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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/07/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 06/07/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 3476/2021 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Fiorita Iasevoli e dall'avv. Gennaro Macri, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Napoli, Piazza Bovio n. 22; RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del Sindaco p.t., e rappresentati e Controparte_1 CP_2 difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Emilio Balletti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Napoli, via dei Mille n. 16;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: In via principale: 1) accertare e dichiarare la nullità del provvedimento disciplinare Verbale del 20 maggio 2016 protocollo generale del Comune di
n. 23371 del 23/05/2016 o, in subordine, accertare l'illegittimità dello stesso e per l'effetto CP_1 annullarlo. 2) accertare e dichiarare l'illegittimità delle valutazioni dirigenziali della dott.ssa
per gli anni 2015 al 2019 alla luce degli obiettivi raggiunti ed alla luce della CP_2 divaricazione esistente con le valutazioni dell'OIV e per l'effetto annullarle e dichiarare il diritto del dott. all'attribuzione del giusto punteggio conforme agli obiettivi effettivamente Parte_1 raggiunti e al pagamento dei consequenziali emolumenti illegittimamente negati;
3) accertare e dichiarare che i provvedimenti impugnati recanti il continuo ed ingiustificato cambio di attribuzioni e mansioni del ricorrente sono illegittimi e che di fatto configurano una ipotesi di demansionamento e per l'effetto dichiararne la nullità ovvero annullarli;
4) accertare e dichiarare che la sequenza di provvedimenti disciplinari ed il contegno del primo cittadino configurano una ipotesi di mobbing e per l'effetto condannare la dott.ssa ed il in CP_2 Controparte_1 solido fra loro a corrispondere al ricorrente una somma non inferiore ad euro 200.000,00 per il danno derivante dal mobbing e ad euro 118.152,00 per il danno biologico, ovvero la somma maggiore o minore che sarà determinata all'esito del giudizio per entrambe le causali;
3)
Condannare in ogni caso i convenuti in solido fra loro al pagamento delle spese, delle competenze
e degli onorari della presente procedura con attribuzione diretta ai procuratori dichiaratisi antistatari.
PER I RESISTENTI: per il rigetto di tutte le domande -improponibili, inammissibili e, comunque, infondate- proposte dal dott. , con la condanna di esso dott. Parte_1 Parte_1
stessa al pagamento delle spese del presente giudizio.
[...]
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 02.07.2021, il ricorrente in epigrafe esponeva:
- di essere stato assunto in data 01.05.2006 dal con contratto a tempo pieno e Controparte_1 determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) con l'incarico di dirigente dell'ufficio del personale, dell'ufficio gare e dell'ufficio legale
- che con decreto sindacale n. 26 del 31.03.2008 gli era stato attribuito altresì l'incarico di responsabile del servizio attività cimiteriali;
- che in data 01.03.2012, con determinazione dirigenziale n. 193 del 28.0.2012, era stato immesso in servizio nell'organico del Comune di con contratto a tempo pieno e CP_1 indeterminato;
- che, in virtù del piano esecutivo di gestione anno 2013, gli era stata attribuita la responsabilità dirigenziale, in continuità con gli incarichi assunti in precedenza, dei seguenti settori: gestione giuridica del personale, relazioni sindacali e formazione del personale, gare e contratti, affari giuridico legali, attività cimiteriali ai quali, nel marzo 2014, si era aggiunto il settore manutenzione, verde pubblico ed arredo urbano;
- che in data 16.10.2014 la Giunta Comunale, assistita dal segretario comunale dr.ssa CP_2
aveva modificato la struttura organica dell'ente con la sola motivazione “di procedere ad
[...] un ulteriore intervento migliorativo della struttura organizzativa”, avendo, tuttavia, modificando di fatto solo i settori attribuiti alla sua responsabilità dirigenziale, avendo trasferendo i settori gestione giuridica del personale, relazioni sindacali e formazione del personale ed affari giuridico legali, “in via temporanea” allo stesso segretario comunale dr.ssa , incarichi ancora dalla CP_2 stessa ricoperti;
- che in data 28.09.2015 la Giunta Comunale, con Delibera n. 116, su proposta del segretario comunale dr.ssa , aveva nuovamente modificato il carico dirigenziale a lui assegnato CP_2 residuando solo i settori attività cimiteriali, protezione civile, ambiente (quest'ultimo con l'esclusione del servizio di igiene urbana e di raccolta differenziata);
- che, in data 27.05.2016, la Giunta Comunale con atto n. 98 su relazione istruttoria del segretario comunale, gli aveva assegnato solo funzioni residuali dell'organizzazione dell'ente
(sistemi statistici, servizi strumentali - passi, centralino, logistica -, organi istituzionali e commissioni consiliari, messi comunali, protezione civile).
Sosteneva che dal 2014 all'attualità il suo rapporto di lavoro era stato caratterizzato da una serie numerosissima di richieste della dott.ssa finalizzate ad evidenziare presunte inadempienze CP_2
e tese ad esercitare nei suoi confronti una pressione costante, reiterata, giornaliera ed ingiustificata
– integrante, come tale, una condotta mobbizzante in suo danno – che gli aveva comportato un disturbo post traumatico da stress.
Impugnava, inoltre, la sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per n. 7 giorni contestando l'addebitato ritardo nell'esercizio dell'azione amministrativa.
Ancora, si doleva che a causa dell'attribuzione di un punteggio pari a zero da parte della dott.ssa nell'ambito delle valutazioni annuali dei dirigenti comunali ai fini del CP_2 riconoscimento dell'indennità di risultato, era stato collocato in una fascia inferiore a quella spettante.
Infine, lamentava che a causa della condotta mobbizzante posta in essere dal Comune e dal segretario comunale, aveva subito un danno anche biologico di cui chiedeva il ristoro.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola il e Controparte_1 per l'accoglimento delle suesposte conclusioni. CP_2
Ritualmente instaurato il contraddittorio, i convenuti si costituivano tempestivamente in giudizio, contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza del ricorso di cui chiedevano il rigetto. Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'udienza del 26.06.2025 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva riservata e, poi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di legge.
2. Parte ricorrente agisce in giudizio per l'annullamento della sanzione disciplinare Verbale del 20 maggio 2016 prot. gene. del n. 23371 del 23.05.2016, nonché delle Controparte_1 valutazioni dell'OIV per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 con conseguente attribuzione del
“giusto” punteggio conforme agli obiettivi effettivamente raggiunti e al pagamento dei consequenziali emolumenti;
ancora per l'accertamento del demansionamento e della condotta asseritamente mobbizzante tenuto nei suoi confronti dal Segretario Comunale, dott.ssa CP_2
e dal con condanna in solido al risarcimento del danno conseguenziale.
[...] Controparte_1
Così definito il thema decidendum, va immediatamente disattesa l'eccezione di nullità della domanda per genericità degli elementi di fatto e diritto posti a fondamento della domanda.
Invero, dalla lettura complessiva del ricorso sono individuabili il petitum e, con qualche sforzo, la causa petendi, tanto che gli odierni resistenti hanno immediatamente ed esaurientemente articolato le proprie difese avverso gli assunti di controparte.
Ogni altra mancanza in punto di allegazione si riflette sul merito e, dunque, sulla fondatezza della domanda.
2.1. A tale ultimo riguardo, non si può fare a meno di rilevare la confusionaria esposizione dei fatti di causa, oltre che del disordine che caratterizza la produzione documentale di parte attrice rispetto alla quale, non solo talvolta non vi è corrispondenza tra il documento e l'indicazione dell'allegato in ricorso, ma soprattutto vi è un richiamo in ricorso a documenti che non si rinvengono nella produzione di parte.
A tanto si aggiunge la marcata genericità delle deduzioni attoree sui fatti costitutivi delle diverse domande veicolate nell'odierno giudizio che, per le ragioni che si vanno di seguito ad esporre, non possono trovare accoglimento.
3. Muovendo dalla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 7, deve immediatamente rilevarsi come difetti una compiuta allegazione degli addebiti disciplinari oggetto della lettera di contestazione – non prodotta dal ricorrente – che ha condotto alla impugnata sospensione;
la parte allude genericamente ad un ritardo “che avrebbe caratterizzato l'azione amministrativa del ricorrente” senza indicare specificamente gli addebiti mossi dal CP_1
Afferma l'istante che “la sanzione si riferisce ad (una presunta) tardiva produzione di atti, ma dalla documentazione non si evince per quale atto prodotto in ritardo il dr. è stato Parte_1 sanzionato e quale sarebbe l'effettivo ritardo nell'emanazione del singolo atto ed infine quale danno sarebbe stato arrecato a terzi”.
Orbene tale ultima affermazione è smentita dalla lettera di contestazione disciplinare del
18.03.2016 prodotta dai convenuti (all. 8) in cui vengono indicati analiticamente le pratiche del settore ambiente ed i relativi atti e provvedimenti di cui si contesta la mancata adozione. In sintesi, vengono elencate n. 5 note di segnalazione di rifiuti su suoli di proprietà di soggetti vari, trasmesse tra il 27.11.2014 ed il 12.08.2015, rispetto alle quali si imputa al ricorrente di “Non aver provveduto a porre in essere i dovuti atti tesi al ripristino dello stato dei luoghi anche con
l'avvio del procedimento e ordinanza in danno”; viene inoltre indicata la trasmissione di fascicoli ambiente prot. 40976 in data 21.10.2014, rispetto ai quali si imputa al ricorrente di “non aver emesso le ordinanze per la bonifica dei suoli rispetto agli avvii dei procedimenti a carico dei proprietari in prosieguo del lavoro svolto dal precedente dirigente”; infine con riferimento alla nota relativa all'incendio Calabricito trasmessa il 12.08.2015, si contesta ricorrente di “non aver provveduto a porre in essere gli atti necessari al ripristino dello stato dei luoghi a seguito di comunicazione della P.M. trasmessa anche all'A.G.”.
