(Scelta nel legato alternativo).
Nel legato alternativo la scelta spetta all'onerato, a meno che il testatore l'abbia lasciata al legatario o a un terzo.
[…] Il legato alternativo Il legato alternativo, contemplato dall'art. 665 c.c, è quello che si caratterizza per il fatto che il testatore nel testamento ha individuato due o più beni determinati, ma la scelta vien rimessa all'onerato, a meno che lo stesso testatore non abbia riservato la scelta al legatario stesso o a un terzo. […]
Leggi di più…[…] Il legato alternativo Il legato alternativo, contemplato dall'art. 665 c.c, è quello che si caratterizza per il fatto che il testatore nel testamento ha individuato due o più beni determinati, ma la scelta vien rimessa all'onerato, a meno che lo stesso testatore non abbia riservato la scelta al legatario stesso o a un terzo. […]
Leggi di più…[…] legato a favore del creditore del testatore (art. 659 c.c.); legato di alimenti (art. 660 c.c.); legato alternativo, qualora si assegnino beni in alternativa (art. 665 c.c.). [6] Art. 661 c.c. [7] Art. 647 c.c. [8] Art. 671 c.c. [9] A. […]
Leggi di più…Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali Titolo II ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI Art. 655. Funzioni del pubblico ministero 1. Salvo che sia diversamente disposto, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 cura di ufficio l'esecuzione dei provvedimenti. 2. Il pubblico ministero propone le sue richieste al giudice competente e interviene in tutti i procedimenti di esecuzione. 3. Quando occorre, il pubblico ministero puo' chiedere il compimento di singoli atti a un ufficio del pubblico ministero di altra sede. 4. Se per l'esecuzione di un provvedimento e' necessaria l'autorizzazione, il pubblico ministero ne fa richiesta all'autorita' competente; …
Leggi di più…1.Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 chiede senza ritardo e comunque entro cinque giorni al magistrato di sorveglianza competente la fissazione dell'udienza per procedere agli accertamenti indicati all'articolo 679.
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