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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/07/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 1202/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1202/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2643/2023 del Tribunale di Salerno, emessa in data 13/06/2023, depositata telematicamente in data 14/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata,
TRA
, titolare dell'omonima ditta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cosimo AR
Faccenda e Paolo Faccenda ed elettivamente domiciliato in Eboli (SA), alla Via G. Salvemini nr. 5, presso studio difensori,
- appellante –
CONTRO
in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, , rappresentata e difesa dagli avv.ti Dino D'Orsi e CP_2
Gerardo Frattolillo ed elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA), alla Via Piave nr. 17, presso studio difensori.
- appellata –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2643/2023 del Tribunale di Salerno –
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 764/2017 emesso dal Tribunale di Salerno
CONCLUSIONI:
1 le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 21/11/2023 per l'appellata presso i procuratori costituiti in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 23/11/2023, , titolare dell'omonima ditta, AR proponeva gravame avverso la sentenza n. 2643/2023 del Tribunale di Salerno, emessa in data 13/06/2023, depositata telematicamente in data 14/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 764/2017 (RGN
1327/2017), reso dal Tribunale di Salerno il 27/02/2017; - condanna al pagamento AR in favore di in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in complessive €. 2.550,00, di cui €. 50,00 per spese, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, IVA e CNPAI come per legge, con attribuzione agli Avv.ti Dino D'Orsi e
Gerardo Frattolillo per dichiarato anticipo”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP della Corte d'Appello di Salerno in data 24/03/2017 e iscritto a ruolo in data 03/04/2017, R.G. n. 3205/2017, , titolare dell'omonima ditta, AR proponeva opposizione a decreto ingiuntivo n. 764/2017 emesso dal Tribunale di Salerno, su ricorso proposto dalla in persona Controparte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore, , R.G. CP_2
1327/2017, in data 24/02/2017, depositato telematicamente in data 27/02/2017 e notificato a mezzo pec in data 02/03/2017, con cui il Tribunale di Salerno ingiungeva a AR
, titolare dell'omonima ditta, il pagamento della somma di € 10.835,55 oltre interessi
[...]
e spese di procedura quantificate in € 685,50, sulla base di due fatture n. 184 del 30/09/2014 per € 5.544,00 e n. 204 del 31/10/2014 per € 5.291,55 e relativi d.d.t. non saldate per la fornitura di piantine. A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente contestava: 1) in via preliminare la ricostruzione storica dei fatti contenuta nel ricorso monitorio in quanto l'unico rapporto giuridico intercorso tra le parti andava individuato nella commissione n. 308 del 08/08/2014 avente ad oggetto la fornitura di 160.000 piantine di finocchi (varietà aurelio pag. 2/7 e varietà tiziano), 2) il disconoscimento della documentazione prodotta agli atti in quanto mai recapitata e della sottoscrizione riportata in calce alle fatture e/o notule in quanto apocrife e non riferibili all'opponente, 3) il pagamento della commissione n. 308 del 08/08/2014 per la fornitura di piantine di finocchi;
chiedeva, pertanto, di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, di accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria e di revocare, annullare e/o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 19/10/2017, si costituiva in giudizio la
[...]
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, , quale parte convenuta, che nel merito chiedeva rigettarsi CP_2
l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e onorari di giudizio. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e istruita la causa a mezzo di interrogatorio formale e di prova testimoniale diretta, il procedimento perveniva all'udienza del 07/10/2022 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuto in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 2643/2023 emessa in data 13/06/2023, depositata telematicamente in data
14/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, il
Tribunale di Salerno rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava alle spese di lite quantificate in € 2.550,00. Con la proposizione del presente gravame, l'odierno appellante, , titolare dell'omonima ditta, censurava AR
l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “1) Si impugna e contesta la motivazione della sentenza – punto 3 -, nella parte in cui il Giudice di prime cure ritiene che dalle fatture e dai d.d.t. posti a base del procedimento monitorio e prodotti dall'opposta irritualmente – v. punto 1 della sentenza -, nonché dalla prova orale svolta a sostegno della pretesa creditoria, l'opposta avrebbe dimostrato la sussistenza del rapporto obbligatorio fra le parti, smentendo la contestazione in tali termini sollevata dall'opponente; 2) Si impugna e contesta il capo della sentenza che non prevede la detrazione dalla somma portata dal D.I. pari a
€ 2.000,00, riconosciuta e percepita dall'opposta a mezzo assegno bancario - Mancata revoca del decreto ingiuntivo n. 764/2017 anche per detto motivo”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “1) accogliere l'appello per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
2) In ogni caso, in riforma della sentenza appellata, revocare l'opposto decreto ingiuntivo, ritenendo
pag. 3/7 l'appellata creditrice della somma di € 2.000,00. 3) Condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 02/05/2024, si costituiva in giudizio la in persona Controparte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore, , quale parte CP_2 appellata, che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio. Fissata la prima udienza per il 23/05/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 08/05/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2)
e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e
127-ter c.p.c. per l'udienza del 08/05/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. avanzata da parte appellata per essere l'appello adeguatamente argomentato, con argomentazione attraverso motivi specifici delineati in fatto e diritto.