Ciò posto, in primo luogo, risulta incontestato che il ricorrente, nel periodo di novembre 2014 – agosto 2015, era stato dirigente preposto, tra gli altri, all' (cfr. all. 13 nota di Controparte_3 riscontro a firma del segretario comunale, da cui si desume che il ricorrente era responsabile del
Settore Ambiente dall'ottobre 2014 al maggio 2016).
È agli atti di parte resistente (all. 12 e 13) la trasmissione al ricorrente nell'ottobre 2014 di tutta la documentazione dell' nonché i rilievi delle forze dell'ordine afferenti allo Controparte_3 sversamento di rifiuti in comunicati nel gennaio 2015, tra gli altri, al Comune di Acerra CP_1
Ufficio Ambiente di competenza del ricorrente.
Risulta infondato l'assunto di parte ricorrente secondo cui “La valutazione della presunta inerzia del ricorrente formulata dalla dott.ssa che avrebbe condotto alla sanzione CP_2 disciplinare in realtà viene sconfessata dai documenti che attestano che tale inerzia non può configurarsi in quanto per ogni singolo procedimento richiamato il ricorrente inviava una nota esplicativa ed indicava puntualmente gli atti posti in essere per dare inizio o proseguire l'azione amministrativa”; deve, infatti, rilevarsi che gli atti cui fa riferimento l'NU sono stati adottati solo successivamente all'avvio del procedimento disciplinare (cfr. all. 43 produzione parte ricorrente).
Dunque, risulta provata la condotta omissiva imputata al ricorrente.
Del tutto generiche ed inconsistenti sono le altre censure di parte ricorrente circa la appena accennata “Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 2 della legge 69 del 2009;
Violazione delle norme sul procedimento amministrativo;
Violazione degli articoli 55 e ss. del D.
Lgs. 165 del 2001; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento”, rilevandosi al riguardo la totale assenza di allegazione a sostegno della relativa doglianza.
Infine – alla luce dell'informativa della Guardia di Finanza circa la discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi e miscelazioni di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi concernente l'impianto Ital Ambiente ad del gennaio 2015 (all. 13), nonché delle vicende emergenziali CP_1
(costituenti fatto notorio) sviluppatesi in quegli anni concernenti lo sversamento abusivo o lo stoccaggio dei rifiuti – deve ritenersi che la sanzione comminata al ricorrente costituisca misura proporzionata alla gravità della condotta omissiva contestata (si rinvia altresì per esigenze di sinteticità al verbale dell'UPD del 20.05.2016, all. 7 memoria).
4. In merito al dedotto demansionamento, deve richiamarsi il consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte in tema di demansionamento nell'ambito della dirigenza pubblica.
È stato affermato che “Nel lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni (per i dirigenti statali in virtù di espressa previsione dell'art. 19 D.Lgs. n. 165/2001), alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo e non è pertanto applicabile l'art. 2103 cod. civ., risultando la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità acquisite non compatibile con lo statuto del dirigente pubblico locale, con la sola eccezione della dirigenza tecnica, nel senso che il dirigente tecnico, il cui incarico è soggetto a principi della temporaneità e della rotazione, deve comunque svolgere mansioni tecniche;
si è inoltre chiarito che la cessazione di un incarico di funzione e la successiva attribuzione di un incarico di studio ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.Lgs. n. 165/2001, non determina un demansionamento (v. Cass. n. 11891/2020 e la giurisprudenza ivi richiamata).”
(Cass. civ., sez. lav., 09/06/2025, n. 15306).
Analogamente (Cass. civ., sez. lav., 18/06/2020, n.11891) “…nel lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni (per i dirigenti statali in virtù di espressa previsione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19), alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo e pertanto non è applicabile l'art. 2103
c.c., risultando la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità acquisite non compatibile con lo statuto del dirigente pubblico (v. Cass. 22 dicembre 2004, n. 23760; Cass. 15 febbraio 2010, n. 3451; Cass. 22 febbraio 2017, n. 4621; Cass. 20 luglio 2018, n. 19442);
4.8. anche il sistema normativo del lavoro pubblico dirigenziale negli enti locali (trasfuso, come detto, nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 109) esclude la configurabilità di un diritto soggettivo del dirigente a conservare in ogni caso determinate tipologie di incarico dirigenziale, ancorché corrispondenti all'incarico assunto a seguito di concorso specificatamente indetto per determinati posti di lavoro, pure anteriormente alla cosiddetta "privatizzazione" (v. Cass. 22 dicembre 2004,
n. 23760; Cass. 15 febbraio 2010, n. 3451; Cass. 22 dicembre 2017, n. 4621; Cass. 20 luglio
2018, n. 19442); lo stesso sistema, peraltro, conferma il principio generale che, nel lavoro pubblico, alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo e non consente perciò - anche in difetto della espressa previsione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, stabilita per le Amministrazioni statali - di ritenere applicabile l'art. 2103 c.c. (e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52), risultando la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità acquisite non compatibile con lo statuto del dirigente pubblico locale, con la sola eccezione della dirigenza tecnica, nel senso che il dirigente tecnico, il cui incarico è soggetto ai principi della temporaneità e della rotazione, deve comunque svolgere mansioni tecniche (v. Cass. n. 23760/2004 cit.; Cass. n. 3451/2010 cit.; Cass. n.
4621/2017 cit.; Cass. n. 19442/2018 cit.)”.
4.1. Ciò posto, nella fattispecie, pare che la parte identifichi il presunto demansionamento subito nella modifica degli incarichi dirigenziali o, meglio, degli uffici o dei settori affidati alla sua responsabilità dirigenziale. Il riferimento è alla:
1) delibera della Giunta n. 140 del 16.10.2014 (all.
7.1.1. ricorso e all. 30 memoria), con cui il
- nell'intento di adottare un nuovo modello organizzativo teso a realizzare “l'obiettivo di CP_1 attuare virtuose sinergie e contaminazioni tra i diversi attori dell'organizzazione, in un processo di integrazione tra ruoli, rotazioni di funzioni e servizi” – ha effettuato uno spostamento di servizi da una direzione ad un'altra, nonché l'affidamento di alcuni di tali servizi al segretario comunale
(ossia Gestione Giuridica del Personale, Relazioni Sindacali e Formazione del Personale ed Affari
Giuridico Legali);
2) delibera della Giunta n. 116 del 28.09.2015 con cui il ha nuovamente Controparte_1 modificato il proprio organigramma - come definito da ultimo dalla citata delibera giuntale n.
140/2014 - spostando alcuni servizi da una direzione ad un'altra;
3) delibera della Giunta n. 98 del 27.05.2016 con cui viene effettuato un nuovo spostamento di servizi tra direzioni.
Secondo parte ricorrente, tali delibere avrebbero sottratto servizi alla propria responsabilità dirigenziale.
Orbene, si osserva che la dotazione organica del personale apicale comunale è suddivisa tra segretario generale e n. 6 direzioni (più una direzione autonoma per la Polizia municipale), tra le quali sono ripartiti i vari settori di pertinenza del CP_1
Si rileva, ancora, che dalle delibere menzionate in ricorso non si evince in alcun modo a quale direzione era preposto il sig. né tale circostanza è allegata in ricorso. Parte_1
Dalla produzione documentale di parte resistente (all. 5 alla memoria) si evince che era il
Sindaco p.t. a conferire con decreto al singolo dirigente l'incarico dirigenziale di responsabile di una delle direzioni di cui era composto l'organigramma comunale;
parte ricorrente non solo ha omesso di allegare detto meccanismo di conferimento degli incarichi ma altresì di produrre i relativi decreti sindacali.
Con decreto n. 29 del 16.10.2014 (all. 5 memoria), di attuazione della delibera n. 140, il ha attribuito ad le funzioni di dirigenziali dei servizi facenti capo CP_1 Parte_1 alla II Direzione (Gare e Contratti, Attività Cimiteriali, Manutenzione ed Arredo Urbano,
Protezione Civile, Ambiente e Riqualificazione Urbana, Capo Gabinetto Sindaco).
Secondo la tesi di parte ricorrente, il avrebbe trasferito alla i settori Gestione CP_1 CP_2
Giuridica del Personale, Relazioni Sindacali e Formazione del Personale ed Affari Giuridico
Legali che erano stati sino ad allora di sua esclusiva competenza.
A ben vedere, tale ultimo assunto – ossia che detti settori erano stati affidati alla sua responsabilità dirigenziale fino a quel momento – non trova alcun riscontro probatorio.
Invero il decreto n. 35 del 2006 (all. 5 memoria) – che conferiva al ricorrente l'incarico dirigenziale di Responsabile della 3^ Ripartizione comprendente la Polizia Municipale/ Mobilità-
Ambiente senza i poteri e le funzioni di P.G. e con esclusione della direzione e del coordinamento dei servizi N.U., oltre che dell'incarico dirigenziale di Responsabile del settore Avvocatura
(Contenzioso, Servizio Gare e Contratti e Servizio Personale Gestione Amministrativa Ed
Economica) e del servizio Ufficio di Gabinetto del Sindaco – fa riferimento ad un incarico a tempo determinato con decorrenza dal 02.05.2006 “nelle more dell'espletamento del relativo concorso e comunque non oltre il mandato elettivo del sindaco”.
È rimasto indimostrato che il ricorrente abbia mantenuto detti incarichi dirigenziali anche successivamente.
