Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/03/2025, n. 396
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Sentenza 7 marzo 2025

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Il provvedimento analizzato è stato emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, in particolare dalla Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Patrizia Sicari. La controversia riguarda la richiesta di un lavoratore di ottenere il pagamento dei buoni pasto maturati durante il periodo di lavoro agile, dal 13 marzo 2020 al 12 ottobre 2021, in virtù della normativa sul lavoro agile e del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento. La parte ricorrente ha sostenuto che, nonostante il lavoro fosse svolto da remoto, continuava a rispettare gli orari contrattuali, maturando quindi il diritto ai buoni pasto. Dall'altra parte, l'Amministrazione ha contestato la richiesta, affermando che i buoni pasto non spettano in caso di lavoro agile, poiché la loro attribuzione è subordinata alla fruizione di un servizio mensa.

Il giudice ha accolto la domanda della parte ricorrente, evidenziando che l'effettivo orario di lavoro giornaliero superava le sei ore, condizione necessaria per il riconoscimento del buono pasto. Ha argomentato che non esisteva alcuna norma che vietasse l'erogazione dei buoni pasto per il lavoro agile e che la prestazione lavorativa, seppur svolta da remoto, rispettava i requisiti previsti dalla contrattazione collettiva. Pertanto, il Tribunale ha condannato l'Amministrazione a corrispondere la somma di € 1.323,00 a titolo di buoni pasto, oltre alle spese legali, stabilendo così un importante precedente sulla compatibilità tra lavoro agile e diritto ai buoni pasto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/03/2025, n. 396
    Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
    Numero : 396
    Data del deposito : 7 marzo 2025

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