Articolo 5 della Legge 26 giugno 1959, n. 474
Articolo 4
Versione
1 agosto 1959
Art. 5.
Il pagamento del contributo dovuto alla Azienda autonoma di cura a norma dell'art. 1 sara' effettuato dalla gestione governativa delle terme di Castrocaro in unica soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello della chiusura dei singoli esercizi aziendali.
Negli anni successivi alla prima riscossione, il pagamento del contributo avra' luogo dopo che il Ministero delle partecipazioni statali avra' approvato la contabilita' di cui all'art. 4.

Entrata in vigore il 1 agosto 1959