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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/09/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. R.G. 610/2025 V.G.
Il Tribunale di EN, Sezione seconda civile, riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori:
Dott. Tania Vettore Presidente ed estensore
Dott. Federica Benvenuti Giudice
Dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 610 del ruolo generale V.G. 2025, promossa con ricorso depositato in data
14.01.2025 da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
EN, via B. Buozzi, n. 20, int.4, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maddalena Perale
in ME EN , Via G. Giusti, n. 11, che la rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(C.F. ), residenza in ME EN, Via E. Marcon Parte_2 CodiceFiscale_2
n. 25, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Silvia Bernardo in Treviso, Via Brigata Marche,
n. 6, che lo rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo. ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
In punto: modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis. 51 ss. c.p.c.
Con provvedimento del giorno 10.07.2025 reso in sostituzione dell'udienza del 08.07.2025 ex art. 473bis.51, comma 2, c.p.c., il Giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 03.07.2025 in sostituzione dell'udienza dell'8.07.2025, che di seguito si riproducono: “ accogliere la presente istanza di revisione della sentenza n. 271 del Tribunale di EN emessa in data
05.02.2020, pubblicata in data 12.02.2020 e passata in giudicato in data 26.11.2021, nel procedimento n. 749/2014
RG e per l'effetto:
- disporsi la revoca del contributo per il mantenimento dei figli e da corrispondersi da parte del Persona_1 Persona_2
SI. a favore della IG;
Parte_2 Parte_1
- disporsi la revoca dell'obbligo in capo ad entrambi i genitori di concorrere in pari misura alle spese straordinarie riguardanti
i figli;
- spese e competenze di causa compensate tra le parti”
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato congiuntamente, depositato in data 14.01.2025, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di EN n. 271/2020, pubbl.
12.02.2020 all'esito del procedimento R.G. 7490/2014 che prevedeva a carico del SI. l'obbligo di Pt_2
corrispondere alla SI.ra , a titolo di concorso di mantenimento dei figli, l'importo di euro 450,00 Pt_1
(225,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale di EN.
Le parti deducono che ad oggi i figli (n. 28.07.2000) e (n. 01.01.2004) sono maggiorenni Per_1 Per_2
ed hanno acquisito una loro indipendenza economica. Entrambi hanno terminato la scuola ed hanno trovato un'occupazione coerente con il percorso di studio intrapreso. In particolare, dopo aver Per_1 concluso il liceo artistico, ha trovato lavoro presso la società Scriba Venice S.r.l. con contratto a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione mensile di circo 880,00 euro, mentre ha concluso Per_2
la scuola alberghiera e dopo aver lavorato durante la stagione estiva percependo una retribuzione di euro
850,00, calcolata su 12 mensilità, da dicembre 2024 lavora con contratto a tempo determinato nell'ambito della ristorazione a Noventa di Piave. Tanto premesso, le parti hanno congiuntamente richiesto la revoca del contributo posto a carico del padre di provvedere al mantenimento ordinario e straordinario dei figli.
Con note di trattazione scritta depositate in data 14.01.2025 in sostituzione dell'udienza dell'8.07.2025 i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Il P.M. intervenuto ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è meritevole di accoglimento laddove prevede la revoca del contributo al mantenimento ordinario e straordinario dei figli i quali, divenuti maggiorenni, hanno trovato un'occupazione coerente al percorso di studi intrapreso ed hanno acquisito una loro indipendenza economica.
P.Q.M.
A modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di EN n. 2287/2016,
pubbl. il 24.08.2016, dispone in conformità delle conclusioni di cui al ricorso riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte,
Spese del giudizio compensate fra le parti.
Così deciso in EN, nella Camera di conSIlio del 09/09/2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Tania Vettore