In forza della delibera n. 116/2015, alla II Direzione residuavano i settori Attività Cimiteriali,
Protezione Civile, Ambiente e Riqualificazione Urbana.
Secondo parte attrice, ciò sarebbe a dimostrazione dell'ulteriore svotamento della propria responsabilità dirigenziale.
Tuttavia, deve rilevarsi che, nella medesima delibera, si legge che “con nota del 21/09/2015, protocollo n. 39765 indirizzata al Sig. Sindaco e p.c. al Segretario Generale, il dirigente della II
Direzione chiedeva … “di essere sollevato da ogni responsabilità inerente la Segreteria del
Sindaco e/o Gabinetto Sindaco per meglio assolvere ai compiti assegnatigli” sulla scorta del fatto che … “le nuove funzioni assegnate, in considerazione della loro eterogeneità e intersettorialità, richiedono costante aggiornamento formativo anche in considerazione del fatto che sono ben lontane dalla specifica formazione di cui lo scrivente in possesso”.
È evidente che la sottrazione di settori alla II Direzione è il risultato di una richiesta del relativo dirigente, id est . Parte_1
Infine, con decreto n. 10 del 31.05.2016 (all. 5 memoria), in attuazione della delibera n. 98, al ricorrente era stato affidato l'incarico dirigenziale della I Direzione comprendente i settori Sistemi
Statistici, Servizi Strumentali (Passi Centralino Logistica) Organi Istituzionali e Commissioni
Consiliari, Messi, Protezione Civile, asseritamente additate dal ricorrente come funzioni residuali dell'organizzazione dell'ente.
Orbene è di palmare evidenza, alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche, che, in difetto di deduzione di parte in ordine ad una sostanziale inattività cui era stato costretto dall'Amministrazione comunale, va escluso che l'affidamento della responsabilità dirigenziale di servizi, a suo dire, di livello inferiore costituisca demansionamento.
Quanto poi alla revoca degli incarichi dirigenziali pubblici, prevista dall'art. 22 del CCNL
1994-1997 e dall'art. 13 del CCNL 1998-2001 ha trovato riconoscimento a livello legislativo nell'art. 1, comma 18, del D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, in forza del quale le Amministrazioni pubbliche hanno la facoltà di disporre il passaggio dei dirigenti ante tempus ad altro incarico per motivate esigenze organizzative.
Orbene, parte ricorrente si duole della violazione delle citate disposizioni contrattualcollettive in maniera del tutto apodittica, mancando di dedurre, ad esempio, l'insussistenza di ragioni organizzative dell'ente che hanno giustificato la diversa distribuzione dei servizi nelle Direzioni o il suo spostamento da una Direzione ad un'altra.
Tali carenze sul piano assertivo non possono essere colmate dalla documentazione versata in atti atteso che gli oneri di allegazioni e di deduzione, intesi come specificazione dei fatti costitutivi della domanda, non possono essere integrati attraverso produzioni documentali, ma devono essere compiutamente indicati nella domanda originaria, in quanto volti a definire la causa petendi.
5. Venendo al presunto mobbing subito dall'odierno ricorrente, è necessario muovere dal consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte.
Costituisce ius recptum l'affermazione secondo cui “è configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima e ciò a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime, il tutto secondo un assetto giuridico pianamente inquadrabile nell'ambito civilistico, ove si consideri che la determinazione intenzionale di un danno alla persona del lavoratore da parte del datore di lavoro o di chi per lui è in re ipsa ragione di violazione dell'art. 2087 c.c.; è, invece, configurabile lo straining quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie o esse siano limitate nel numero, ma anche nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori” (da ultimo Cass. civ., sez. lav., 12/05/2025, n. 12518; Cass. civ., sez. lav., 07/02/2023, n. 3692 che richiama Cass. 10/07/2018, n. 18164; Cass. civ., sez. lav.,
21/05/2018, n. 12437; Cass. civ., sez. lav., 10/11/2017, n. 26684).
È stata affermata, tuttavia, la valenza meramente sociologica delle nozioni di mobbing e di straining, sancendone lo loro irrilevanza ai fini giuridici, posto che è in ogni caso illegittima la condotta del datore di lavoro che “consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori (Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291), lungo la falsariga della responsabilità colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, cioè nociva, ancora secondo il paradigma di cui all'art. 2087 c.c.”, “inteso quale obbligo generale di prevedere ogni possibile conseguenza negativa della mancanza di equilibrio tra organizzazione di lavoro e personale impiegato, derivandone la necessità di porre attenzione a tutti i comportamenti, anche in sé non illegittimi ma tali da poter indurre disagio o stress che si manifestano isolatamente o invece si connettono ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprire gli effetti e la gravità del pregiudizio” (Cass. civ., sez. lav., 11/12/2024, n. 31912; Cass. civ., sez. lav., 04/01/2025, n.12).
Invero, è “comunque configurabile la responsabilità datoriale a fronte di un mero inadempimento - imputabile anche solo per colpa - che si ponga in nesso causale con un danno alla salute del dipendente (ad es. applicazione di plurime sanzioni illegittime: Cass. 20 giugno
2018, n. 16256; comportamenti che in concreto determinino svilimento professionale: Cass. 20 aprile 2018, n. 9901) e ciò secondo le regole generali sugli obblighi risarcitori conseguenti a responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1223 c.c.)” (Cass. civ., sez. lav., 07/02/2023, n. 3692).
In altri termini, la riscontrata assenza degli estremi del mobbing non fa venire meno la necessità di valutare e accertare l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per avere anche solo colposamente omesso di impedire che un ambiente di lavoro stressogeno provocasse un danno alla salute dei lavoratori;
pertanto, in caso di accertata insussistenza dell'ipotesi di mobbing in ambito lavorativo, il giudice del merito deve comunque accertare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, sussista un'ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, erano possibili e necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore (Cass. civ., sez. lav., 16/02/2024, n. 4279)
“In tali misure rientra senz'altro la prevenzione e, ove possibile, la rimozione di una "situazione di tensione interpersonale venutasi a creare sul luogo di lavoro" (sulla conflittualità delle relazioni personali all'interno dell'ufficio, che impone al datore di lavoro di intervenire per ripristinare la serenità necessaria per il corretto espletamento delle prestazioni lavorative, v. Cass. n.
26684/2017)” (Cass. civ., sez. lav., 26/02/2024, n. 5061 che richiama Cass. civ. nn. 24804/2023,
34968/2022, 33239/2022, 29909/2021, 14192/2012, 4184/2006).
5.1. Quanto al riparto degli oneri della prova, è stato affermato che, ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del dirigente e il pregiudizio all'integrità psico fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio.
L'inadempimento del dovere sancito dall'articolo 2087 c.c., genera responsabilità contrattuale, con la conseguenza che al lavoratore incombe l'onere di provare la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della violazione, nonché di fornire la prova del danno ed il nesso di causalità con la condotta datoriale, mentre il convenuto deve provare, ove intenda sottrarsi alle conseguenze dell'inadempienza, che quest'ultima sia stata dovuta a causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, approntando tutte le misure per evitare il pregiudizio al dipendente.
In sostanza, in merito alla prova, il lavoratore che alleghi di essere soggetto a mobbing, ha l'onere di fornire prova della sussistenza dell'elemento oggettivo (al riguardo possono assumere rilievo fattori quali la durata della condotta, la natura e la gravità degli atti, la quantità dei medesimi) e dell'intenzione persecutoria.
Tuttavia, in caso di accertata insussistenza dell'ipotesi di mobbing, “incombe comunque sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno e della malattia” (così Cass. civ., sez. lav., 03/06/2025, n.14890;
Cass. civ., sez. lav., 16/02/2024, n. 4279).
Se, dunque, in tema di mobbing o straining, la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087
c.c. comporta l'applicazione dell'art. 1218 c.c. che addossa al datore di lavoro l'onere di dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, la responsabilità di altro dipendente, il quale si trovi eventualmente in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, è fondata sull' art. 2043 c.c. e non sull' art. 2087 c.c., essendo egli soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro. Ne deriva che la dimostrazione di questa responsabilità dovrà essere fornita applicando le regole previste per gli illeciti aquiliani (Cass. civ., sez. lav.,13/11/2024, n. 29310).
6. Fatta tale generale premessa, in applicazione del principio della ragione più liquida, si ritiene muovere dall'allegazione del danno subito per effetto della condotta illecita degli odierni convenuti.
Ebbene, la parte ricorrente deduce di aver subito un danno alla propria integrità psico-fisica che quantifica, damblè, nella misura del 22%.
Al netto della genericità dell'allegazione, si osserva che a dimostrazione del dedotto danno biologico la parte produce una relazione dell'ASL NA 1 Centro, Struttura Centrale Psicopatologia da Mobbing e Disadattamento Lavorativo, Dipartimento Di Salute Mentale del 06.03.2020 (all. 10 ricorso), in cui alla voce “Considerazioni diagnostiche” si legge: “la sintomatologia clinica descritta può essere identificata, secondo i criteri diagnostici del DSM 5 nei termini del “Disturbo dell'Adattamento con Ansia e Umore Depresso”. Condizione per cui viene effettuata terapia farmacologica (…)”; nelle “Considerazioni conclusive” si legge: “Alla luce delle considerazioni anamnestiche, cliniche e psicodiagnostiche, la relazione causale tra il quadro e gli eventi avversativi lavoro-correlati (per come questi fenomeni sono descritti dal paziente nel proprio memoriale) è di grado rilevante. In tale memoriale vengono descritti, come elementi avversativi principali: il demansionamento progressivo, lo svuotamento delle competenze lavorative e la sostanziale marginalizzazione, atteggiamenti discriminatori e l'utilizzo, descritto come intimidatore e ritorsivo virgola di contestazioni e diffide. Il paziente prosegua i controlli clinici presso la propria struttura territoriale. …”.
