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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 01/07/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1332/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1332/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente a Villanova del Sillaro Parte_1 C.F._1 (LO), Via Don Giorgio Gelmini, n. 2A, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Carolina Colombo del Foro di Varese;
e da
(c.f. ) nato in [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2 iova entato e difeso dall'Avv.ta Maura De Angelis del Foro di Salerno.
Dall'unione è nata l'unica figlia a Lodi il 17.10.2016. Persona_1
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.05.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore , nata a [...] il [...] verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione della madre sita in Villanova del Sillaro – Via Don Giorgio Gelmini 2°.
2) Il padre potrà vedere e tenere presso di sé la figlia con le seguenti modalità. Per_1
- Griglia di visita ordinaria:
A fine settimana alternati dal giovedì (dopo scuola) sino alla domenica sera (h19).
- Festività Natalizie:
trascorrerà, alternativamente con ciascuno dei genitori, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre Per_1 al 6 gennaio. Viene fatta salva la possibilità per ciascuno dei genitori di organizzare viaggi con . In tal caso Per_1 verrà dato un congruo preavviso all'altro genitore (non meno di un mese).
- Festività Pasquali:
trascorrerà le vacanze di Pasqua in alternanza di anno in anno con ciascuno dei genitori. Per_1
- Ricorrenze familiari: trascorrerà la Festa del Papà con il sig. e la Festa della Mamma con la sig.ra , compatibilmente Per_1 Pt_2 Pt_1 mpegni dei genitori. Analogamente, la ina festeggerà con la madre il compl ella stessa e con il padre il compleanno di quest'ultimo (in questa ipotesi, tenendo conto della distanza tra i genitori, e consentendo al padre di stare con la figlia almeno un paio di giorni) Mentre, per quanto concerne il giorno del compleanno della minore, i genitori cercheranno di trascorrerlo entrambi, per quanto possibile, insieme alla figlia.
-Vacanze estive: durante il periodo estivo trascorrerà 15 giorni - anche non consecutivi - con ciascuno dei genitori: periodo Per_1 e modalità da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
Si specifica che le modalità di intrattenimento sopra descritte sono da intendersi sempre suscettibili di variazione con preavviso di almeno sette giorni (salvo urgenze) e con il consenso e l'accordo di entrambi i genitori nel rispetto delle esigenze di . Per_1
3) Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_2 Parte_1 Per_1 la som mensili, somma a anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese bonifico bancario e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
4) La sig.ra percepirà integralmente (100%) le somme erogate a titolo di assegno unico per i figli ed Parte_1 il sig. si impegna ed obbliga, con la sottoscrizione del presente accordo, a d effettuare ogni Parte_2 adem ecessario allo scopo – comunicando il numero di matricola dell'ISEE del sig. ovvero Pt_2 quanto fosse , comunque , necessario per l'adempimento.
5) I genitori ripartiranno tra loro nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno relative alla figlia secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Lodi , che si allegano alla presente intendendosi conosciute ed approvate dai ricorrenti.
6) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate l'11.06.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 27 giugno 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1332/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente a Villanova del Sillaro Parte_1 C.F._1 (LO), Via Don Giorgio Gelmini, n. 2A, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Carolina Colombo del Foro di Varese;
e da
(c.f. ) nato in [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2 iova entato e difeso dall'Avv.ta Maura De Angelis del Foro di Salerno.
Dall'unione è nata l'unica figlia a Lodi il 17.10.2016. Persona_1
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.05.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore , nata a [...] il [...] verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione della madre sita in Villanova del Sillaro – Via Don Giorgio Gelmini 2°.
2) Il padre potrà vedere e tenere presso di sé la figlia con le seguenti modalità. Per_1
- Griglia di visita ordinaria:
A fine settimana alternati dal giovedì (dopo scuola) sino alla domenica sera (h19).
- Festività Natalizie:
trascorrerà, alternativamente con ciascuno dei genitori, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre Per_1 al 6 gennaio. Viene fatta salva la possibilità per ciascuno dei genitori di organizzare viaggi con . In tal caso Per_1 verrà dato un congruo preavviso all'altro genitore (non meno di un mese).
- Festività Pasquali:
trascorrerà le vacanze di Pasqua in alternanza di anno in anno con ciascuno dei genitori. Per_1
- Ricorrenze familiari: trascorrerà la Festa del Papà con il sig. e la Festa della Mamma con la sig.ra , compatibilmente Per_1 Pt_2 Pt_1 mpegni dei genitori. Analogamente, la ina festeggerà con la madre il compl ella stessa e con il padre il compleanno di quest'ultimo (in questa ipotesi, tenendo conto della distanza tra i genitori, e consentendo al padre di stare con la figlia almeno un paio di giorni) Mentre, per quanto concerne il giorno del compleanno della minore, i genitori cercheranno di trascorrerlo entrambi, per quanto possibile, insieme alla figlia.
-Vacanze estive: durante il periodo estivo trascorrerà 15 giorni - anche non consecutivi - con ciascuno dei genitori: periodo Per_1 e modalità da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
Si specifica che le modalità di intrattenimento sopra descritte sono da intendersi sempre suscettibili di variazione con preavviso di almeno sette giorni (salvo urgenze) e con il consenso e l'accordo di entrambi i genitori nel rispetto delle esigenze di . Per_1
3) Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_2 Parte_1 Per_1 la som mensili, somma a anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese bonifico bancario e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
4) La sig.ra percepirà integralmente (100%) le somme erogate a titolo di assegno unico per i figli ed Parte_1 il sig. si impegna ed obbliga, con la sottoscrizione del presente accordo, a d effettuare ogni Parte_2 adem ecessario allo scopo – comunicando il numero di matricola dell'ISEE del sig. ovvero Pt_2 quanto fosse , comunque , necessario per l'adempimento.
5) I genitori ripartiranno tra loro nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno relative alla figlia secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Lodi , che si allegano alla presente intendendosi conosciute ed approvate dai ricorrenti.
6) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate l'11.06.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 27 giugno 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello