Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 25/06/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa N.509/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv.
Giorgia Giovetti;
- RICORRENTE -
c o n t r o
Controparte_1
, con sede in Roma ed in persona del Direttore Regionale
[...] pro-tempore dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso dall'avv. Vinicio Sacchetti ed elettivamente domiciliato presso la Sede dell' stesso in Reggio Emilia, via Monte CP_1
Marmolada 5.
- CONVENUTO
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, definitivamente pronunziando, ai sensi dell'art.429 c.p.c. come modificato dal decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n.
133 pubblicata su Gazzetta Ufficiale N. 195 del 21 Agosto 2008
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato all' unitamente al decreto di fissazione di CP_1 udienza, il sig. , dolendosi della valutazione dei postumi permanenti in Parte_1 misura pari al 32% effettuata dall' in relazione alle menomazioni permanenti CP_1 conseguenti all'infortunio sul lavoro del 30/08/2023, ha proposto domanda al Giudice del Lavoro di Reggio Emilia volta ad ottenere la condanna dell' ad erogare in suo CP_1 favore una rendita, ex art. 13 del D.Lgsl. n. 38/2000, ragguagliata ad un danno biologico
Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l' si costituiva in giudizio a mezzo di CP_1
memoria difensiva, ivi concludendo per il rigetto della domanda.
Espletata CTU medico legale affidata al dr. cui sono stati affidati anche Persona_1
successivi chiarimenti, all'udienza odierna del 25/06/2025 il Giudice ha pronunciato la presente sentenza nelle forme di legge dandone lettura contestuale.
Il ricorso è minimamente fondato, dal momento che il CTU, che ha reso la perizia in contraddittorio anche con i CTP di che concordano sul punto, ha accertato che CP_1
l'invalidità residuata dall'infortunio in oggetto è pari al 35% secondo le tabelle . CP_1
Le conclusioni in tal senso espresse dal CTU si rimanda integralmente- Persona_2
vanno condivise, in quanto congruamente motivate, logiche e prive di intrinseche contraddizioni.
L' è tenuto dunque a liquidare in favore del ricorrente tutte le prestazioni CP_1
connesse al danno come sopra accertato.
Le spese di lite sono compensate tra le parti a fronte del modestissimo riconoscimento
(3 punti percentuale in più) in favore del ricorrente, ben lontano dal 45% richiesto in giudizio;
mentre vanno poste definitivamente a carico le spese di CTU e di CP_1
supplemento, già liquidate con precedente decreto qui richiamato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1. Dichiara che a parte attrice sono residuati dall'infortunio del 21.11.2018 postumi di danno biologico pari al 35%.
Pag. 2 di 3 2. di conseguenza condanna a risarcirla di tale maggior danno erogando le CP_1
differenze su tutte le prestazioni dovute, maggiorate degli interessi legali ex art. 16 co. 6 L. 412/91.
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio e pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU CP_1
4. Dichiara provvisoriamente esecutiva la presente sentenza.
Reggio Emilia, 25/06/2025.
IL Giudice del Lavoro
Dr.ssa Elena Vezzosi
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