Va immediatamente rilevato che trattasi dell'unico documento che la parte produce a dimostrazione del danno biologico subito.
Al riguardo deve considerarsi che, in medicina legale, in ambito psichiatrico, determinante valenza probatoria della documentazione prodotta non può essere assegnata a sporadiche, se non uniche, certificazioni rilasciate dal sanitario, seppur specialista, delle ASL, poiché basate su sintomi, atteggiamenti e comportamenti non suscettibili di riscontro obiettivo, riferiti al medico dal paziente e, pertanto, equivoche, in quanto espongono al rischio, conseguente alle loro caratteristiche intrinseche, di una utilizzazione medico-legale distorta, parziale, ambigua, colposamente erronea o dolosamente ingannevole.
La diagnosi di una patologia psichiatrica, che scaturisce da una singola o da sporadiche osservazioni cliniche, fornisce una rappresentazione temporanea e, verosimilmente, destinata a mutare della situazione clinica del paziente, che potrebbe essere insufficiente o addirittura fuorviante rispetto alla corretta formulazione di un giudizio medico -legale.
Occorre, dunque, che le difettività psichiche siano avvalorate da certificazioni che comprovino un continuum di malattia, mentre, episodici approcci al paziente psichiatrico senza un percorso diagnostico e clinico-trattamentale non possono assurgere a ruolo di documenti idonei a comprovare una malattia mentale. In altri termini, la stessa diagnosi ha ben diverso valore probatorio quando essa si inserisca nel contesto in modo coerente e consequenziale, eseguita all'interno di un monitoraggio clinico- terapeutico - nel caso di specie non risulta che il ricorrente fosse costantemente seguito da strutture psichiatriche pubbliche -, ovvero rappresenti una indicazione avulsa e inspiegabile nel contesto della obiettività clinica, finalizzata alla produzione di una documentazione tecnica, utile e/o indispensabile per una instauranda vertenza giudiziaria, poiché assegnata, prevalentemente sulla base di dati anamnestici, se pur accreditabili, riferiti dal paziente e non supportata da adeguate osservazioni cliniche seriate che evidenzino, in maniera incontrovertibile, il grading della patologia, al di là di valutazioni soggettive ed opinabili.
Ciò posto, nel caso di specie, non si rinviene agli atti ulteriore documentazione medica attestante un percorso psicoterapeutico seguito dal ricorrente né prescrizioni farmacologiche di sorta.
Si ritiene, in altri termini, che, in assenza di ulteriore documentazione medica, la citata relazione prodotta sia, per le ragioni esposte, assolutamente insufficiente a dimostrare l'asserito danno alla salute e che l'eventuale consulenza tecnica d'ufficio – tesa all'accertamento dell'esistenza del pregiudizio, della sua entità e del nesso eziologico con la denunciata condotta vessatoria presuntivamente posta in essere dai convenuti – sarebbe meramente esplorativa.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda di risarcimento del danno da mobbing si rivela infondata per difetto di prova del danno, con assorbimento di ogni questione afferente alle dedotte condotte mobbizzanti.
7. Quanto, infine, alla contestazione delle valutazioni annuali per l'erogazione dell'indennità di risultato, il ricorrente assume che a decorrere dal 2014 il giudizio della CP_2 aveva inciso negativamente sulle proprie valutazioni.
Deduce l'istante che le valutazioni sulle performance dei dirigenti ai sensi del D.Lgs. 150/2009 vengono fatte dall'Organismo Indipendente di Valutazione sulla base dei report forniti dall'ente e sulla base degli obiettivi dallo stesso fissati.
Nel documento valutativo dell'OIV nominato nel 2016 si legge che i report ed i documenti utili a tali valutazioni non venivano forniti dal e quindi la valutazione sarebbe stata Controparte_1 fatta sulla base di quanto riferito dal Segretario Comunale in qualità di Dirigente Apicale, e tanto anche per gli anni 2014 e 2015, posto che l'OIV era stato nominato solo nel 2016.
Dall'anno 2016 con Delibera di Giunta n. 19 del 18/02/2016 cambiava il sistema di valutazione della performance;
in particolare, era stato stabilito: “• La valutazione di ogni Dirigente potrà raggiungere un punteggio complessivo massimo di punti 1000 di cui 400 per il raggiungimento degli obiettivi (area quantitativa) e 600 per le attitudini/comportamenti (area qualitativa).
• Nella parte quantitativa verranno valutati solo gli obiettivi strategici, ai quali dovrà essere assegnato anche uno specifico peso in base alla complessità e alla strategicità che
l'Amministrazione attribuisce al suo raggiungimento. Il punteggio complessivo attribuito al raggiungimento degli obiettivi assegnati (area quantitativa) sarà suddiviso per il numero degli obiettivi assegnati a ciascun Dirigente. • Il Dirigente entro il mese di gennaio dell'anno successivo dovrà relazionare sul raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati, compilando la scheda finale di valutazione per ogni singolo obiettivo e allegando tutta la documentazione necessaria per dimostrare l'avvenuto raggiungimento del risultato atteso sul quale l'O.I.V. acquisirà anche il report di controllo di gestione.
• Per la valutazione dell'area qualitativa (punti 600) si attribuirà massimo punti 100 per
l'autovalutazione dei Dirigenti, punti 250 alla valutazione del Segretario generale – o Dirigente apicale, nella qualità di coordinatore dei Dirigenti, punti 150 alla valutazione orizzontale dei
Dirigenti rispetto agli altri colleghi e punti 100 alla valutazione da parte del personale del settore.
• Il Segretario Generale dovrà compilare sia la scheda di autovalutazione qualitativa che quella di valutazione orizzontale delle prestazioni dei Dirigenti.
• I Dirigenti dovranno compilare la scheda di autovalutazione per sé stessi e la scheda di valutazione orizzontale dei colleghi. Il personale del settore dovrà compilare entrambe le schede per il proprio Dirigente.
• I colloqui finali che l'O.I.V. terrà con i Dirigenti dopo l'acquisizione della documentazione di cui sopra, ai fini della valutazione di ciascun Dirigente saranno facoltativi e si terranno solo nel caso in cui l'O.I.V. lo riterrà necessario per acquisire chiarimenti.
• Sono istituite quattro fasce per il pagamento dell'indennità di risultato ai dirigenti.
• Il punteggio complessivo ottenuto da ciascun dirigente determinerà la collocazione in una delle seguenti fasce di merito:
1 fascia-punteggio da 901 a 1000 -100%
2 fascia-punteggio da 801 a 900 -90%
3 fascia-punteggio da 701 a 800 - 75%
4 fascia-punteggio da 601 a 700 -60%
• Il Dirigente che dovesse conseguire un punteggio inferiore a 600 punti non avrà diritto ad alcun compenso. (…)”.
Ciò posto, afferma il ricorrente che dall'anno 2014 al 2020 le valutazioni conseguite recavano un punteggio inferiore rispetto al passato e tanto a causa della che gli aveva riconosciuto CP_2 sempre un punteggio pari a 0 sui 250 punti di competenza;
tale circostanza emerge per tabulas.
Orbene, si rileva la parte chiede all'odierno giudicante di rettificare il punteggio assegnato dall'OIV che è, come detto, l'organismo deputato ad esprimere la valutazione.
Si legge, in ricorso, che “Come chiarito in fatto per gli anni compresi tra il 2014 ed 2019 il dott.
venendo collocato nella 4 fascia non ha mai ricevuto l'indennità di risultato dovuta, e Parte_1 ciò è esclusivamente riconducibile al fatto che la dott.ssa ha sempre dato zero alla sua CP_2 valutazione, per ben 6 anni consecutivi.
Nel caso che ci occupa la discrasia esistente tra la valutazione fatta dall'OIV e quella della dott.ssa ed il fatto che il punteggio attribuito sia stato per anni sempre zero induce CP_2 legittimamente a ritenere che vi sia stato un uso distorto ed illegittimo del potere, che aggiunge questi episodi al lungo elenco di atteggiamenti mobbizzanti perpetrati dalla dott.ssa ai CP_2 danni del dott. . Parte_1 Per tali ragioni si impugnano le schede di valutazione per gli anni che vanno dal 2014 al 2019 e si chiede che i risultati amministrativi raggiunti dal dott. per i medesimi anni siano Parte_1 rivalutati da un CTU alla luce degli evidenti risultati raggiunti ed anche del punteggio lui attribuito dall'OIV e quindi venga riconosciuta al ricorrente l'indennità di posizione negata illegittimamente.”.
Si tratta con tutta evidenza di una valutazione che esula totalmente dal sindacato giurisdizionale, nella misura in cui non vengono offerti elementi certi e parametri obiettivi in forza dei quali il giudice può verificare, peraltro esclusivamente, la correttezza dell'operato dell'Amministrazione, ma certamente non può sostituirsi alla stessa nella valutazione dei dirigenti, essendo prerogativa esclusiva del datore di lavoro pubblico.
In altri termini, le doglianze di parte in ordine alle valutazioni ricevute costituiscono meri assunti apodittici non supportati da elementi concreti da cui desumere l'illegittimità delle valutazioni ricevute che, per inciso, rileverebbe ai soli fini risarcitori.
In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso si rivela infondato e come tale va rigettato.
7. La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un mezzo;
la restante parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi in ragione della natura documentale della causa.
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa della metà le spese di giudizio e condanna parte ricorrente al pagamento della restante parte, da ripartirsi in parti uguali tra i convenuti, che si liquida in complessivi € 4.350,00, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso forfettario come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 06/07/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 06/07/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 3476/2021 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Fiorita Iasevoli e dall'avv. Gennaro Macri, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Napoli, Piazza Bovio n. 22; RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del Sindaco p.t., e rappresentati e Controparte_1 CP_2 difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Emilio Balletti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Napoli, via dei Mille n. 16;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: In via principale: 1) accertare e dichiarare la nullità del provvedimento disciplinare Verbale del 20 maggio 2016 protocollo generale del Comune di
n. 23371 del 23/05/2016 o, in subordine, accertare l'illegittimità dello stesso e per l'effetto CP_1 annullarlo. 2) accertare e dichiarare l'illegittimità delle valutazioni dirigenziali della dott.ssa
per gli anni 2015 al 2019 alla luce degli obiettivi raggiunti ed alla luce della CP_2 divaricazione esistente con le valutazioni dell'OIV e per l'effetto annullarle e dichiarare il diritto del dott. all'attribuzione del giusto punteggio conforme agli obiettivi effettivamente Parte_1 raggiunti e al pagamento dei consequenziali emolumenti illegittimamente negati;
3) accertare e dichiarare che i provvedimenti impugnati recanti il continuo ed ingiustificato cambio di attribuzioni e mansioni del ricorrente sono illegittimi e che di fatto configurano una ipotesi di demansionamento e per l'effetto dichiararne la nullità ovvero annullarli;
4) accertare e dichiarare che la sequenza di provvedimenti disciplinari ed il contegno del primo cittadino configurano una ipotesi di mobbing e per l'effetto condannare la dott.ssa ed il in CP_2 Controparte_1 solido fra loro a corrispondere al ricorrente una somma non inferiore ad euro 200.000,00 per il danno derivante dal mobbing e ad euro 118.152,00 per il danno biologico, ovvero la somma maggiore o minore che sarà determinata all'esito del giudizio per entrambe le causali;
3)
Condannare in ogni caso i convenuti in solido fra loro al pagamento delle spese, delle competenze
e degli onorari della presente procedura con attribuzione diretta ai procuratori dichiaratisi antistatari.
PER I RESISTENTI: per il rigetto di tutte le domande -improponibili, inammissibili e, comunque, infondate- proposte dal dott. , con la condanna di esso dott. Parte_1 Parte_1
stessa al pagamento delle spese del presente giudizio.
[...]
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 02.07.2021, il ricorrente in epigrafe esponeva:
- di essere stato assunto in data 01.05.2006 dal con contratto a tempo pieno e Controparte_1 determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) con l'incarico di dirigente dell'ufficio del personale, dell'ufficio gare e dell'ufficio legale
- che con decreto sindacale n. 26 del 31.03.2008 gli era stato attribuito altresì l'incarico di responsabile del servizio attività cimiteriali;
- che in data 01.03.2012, con determinazione dirigenziale n. 193 del 28.0.2012, era stato immesso in servizio nell'organico del Comune di con contratto a tempo pieno e CP_1 indeterminato;
- che, in virtù del piano esecutivo di gestione anno 2013, gli era stata attribuita la responsabilità dirigenziale, in continuità con gli incarichi assunti in precedenza, dei seguenti settori: gestione giuridica del personale, relazioni sindacali e formazione del personale, gare e contratti, affari giuridico legali, attività cimiteriali ai quali, nel marzo 2014, si era aggiunto il settore manutenzione, verde pubblico ed arredo urbano;
- che in data 16.10.2014 la Giunta Comunale, assistita dal segretario comunale dr.ssa CP_2
aveva modificato la struttura organica dell'ente con la sola motivazione “di procedere ad
[...] un ulteriore intervento migliorativo della struttura organizzativa”, avendo, tuttavia, modificando di fatto solo i settori attribuiti alla sua responsabilità dirigenziale, avendo trasferendo i settori gestione giuridica del personale, relazioni sindacali e formazione del personale ed affari giuridico legali, “in via temporanea” allo stesso segretario comunale dr.ssa , incarichi ancora dalla CP_2 stessa ricoperti;
- che in data 28.09.2015 la Giunta Comunale, con Delibera n. 116, su proposta del segretario comunale dr.ssa , aveva nuovamente modificato il carico dirigenziale a lui assegnato CP_2 residuando solo i settori attività cimiteriali, protezione civile, ambiente (quest'ultimo con l'esclusione del servizio di igiene urbana e di raccolta differenziata);
- che, in data 27.05.2016, la Giunta Comunale con atto n. 98 su relazione istruttoria del segretario comunale, gli aveva assegnato solo funzioni residuali dell'organizzazione dell'ente
(sistemi statistici, servizi strumentali - passi, centralino, logistica -, organi istituzionali e commissioni consiliari, messi comunali, protezione civile).
Sosteneva che dal 2014 all'attualità il suo rapporto di lavoro era stato caratterizzato da una serie numerosissima di richieste della dott.ssa finalizzate ad evidenziare presunte inadempienze CP_2
e tese ad esercitare nei suoi confronti una pressione costante, reiterata, giornaliera ed ingiustificata
– integrante, come tale, una condotta mobbizzante in suo danno – che gli aveva comportato un disturbo post traumatico da stress.
Impugnava, inoltre, la sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per n. 7 giorni contestando l'addebitato ritardo nell'esercizio dell'azione amministrativa.
Ancora, si doleva che a causa dell'attribuzione di un punteggio pari a zero da parte della dott.ssa nell'ambito delle valutazioni annuali dei dirigenti comunali ai fini del CP_2 riconoscimento dell'indennità di risultato, era stato collocato in una fascia inferiore a quella spettante.
Infine, lamentava che a causa della condotta mobbizzante posta in essere dal Comune e dal segretario comunale, aveva subito un danno anche biologico di cui chiedeva il ristoro.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola il e Controparte_1 per l'accoglimento delle suesposte conclusioni. CP_2
Ritualmente instaurato il contraddittorio, i convenuti si costituivano tempestivamente in giudizio, contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza del ricorso di cui chiedevano il rigetto. Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'udienza del 26.06.2025 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva riservata e, poi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di legge.
2. Parte ricorrente agisce in giudizio per l'annullamento della sanzione disciplinare Verbale del 20 maggio 2016 prot. gene. del n. 23371 del 23.05.2016, nonché delle Controparte_1 valutazioni dell'OIV per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 con conseguente attribuzione del
“giusto” punteggio conforme agli obiettivi effettivamente raggiunti e al pagamento dei consequenziali emolumenti;
ancora per l'accertamento del demansionamento e della condotta asseritamente mobbizzante tenuto nei suoi confronti dal Segretario Comunale, dott.ssa CP_2
e dal con condanna in solido al risarcimento del danno conseguenziale.
[...] Controparte_1
Così definito il thema decidendum, va immediatamente disattesa l'eccezione di nullità della domanda per genericità degli elementi di fatto e diritto posti a fondamento della domanda.
Invero, dalla lettura complessiva del ricorso sono individuabili il petitum e, con qualche sforzo, la causa petendi, tanto che gli odierni resistenti hanno immediatamente ed esaurientemente articolato le proprie difese avverso gli assunti di controparte.
Ogni altra mancanza in punto di allegazione si riflette sul merito e, dunque, sulla fondatezza della domanda.
2.1. A tale ultimo riguardo, non si può fare a meno di rilevare la confusionaria esposizione dei fatti di causa, oltre che del disordine che caratterizza la produzione documentale di parte attrice rispetto alla quale, non solo talvolta non vi è corrispondenza tra il documento e l'indicazione dell'allegato in ricorso, ma soprattutto vi è un richiamo in ricorso a documenti che non si rinvengono nella produzione di parte.
A tanto si aggiunge la marcata genericità delle deduzioni attoree sui fatti costitutivi delle diverse domande veicolate nell'odierno giudizio che, per le ragioni che si vanno di seguito ad esporre, non possono trovare accoglimento.
3. Muovendo dalla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 7, deve immediatamente rilevarsi come difetti una compiuta allegazione degli addebiti disciplinari oggetto della lettera di contestazione – non prodotta dal ricorrente – che ha condotto alla impugnata sospensione;
la parte allude genericamente ad un ritardo “che avrebbe caratterizzato l'azione amministrativa del ricorrente” senza indicare specificamente gli addebiti mossi dal CP_1
Afferma l'istante che “la sanzione si riferisce ad (una presunta) tardiva produzione di atti, ma dalla documentazione non si evince per quale atto prodotto in ritardo il dr. è stato Parte_1 sanzionato e quale sarebbe l'effettivo ritardo nell'emanazione del singolo atto ed infine quale danno sarebbe stato arrecato a terzi”.
Orbene tale ultima affermazione è smentita dalla lettera di contestazione disciplinare del
18.03.2016 prodotta dai convenuti (all. 8) in cui vengono indicati analiticamente le pratiche del settore ambiente ed i relativi atti e provvedimenti di cui si contesta la mancata adozione. In sintesi, vengono elencate n. 5 note di segnalazione di rifiuti su suoli di proprietà di soggetti vari, trasmesse tra il 27.11.2014 ed il 12.08.2015, rispetto alle quali si imputa al ricorrente di “Non aver provveduto a porre in essere i dovuti atti tesi al ripristino dello stato dei luoghi anche con
l'avvio del procedimento e ordinanza in danno”; viene inoltre indicata la trasmissione di fascicoli ambiente prot. 40976 in data 21.10.2014, rispetto ai quali si imputa al ricorrente di “non aver emesso le ordinanze per la bonifica dei suoli rispetto agli avvii dei procedimenti a carico dei proprietari in prosieguo del lavoro svolto dal precedente dirigente”; infine con riferimento alla nota relativa all'incendio Calabricito trasmessa il 12.08.2015, si contesta ricorrente di “non aver provveduto a porre in essere gli atti necessari al ripristino dello stato dei luoghi a seguito di comunicazione della P.M. trasmessa anche all'A.G.”.
