, evi- dentemente affidandosi anch'egli all'impegno da parte della di CP_10
una successiva installazione dei pannelli stessi….Gli APE infatti ri- sultano essere stati redatti per la singola unità immobiliare e non è quindi possibile che il tecnico abbia indicato il solare fotovoltaico quale fonte energetica facendo riferimento ai pannelli installati per i servizi condominiali.”.
27. Una lettura soggettiva che peraltro non viene avallata dal tecnico di fiducia di parte attrice, NG. , il quale, contrariamente a Persona_3
quanto indicato nel libello introduttivo, non ha dichiarato che in base
- 14 - all'APE risultavano già installati i pannelli fotovoltaici a uso esclusivo di ciascun condominio [pag. 5 punto 16 della citazione “Dalla perizia preliminare dell'NGegnere (doc. 13) emergeva innanzitutto che negli
APE allegati agli atti di compravendita era prevista la presenza di pannelli fotovoltaici per ogni singola unità abitativa per il raggiungi- mento della classe energetica A4”], ma si è limitato a valutare quanti pannelli solari a uso individuale si renderebbero necessari affinché ciascun appartamento potesse raggiungere la classe A4 [“Ogni unità abitativa per poter conseguire la classe A4, deve essere dotata di un impianto fotovoltaico con una producibilità media annuale che varia dai 1800 KWh per gli appartamenti più piccoli (circa 70 mq) a 2700
KWh per quelli più grandi (circa 85 mq). Dalle simulazioni riportate in figura 4 si osserva che in termini di potenza nominale la producibi- lità dichiarata nell'APE comporterebbe nel primo caso (appartamenti piccoli), l'installazione di un impianto con potenza circa 1,8 KWp e quindi con 7 pannelli, nel secondo caso (appartamenti più grandi) un impianto di circa 2,6 KWp che corrisponde a circa 10 pannelli” (doc.
13 attoreo pag. 3)].
28. Da ultimo, va considerato che gli odierni attori e la convenuta, il giorno dei rispettivi contratti definitivi o nei giorni successivi (Cimi- tan e ), hanno perfezionato degli accordi transattivi con la Parte_1 [...]
Co (doc. 42, 43, 44, 45 e 46 di parte convenuta) relativi a lamentele di vario genere ma comunque diverse da quelle oggetto di causa. Appare, pertanto, quanto meno inverosimile che le parti abbiano trattato e di- scusso diverse problematiche relative agli immobili venduti trovando accordi per la loro definizione e non abbiano fatto nemmeno cenno al- le questioni dei pannelli fotovoltaici e del cancello carraio.
- 15 - 29. La mancata dimostrazione dell'an debeatur risolve l'intera que- stione relativa ai pannelli fotovoltaici, rendendo inutile ogni conside- razione in merito alla natura e all'entità dei danni lamentati.
30. Analoghe conclusioni valgono con riferimento alla domanda re- lativa alla installazione del cancello carraio per l'accesso ai garage, dato che, parte attrice, a fronte della specifica contestazione di parte convenuta, non ha dimostrato che tra i cancelli carrai dei quali era sta- ta prevista l'installazione nel capitolato d'appalto rientrasse anche quello di cui lamenta la mancata installazione.
31. Lo svolgimento e l'esito della lite impongono di regolare le spe- se, anche quelle relative alla CTU, secondo la soccombenza, nei con- fronti delle parti costituite e tuttora presenti in causa, ivi compresi dunque l'ing. e RA RA spa la cui chiamata Parte_10
in causa si è resa necessaria a seguito delle contestazioni mosse dagli attori alla convenuta La liquidazione del compenso è effettuata CP_10
applicando il valore desunto dalla tabella del DM 55/2014, in relazio- ne allo scaglione di riferimento in base al valore (indeterminato) indi- cato in citazione e da individuarsi in quello da € 26.001,00 a €
52.000,00.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Venezia, prima sezione civile, definitivamente pronun- ciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande proposte dagli attori perché infondate;
2. condanna gli attori in solido a rifondere il compenso liquidato in
€ 3.809,00 a favore di ciascuna parte convenuta separatamente costi- tuita, oltre spese vive documentate, accessori di legge e onere di CTU;
3. sentenza resa a norma degli artt. 127, 128, 281-sexies cpc.
- 16 - Venezia, 27.10.2025.
Il giudice
RC AG
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