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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 21/03/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Virginia ZUPPETTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 498 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Francesco Larocca, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2
difeso dall'avv. Roberto Fusco, come da mandato in atti;
- APPELLATO -
All'udienza del 14 giugno 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio, chiedeva al Tribunale di Brindisi di Controparte_1
Proc. n. 498/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. ingiungere a e il pagamento della somma di € Parte_1 CP_2
23.000,00, oltre interessi legali.
Deduceva di avere sottoscritto, in data 21/12/2009, con e Parte_1 [...]
, una scrittura privata con la quale egli si era obbligato a pagare un CP_2
debito, di € 23.000,00, che aveva, nei confronti della NC Parte_1
Marche, in qualità di fideiussore della correntista Parte_2
mediante bonifico di pari importo da effettuarsi entro la data del 31/12/2009.
I sig.ri da parte loro, assumevano l'obbligo di rimborsare il pagamento di Pt_1
tale somma mediante sessanta rate mensili di € 460,00 ciascuna (per il comples-
sivo importo di € 27.600,00, includente interessi di dilazione per € 4.600,00).
Accadeva che il , in adempimento delle obbligazioni assunte con la CP_1
scrittura, effettuava il bonifico nei termini in favore della banca, mentre i signori non adempivano alla restituzione della somma in favore del . Pt_1 CP_1
In accoglimento del ricorso, il Tribunale emetteva DI n. 621/2013 avverso il quale proponeva opposizione unicamente deducendo la nullità Parte_1
della scrittura del 21/12/2009 poiché sottoscritta successivamente alla sentenza di fallimento della e al conseguente scioglimento, Parte_2
ex art. 78 L.F., del contratto bancario tra detta società e la NC delle Marche e poiché priva della pattuizione espressa degli interessi. Inoltre eccepiva in com-
pensazione un credito di € 17.000,00, asseritamente, cedutogli il 12/11/2013 da
, sorella dell'opponente ed ex coniuge del nonché Persona_1 CP_1
un ulteriore credito di € 5.000,00 riveniente da un prestito che esso aveva Pt_1
eseguito in data 12/03/2004 in favore del CP_1
Si costituiva contestando l'opposizione. Controparte_1
Proc. n. 498/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Nel corso del giudizio interveniva per sentire accogliere la Persona_1
eccezione di compensazione sollevata da e, in via subordinata, per Parte_1
sentire condannare il al pagamento in suo favore della somma di € CP_1
17.000,00.
La causa, istruita unicamente a mezzo di prova documentale, veniva decisa con sentenza n. 422/2021, pubblicata in data 12/03/2021, con la quale il Tribunale
di Brindisi rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese di lite ol-
tre al pagamento della somma di € 600,00 stabilita equitativamente ex art. 96 cod.
proc. civ..
Il giudice, dopo avere rilevato il mancato disconoscimento della scrittura e la mancata negazione dell'inadempimento da parte dell'opponente, rigettava:
a) l'eccezione di nullità ed inefficacia del pagamento effettuato dal CP_1
poiché eseguito successivamente allo scioglimento, ex art. 78 L.F., del rap-
porto bancario intercorrente tra la a garanzia Pt_2 Parte_2
della quale aveva prestato fideiussione il , e la Parte_1 CP_3
;
[...]
b) l'eccezione di nullità della scrittura, per mancata pattuizione espressa degli interessi;
CP_ c) l'eccezione di compensazione con il credito di € 17.000,00 cedutogli da ma , sorella del ed ex coniuge del in virtù di Persona_1 Pt_1 CP_1
atto di cessione del 12/11/2013;
d) l'eccezione di compensazione di € 5.000,00, derivante da un asserito prestito in contanti che il avrebbe eseguito in favore del cognato. Pt_1
Rilevava che la condotta dell'opponente, il quale aveva rifiutato la soluzione con-
Proc. n. 498/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. ciliativa, prospettata dal Tribunale, integrava mala fede ovvero colpa grave es-
sendo evidente “la consapevolezza o in ogni caso la colpevole ignoranza della infondatezza
della opposizione”, tanto da giustificare la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma equitativamente stabilita in € 600,00 ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.
Avverso la sentenza notificata in data 19/04/2021, ha proposto appello Pt_1
con atto di citazione notificato in data 19/05/2021 chiedendone la ri-
[...]
forma con quattro motivi: In via istruttoria ha chiesto l'ammissione delle prove richieste e non ammesse in primo grado.
Si è costituito resistendo al gravame e chiedendone il rigetto Controparte_1
con condanna dell'appellante ex art. 96 cod. proc. civ..
Con ordinanza del 11/10/2021 la Corte ha rigettato le richieste istruttorie for-
mulate dall'appellante.