Ciò posto, in primo luogo, risulta incontestato che il ricorrente, nel periodo di novembre 2014 – agosto 2015, era stato dirigente preposto, tra gli altri, all' (cfr. all. 13 nota di Controparte_3 riscontro a firma del segretario comunale, da cui si desume che il ricorrente era responsabile del
Settore Ambiente dall'ottobre 2014 al maggio 2016).
È agli atti di parte resistente (all. 12 e 13) la trasmissione al ricorrente nell'ottobre 2014 di tutta la documentazione dell' nonché i rilievi delle forze dell'ordine afferenti allo Controparte_3 sversamento di rifiuti in comunicati nel gennaio 2015, tra gli altri, al Comune di Acerra CP_1
Ufficio Ambiente di competenza del ricorrente.
Risulta infondato l'assunto di parte ricorrente secondo cui “La valutazione della presunta inerzia del ricorrente formulata dalla dott.ssa che avrebbe condotto alla sanzione CP_2 disciplinare in realtà viene sconfessata dai documenti che attestano che tale inerzia non può configurarsi in quanto per ogni singolo procedimento richiamato il ricorrente inviava una nota esplicativa ed indicava puntualmente gli atti posti in essere per dare inizio o proseguire l'azione amministrativa”; deve, infatti, rilevarsi che gli atti cui fa riferimento l'NU sono stati adottati solo successivamente all'avvio del procedimento disciplinare (cfr. all. 43 produzione parte ricorrente).
Dunque, risulta provata la condotta omissiva imputata al ricorrente.
Del tutto generiche ed inconsistenti sono le altre censure di parte ricorrente circa la appena accennata “Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 2 della legge 69 del 2009;
Violazione delle norme sul procedimento amministrativo;
Violazione degli articoli 55 e ss. del D.
Lgs. 165 del 2001; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento”, rilevandosi al riguardo la totale assenza di allegazione a sostegno della relativa doglianza.
Infine – alla luce dell'informativa della Guardia di Finanza circa la discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi e miscelazioni di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi concernente l'impianto Ital Ambiente ad del gennaio 2015 (all. 13), nonché delle vicende emergenziali CP_1
(costituenti fatto notorio) sviluppatesi in quegli anni concernenti lo sversamento abusivo o lo stoccaggio dei rifiuti – deve ritenersi che la sanzione comminata al ricorrente costituisca misura proporzionata alla gravità della condotta omissiva contestata (si rinvia altresì per esigenze di sinteticità al verbale dell'UPD del 20.05.2016, all. 7 memoria).
4. In merito al dedotto demansionamento, deve richiamarsi il consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte in tema di demansionamento nell'ambito della dirigenza pubblica.
È stato affermato che “Nel lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni (per i dirigenti statali in virtù di espressa previsione dell'art. 19 D.Lgs. n. 165/2001), alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo e non è pertanto applicabile l'art. 2103 cod. civ., risultando la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità acquisite non compatibile con lo statuto del dirigente pubblico locale, con la sola eccezione della dirigenza tecnica, nel senso che il dirigente tecnico, il cui incarico è soggetto a principi della temporaneità e della rotazione, deve comunque svolgere mansioni tecniche;
si è inoltre chiarito che la cessazione di un incarico di funzione e la successiva attribuzione di un incarico di studio ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.Lgs. n. 165/2001, non determina un demansionamento (v. Cass. n. 11891/2020 e la giurisprudenza ivi richiamata).”
(Cass. civ., sez. lav., 09/06/2025, n. 15306).
Analogamente (Cass. civ., sez. lav., 18/06/2020, n.11891) “…nel lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni (per i dirigenti statali in virtù di espressa previsione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19), alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo e pertanto non è applicabile l'art. 2103
c.c., risultando la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità acquisite non compatibile con lo statuto del dirigente pubblico (v. Cass. 22 dicembre 2004, n. 23760; Cass. 15 febbraio 2010, n. 3451; Cass. 22 febbraio 2017, n. 4621; Cass. 20 luglio 2018, n. 19442);
4.8. anche il sistema normativo del lavoro pubblico dirigenziale negli enti locali (trasfuso, come detto, nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 109) esclude la configurabilità di un diritto soggettivo del dirigente a conservare in ogni caso determinate tipologie di incarico dirigenziale, ancorché corrispondenti all'incarico assunto a seguito di concorso specificatamente indetto per determinati posti di lavoro, pure anteriormente alla cosiddetta "privatizzazione" (v. Cass. 22 dicembre 2004,
n. 23760; Cass. 15 febbraio 2010, n. 3451; Cass. 22 dicembre 2017, n. 4621; Cass. 20 luglio
2018, n. 19442); lo stesso sistema, peraltro, conferma il principio generale che, nel lavoro pubblico, alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo e non consente perciò - anche in difetto della espressa previsione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, stabilita per le Amministrazioni statali - di ritenere applicabile l'art. 2103 c.c. (e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52), risultando la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità acquisite non compatibile con lo statuto del dirigente pubblico locale, con la sola eccezione della dirigenza tecnica, nel senso che il dirigente tecnico, il cui incarico è soggetto ai principi della temporaneità e della rotazione, deve comunque svolgere mansioni tecniche (v. Cass. n. 23760/2004 cit.; Cass. n. 3451/2010 cit.; Cass. n.
4621/2017 cit.; Cass. n. 19442/2018 cit.)”.
4.1. Ciò posto, nella fattispecie, pare che la parte identifichi il presunto demansionamento subito nella modifica degli incarichi dirigenziali o, meglio, degli uffici o dei settori affidati alla sua responsabilità dirigenziale. Il riferimento è alla:
1) delibera della Giunta n. 140 del 16.10.2014 (all.
7.1.1. ricorso e all. 30 memoria), con cui il
- nell'intento di adottare un nuovo modello organizzativo teso a realizzare “l'obiettivo di CP_1 attuare virtuose sinergie e contaminazioni tra i diversi attori dell'organizzazione, in un processo di integrazione tra ruoli, rotazioni di funzioni e servizi” – ha effettuato uno spostamento di servizi da una direzione ad un'altra, nonché l'affidamento di alcuni di tali servizi al segretario comunale
(ossia Gestione Giuridica del Personale, Relazioni Sindacali e Formazione del Personale ed Affari
Giuridico Legali);
2) delibera della Giunta n. 116 del 28.09.2015 con cui il ha nuovamente Controparte_1 modificato il proprio organigramma - come definito da ultimo dalla citata delibera giuntale n.
140/2014 - spostando alcuni servizi da una direzione ad un'altra;
3) delibera della Giunta n. 98 del 27.05.2016 con cui viene effettuato un nuovo spostamento di servizi tra direzioni.
Secondo parte ricorrente, tali delibere avrebbero sottratto servizi alla propria responsabilità dirigenziale.
Orbene, si osserva che la dotazione organica del personale apicale comunale è suddivisa tra segretario generale e n. 6 direzioni (più una direzione autonoma per la Polizia municipale), tra le quali sono ripartiti i vari settori di pertinenza del CP_1
Si rileva, ancora, che dalle delibere menzionate in ricorso non si evince in alcun modo a quale direzione era preposto il sig. né tale circostanza è allegata in ricorso. Parte_1
Dalla produzione documentale di parte resistente (all. 5 alla memoria) si evince che era il
Sindaco p.t. a conferire con decreto al singolo dirigente l'incarico dirigenziale di responsabile di una delle direzioni di cui era composto l'organigramma comunale;
parte ricorrente non solo ha omesso di allegare detto meccanismo di conferimento degli incarichi ma altresì di produrre i relativi decreti sindacali.
Con decreto n. 29 del 16.10.2014 (all. 5 memoria), di attuazione della delibera n. 140, il ha attribuito ad le funzioni di dirigenziali dei servizi facenti capo CP_1 Parte_1 alla II Direzione (Gare e Contratti, Attività Cimiteriali, Manutenzione ed Arredo Urbano,
Protezione Civile, Ambiente e Riqualificazione Urbana, Capo Gabinetto Sindaco).
Secondo la tesi di parte ricorrente, il avrebbe trasferito alla i settori Gestione CP_1 CP_2
Giuridica del Personale, Relazioni Sindacali e Formazione del Personale ed Affari Giuridico
Legali che erano stati sino ad allora di sua esclusiva competenza.
A ben vedere, tale ultimo assunto – ossia che detti settori erano stati affidati alla sua responsabilità dirigenziale fino a quel momento – non trova alcun riscontro probatorio.
Invero il decreto n. 35 del 2006 (all. 5 memoria) – che conferiva al ricorrente l'incarico dirigenziale di Responsabile della 3^ Ripartizione comprendente la Polizia Municipale/ Mobilità-
Ambiente senza i poteri e le funzioni di P.G. e con esclusione della direzione e del coordinamento dei servizi N.U., oltre che dell'incarico dirigenziale di Responsabile del settore Avvocatura
(Contenzioso, Servizio Gare e Contratti e Servizio Personale Gestione Amministrativa Ed
Economica) e del servizio Ufficio di Gabinetto del Sindaco – fa riferimento ad un incarico a tempo determinato con decorrenza dal 02.05.2006 “nelle more dell'espletamento del relativo concorso e comunque non oltre il mandato elettivo del sindaco”.
È rimasto indimostrato che il ricorrente abbia mantenuto detti incarichi dirigenziali anche successivamente.
