TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/03/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, all' esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 6642 del 2023 (cui è riunito il giudizio n. 7390 del 2023) del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, (C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, alla Via Belvedere, n. 2, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso, dall'avv. Gabriella Lauretta, presso la quale elettivamente domicilia, in Trecase, alla Via Vesuvio, n. 53
RICORRENTE
e rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con originario ricorso, contraddistinto dal n. 6642 del 2023, depositato il 25.10.2023, la ricorrente in epigrafe esponeva:
che, in seguito della sentenza n. 2185/2012, emessa dal questo Tribunale, in data
09/10/2013, veniva riconosciuta la prestazione cat. IO n.18029917, con calcolo dei relativi ratei maturati a decorrere dal 01/02/2011;
che, come emergente dal Mod TE08 di attribuzione del 09/10/2013, la rata della pensione in parola cat. IO n.18029917, assegno ordinario di invalidità, corrispondeva ad € 703,32 mensile per l'anno 2011, € 722,31 mensile per l'anno 2012, € 743,98 mensile per l'anno 2012; che la corresponsione di tali arretrati avveniva in data 21/10/2014, attraverso una comunicazione ad opera dell' : “liquidazione rate maturate e non riscosse della CP_1 pensione O/ . Le comunico che questa Sede ha provveduto a Parte_2 liquidare le rate maturate e non riscosse della pensione in oggetto nell'importo complessivo di Euro 13.999,26. La somma a lei spettante in qualità di titolare ammonta a €uro 10.413,90 ed è stata posta in pagamento mediante libretto postale. Il predetto importo è stato calcolato al netto di € 3.585,36 per recuperi.”; che, pertanto, dall' importo complessivo lordo di euro 25.210,71 veniva conteggiata in data 21/10/2014 la somma di € 13.9999,26 netta, da cui veniva detratta a titolo di “recuperi” la somma di € 3.585,36;
1 che l' tratteneva la somma di € 3.585,36 a titolo di “recuperi”, corrispondente a CP_2 circa un quarto della somma netta dovuta a titolo di arretrati di assegno ordinario di invalidità, senza fornire ulteriori motivazioni. Tanto premesso, dedotta la illegittimità del recupero, l'istante adiva questo Tribunale, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: 1)Accertare come illegittima la trattenuta di € 3.585,36, indicata come “recuperi” operata sugli arretrati di pensione cat. IO n.18029917 intestata alla ricorrente;
2) Condannare l' alla restituzione della somma di € 3.585,36, CP_1 indicata come “crediti” operata sugli arretrati di pensione cat. IO n.18029917 intestata alla ricorrente;
3) Condannare alle spese e agli onorari del giudizio il convenuto Ente, con attribuzione.
Con successivo ricorso, contraddistinto dal n. 7390 del 2023, l'istante in epigrafe impugnava il provvedimento del 5.06.2014, con cui l'Istituto comunicava: “Gentile CP_1
Signora, la informiamo che nel periodo che va dal 27/04/1999 al 20/05/1999, sono stati pagati 384,93 euro in più sulla Sua prestaz. indennità di malattia e maternità cat. IMM n.
257468 per i seguenti motivi: Sono state corrisposte indennità di malattia non spettanti a causa dell'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.”.
Tanto premesso, adiva questo Tribunale, chiedendo accertarsi la intervenuta prescrizione dell'azione di recupero.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , deducendo, per tutti i CP_1 profili indicati in memoria, l'infondatezza dei ricorsi e chiedendone il rigetto. Letto l'art. 274 c.p.c., veniva disposta la riunione dei giudizi, stante la sussistenza di ragioni di connessione. All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c, la causa veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c.
*****
Preliminarmente, va rilevato che nel giudizio n. 6642 del 2023 si controverte in ordine alla pretesa di parte istante di ottenere la restituzione dall' della somma di € 3.585,36, CP_1 che veniva trattenuta all'atto della liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità, calcolato con il provvedimento del 9 ottobre 2013, in compensazione con il credito dell'Istituto, il cui recupero era pendente nei confronti della ricorrente.
In primo luogo, l'istante non contesta l'esistenza di un indebito nei confronti dell' CP_1 cha avrebbe determinato la predetta decurtazione. Lamenta, invece, la illegittimità del recupero, in quanto superiore al limite previsto ex lege.
In ogni caso, la pretesa della ricorrente è inammissibile/improponibile, per intervenuta decadenza dall'azione a tutela dell'ipotetico credito. Infatti, come si rileva dalle conclusioni di cui al ricorso, il petitum del giudizio, consiste nella mancata o insufficiente erogazione di importi di pensione arretrati, non corrisposti per compensazione di indebiti.