All'udienza Collegiale del 14 giugno 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo rubricato “nullità della sentenza, illogicità e contraddittorietà della
motivazione, ingiusto rigetto della eccezione di nullità della scrittura privata del 21/12/2009.
Violazione dell'art. 78 LF” l'appellante, reiterando sostanzialmente le deduzioni di-
fensive di primo grado, lamenta la nullità della sentenza laddove non ha dichiara-
to nulla la scrittura privata del 21/12/2009 a seguito dell'intervenuto fallimento della correntista Sostiene che il fallimento ha Parte_2
sciolto, ex art. 78 della legge fallimentare, il contratto bancario intercorso tra
Proc. n. 498/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. con NC Marche, titolare del credito che il Bella- Parte_2
nova aveva pagato per conto di , fideiussore della Parte_1 [...]
A causa dello scioglimento del contratto bancario, il pagamento Parte_2
di € 23 000,00 effettuato successivamente dal sarebbe stato nullo ed CP_1
inefficace con la conseguenza che “il non ha alcun diritto di pretendere il pa- CP_1
gamento di quella somma da ”. Parte_3
Ha richiamato una serie di sentenze della Cassazione in tema di violazione dell'art. 78 LF.
Il motivo prima che infondato risulta inammissibile.
L'appellante, limitandosi ad un mero richiamo di argomentazioni già dedotte con l'opposizione e richiamando sentenze di Cassazione non pertinenti (infatti tratta-
no casi di pagamenti di terzi in favore del fallito e non di casi, come quello di cui discute, di pagamenti di terzi, in favore della banca creditrice, della obbligazione fideiussoria, eseguiti dopo il fallimento del garantito), omette completamente di confrontarsi con l'articolato costrutto motivazionale, che si abbia qui per riporta-
to, col quale il giudice ha messo in rilievo:
1- l'autonomia del rapporto fideiussorio rispetto al contratto di c/c cui ac-
cede tanto che l'estinzione del rapporto principale non estingue il con-
tratto fideiussorio, sicché la banca conserva il diritto di agire contro il fi-
deiussore per l'adempimento;
2- la non coincidenza delle parti della scrittura con le parti del rapporto principale (società fallita e banca);
3- il fatto che la scrittura privata sia intervenuta dopo il fallimento avvalora l'autonomia del rapporto tra le parti in lite rispetto al rapporto bancario;
Proc. n. 498/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
4- la non elisione, con la scrittura de qua, della par conditio creditorum, essendo stata finalizzata, detta scrittura, alla sola regolamentazione tra privati di un rapporto giuridico del tutto autonomo, nel senso che né la banca né il fallito assumono, in tale rapporto, alcuna veste giuridica;
5- la diversa possibilità prospettata dal porterebbe a ritenere che il Pt_1
abbia agito in male fede avendo indotto il ad assumere Pt_1 CP_1
una obbligazione patrimoniale in forza di un contratto estinto e dunque detto contratto sarebbe annullabile per vizio del consenso, su istanza del medesimo;
sicché anche in tale ipotesi il conserve- CP_1 CP_1
rebbe il diritto alla restituzione di quanto versato alla banca.
L'appellante non ha dimostrato di aver compreso le dettagliate ragioni della decisione del
Tribunale e ha mancato di indicare specificatamente il motivo per cui dette ragioni sono censurabili.
La Corte territoriale concorda con la decisione del primo giudice e aggiunge, a sostegno dell'autonomia del contratto di fideiussione rispetto al contratto bancario cui accede e della lecita possibilità che un terzo possa adempiere l'obbligazione del fideiussore anche dopo il fallimento del garantito (come nella specie avvenuto), la pronuncia della Cassazione, che in un caso assimilabile al presente ha così statuito:
Il principio di autonomia contrattuale consente al fideiussore di uno scoperto di conto corrente
bancario di poter estinguere il proprio debito fideiussorio, oltre che in modo diretto (ossia me-
diante versamento alla banca personalmente), altresì in modo indiretto (cioè mediante accredi-
tamento della somma sul conto del garantito, perché la banca se ne giovi), di modo che, quando
un terzo versi sul conto corrente del debitore, e dopo il fallimento di costui, una somma a ridu-
zione dello scoperto del conto stesso per il quale egli aveva prestato fideiussione, e non risulti la
Proc. n. 498/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. sussistenza di debiti verso il fallito da parte del terzo, deve ritenersi che questi abbia adempiuto
il proprio debito fideiussorio, restando pertanto il relativo accreditamento sottratto alla dichiara-
zione di inefficacia di cui all'art. 44 l.fall. ovvero all'azione revocatoria di cui all'art. 67 l.fall.
(Principio affermato con riferimento al versamento diretto sul conto corrente del fallito effettuato,
ex art. 1180 c.c., dal genitore del fideiussore del rapporto bancario, ad estinzione del debito fi-
deiussorio del figlio verso la banca, soggetto diverso dal fallito) (cfr. Cass. n. 13458/2019).
Il principio è stato affermato dai Supremi Giudici con riferimento al versamento diretto sul conto corrente del fallito effettuato ai sensi dell'art. 1180 cod. civ. dal genitore del fideiussore del rapporto bancario, ad estinzione del debito fideiusso-
rio del figlio verso la banca, soggetto diverso dal fallito.
La differenza, tra quel caso e quello di cui si discute sta nel fatto, pure ipotizzato dalla Corte di Cassazione, del pagamento diretto alla banca da parte del Pt_4
[.. (cfr. doc. in atti: scrittura privata e bonifico).
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per non avere ritenuto nullo il contratto per mancata previsione della pattuizione degli interessi.
Sostiene che la scrittura pur prevedendo l'obbligo a carico del di pagare in Pt_1
60 rate di € 460,00 per un importo complessivo di € 27.600,00 (superiore di €
4.600,00 rispetto alla originaria somma mutuata di € 23.000,00) non prevedeva una specifica pattuizione degli interessi e della loro misura;
evidenzia come la somma di € 4.600,00 rappresenterebbe l'applicazione di interessi superiori al tas-
so legale del 3% previsto per il 2009 e perciò si esigeva la specifica pattuizione scritta.
Il motivo di censura non ha fondamento atteso che l'eccezione non trova giusti-
ficazione sotto il profilo dell'interesse ex art. 100 cod. proc. civ., atteso che il
Proc. n. 498/2021 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. creditore con il ricorso monitorio non ha domandato la maggior somma di €
4.600,00 ma solo la somma di € 23.000,00 oltre interessi legali (per i quali non è
necessaria una pattuizione scritta ex art. 1284 cod. civ.).
A tutto voler concedere, il tasso di interesse applicato risulta dalla scrittura me-
diante un semplice calcolo matematico che lo stesso appellante è stato in grado di effettuare sicché il requisito della forma scritta ex art. 1284 cod. civ. si ritiene ampiamente soddisfatto.
Con il terzo motivo il ha censurato la sentenza per l'ingiusto rigetto delle Pt_1
eccezioni di compensazione. Ritiene ingiusta la sentenza laddove ha ritenuto non provati gli assunti dell'opponente; sostiene che detti assunti avrebbe potuto pro-
varli attraverso la prova orale richiesta, ingiustamente non accolta dal Tribunale e che in appello, pertanto, reitera. Inoltre, quanto precisato da Controparte_5
con l'intervento, avrebbe chiarito la fondatezza della eccezione di compensazio-
ne con il controcredito di € 17.000,00, ceduto al debitore. Il Tribunale avrebbe anche dovuto considerare quanto dedotto dalla sig.ra in ordine al fatto che Pt_1
le somme presenti sul conto si appartenevano anche ad essa, in quanto derivanti dall'accredito di stipendi rinvenienti dalla sua attività lavorativa, per cui le somme presenti sul conto si appartenevano ad entrambi i coniugi.
Anche questo motivo di appello è infondato.
La Corte, come anticipato in fatto, ha già deciso sulle richieste istruttoria riget-
tandola, ritenendo corretta la decisione del Tribunale con la seguente motivazio-
ne “ritenuto che il Tribunale abbia correttamente motivato il rigetto della prova orale (interro-
gatorio e prova per testi) dichiarandola inammissibile perché verte su circostanze valutative (sub
a), d) e g) ovvero da provare documentalmente (sub e) ed f) ovvero documentali (sub b) e c)”.
Proc. n. 498/2021 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Corretta è invero la sentenza impugnata laddove ha affermato che l'opponente non ha fornito la prova della esistenza dei crediti di nei confronti Parte_1
del CP_1
Il presunto credito di € 5.000,00, asseritamente derivante da un prestito in con-
tanti che il avrebbe eseguito in favore del è rimasto privo di ri- Pt_1 CP_1
scontro probatorio, non potendosi riconoscere tale valore all'estratto del conto corrente intestato al al quale risulta l'avvenuta effettuazione di un prelievo Pt_1
di € 5.000,00 ma non la consegna di tale importo al come già rilevato CP_1
dal primo giudice.