In forza della delibera n. 116/2015, alla II Direzione residuavano i settori Attività Cimiteriali,
Protezione Civile, Ambiente e Riqualificazione Urbana.
Secondo parte attrice, ciò sarebbe a dimostrazione dell'ulteriore svotamento della propria responsabilità dirigenziale.
Tuttavia, deve rilevarsi che, nella medesima delibera, si legge che “con nota del 21/09/2015, protocollo n. 39765 indirizzata al Sig. Sindaco e p.c. al Segretario Generale, il dirigente della II
Direzione chiedeva … “di essere sollevato da ogni responsabilità inerente la Segreteria del
Sindaco e/o Gabinetto Sindaco per meglio assolvere ai compiti assegnatigli” sulla scorta del fatto che … “le nuove funzioni assegnate, in considerazione della loro eterogeneità e intersettorialità, richiedono costante aggiornamento formativo anche in considerazione del fatto che sono ben lontane dalla specifica formazione di cui lo scrivente in possesso”.
È evidente che la sottrazione di settori alla II Direzione è il risultato di una richiesta del relativo dirigente, id est . Parte_1
Infine, con decreto n. 10 del 31.05.2016 (all. 5 memoria), in attuazione della delibera n. 98, al ricorrente era stato affidato l'incarico dirigenziale della I Direzione comprendente i settori Sistemi
Statistici, Servizi Strumentali (Passi Centralino Logistica) Organi Istituzionali e Commissioni
Consiliari, Messi, Protezione Civile, asseritamente additate dal ricorrente come funzioni residuali dell'organizzazione dell'ente.
Orbene è di palmare evidenza, alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche, che, in difetto di deduzione di parte in ordine ad una sostanziale inattività cui era stato costretto dall'Amministrazione comunale, va escluso che l'affidamento della responsabilità dirigenziale di servizi, a suo dire, di livello inferiore costituisca demansionamento.
Quanto poi alla revoca degli incarichi dirigenziali pubblici, prevista dall'art. 22 del CCNL
1994-1997 e dall'art. 13 del CCNL 1998-2001 ha trovato riconoscimento a livello legislativo nell'art. 1, comma 18, del D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, in forza del quale le Amministrazioni pubbliche hanno la facoltà di disporre il passaggio dei dirigenti ante tempus ad altro incarico per motivate esigenze organizzative.
Orbene, parte ricorrente si duole della violazione delle citate disposizioni contrattualcollettive in maniera del tutto apodittica, mancando di dedurre, ad esempio, l'insussistenza di ragioni organizzative dell'ente che hanno giustificato la diversa distribuzione dei servizi nelle Direzioni o il suo spostamento da una Direzione ad un'altra.
Tali carenze sul piano assertivo non possono essere colmate dalla documentazione versata in atti atteso che gli oneri di allegazioni e di deduzione, intesi come specificazione dei fatti costitutivi della domanda, non possono essere integrati attraverso produzioni documentali, ma devono essere compiutamente indicati nella domanda originaria, in quanto volti a definire la causa petendi.
5. Venendo al presunto mobbing subito dall'odierno ricorrente, è necessario muovere dal consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte.
Costituisce ius recptum l'affermazione secondo cui “è configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima e ciò a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime, il tutto secondo un assetto giuridico pianamente inquadrabile nell'ambito civilistico, ove si consideri che la determinazione intenzionale di un danno alla persona del lavoratore da parte del datore di lavoro o di chi per lui è in re ipsa ragione di violazione dell'art. 2087 c.c.; è, invece, configurabile lo straining quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie o esse siano limitate nel numero, ma anche nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori” (da ultimo Cass. civ., sez. lav., 12/05/2025, n. 12518; Cass. civ., sez. lav., 07/02/2023, n. 3692 che richiama Cass. 10/07/2018, n. 18164; Cass. civ., sez. lav.,
21/05/2018, n. 12437; Cass. civ., sez. lav., 10/11/2017, n. 26684).
È stata affermata, tuttavia, la valenza meramente sociologica delle nozioni di mobbing e di straining, sancendone lo loro irrilevanza ai fini giuridici, posto che è in ogni caso illegittima la condotta del datore di lavoro che “consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori (Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291), lungo la falsariga della responsabilità colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, cioè nociva, ancora secondo il paradigma di cui all'art. 2087 c.c.”, “inteso quale obbligo generale di prevedere ogni possibile conseguenza negativa della mancanza di equilibrio tra organizzazione di lavoro e personale impiegato, derivandone la necessità di porre attenzione a tutti i comportamenti, anche in sé non illegittimi ma tali da poter indurre disagio o stress che si manifestano isolatamente o invece si connettono ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprire gli effetti e la gravità del pregiudizio” (Cass. civ., sez. lav., 11/12/2024, n. 31912; Cass. civ., sez. lav., 04/01/2025, n.12).
Invero, è “comunque configurabile la responsabilità datoriale a fronte di un mero inadempimento - imputabile anche solo per colpa - che si ponga in nesso causale con un danno alla salute del dipendente (ad es. applicazione di plurime sanzioni illegittime: Cass. 20 giugno
2018, n. 16256; comportamenti che in concreto determinino svilimento professionale: Cass. 20 aprile 2018, n. 9901) e ciò secondo le regole generali sugli obblighi risarcitori conseguenti a responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1223 c.c.)” (Cass. civ., sez. lav., 07/02/2023, n. 3692).
In altri termini, la riscontrata assenza degli estremi del mobbing non fa venire meno la necessità di valutare e accertare l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per avere anche solo colposamente omesso di impedire che un ambiente di lavoro stressogeno provocasse un danno alla salute dei lavoratori;
pertanto, in caso di accertata insussistenza dell'ipotesi di mobbing in ambito lavorativo, il giudice del merito deve comunque accertare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, sussista un'ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, erano possibili e necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore (Cass. civ., sez. lav., 16/02/2024, n. 4279)
“In tali misure rientra senz'altro la prevenzione e, ove possibile, la rimozione di una "situazione di tensione interpersonale venutasi a creare sul luogo di lavoro" (sulla conflittualità delle relazioni personali all'interno dell'ufficio, che impone al datore di lavoro di intervenire per ripristinare la serenità necessaria per il corretto espletamento delle prestazioni lavorative, v. Cass. n.
26684/2017)” (Cass. civ., sez. lav., 26/02/2024, n. 5061 che richiama Cass. civ. nn. 24804/2023,
34968/2022, 33239/2022, 29909/2021, 14192/2012, 4184/2006).
5.1. Quanto al riparto degli oneri della prova, è stato affermato che, ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del dirigente e il pregiudizio all'integrità psico fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio.
L'inadempimento del dovere sancito dall'articolo 2087 c.c., genera responsabilità contrattuale, con la conseguenza che al lavoratore incombe l'onere di provare la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della violazione, nonché di fornire la prova del danno ed il nesso di causalità con la condotta datoriale, mentre il convenuto deve provare, ove intenda sottrarsi alle conseguenze dell'inadempienza, che quest'ultima sia stata dovuta a causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, approntando tutte le misure per evitare il pregiudizio al dipendente.
In sostanza, in merito alla prova, il lavoratore che alleghi di essere soggetto a mobbing, ha l'onere di fornire prova della sussistenza dell'elemento oggettivo (al riguardo possono assumere rilievo fattori quali la durata della condotta, la natura e la gravità degli atti, la quantità dei medesimi) e dell'intenzione persecutoria.
Tuttavia, in caso di accertata insussistenza dell'ipotesi di mobbing, “incombe comunque sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno e della malattia” (così Cass. civ., sez. lav., 03/06/2025, n.14890;
Cass. civ., sez. lav., 16/02/2024, n. 4279).
Se, dunque, in tema di mobbing o straining, la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087
c.c. comporta l'applicazione dell'art. 1218 c.c. che addossa al datore di lavoro l'onere di dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, la responsabilità di altro dipendente, il quale si trovi eventualmente in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, è fondata sull' art. 2043 c.c. e non sull' art. 2087 c.c., essendo egli soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro. Ne deriva che la dimostrazione di questa responsabilità dovrà essere fornita applicando le regole previste per gli illeciti aquiliani (Cass. civ., sez. lav.,13/11/2024, n. 29310).
6. Fatta tale generale premessa, in applicazione del principio della ragione più liquida, si ritiene muovere dall'allegazione del danno subito per effetto della condotta illecita degli odierni convenuti.
Ebbene, la parte ricorrente deduce di aver subito un danno alla propria integrità psico-fisica che quantifica, damblè, nella misura del 22%.
Al netto della genericità dell'allegazione, si osserva che a dimostrazione del dedotto danno biologico la parte produce una relazione dell'ASL NA 1 Centro, Struttura Centrale Psicopatologia da Mobbing e Disadattamento Lavorativo, Dipartimento Di Salute Mentale del 06.03.2020 (all. 10 ricorso), in cui alla voce “Considerazioni diagnostiche” si legge: “la sintomatologia clinica descritta può essere identificata, secondo i criteri diagnostici del DSM 5 nei termini del “Disturbo dell'Adattamento con Ansia e Umore Depresso”. Condizione per cui viene effettuata terapia farmacologica (…)”; nelle “Considerazioni conclusive” si legge: “Alla luce delle considerazioni anamnestiche, cliniche e psicodiagnostiche, la relazione causale tra il quadro e gli eventi avversativi lavoro-correlati (per come questi fenomeni sono descritti dal paziente nel proprio memoriale) è di grado rilevante. In tale memoriale vengono descritti, come elementi avversativi principali: il demansionamento progressivo, lo svuotamento delle competenze lavorative e la sostanziale marginalizzazione, atteggiamenti discriminatori e l'utilizzo, descritto come intimidatore e ritorsivo virgola di contestazioni e diffide. Il paziente prosegua i controlli clinici presso la propria struttura territoriale. …”.