La materia è, quindi, disciplinata dall'art 47 del D.P.R. 639/70 nelle sue varie articolazioni e modifiche intervenute nel tempo che, comunque, impedisce il ricorso giudiziario nel termine di massimo di 3 anni e 300 giorni dal provvedimento, che il pensionato intende impugnare. L'assoluta insuperabilità di tale termine, che prescinde dall'eventuale inerzia e/o ritardi dell' nell'istruire la pratica ed emettere o meno provvedimenti in merito, è sancita CP_2 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 12718 del 29/5/2009.
2 Nel caso de quo, infatti, a fronte del provvedimento di liquidazione degli importi pensionistici effettuata nel lontano 2014, il ricorso giudiziale, che è l'unico atto impeditivo della decadenza, è stato depositato a distanza di circa un decennio. Come previsto dal codice civile, con riguardo alle decadenze che ineriscono a diritti indisponibili, le parti non possono modificare il regime previsto dalla legge, né rinunziare alla decadenza, che anzi deve essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e pertanto, la domanda giudiziale, va dichiarata inammissibile.
In ogni caso, la pretesa di parte istante è, comunque, prescritta, essendo trascorso abbondantemente il relativo termine di cinque anni previsto per la reclamabilità di emolumenti di pensione di qualsivoglia natura e titolo, come ancora previsto a seguire nello stesso D.P.R. 639/70 ,in virtù dell'integrazione disposta con l'articolo 38 del decreto legge 6 luglio 2011,n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 che con il comma 1, lett. d), numero 2), ha aggiunto all'articolo 47 del D.P.R.n. 639 del 1970 il seguente articolo: “47-bis. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”; Pertanto, la ricorrente non può pretendere la riscossione di importi pensionistici non corrisposti per qualsivoglia motivo, a distanza di nove anni dalla data di insufficiente pagamento.
In relazione al secondo giudizio, deve essere dichiarata la prescrizione dell'azione di ripetizione.
Il recupero dell'indebito è soggetto alla prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., non essendo prevista per esso prescrizione più breve (T.A.R. Lazio sez. III, 11 maggio 1992
n. 512; Corte dei Conti, sez. giur. Sardegna, 7 maggio 1991 n. 256).
Nel caso in esame, secondo quanto pacificamente emerso dagli atti, la indennità di malattia e maternità per cui è causa è relativa al periodo dal 27/04/1999 al 20/05/1999. L'ente non ha dedotto quando sia intervenuto il pagamento. Pertanto, deve ritenersi operato in riferimento all'epoca di maturazione del diritto, non essendo stata allegata la circostanza del pagamento successivo.
Quanto alla decorrenza del termine per la ripetizione, va rilevato che esso decorre dall'epoca dell'intervenuto pagamento. Al riguardo, non è condivisibile la tesi che vorrebbe far decorrere tale termine dalla data del verbale di accertamento da cui è derivato il disconoscimento del rapporto di lavoro e, dunque, il carattere indebito della prestazione.
Tale argomentazione non ha pregio, in quanto il potere di accertamento e verifica in ordine alla regolarità del rapporto di lavoro contestato è in capo all' , ovvero lo stesso CP_1 ente che oggi agisce per la ripetizione delle indennità di cui di discute nella presente sede. Invero, l' , ab origine, avrebbe potuto compiere i necessari accertamenti. CP_1
Né è stato comprovato che siano state poste in essere condotte dolose dirette ad impedire l'accertamento della verità dei fatti. Ad avviso del Tribunale, tale tesi contrasta con il principio della “certezza del diritto” ed il principio “dell'affidamento” e, pertanto, non può essere condivisa Alcuna efficacia interruttiva può riconoscersi, inoltre, al verbale di accertamento. Invero, affinché possa parlarsi di interruzione della prescrizione, è necessario l'inoltro al debitore di un atto con il quale il creditore manifesti la volontà di azionare un credito bene determinato e identificato.
3 Ciò posto, rilevato che il primo atto interruttivo relativo alla indennità di malattia è del
05/06/2014 (racc. A/R n. 61340471966-9 ricevuta in data 27.06.2014), deve ritenersi maturata la prescrizione. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della sussistenza di una reciproca soccombenza, le spese devono essere integralmente compensate.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso n. 6642 del 2023; in accoglimento del ricorso 7390 del 2023, dichiara la prescrizione dell'azione di ripetizione in relazione alla pretesa relativa all'indebito dell'anno 1999, di euro € 384,93, ed ordina all' la restituzione di somme eventualmente medio tempore decurtate;
CP_1 compensa le spese. Torre Annunziata, 21.3.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
4