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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/03/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 6.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 1366 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio BR, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 23/03/2022 ed iscritto al n 1366 - 2022 RG , vertente tra
- (C.F. ), nata a Parte_1 C.F._1
Reggio BR (RC) il 13/1/1961 ed ivi residente in [...] – c.a.p. -, rappresentata e difesa da P.IVA_1
“LegittimAzione società a responsabilità limitata tra Avvocati” (C.F./P.IVA
– , in persona del legale P.IVA_2 Email_1 rappresentante pro tempore, procuratore antistatario e, per essa, l'Avv. Giuseppe Ametrano ( – , C.F._2 Email_2 ed elettivamente domiciliata in Roma – 00164 – in Via Antonio Sogliano n.
70, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Ametrano, giusta procura in atti;
ricorrente contro
- in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore (C.F. ), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura P.IVA_3
Distrettuale dello Stato di Reggio BR (C.F. ), presso i cui P.IVA_4 uffici, in via del Plebiscito n.15 ha domicilio legale;
resistente
1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti.
Parte ricorrente formula le seguenti conclusioni:
“·In via principale, accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente, SI.ra , alla corresponsione dei buoni pasto Parte_1 maturati e non goduti per il periodo di lavoro svolto in modalità di smart working ordinaria dal 13/03/2020 al 12/10/2021, in virtù di quanto disposto dalla L. n. 81/2017 ed in conformità con quanto previsto dallo stesso CCNL di riferimento, per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione odierna resistente, in persona del p.t., a CP_2 corrispondere alla SI.ra , la somma complessiva Parte_1 Pt_1 di € 1.323,00, salvo errori e/o omissioni, a titolo di buoni pasto maturati e non corrisposti per il lavoro prestato in smart working dal 13/03/2020 al
12/10/2021, come da conteggi allegati al presente ricorso, a cui ci si riporta
e che si intendono qui integralmente trascritti, (in ipotesi di eventuale accordo giudiziale, a titolo di risarcimento del danno), ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
· In subordine, qualora l'Ill.mo Giudice adito riconoscesse ai buoni pasto la natura di semplice “rimborso spese”, accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate fino al 31/12/2018 e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione odierna resistente, in persona del Ministro
p.t., a restituire alla SI.ra gli importi Parte_1 illegittimamente trattenuti a titolo di ritenute previdenziali e fiscali sui buoni pasto cartacei corrisposti fino al 31/12/2018, diverse da quelle previste dal su citato art. 23 del DPR. N. 660/1973, nella somma ritenuta di giustizia, anche a seguito di apposita CTU contabile che fin d'ora si richiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
· In ogni caso, con vittoria di spese di lite, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore “LegittimAzione società a responsabilità limitata tra Avvocati”, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiaratosi antistatario.”. Parte resistente formula le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenere e dichiarare inammissibile ovvero infondato il ricorso ex adverso proposto e per l'effetto rigettarlo, con vittoria di spese.”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. La ricorrente presta la propria attività lavorativa alle dipendenze del resistente e svolge il proprio servizio presso la sede della CP_1
2 Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio BR, con inquadramento all'interno dell'Area III, F5. Espone che fino al 31/05/2020 ha svolto la propria attività lavorativa secondo la seguente articolazione di orario: per n. 36 ore settimanali, articolate su cinque giorni (dal lunedì al venerdì), per una durata giornaliera di n. 6 ore con due rientri pomeridiani di n. 3 ore, oltre la pausa di 30 minuti per due giorni alla settimana.
Tale orario è rimasto immutato anche quando il superiore gerarchico della ricorrente l'ha collocata “d'ufficio”, a far data dal 13/03/2020, in modalità di lavoro agile, in quanto rientrante nella categoria dei cosiddetti soggetti
“fragili”. Dunque, in virtù del predetto orario di lavoro, la ricorrente maturava, di norma, n. 2 buoni pasto a settimana.
Successivamente, a far data dall'1/06/2020, l'attività lavorativa veniva prestata per n. 36 ore settimanali, articolate in cinque giorni (da lunedì a venerdì) per una durata giornaliera di n. 7 ore e 12 minuti, con pausa di 30 minuti, secondo un profilo orario di lavoro 7:00 - 14:42 autorizzato dal proprio Dirigente con email del 20/5/2020, in cui è stato precisato che resta ferma “l'interruzione di 30 minuti per la pausa pranzo”, maturando, in virtù di tale orario di lavoro, n. 5 buoni pasto a settimana.
Tale profilo orario non è stato mai modificato o rivisto ed è tutt'ora vigente.
Dunque, in virtù del predetto orario di lavoro, la ricorrente matura, di norma,
n. 5 buoni pasto a settimana.