Va immediatamente rilevato che trattasi dell'unico documento che la parte produce a dimostrazione del danno biologico subito.
Al riguardo deve considerarsi che, in medicina legale, in ambito psichiatrico, determinante valenza probatoria della documentazione prodotta non può essere assegnata a sporadiche, se non uniche, certificazioni rilasciate dal sanitario, seppur specialista, delle ASL, poiché basate su sintomi, atteggiamenti e comportamenti non suscettibili di riscontro obiettivo, riferiti al medico dal paziente e, pertanto, equivoche, in quanto espongono al rischio, conseguente alle loro caratteristiche intrinseche, di una utilizzazione medico-legale distorta, parziale, ambigua, colposamente erronea o dolosamente ingannevole.
La diagnosi di una patologia psichiatrica, che scaturisce da una singola o da sporadiche osservazioni cliniche, fornisce una rappresentazione temporanea e, verosimilmente, destinata a mutare della situazione clinica del paziente, che potrebbe essere insufficiente o addirittura fuorviante rispetto alla corretta formulazione di un giudizio medico -legale.
Occorre, dunque, che le difettività psichiche siano avvalorate da certificazioni che comprovino un continuum di malattia, mentre, episodici approcci al paziente psichiatrico senza un percorso diagnostico e clinico-trattamentale non possono assurgere a ruolo di documenti idonei a comprovare una malattia mentale. In altri termini, la stessa diagnosi ha ben diverso valore probatorio quando essa si inserisca nel contesto in modo coerente e consequenziale, eseguita all'interno di un monitoraggio clinico- terapeutico - nel caso di specie non risulta che il ricorrente fosse costantemente seguito da strutture psichiatriche pubbliche -, ovvero rappresenti una indicazione avulsa e inspiegabile nel contesto della obiettività clinica, finalizzata alla produzione di una documentazione tecnica, utile e/o indispensabile per una instauranda vertenza giudiziaria, poiché assegnata, prevalentemente sulla base di dati anamnestici, se pur accreditabili, riferiti dal paziente e non supportata da adeguate osservazioni cliniche seriate che evidenzino, in maniera incontrovertibile, il grading della patologia, al di là di valutazioni soggettive ed opinabili.
Ciò posto, nel caso di specie, non si rinviene agli atti ulteriore documentazione medica attestante un percorso psicoterapeutico seguito dal ricorrente né prescrizioni farmacologiche di sorta.
Si ritiene, in altri termini, che, in assenza di ulteriore documentazione medica, la citata relazione prodotta sia, per le ragioni esposte, assolutamente insufficiente a dimostrare l'asserito danno alla salute e che l'eventuale consulenza tecnica d'ufficio – tesa all'accertamento dell'esistenza del pregiudizio, della sua entità e del nesso eziologico con la denunciata condotta vessatoria presuntivamente posta in essere dai convenuti – sarebbe meramente esplorativa.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda di risarcimento del danno da mobbing si rivela infondata per difetto di prova del danno, con assorbimento di ogni questione afferente alle dedotte condotte mobbizzanti.
7. Quanto, infine, alla contestazione delle valutazioni annuali per l'erogazione dell'indennità di risultato, il ricorrente assume che a decorrere dal 2014 il giudizio della CP_2 aveva inciso negativamente sulle proprie valutazioni.
Deduce l'istante che le valutazioni sulle performance dei dirigenti ai sensi del D.Lgs. 150/2009 vengono fatte dall'Organismo Indipendente di Valutazione sulla base dei report forniti dall'ente e sulla base degli obiettivi dallo stesso fissati.
Nel documento valutativo dell'OIV nominato nel 2016 si legge che i report ed i documenti utili a tali valutazioni non venivano forniti dal e quindi la valutazione sarebbe stata Controparte_1 fatta sulla base di quanto riferito dal Segretario Comunale in qualità di Dirigente Apicale, e tanto anche per gli anni 2014 e 2015, posto che l'OIV era stato nominato solo nel 2016.
Dall'anno 2016 con Delibera di Giunta n. 19 del 18/02/2016 cambiava il sistema di valutazione della performance;
in particolare, era stato stabilito: “• La valutazione di ogni Dirigente potrà raggiungere un punteggio complessivo massimo di punti 1000 di cui 400 per il raggiungimento degli obiettivi (area quantitativa) e 600 per le attitudini/comportamenti (area qualitativa).
• Nella parte quantitativa verranno valutati solo gli obiettivi strategici, ai quali dovrà essere assegnato anche uno specifico peso in base alla complessità e alla strategicità che
l'Amministrazione attribuisce al suo raggiungimento. Il punteggio complessivo attribuito al raggiungimento degli obiettivi assegnati (area quantitativa) sarà suddiviso per il numero degli obiettivi assegnati a ciascun Dirigente. • Il Dirigente entro il mese di gennaio dell'anno successivo dovrà relazionare sul raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati, compilando la scheda finale di valutazione per ogni singolo obiettivo e allegando tutta la documentazione necessaria per dimostrare l'avvenuto raggiungimento del risultato atteso sul quale l'O.I.V. acquisirà anche il report di controllo di gestione.
• Per la valutazione dell'area qualitativa (punti 600) si attribuirà massimo punti 100 per
l'autovalutazione dei Dirigenti, punti 250 alla valutazione del Segretario generale – o Dirigente apicale, nella qualità di coordinatore dei Dirigenti, punti 150 alla valutazione orizzontale dei
Dirigenti rispetto agli altri colleghi e punti 100 alla valutazione da parte del personale del settore.
• Il Segretario Generale dovrà compilare sia la scheda di autovalutazione qualitativa che quella di valutazione orizzontale delle prestazioni dei Dirigenti.
• I Dirigenti dovranno compilare la scheda di autovalutazione per sé stessi e la scheda di valutazione orizzontale dei colleghi. Il personale del settore dovrà compilare entrambe le schede per il proprio Dirigente.
• I colloqui finali che l'O.I.V. terrà con i Dirigenti dopo l'acquisizione della documentazione di cui sopra, ai fini della valutazione di ciascun Dirigente saranno facoltativi e si terranno solo nel caso in cui l'O.I.V. lo riterrà necessario per acquisire chiarimenti.
• Sono istituite quattro fasce per il pagamento dell'indennità di risultato ai dirigenti.
• Il punteggio complessivo ottenuto da ciascun dirigente determinerà la collocazione in una delle seguenti fasce di merito:
1 fascia-punteggio da 901 a 1000 -100%
2 fascia-punteggio da 801 a 900 -90%
3 fascia-punteggio da 701 a 800 - 75%
4 fascia-punteggio da 601 a 700 -60%
• Il Dirigente che dovesse conseguire un punteggio inferiore a 600 punti non avrà diritto ad alcun compenso. (…)”.
Ciò posto, afferma il ricorrente che dall'anno 2014 al 2020 le valutazioni conseguite recavano un punteggio inferiore rispetto al passato e tanto a causa della che gli aveva riconosciuto CP_2 sempre un punteggio pari a 0 sui 250 punti di competenza;
tale circostanza emerge per tabulas.
Orbene, si rileva la parte chiede all'odierno giudicante di rettificare il punteggio assegnato dall'OIV che è, come detto, l'organismo deputato ad esprimere la valutazione.
Si legge, in ricorso, che “Come chiarito in fatto per gli anni compresi tra il 2014 ed 2019 il dott.
venendo collocato nella 4 fascia non ha mai ricevuto l'indennità di risultato dovuta, e Parte_1 ciò è esclusivamente riconducibile al fatto che la dott.ssa ha sempre dato zero alla sua CP_2 valutazione, per ben 6 anni consecutivi.
Nel caso che ci occupa la discrasia esistente tra la valutazione fatta dall'OIV e quella della dott.ssa ed il fatto che il punteggio attribuito sia stato per anni sempre zero induce CP_2 legittimamente a ritenere che vi sia stato un uso distorto ed illegittimo del potere, che aggiunge questi episodi al lungo elenco di atteggiamenti mobbizzanti perpetrati dalla dott.ssa ai CP_2 danni del dott. . Parte_1 Per tali ragioni si impugnano le schede di valutazione per gli anni che vanno dal 2014 al 2019 e si chiede che i risultati amministrativi raggiunti dal dott. per i medesimi anni siano Parte_1 rivalutati da un CTU alla luce degli evidenti risultati raggiunti ed anche del punteggio lui attribuito dall'OIV e quindi venga riconosciuta al ricorrente l'indennità di posizione negata illegittimamente.”.
Si tratta con tutta evidenza di una valutazione che esula totalmente dal sindacato giurisdizionale, nella misura in cui non vengono offerti elementi certi e parametri obiettivi in forza dei quali il giudice può verificare, peraltro esclusivamente, la correttezza dell'operato dell'Amministrazione, ma certamente non può sostituirsi alla stessa nella valutazione dei dirigenti, essendo prerogativa esclusiva del datore di lavoro pubblico.
In altri termini, le doglianze di parte in ordine alle valutazioni ricevute costituiscono meri assunti apodittici non supportati da elementi concreti da cui desumere l'illegittimità delle valutazioni ricevute che, per inciso, rileverebbe ai soli fini risarcitori.
In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso si rivela infondato e come tale va rigettato.
7. La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un mezzo;
la restante parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi in ragione della natura documentale della causa.
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa della metà le spese di giudizio e condanna parte ricorrente al pagamento della restante parte, da ripartirsi in parti uguali tra i convenuti, che si liquida in complessivi € 4.350,00, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso forfettario come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 06/07/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno