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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 26/08/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 819 R.G.L. del 2023, promossa
D A
nato a [...], il [...] c.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Massimo Caristia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Niscemi, via Vacirca n. 131;
- ricorrente -
C O N T R O
con sede legale in Niscemi alla Via Umberto I n.38, P.IVA: , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Di Benedetto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Niscemi, via Umberto I n. 38;
- resistente -
S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c.
Completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.07.2023 il ricorrente in epigrafe, premettendo di essere stato assunto in data 01.03.2018 alle dipendenze della società con rapporto di lavoro a tempo pieno e Controparte_1 indeterminato, inquadrato nella qualifica V livello del CCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario
“distribuzione e servizi”, in qualità di conducente di autocarro, conveniva in giudizio la società anzidetta per sentirla condannare alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento irrogatogli oralmente in data 23/07/2018, oltre alla corresponsione degli emolumenti maturati dalla data del risarcimento fino all'effettiva reintegra, nonché alla corresponsione di una indennità risarcitoria nella misura massima di 5 mensilità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, per il periodo dal licenziamento all'effettiva reintegra.
In via subordinata, chiedeva la condanna della società al pagamento in proprio favore dell'indennità prevista dall'art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015 – oltre interessi legali e rivalutazione monetaria – o all'indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura di 5 mensilità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso.
Deduceva in punto di fatto che il recesso datoriale, qualificato dalla società datoriale come sorretto da giustificato motivo oggettivo, risultava in realtà intimato in forma orale, dunque senza il rispetto dell'onere della forma scritta imposto dall'art. 2 della L. n. 604/1966, come modificato dalla L. n. 108/1990, e come tale da considerarsi inefficace ai sensi della normativa vigente.
Esponeva, in particolare: che in data 22 luglio 2018 era stato contattato telefonicamente da
[...]
, ragioniere della società, il quale gli aveva chiesto di effettuare, il giorno successivo, un trasporto di Pt_2 acido nitrico;
che il ricorrente si era rifiutato di dar seguito al succitato incarico, essendo egli sprovvisto della necessaria abilitazione ADR per il trasporto di materiale pericoloso;
che la risoluzione del rapporto era intervenuta il 23 luglio 2018 in assenza di alcuna formalizzazione scritta e si poneva, quindi, come una reazione ritorsiva rispetto al legittimo rifiuto di svolgere la suddetta attività pericolosa.
Con memoria depositata in data 20.09.2023 si costituiva la contestando le Controparte_2 avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese. Sosteneva, in particolare, che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo era stato regolarmente comunicato al lavoratore in data 23.07.2018, con atto da quest'ultimo sottoscritto e non impugnato entro il termine codificato dall'art. 6 L. n. 604 del 1966. Eccepiva dunque l'intervenuta decadenza dall'azione per mancata impugnazione stragiudiziale del licenziamento nonché, in via gradata, la maturata prescrizione del diritto di far valere l'illegittimità del licenziamento e l'infondatezza dei fatti posti a sostegno della domanda.
La causa, istruita in via documentale nonché mediante l'espletamento di C.T.U. grafologica veniva decisa a seguito dell'udienza del 10.07.2025, sostituita con lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso va respinto.
Appare, infatti, fondata e assorbente la preliminare eccezione di decadenza tempestivamente sollevata dalla società convenuta.
Come è noto, l'art. 6 della legge 604 del 1966, dispone che il lavoratore deve impugnare stragiudizialmente l'atto di licenziamento entro 60 giorni dalla comunicazione dello stesso.
Il decorso infruttuoso di tale termine determina la decadenza dal potere di impugnare il licenziamento e, conseguentemente, di invocare gli specifici strumenti di tutela, ripristinatori e risarcitori, previsti dalla legge. Nel caso di specie, risulta documentalmente che il licenziamento è stato intimato al ricorrente con comunicazione di interruzione del rapporto lavorativo per giustificato motivo oggettivo del 23/7/2018, consegnata brevi manu, in pari data, al lavoratore e dallo stesso sottoscritta (cfr. all. n.2 alla memoria di costituzione).
Ad essa, però, non ha fatto seguito, né nel termine perentorio di sessanta giorni né in data successiva, alcuna impugnazione stragiudiziale, non potendosi, all'evidenza, attribuire tale valore alla mail inviata dal lavoratore in data 5 dicembre 2018 all'indirizzo PEC della resistente, in quanto tardiva.
Dell'autenticità di tale documento e della sottoscrizione del lavoratore appostavi non v'è del resto motivo di dubitare, alla luce degli esiti dell'espletata C.T.U. grafologica disposta in ragione del disconoscimento operato dal lavoratore e della tempestiva istanza di verificazione proposta dalla società resistente all'udienza del 10.04.2024. Il consulente, con giudizio supportato da rigorosa analisi scientifica e pertanto immune da censure, ha invero accertato la riconducibilità della sottoscrizione indicata nel documento in verifica alla mano del ricorrente (cfr. relazione peritale depositata in data Parte_1
14.10.2024).
Prive di pregio risultano del resto le doglianze rimostrate dal ricorrente in ordine alla presunta inutilizzabilità del documento oggetto dell'istanza di verificazione giacché non prodotto in originale dalla società. Invero, per granitico insegnamento della Suprema Corte “In tema di verificazione della scrittura privata, gli artt. 216 e 217 c.p.c. non prescrivono, quale requisito di ammissibilità della relativa istanza, la produzione dell'originale della scrittura, dacché la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata a dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento con i mezzi ordinari di prova. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso che adombrava
l'inammissibilità della domanda di accertamento della autografia della firma apposta su cambiali in conseguenza della mancata produzione degli originali dei titoli recanti la contestata sottoscrizione)”
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/08/2023, n. 23959. Nello stesso senso cfr. Cass. 02/11/2022, n.
32169).
Ciò è tanto più vero nel caso di specie, non avendo il ricorrente specificatamente contestato la deduzione resa ex adverso all'udienza del 10.04.2024, per cui l'unico originale del documento di cui trattasi fosse in possesso del lavoratore. Invero, la parte che, in sede di procedimento di verificazione della sottoscrizione in calce ad un documento, non abbia prodotto l'originale (di cui non abbia mai contestato di essere in possesso) nonostante l'ordine giudiziale di esibizione, non può eccepire in appello la nullità dell'elaborato peritale per essere stata sottoposta all'indagine la copia fotografica del documento, trattandosi di nullità relativa la cui denunzia è preclusa dall'avervi dato causa mediante il comportamento defensionale tenuto innanzi al giudice del grado precedente (così Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
30/09/2020, n. 20884).
Il ricorrente, dunque, deve ritenersi decaduto dalla facoltà d'impugnare giudizialmente il licenziamento.
Il ricorso va, quindi, respinto. Dichiara assorbita ogni altra questione non espressamente delibata.
La soccombenza del ricorrente regola la distribuzione delle spese di lite, le quali vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto, ex art. 5 del D.M. citato, del valore della causa e dell'attività in concreto svolta (causa di valore indeterminato – complessità bassa, parametri minimi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico del ricorrente le spese di consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando ed assorbita ogni altra questione,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento in favore della società convenuta Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite dalla stessa sostenute,
[...] che liquida in euro 4.629,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Gela, il 26.08.2025
Il Giudice
Giulia Polizzi