L'appello, come proposto, va accolto per le ragioni di cui alla motivazione. La
[...] ha ottenuto con ricorso per decreto ingiuntivo l'emissione Controparte_1 dell'ingiunzione n. 764/2017 resa dal Tribunale di Salerno in data 24/02/2017 per euro
10.835,55 in danno di . Il credito è stato fondato su fatture n. 184/2014 e AR fattura n. 204/2014, in relazione alla vendita di piantine di finocchi. Proposta opposizione,
riconosceva di aver commissionato l'acquisto relativo all'ordine n. 308 AR dell'8/08/2014, in ragione del quale aveva versato per il pagamento della fornitura euro
2.000,00 a mezzo di assegno bancario, e restanti euro 2.000,00 in contanti. Contestava la restante parte del credito, non riconoscendo la firma apposta sui documenti di consegna della merce. Il Giudice di primo ha rigettato l'opposizione, in relazione alla istruttoria espletata, alla prova testimoniale, e confermato il decreto ingiuntivo. L'appello è relativo, quale primo pag. 4/7 motivo, alla erronea valutazione delle risultanze processuali, relativamente alla prova del credito nella parte contestata, sia per la carenza della prova documentale, sia per la insufficienza della prova testimoniale resa da un dipendente della ditta opposta, e addetto alla consegna, per cui non pienamente attendibile. In particolare, col primo motivo l'appellante ha confermato di riconoscere la propria firma apposta alla commissione n. 308 dell'8/08/2014, unico documento da cui si evince la fornitura della merce, mentre gli altri documenti sono sottoscritti da soggetto ignoto, e la cui firma non è riferibile a AR
. Non sarebbe provato che le bolle di consegna fossero firmate sempre dalla stessa
[...] persona, come riportato dal giudice in motivazione. Col secondo punto ha evidenziato la non attendibilità del teste dipendente della ditta opposta, addetto alla consegna e Testimone_1 portatore di un interesse in relazione alla corretta esecuzione delle sue mansioni. Egli ha riferito che sempre lo stesso soggetto ha ritirato la merce, senza ricordarne il nome. Con
l'ultimo motivo, la sentenza è contestata nella parte in cui non tiene conto del versamento di
2.000,00 euro come documentato. Orbene, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto ha l'onere di provare l'esistenza del credito, anche se il decreto è stato emesso sulla base di una fattura, la quale non costituisce prova sufficiente. La fattura commerciale è suscettibile di contestazione, ed il credito deve essere provato con la produzione di contratti, documento di trasporto, ed altri fatti costitutivi del rapporto obbligatorio. Nel caso di specie, l'opponente ha contestato l'esistenza della fornitura, in relazione all'insorgenza del rapporto commerciale, per la parte eccedente l'ordine n.
308/2014. La fattura commerciale è un documento a formazione unilaterale ed ha una funzione di documento relativo alla fase esecutiva del rapporto commerciale, si struttura come una dichiarazione indirizzata all'altra parte, pertanto, in caso di contestazione per le sue caratteristiche generiche non è sufficiente a provare il credito, costituendo un mero indizio della stipulazione del contratto e della sua esecuzione( Cass. n. 10434/2002, n.
8126/2004)Quanto alle bolle di consegna nel caso di specie è stato negato che la firma apposta fosse di che l'ha disconosciuta, ed è stata riferita tale firma ad un AR soggetto terzo, addetto alle consegne, tuttavia non identificato neppure in relazione al nominativo ed alla funzione assolta all'interno dell'impresa. Per cui se pure in astratto per i documenti provenienti da un terzo, non è necessario il disconoscimento, essi vanno valutati con valore indiziario. E nel caso di specie, la impossibilità di ricondurre la firma ad un pag. 5/7 soggetto dipendente della ditta opponente, non essendo conosciuto il nome, ne conoscibile, di qui la non ammissibilità della prova testimoniale formulata dall'opposto, che appare generica in relazione al fatto della non identificazione del soggetto sottoscrittore, rende non adeguata la circostanza a provare l'esistenza del rapporto obbligatorio. Dunque, l'appellato non ha dimostrato pienamente l'esistenza del rapporto contrattuale alla base delle fatture per cui è causa. L'opposizione va accolta, il decreto ingiuntivo va revocato, e l'appellante va condannato al pagamento della somma residua di euro 2.000,00 che afferma aver versato in contanti, ma per la quale non vi è prova. Le spese seguono la soccombenza ed il valore della controversia, e per l'esito complessivo della lite sono compensate per la metà per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, titolare dell'omonima ditta, nei confronti della AR Controparte_1
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore,
[...] CP_2
avverso la sentenza n. 2643/2023 del Tribunale di Salerno, emessa in data
[...]
13/06/2023, depositata telematicamente in data 14/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello, e per l'effetto in riforma della sentenza n. 2643/2023 del Tribunale di Salerno, accoglie l'opposizione di , revoca il decreto ingiuntivo n. AR
764/2017 del Tribunale di Salerno, e condanna al pagamento della AR somma di euro 2.000,00, oltre interessi nella misura legale dalla domanda e sino a soddisfo, in favore di parte appellata.
2. Condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellante, liquidate per il primo grado di giudizio in euro 2.600,00 oltre iva e cnap come per legge e spese generali, ed euro 3.000,00 oltre iva e cnap come per legge, spese generali per il secondo grado di giudizio, compensate per le metà.
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 6/7 Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 25 /06/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 1202/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1202/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2643/2023 del Tribunale di Salerno, emessa in data 13/06/2023, depositata telematicamente in data 14/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata,
TRA
, titolare dell'omonima ditta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cosimo AR
Faccenda e Paolo Faccenda ed elettivamente domiciliato in Eboli (SA), alla Via G. Salvemini nr. 5, presso studio difensori,
- appellante –
CONTRO
in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, , rappresentata e difesa dagli avv.ti Dino D'Orsi e CP_2
Gerardo Frattolillo ed elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA), alla Via Piave nr. 17, presso studio difensori.
- appellata –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2643/2023 del Tribunale di Salerno –
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 764/2017 emesso dal Tribunale di Salerno
CONCLUSIONI:
1 le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 21/11/2023 per l'appellata presso i procuratori costituiti in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 23/11/2023, , titolare dell'omonima ditta, AR proponeva gravame avverso la sentenza n. 2643/2023 del Tribunale di Salerno, emessa in data 13/06/2023, depositata telematicamente in data 14/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 764/2017 (RGN
1327/2017), reso dal Tribunale di Salerno il 27/02/2017; - condanna al pagamento AR in favore di in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in complessive €. 2.550,00, di cui €. 50,00 per spese, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, IVA e CNPAI come per legge, con attribuzione agli Avv.ti Dino D'Orsi e
Gerardo Frattolillo per dichiarato anticipo”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP della Corte d'Appello di Salerno in data 24/03/2017 e iscritto a ruolo in data 03/04/2017, R.G. n. 3205/2017, , titolare dell'omonima ditta, AR proponeva opposizione a decreto ingiuntivo n. 764/2017 emesso dal Tribunale di Salerno, su ricorso proposto dalla in persona Controparte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore, , R.G. CP_2
1327/2017, in data 24/02/2017, depositato telematicamente in data 27/02/2017 e notificato a mezzo pec in data 02/03/2017, con cui il Tribunale di Salerno ingiungeva a AR
, titolare dell'omonima ditta, il pagamento della somma di € 10.835,55 oltre interessi
[...]
e spese di procedura quantificate in € 685,50, sulla base di due fatture n. 184 del 30/09/2014 per € 5.544,00 e n. 204 del 31/10/2014 per € 5.291,55 e relativi d.d.t. non saldate per la fornitura di piantine. A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente contestava: 1) in via preliminare la ricostruzione storica dei fatti contenuta nel ricorso monitorio in quanto l'unico rapporto giuridico intercorso tra le parti andava individuato nella commissione n. 308 del 08/08/2014 avente ad oggetto la fornitura di 160.000 piantine di finocchi (varietà aurelio pag. 2/7 e varietà tiziano), 2) il disconoscimento della documentazione prodotta agli atti in quanto mai recapitata e della sottoscrizione riportata in calce alle fatture e/o notule in quanto apocrife e non riferibili all'opponente, 3) il pagamento della commissione n. 308 del 08/08/2014 per la fornitura di piantine di finocchi;
chiedeva, pertanto, di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, di accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria e di revocare, annullare e/o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 19/10/2017, si costituiva in giudizio la
[...]
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, , quale parte convenuta, che nel merito chiedeva rigettarsi CP_2
l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e onorari di giudizio. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e istruita la causa a mezzo di interrogatorio formale e di prova testimoniale diretta, il procedimento perveniva all'udienza del 07/10/2022 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuto in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 2643/2023 emessa in data 13/06/2023, depositata telematicamente in data
14/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, il
Tribunale di Salerno rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava alle spese di lite quantificate in € 2.550,00. Con la proposizione del presente gravame, l'odierno appellante, , titolare dell'omonima ditta, censurava AR
l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “1) Si impugna e contesta la motivazione della sentenza – punto 3 -, nella parte in cui il Giudice di prime cure ritiene che dalle fatture e dai d.d.t. posti a base del procedimento monitorio e prodotti dall'opposta irritualmente – v. punto 1 della sentenza -, nonché dalla prova orale svolta a sostegno della pretesa creditoria, l'opposta avrebbe dimostrato la sussistenza del rapporto obbligatorio fra le parti, smentendo la contestazione in tali termini sollevata dall'opponente; 2) Si impugna e contesta il capo della sentenza che non prevede la detrazione dalla somma portata dal D.I. pari a
€ 2.000,00, riconosciuta e percepita dall'opposta a mezzo assegno bancario - Mancata revoca del decreto ingiuntivo n. 764/2017 anche per detto motivo”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “1) accogliere l'appello per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
2) In ogni caso, in riforma della sentenza appellata, revocare l'opposto decreto ingiuntivo, ritenendo
pag. 3/7 l'appellata creditrice della somma di € 2.000,00. 3) Condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 02/05/2024, si costituiva in giudizio la in persona Controparte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore, , quale parte CP_2 appellata, che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio. Fissata la prima udienza per il 23/05/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 08/05/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2)
e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e
127-ter c.p.c. per l'udienza del 08/05/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. avanzata da parte appellata per essere l'appello adeguatamente argomentato, con argomentazione attraverso motivi specifici delineati in fatto e diritto.
L'appello, come proposto, va accolto per le ragioni di cui alla motivazione. La
[...] ha ottenuto con ricorso per decreto ingiuntivo l'emissione Controparte_1 dell'ingiunzione n. 764/2017 resa dal Tribunale di Salerno in data 24/02/2017 per euro
10.835,55 in danno di . Il credito è stato fondato su fatture n. 184/2014 e AR fattura n. 204/2014, in relazione alla vendita di piantine di finocchi. Proposta opposizione,
riconosceva di aver commissionato l'acquisto relativo all'ordine n. 308 AR dell'8/08/2014, in ragione del quale aveva versato per il pagamento della fornitura euro
2.000,00 a mezzo di assegno bancario, e restanti euro 2.000,00 in contanti. Contestava la restante parte del credito, non riconoscendo la firma apposta sui documenti di consegna della merce. Il Giudice di primo ha rigettato l'opposizione, in relazione alla istruttoria espletata, alla prova testimoniale, e confermato il decreto ingiuntivo. L'appello è relativo, quale primo pag. 4/7 motivo, alla erronea valutazione delle risultanze processuali, relativamente alla prova del credito nella parte contestata, sia per la carenza della prova documentale, sia per la insufficienza della prova testimoniale resa da un dipendente della ditta opposta, e addetto alla consegna, per cui non pienamente attendibile. In particolare, col primo motivo l'appellante ha confermato di riconoscere la propria firma apposta alla commissione n. 308 dell'8/08/2014, unico documento da cui si evince la fornitura della merce, mentre gli altri documenti sono sottoscritti da soggetto ignoto, e la cui firma non è riferibile a AR
. Non sarebbe provato che le bolle di consegna fossero firmate sempre dalla stessa
[...] persona, come riportato dal giudice in motivazione. Col secondo punto ha evidenziato la non attendibilità del teste dipendente della ditta opposta, addetto alla consegna e Testimone_1 portatore di un interesse in relazione alla corretta esecuzione delle sue mansioni. Egli ha riferito che sempre lo stesso soggetto ha ritirato la merce, senza ricordarne il nome. Con
l'ultimo motivo, la sentenza è contestata nella parte in cui non tiene conto del versamento di
2.000,00 euro come documentato. Orbene, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto ha l'onere di provare l'esistenza del credito, anche se il decreto è stato emesso sulla base di una fattura, la quale non costituisce prova sufficiente. La fattura commerciale è suscettibile di contestazione, ed il credito deve essere provato con la produzione di contratti, documento di trasporto, ed altri fatti costitutivi del rapporto obbligatorio. Nel caso di specie, l'opponente ha contestato l'esistenza della fornitura, in relazione all'insorgenza del rapporto commerciale, per la parte eccedente l'ordine n.
308/2014. La fattura commerciale è un documento a formazione unilaterale ed ha una funzione di documento relativo alla fase esecutiva del rapporto commerciale, si struttura come una dichiarazione indirizzata all'altra parte, pertanto, in caso di contestazione per le sue caratteristiche generiche non è sufficiente a provare il credito, costituendo un mero indizio della stipulazione del contratto e della sua esecuzione( Cass. n. 10434/2002, n.
8126/2004)Quanto alle bolle di consegna nel caso di specie è stato negato che la firma apposta fosse di che l'ha disconosciuta, ed è stata riferita tale firma ad un AR soggetto terzo, addetto alle consegne, tuttavia non identificato neppure in relazione al nominativo ed alla funzione assolta all'interno dell'impresa. Per cui se pure in astratto per i documenti provenienti da un terzo, non è necessario il disconoscimento, essi vanno valutati con valore indiziario. E nel caso di specie, la impossibilità di ricondurre la firma ad un pag. 5/7 soggetto dipendente della ditta opponente, non essendo conosciuto il nome, ne conoscibile, di qui la non ammissibilità della prova testimoniale formulata dall'opposto, che appare generica in relazione al fatto della non identificazione del soggetto sottoscrittore, rende non adeguata la circostanza a provare l'esistenza del rapporto obbligatorio. Dunque, l'appellato non ha dimostrato pienamente l'esistenza del rapporto contrattuale alla base delle fatture per cui è causa. L'opposizione va accolta, il decreto ingiuntivo va revocato, e l'appellante va condannato al pagamento della somma residua di euro 2.000,00 che afferma aver versato in contanti, ma per la quale non vi è prova. Le spese seguono la soccombenza ed il valore della controversia, e per l'esito complessivo della lite sono compensate per la metà per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, titolare dell'omonima ditta, nei confronti della AR Controparte_1
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore,
[...] CP_2
avverso la sentenza n. 2643/2023 del Tribunale di Salerno, emessa in data
[...]
13/06/2023, depositata telematicamente in data 14/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello, e per l'effetto in riforma della sentenza n. 2643/2023 del Tribunale di Salerno, accoglie l'opposizione di , revoca il decreto ingiuntivo n. AR
764/2017 del Tribunale di Salerno, e condanna al pagamento della AR somma di euro 2.000,00, oltre interessi nella misura legale dalla domanda e sino a soddisfo, in favore di parte appellata.
2. Condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellante, liquidate per il primo grado di giudizio in euro 2.600,00 oltre iva e cnap come per legge e spese generali, ed euro 3.000,00 oltre iva e cnap come per legge, spese generali per il secondo grado di giudizio, compensate per le metà.
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 6/7 Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 25 /06/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
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