Con riguardo alla eccezione di compensazione con il credito di € 17.000,00, asse-
ritamente ceduto al da (ex moglie del , il Tri- Pt_1 Controparte_5 CP_1
bunale l'ha correttamente respinta rilevando quanto segue “Si legge nell'atto di ces-
sione che detto credito di € 17.000,00 rinviene da un prelievo di € 34.000,00 che il CP_1
ha effettuato in data 11.7.2011 dal c/c n. 0036717 cointestato a entrambi i coniugi con giro-
conto e versamento sul proprio conto corrente personale, senza mai provvedere a restituire alla
moglie la quota di sua spettanza pari al 50%. L'opposto ha fermamente contestato la sussi-
stenza del credito oggetto di cessione allegando che il giroconto menzionato nell'atto di cessione
aveva ad oggetto somme personali appartenenti ad esso (in quanto derivanti CP_1
dall'avvenuta percezione del TFR maturato a seguito della cessazione di un precedente suo rap-
porto di lavoro con NC EL e della conciliazione in sede sindacale della controversia di lavo-
ro originata dalla cessazione di tale rapporto lavorativo) dapprima versate sul conto cointestato
con la allora moglie e successivamente giro contate mediante versamento Persona_1
sul proprio conto personale. Orbene, in presenza di una circostanziata e puntuale contestazione,
incombeva sul cessionario l'onere di provare la sussistenza non solo di un negozio di cessione di
Proc. n. 498/2021 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. credito ma anche la esistenza del credito ceduto. Il non ha offerto il benché minimo ri- Pt_1
scontro probatorio a sostegno del proprio assunto. Peraltro, a conferma della insussistenza del
diritto asseritamente vantato nei confronti del da e da questa CP_1 Persona_1
ceduta al fratello, si richiama il contenuto del ricorso per separazione consensuale (depositato
dopo l'avvenuto giroconto del 11.7.2011) nel quale i coniugi danno atto di avere regolamentato
i rapporti patrimoniali fra loro e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Avverso la decisione, da questa Corte condivisa, con la quale il Tribunale ha rile-
vato, attraverso un articolato costrutto motivazionale, l'assenza di prova, il cui onere era a carico del circa la cessione e il credito asseritamente ceduto, e Pt_1
circa la ricorrenza, invece, di elementi (vedi accordi di separazione) che militava-
no nel senso opposto, ossia dell' assoluta insussistenza del credito della
[...]
nei confronti del l'appellante si è limitato a proporre ar- Persona_1 CP_1
gomentazioni inconsistenti. Solo per chiarezza, si rileva che nessuna prova è stata offerta dall'opponente circa l'appartenenza anche alla delle Controparte_5
somme presenti sul conto del laddove le semplici deduzioni in tal sen- CP_1
so della parte intervenuta in giudizio, fermamente contestate da parte opposta,
sono prive di rilevanza probatoria. In ogni caso, occorre ribadire che i coniugi nel ricorso per separazione, firmato in data 02/08/2011 e quindi dopo il giro-
conto del 11/07/2011, cui si fa riferimento nella cessione, avevano dato atto di avere regolamentato tutti i loro rapporti e di non avere nulla a pretendere l'uno verso l'altro, sicché davvero risulta difficile ritenere plausibile quanto dichiarato dalla nell'atto di cessione a sostegno del credito vantato nei Controparte_5
confronti dell'ex coniuge.
Con l'ultimo motivo la sentenza è stata censurata per violazione dell'art 96 cod.
Proc. n. 498/2021 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. proc. civ..
Il motivo è destituito di fondamento.
Si richiama la Cassazione a Sezioni Unite che con sentenza n. 22405/2018 ha sta-
tuito che: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblici-
stiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi
della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art.
88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con
un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai
quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non ri-
chiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento,
in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della doman-
da) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta con-
sapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa
giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta in-
consistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatez-
za dei motivi di impugnazione”.
Nella fattispecie, il comportamento processuale dell'opponente è connotato da diversi profili di colpa grave avendo egli proposto eccezioni palesemente prete-
stuose (vedi motivi di nullità del negozio giuridico) e non supportate da alcuna prova o addirittura supportati da prova contraria (vedi eccezioni di compensa-
zione) e per non avere aderito alla favorevole proposta conciliativa del Tribunale
di abbandono del giudizio di opposizione e compensazione delle spese.
La pervicacia, dimostrata anche in appello, da parte del nel negare il diritto Pt_1
Proc. n. 498/2021 RG - 11 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. del a vedersi restituire quanto incontestabilmente pagato per suo con- CP_1
to, sollevando e reiterando l'eccezione di nullità della scrittura per essere stata stipulata dopo il fallimento della società, del quale egli stesso era garante, rasenta la mala fede. Infatti egli, in quanto fideiussore, senz'altro aveva notizia del falli-
mento della società della quale era garante, e ciononostante si determinava a sti-
pulare con il la scrittura privata, per poi opporgli, al momento della ri- CP_1
chiesta di pagamento, proprio la nullità per avvenuta stipula della scrittura in quanto successiva al fallimento della società garantita. Questa è la ragione per cui anche in appello dovrà essere accolta la domanda di danni ex art. 96 cod. proc.
civ., proposta dall'appellato, con condanna dell'appellante al pagamento della somma che si ritiene equo liquidare in € 600,00.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15% e al ri-
sarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ. pari a € 600,00;
Proc. n. 498/2021 RG - 12 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 498/2021 RG - 13 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Virginia ZUPPETTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 498 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Francesco Larocca, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2
difeso dall'avv. Roberto Fusco, come da mandato in atti;
- APPELLATO -
All'udienza del 14 giugno 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio, chiedeva al Tribunale di Brindisi di Controparte_1
Proc. n. 498/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. ingiungere a e il pagamento della somma di € Parte_1 CP_2
23.000,00, oltre interessi legali.
Deduceva di avere sottoscritto, in data 21/12/2009, con e Parte_1 [...]
, una scrittura privata con la quale egli si era obbligato a pagare un CP_2
debito, di € 23.000,00, che aveva, nei confronti della NC Parte_1
Marche, in qualità di fideiussore della correntista Parte_2
mediante bonifico di pari importo da effettuarsi entro la data del 31/12/2009.
I sig.ri da parte loro, assumevano l'obbligo di rimborsare il pagamento di Pt_1
tale somma mediante sessanta rate mensili di € 460,00 ciascuna (per il comples-
sivo importo di € 27.600,00, includente interessi di dilazione per € 4.600,00).
Accadeva che il , in adempimento delle obbligazioni assunte con la CP_1
scrittura, effettuava il bonifico nei termini in favore della banca, mentre i signori non adempivano alla restituzione della somma in favore del . Pt_1 CP_1
In accoglimento del ricorso, il Tribunale emetteva DI n. 621/2013 avverso il quale proponeva opposizione unicamente deducendo la nullità Parte_1
della scrittura del 21/12/2009 poiché sottoscritta successivamente alla sentenza di fallimento della e al conseguente scioglimento, Parte_2
ex art. 78 L.F., del contratto bancario tra detta società e la NC delle Marche e poiché priva della pattuizione espressa degli interessi. Inoltre eccepiva in com-
pensazione un credito di € 17.000,00, asseritamente, cedutogli il 12/11/2013 da
, sorella dell'opponente ed ex coniuge del nonché Persona_1 CP_1
un ulteriore credito di € 5.000,00 riveniente da un prestito che esso aveva Pt_1
eseguito in data 12/03/2004 in favore del CP_1
Si costituiva contestando l'opposizione. Controparte_1
Proc. n. 498/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Nel corso del giudizio interveniva per sentire accogliere la Persona_1
eccezione di compensazione sollevata da e, in via subordinata, per Parte_1
sentire condannare il al pagamento in suo favore della somma di € CP_1
17.000,00.
La causa, istruita unicamente a mezzo di prova documentale, veniva decisa con sentenza n. 422/2021, pubblicata in data 12/03/2021, con la quale il Tribunale
di Brindisi rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese di lite ol-
tre al pagamento della somma di € 600,00 stabilita equitativamente ex art. 96 cod.
proc. civ..
Il giudice, dopo avere rilevato il mancato disconoscimento della scrittura e la mancata negazione dell'inadempimento da parte dell'opponente, rigettava:
a) l'eccezione di nullità ed inefficacia del pagamento effettuato dal CP_1
poiché eseguito successivamente allo scioglimento, ex art. 78 L.F., del rap-
porto bancario intercorrente tra la a garanzia Pt_2 Parte_2
della quale aveva prestato fideiussione il , e la Parte_1 CP_3
;
[...]
b) l'eccezione di nullità della scrittura, per mancata pattuizione espressa degli interessi;
CP_ c) l'eccezione di compensazione con il credito di € 17.000,00 cedutogli da ma , sorella del ed ex coniuge del in virtù di Persona_1 Pt_1 CP_1
atto di cessione del 12/11/2013;
d) l'eccezione di compensazione di € 5.000,00, derivante da un asserito prestito in contanti che il avrebbe eseguito in favore del cognato. Pt_1
Rilevava che la condotta dell'opponente, il quale aveva rifiutato la soluzione con-
Proc. n. 498/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. ciliativa, prospettata dal Tribunale, integrava mala fede ovvero colpa grave es-
sendo evidente “la consapevolezza o in ogni caso la colpevole ignoranza della infondatezza
della opposizione”, tanto da giustificare la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma equitativamente stabilita in € 600,00 ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.
Avverso la sentenza notificata in data 19/04/2021, ha proposto appello Pt_1
con atto di citazione notificato in data 19/05/2021 chiedendone la ri-
[...]
forma con quattro motivi: In via istruttoria ha chiesto l'ammissione delle prove richieste e non ammesse in primo grado.
Si è costituito resistendo al gravame e chiedendone il rigetto Controparte_1
con condanna dell'appellante ex art. 96 cod. proc. civ..
Con ordinanza del 11/10/2021 la Corte ha rigettato le richieste istruttorie for-
mulate dall'appellante.
All'udienza Collegiale del 14 giugno 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo rubricato “nullità della sentenza, illogicità e contraddittorietà della
motivazione, ingiusto rigetto della eccezione di nullità della scrittura privata del 21/12/2009.
Violazione dell'art. 78 LF” l'appellante, reiterando sostanzialmente le deduzioni di-
fensive di primo grado, lamenta la nullità della sentenza laddove non ha dichiara-
to nulla la scrittura privata del 21/12/2009 a seguito dell'intervenuto fallimento della correntista Sostiene che il fallimento ha Parte_2
sciolto, ex art. 78 della legge fallimentare, il contratto bancario intercorso tra
Proc. n. 498/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. con NC Marche, titolare del credito che il Bella- Parte_2
nova aveva pagato per conto di , fideiussore della Parte_1 [...]
A causa dello scioglimento del contratto bancario, il pagamento Parte_2
di € 23 000,00 effettuato successivamente dal sarebbe stato nullo ed CP_1
inefficace con la conseguenza che “il non ha alcun diritto di pretendere il pa- CP_1
gamento di quella somma da ”. Parte_3
Ha richiamato una serie di sentenze della Cassazione in tema di violazione dell'art. 78 LF.
Il motivo prima che infondato risulta inammissibile.
L'appellante, limitandosi ad un mero richiamo di argomentazioni già dedotte con l'opposizione e richiamando sentenze di Cassazione non pertinenti (infatti tratta-
no casi di pagamenti di terzi in favore del fallito e non di casi, come quello di cui discute, di pagamenti di terzi, in favore della banca creditrice, della obbligazione fideiussoria, eseguiti dopo il fallimento del garantito), omette completamente di confrontarsi con l'articolato costrutto motivazionale, che si abbia qui per riporta-
to, col quale il giudice ha messo in rilievo:
1- l'autonomia del rapporto fideiussorio rispetto al contratto di c/c cui ac-
cede tanto che l'estinzione del rapporto principale non estingue il con-
tratto fideiussorio, sicché la banca conserva il diritto di agire contro il fi-
deiussore per l'adempimento;
2- la non coincidenza delle parti della scrittura con le parti del rapporto principale (società fallita e banca);
3- il fatto che la scrittura privata sia intervenuta dopo il fallimento avvalora l'autonomia del rapporto tra le parti in lite rispetto al rapporto bancario;
Proc. n. 498/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
4- la non elisione, con la scrittura de qua, della par conditio creditorum, essendo stata finalizzata, detta scrittura, alla sola regolamentazione tra privati di un rapporto giuridico del tutto autonomo, nel senso che né la banca né il fallito assumono, in tale rapporto, alcuna veste giuridica;
5- la diversa possibilità prospettata dal porterebbe a ritenere che il Pt_1
abbia agito in male fede avendo indotto il ad assumere Pt_1 CP_1
una obbligazione patrimoniale in forza di un contratto estinto e dunque detto contratto sarebbe annullabile per vizio del consenso, su istanza del medesimo;
sicché anche in tale ipotesi il conserve- CP_1 CP_1
rebbe il diritto alla restituzione di quanto versato alla banca.
L'appellante non ha dimostrato di aver compreso le dettagliate ragioni della decisione del
Tribunale e ha mancato di indicare specificatamente il motivo per cui dette ragioni sono censurabili.
La Corte territoriale concorda con la decisione del primo giudice e aggiunge, a sostegno dell'autonomia del contratto di fideiussione rispetto al contratto bancario cui accede e della lecita possibilità che un terzo possa adempiere l'obbligazione del fideiussore anche dopo il fallimento del garantito (come nella specie avvenuto), la pronuncia della Cassazione, che in un caso assimilabile al presente ha così statuito:
Il principio di autonomia contrattuale consente al fideiussore di uno scoperto di conto corrente
bancario di poter estinguere il proprio debito fideiussorio, oltre che in modo diretto (ossia me-
diante versamento alla banca personalmente), altresì in modo indiretto (cioè mediante accredi-
tamento della somma sul conto del garantito, perché la banca se ne giovi), di modo che, quando
un terzo versi sul conto corrente del debitore, e dopo il fallimento di costui, una somma a ridu-
zione dello scoperto del conto stesso per il quale egli aveva prestato fideiussione, e non risulti la
Proc. n. 498/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. sussistenza di debiti verso il fallito da parte del terzo, deve ritenersi che questi abbia adempiuto
il proprio debito fideiussorio, restando pertanto il relativo accreditamento sottratto alla dichiara-
zione di inefficacia di cui all'art. 44 l.fall. ovvero all'azione revocatoria di cui all'art. 67 l.fall.
(Principio affermato con riferimento al versamento diretto sul conto corrente del fallito effettuato,
ex art. 1180 c.c., dal genitore del fideiussore del rapporto bancario, ad estinzione del debito fi-
deiussorio del figlio verso la banca, soggetto diverso dal fallito) (cfr. Cass. n. 13458/2019).
Il principio è stato affermato dai Supremi Giudici con riferimento al versamento diretto sul conto corrente del fallito effettuato ai sensi dell'art. 1180 cod. civ. dal genitore del fideiussore del rapporto bancario, ad estinzione del debito fideiusso-
rio del figlio verso la banca, soggetto diverso dal fallito.
La differenza, tra quel caso e quello di cui si discute sta nel fatto, pure ipotizzato dalla Corte di Cassazione, del pagamento diretto alla banca da parte del Pt_4
[.. (cfr. doc. in atti: scrittura privata e bonifico).
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per non avere ritenuto nullo il contratto per mancata previsione della pattuizione degli interessi.
Sostiene che la scrittura pur prevedendo l'obbligo a carico del di pagare in Pt_1
60 rate di € 460,00 per un importo complessivo di € 27.600,00 (superiore di €
4.600,00 rispetto alla originaria somma mutuata di € 23.000,00) non prevedeva una specifica pattuizione degli interessi e della loro misura;
evidenzia come la somma di € 4.600,00 rappresenterebbe l'applicazione di interessi superiori al tas-
so legale del 3% previsto per il 2009 e perciò si esigeva la specifica pattuizione scritta.
Il motivo di censura non ha fondamento atteso che l'eccezione non trova giusti-
ficazione sotto il profilo dell'interesse ex art. 100 cod. proc. civ., atteso che il
Proc. n. 498/2021 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. creditore con il ricorso monitorio non ha domandato la maggior somma di €
4.600,00 ma solo la somma di € 23.000,00 oltre interessi legali (per i quali non è
necessaria una pattuizione scritta ex art. 1284 cod. civ.).
A tutto voler concedere, il tasso di interesse applicato risulta dalla scrittura me-
diante un semplice calcolo matematico che lo stesso appellante è stato in grado di effettuare sicché il requisito della forma scritta ex art. 1284 cod. civ. si ritiene ampiamente soddisfatto.
Con il terzo motivo il ha censurato la sentenza per l'ingiusto rigetto delle Pt_1
eccezioni di compensazione. Ritiene ingiusta la sentenza laddove ha ritenuto non provati gli assunti dell'opponente; sostiene che detti assunti avrebbe potuto pro-
varli attraverso la prova orale richiesta, ingiustamente non accolta dal Tribunale e che in appello, pertanto, reitera. Inoltre, quanto precisato da Controparte_5
con l'intervento, avrebbe chiarito la fondatezza della eccezione di compensazio-
ne con il controcredito di € 17.000,00, ceduto al debitore. Il Tribunale avrebbe anche dovuto considerare quanto dedotto dalla sig.ra in ordine al fatto che Pt_1
le somme presenti sul conto si appartenevano anche ad essa, in quanto derivanti dall'accredito di stipendi rinvenienti dalla sua attività lavorativa, per cui le somme presenti sul conto si appartenevano ad entrambi i coniugi.
Anche questo motivo di appello è infondato.
La Corte, come anticipato in fatto, ha già deciso sulle richieste istruttoria riget-
tandola, ritenendo corretta la decisione del Tribunale con la seguente motivazio-
ne “ritenuto che il Tribunale abbia correttamente motivato il rigetto della prova orale (interro-
gatorio e prova per testi) dichiarandola inammissibile perché verte su circostanze valutative (sub
a), d) e g) ovvero da provare documentalmente (sub e) ed f) ovvero documentali (sub b) e c)”.
Proc. n. 498/2021 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Corretta è invero la sentenza impugnata laddove ha affermato che l'opponente non ha fornito la prova della esistenza dei crediti di nei confronti Parte_1
del CP_1
Il presunto credito di € 5.000,00, asseritamente derivante da un prestito in con-
tanti che il avrebbe eseguito in favore del è rimasto privo di ri- Pt_1 CP_1
scontro probatorio, non potendosi riconoscere tale valore all'estratto del conto corrente intestato al al quale risulta l'avvenuta effettuazione di un prelievo Pt_1
di € 5.000,00 ma non la consegna di tale importo al come già rilevato CP_1
dal primo giudice.
Con riguardo alla eccezione di compensazione con il credito di € 17.000,00, asse-
ritamente ceduto al da (ex moglie del , il Tri- Pt_1 Controparte_5 CP_1
bunale l'ha correttamente respinta rilevando quanto segue “Si legge nell'atto di ces-
sione che detto credito di € 17.000,00 rinviene da un prelievo di € 34.000,00 che il CP_1
ha effettuato in data 11.7.2011 dal c/c n. 0036717 cointestato a entrambi i coniugi con giro-
conto e versamento sul proprio conto corrente personale, senza mai provvedere a restituire alla
moglie la quota di sua spettanza pari al 50%. L'opposto ha fermamente contestato la sussi-
stenza del credito oggetto di cessione allegando che il giroconto menzionato nell'atto di cessione
aveva ad oggetto somme personali appartenenti ad esso (in quanto derivanti CP_1
dall'avvenuta percezione del TFR maturato a seguito della cessazione di un precedente suo rap-
porto di lavoro con NC EL e della conciliazione in sede sindacale della controversia di lavo-
ro originata dalla cessazione di tale rapporto lavorativo) dapprima versate sul conto cointestato
con la allora moglie e successivamente giro contate mediante versamento Persona_1
sul proprio conto personale. Orbene, in presenza di una circostanziata e puntuale contestazione,
incombeva sul cessionario l'onere di provare la sussistenza non solo di un negozio di cessione di
Proc. n. 498/2021 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. credito ma anche la esistenza del credito ceduto. Il non ha offerto il benché minimo ri- Pt_1
scontro probatorio a sostegno del proprio assunto. Peraltro, a conferma della insussistenza del
diritto asseritamente vantato nei confronti del da e da questa CP_1 Persona_1
ceduta al fratello, si richiama il contenuto del ricorso per separazione consensuale (depositato
dopo l'avvenuto giroconto del 11.7.2011) nel quale i coniugi danno atto di avere regolamentato
i rapporti patrimoniali fra loro e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Avverso la decisione, da questa Corte condivisa, con la quale il Tribunale ha rile-
vato, attraverso un articolato costrutto motivazionale, l'assenza di prova, il cui onere era a carico del circa la cessione e il credito asseritamente ceduto, e Pt_1
circa la ricorrenza, invece, di elementi (vedi accordi di separazione) che militava-
no nel senso opposto, ossia dell' assoluta insussistenza del credito della
[...]
nei confronti del l'appellante si è limitato a proporre ar- Persona_1 CP_1
gomentazioni inconsistenti. Solo per chiarezza, si rileva che nessuna prova è stata offerta dall'opponente circa l'appartenenza anche alla delle Controparte_5
somme presenti sul conto del laddove le semplici deduzioni in tal sen- CP_1
so della parte intervenuta in giudizio, fermamente contestate da parte opposta,
sono prive di rilevanza probatoria. In ogni caso, occorre ribadire che i coniugi nel ricorso per separazione, firmato in data 02/08/2011 e quindi dopo il giro-
conto del 11/07/2011, cui si fa riferimento nella cessione, avevano dato atto di avere regolamentato tutti i loro rapporti e di non avere nulla a pretendere l'uno verso l'altro, sicché davvero risulta difficile ritenere plausibile quanto dichiarato dalla nell'atto di cessione a sostegno del credito vantato nei Controparte_5
confronti dell'ex coniuge.
Con l'ultimo motivo la sentenza è stata censurata per violazione dell'art 96 cod.
Proc. n. 498/2021 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. proc. civ..
Il motivo è destituito di fondamento.
Si richiama la Cassazione a Sezioni Unite che con sentenza n. 22405/2018 ha sta-
tuito che: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblici-
stiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi
della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art.
88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con
un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai
quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non ri-
chiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento,
in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della doman-
da) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta con-
sapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa
giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta in-
consistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatez-
za dei motivi di impugnazione”.
Nella fattispecie, il comportamento processuale dell'opponente è connotato da diversi profili di colpa grave avendo egli proposto eccezioni palesemente prete-
stuose (vedi motivi di nullità del negozio giuridico) e non supportate da alcuna prova o addirittura supportati da prova contraria (vedi eccezioni di compensa-
zione) e per non avere aderito alla favorevole proposta conciliativa del Tribunale
di abbandono del giudizio di opposizione e compensazione delle spese.
La pervicacia, dimostrata anche in appello, da parte del nel negare il diritto Pt_1
Proc. n. 498/2021 RG - 11 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. del a vedersi restituire quanto incontestabilmente pagato per suo con- CP_1
to, sollevando e reiterando l'eccezione di nullità della scrittura per essere stata stipulata dopo il fallimento della società, del quale egli stesso era garante, rasenta la mala fede. Infatti egli, in quanto fideiussore, senz'altro aveva notizia del falli-
mento della società della quale era garante, e ciononostante si determinava a sti-
pulare con il la scrittura privata, per poi opporgli, al momento della ri- CP_1
chiesta di pagamento, proprio la nullità per avvenuta stipula della scrittura in quanto successiva al fallimento della società garantita. Questa è la ragione per cui anche in appello dovrà essere accolta la domanda di danni ex art. 96 cod. proc.
civ., proposta dall'appellato, con condanna dell'appellante al pagamento della somma che si ritiene equo liquidare in € 600,00.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15% e al ri-
sarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ. pari a € 600,00;
Proc. n. 498/2021 RG - 12 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 498/2021 RG - 13 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.