Precisa che i sopra indicati orari di lavoro sono rilevabili dagli allegati cartellini mensili delle presenze (all. 4 – colonna “OreTeor”), gestiti dal Sistema Informativo per l'Amministrazione del Personale del MEF (SIAP). Precisa che il D.P.C.M. del 23 settembre 2021, a cui ha fatto seguito il D.M. del Ministro della Pubblica Amministrazione dell'8/10/2021, all'art. 1, comma 1 prevedeva che: “A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
è quella svolta in presenza”, con ciò dunque individuando il 14/10/2021 come la data ultima di prestazione dell'attività lavorativa in modalità di smart working ordinaria.
Ribadisce che durante il regime di lavoro agile la ricorrente continuava a rispettare gli orari di lavoro contrattualmente previsti, come sopra descritti, di fatto continuando a maturare il diritto al riconoscimento dei buoni pasto, ma il non provvedeva Controparte_1 all'erogazione degli stessi in favore del lavoratore, ciò nonostante le diffide sindacali collettive e le diffide personali della ricorrente con la quale chiedeva la liquidazione dei buoni pasto per il periodo di attività lavorativa resa in modalità di lavoro agile.
3 Chiede riconoscersi, in ragione dell'orario dell'attività lavorativa prestata in via ordinaria con le modalità del “lavoro agile”, il proprio diritto alla percezione dei buoni pasto e quindi la condanna della resistente al pagamento del valore nominale come da conteggi esposti nel corpo del ricorso, per complessivi n. 189 buoni pasto del valore nominale di euro 7 e pari a complessivi euro 1.323,00.
Per il caso di rigetto della domanda principale avanza la domanda subordinata sopra riportata nelle conclusioni.
Per ragioni di sintesi si rinvia al corposo ricorso (di complessivi 57 pagine) sulle argomentazioni in diritto articolate su vari punti, tra cui: disciplina generale in tema di lavoro agile;
lavoro agile o smart working come modalità ordinaria di prestazione dell'attività lavorativa durante l'emergenza sanitaria Covid-19; principio di parità di trattamento e non discriminazione di cui all'art. 20, c.1., della L. 81/2017; l'istituto del buono pasto nella P.A.; i tempi di riposo come diritto alla pausa pranzo;
la differenza tra indennità di mensa e buono pasto;
l'irrilevanza ai fini del diritto al buono pasto della sede di lavoro che può anche essere l'abitazione; l'obbligatorietà della corresponsione del buono pasto previsto dall'art. 86 del CCNL 12.2.2018; la Contro discriminatorietà della condotta del rispetto alle altre amministrazioni che hanno riconosciuto il diritto dei lavoratori posti in regime di lavoro agile alla corresponsione dei buoni pasto.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituita tardivamente l'Amministrazione odierna resistente che conclude per il rigetto del ricorso. In estrema sintesi allega:
- La natura assistenziale e non retributiva del buono pasto;
- L'incompatibilità del buono pasto con qualsiasi tipologia di lavoro agile o in smart working perché la normativa (Accordo per la concessione di buoni pasto al personale civile del Comparto Ministeri sottoscritto il 30 aprile 1996, art. 4, disciplina ancora in vigore in quanto confermata dall'art. 86 del CCNL Comparto Funzioni centrali triennio 2016-2018 e dal più recente art. 62 del CCNL 2019-2021 del 9 maggio 2022 del
Comparto Funzioni centrali triennio 2019-2022) subordina il diritto al buono pasto non solo all'orario di lavoro ma anche alla condizione che i lavoratori non possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa od altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro. In altre parole, il servizio sostitutivo di mensa, per sua natura, implica l'assoggettamento necessario all'organizzazione e dell'orario di lavoro in azienda, imposto dal datore di lavoro pubblico, con conseguente eventuale disagio di dover effettuare il pasto fuori casa.
§ 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
4 La domanda concerne il preteso diritto alla corresponsione dei buoni pasto per il periodo durante il quale la ricorrente ha osservato orario di lavoro giornaliero per il quale il CCNL riconosce l'erogazione del buono pasto, ma ha prestato la propria attività con la modalità di lavoro agile previsto dalla normativa emergenziale (art. 87 del DL n. 18/2020 convertito dalla L. n
27/2020) per la pandemia da Covid-19 come “una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni”. Il ha adottato, come previsto dalla Controparte_1 normativa primaria, apposito “Regolamento per lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa in modalità agile presso il
[...]
durante lo stato di emergenza epidemiologica Controparte_1 da Covid-19.”. Contro In detto Regolamento il nel definire tale modalità della prestazione fa ripetuto riferimento al lavoro da remoto (art.2 n. 1. “Il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è applicabile al personale, incluso il personale appartenente al ruolo unico della dirigenza del , in servizio presso le Controparte_1
Strutture centrali e territoriali del , con contratto a tempo CP_1 indeterminato o determinato, previa intesa con il rispettivo superiore gerarchico e compatibilmente con la possibilità che le attività lavorative espletate in modalità agile possano essere svolte da remoto.”; art. 3 “ L'adozione della modalità agile di svolgimento della prestazione lavorativa in via ordinaria è possibile per tutte le attività lavorative espletabili da remoto, anche se non ricomprese specificamente tra quelle di cui …”; art. 4 tra i requisiti prevede “b. il dipendente disponga di strumentazioni tecnologiche e di connessione internet, di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ove necessarie per l'espletamento da remoto della prestazione lavorativa.”; art. 7, c 1. “La prestazione lavorativa in modalità agile è svolta dal dipendente che dispone di strumentazioni tecnologiche, proprie o eventualmente fornite dall'Amministrazione (pc fisso o portatile, tablet, smartphone), e di connessione internet, ove necessarie per l'espletamento da remoto della prestazione lavorativa).
La normativa primaria ed il citato Regolamento non prevedono alcun divieto di riconoscimento dei buoni pasto.
Il Regolamento all'art. 8, c 3., sancisce l'incompatibilità del lavoro agile solo con riferimento ad altri trattamenti :“ Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, in relazione alle giornate lavorative di lavoro agile, non
è riconosciuto il trattamento di trasferta, né la diaria e non sono configurabili prestazioni di lavoro straordinario a qualsiasi titolo, o
5 comunque eccedenze orarie, né permessi brevi e/o altri istituti che comportino riduzioni d'orario o indennità aggiuntive.” Il Regolamento all'art. 6 precisa che “Il luogo in cui si espleta la prestazione lavorativa in modalità agile è individuato discrezionalmente dal singolo dipendente …” e che “Le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nelle giornate di lavoro agile sono concordate dal dipendente con il rispettivo superiore gerarchico”. In conformità al Regolamento le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa della ricorrente nelle giornate di lavoro agile sono state concordate con il suo superiore gerarchico nei termini sopra riportati:
- dal 13.3.2020 per n. 36 ore settimanali, articolate su cinque giorni (dal lunedì al venerdì), per una durata giornaliera di n. 6 ore con due rientri pomeridiani di n. 3 ore, oltre la pausa di 30 minuti per due giorni alla settimana;
- dall'1/06/2020, per n. 36 ore settimanali, articolate in cinque giorni (da lunedì a venerdì) per una durata giornaliera di n. 7 ore e 12 minuti, con pausa di 30 minuti, secondo un profilo orario di lavoro 7:00 - 14:42.
Il lavoro agile che la ricorrente ha svolto nel periodo in questione, in conformità alla normativa ed alle direttive ricevute, è stato espletato come prestazione di lavoro da remoto con preciso vincolo orario e con pausa di 30 minuti nei giorni in cui la prestazione lavorativa è proseguita per tre ore nel pomeriggio dopo le sei ore mattutine e nei giorni in cui ha avuto durata superiore alle sei ore secondo il profilo orario 7,00-14.42.
L'elemento rilevante ai fini della decisione è proprio l'effettivo orario giornaliero. Infatti la S.C. di Cassazione ha precisato che “in tema di pubblico impiego contrattualizzato l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, che il lavoratore osservi un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore (oppure altro orario superiore minimo indicato dalla contrattazione collettiva)”, per cui non spetta ai lavoratori che, osservano, in concreto, un orario giornaliero effettivo inferiore alle suddette sei ore, e ciò in quanto l'attribuzione dei buoni pasto non riguarda né la durata né la retribuzione del lavoro ma è finalizzata a compensare l'estensione dell'orario lavorativo disposta dalla PA, con un'agevolazione di carattere assistenziale diretta a consentire il recupero delle energie psico- fisiche degli interessati (Cass. 31137/2019). Nello stesso senso Cass.
5547/2021: “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le eSIenze del servizio con le eSIenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto
6 per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato.”. Deve ribadirsi l'assenza di una previsione normativa e/o contrattualistica che vieti l'erogazione del buono pasto in riferimento alla prestazione di lavoro agile prestato da remoto.
Solo con il CCNL funzioni comparto centrale del 9.5.2022 è stato previsto e regolamentato il lavoro a distanza (Titolo V Lavoro a distanza- Capo I
Lavoro Agile- Capo II Altre forme di lavoro a distanza), ma anche qui non è stata prevista alcuna incompatibilità con l'erogazione dei buoni pasto. Il CCNL del 9.5.2022 all'art. 39 (Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione), comma 3, prevede solo “Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio, riproducendo esattamente la disposizione contenuta nel sopra citato “Regolamento per lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa in modalità agile presso il Ministero dell'economia e delle finanze durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.”.
A riprova della compatibilità tra buono pasto e prestazione di lavoro agile può richiamarsi il CCNL Comparto funzioni centrali del 27.1.2025 che ha espressamente (art. 14, c. 3) precisato proprio ai fini del buono pasto che le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari a quelle che il lavoratore avrebbe reso se fosse stato in presenza.
Riepilogando, quello che rileva ai fini del buono pasto è l'effettivo orario giornaliero, così come previsto dall'art. 22, c.1, del CCNL 19.5.2022 (CCNL che concerne il periodo 1.1.2019-31.12.2021): “Art. 22 Pausa “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 86 del CCNL 12 febbraio 2018.” Tale previsione si inserisce nella più ampia cornice normativa data dall'art. 8 del d. lgs. n 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro):
“qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo".
Già l'Accordo per la concessione di buoni pasto al personale civile del
Comparto Ministeri sottoscritto il 30 aprile 1996, prevedeva all'art. 4
7 (condizioni di attribuzione), c. 2, “Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista dall' art. 19, comma 4, del CCNL, all' interno della quale va consumato il pasto.” L'art. 86 del CCNL 12 febbraio 2018 richiamato dal sopra citato art. 22 del CCNL del 9.5.2022 è del seguente tenore, nella parte qui di interesse:
“Art. 86 Servizio mensa e buoni pasto
1. Le amministrazioni possono istituire un servizio mensa, in gestione diretta
o mediante affidamento a terzi ovvero, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi.
2. Il valore nominale del buono pasto è pari a Euro 7,00.
3. Per le condizioni di attribuzione del buono pasto, sono confermate le previgenti discipline previste nei comparti di provenienza.”.
E' pacifico che il datore di lavoro non ha istituito un servizio mensa e, quindi, in alternativa spetta il buono pasto
In conclusione, la ricorrente ha osservato un lavoro giornaliero per un numero di ore superiore alle sei ore e con diritto alla pausa pranzo di 30 minuti e buono pasto sostitutivo del servizio mensa, secondo la previsione della contrattazione collettiva, e non può considerarsi ostativa all'erogazione del buono pasto la circostanza che la prestazione lavorativa sia stata effettuata da remoto e quindi in ambiente diverso dai locali dell'ufficio per le ragioni imposte dalla normativa emergenziale per la pandemia da Covid-
19.
In mancanza di contestazione sul punto deve considerarsi circostanza pacifica quella relativa alle giornate nelle quali la ricorrente ha lavorato con l'orario previsto per il buono pasto, evidenziandosi come la ricorrente ne abbia comunque fornito prova producendo i cartellini mensili delle presenze gestiti dal Sistema Informativo per l'Amministrazione del Personale del MEF (SIAP).
Pertanto il ricorso deve trovare integrale accoglimento quanto alla domanda principale, resta assorbita la domanda svolta solo in via subordinata per il caso di rigetto della domanda principale.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 54/2014 e distratte come in dispositivo.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere alla
[...] ricorrente SI.ra la somma complessiva di € Parte_1
1.323,00, a titolo di buoni pasto maturati e non corrisposti nel periodo dal
13/03/2020 al 12/10/2021, oltre accessori di legge pari nel pubblico impiego alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
8 - condanna il , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali a favore della ricorrente, che liquida in € 49,00 per rimborso spese contributo unificato, in € 2.626,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi in favore del procuratore
“LegittimAzione società a responsabilità limitata tra Avvocati”, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio BR, 7.3.2025.
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
9
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 6.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 1366 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio BR, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 23/03/2022 ed iscritto al n 1366 - 2022 RG , vertente tra
- (C.F. ), nata a Parte_1 C.F._1
Reggio BR (RC) il 13/1/1961 ed ivi residente in [...] – c.a.p. -, rappresentata e difesa da P.IVA_1
“LegittimAzione società a responsabilità limitata tra Avvocati” (C.F./P.IVA
– , in persona del legale P.IVA_2 Email_1 rappresentante pro tempore, procuratore antistatario e, per essa, l'Avv. Giuseppe Ametrano ( – , C.F._2 Email_2 ed elettivamente domiciliata in Roma – 00164 – in Via Antonio Sogliano n.
70, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Ametrano, giusta procura in atti;
ricorrente contro
- in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore (C.F. ), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura P.IVA_3
Distrettuale dello Stato di Reggio BR (C.F. ), presso i cui P.IVA_4 uffici, in via del Plebiscito n.15 ha domicilio legale;
resistente
1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti.
Parte ricorrente formula le seguenti conclusioni:
“·In via principale, accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente, SI.ra , alla corresponsione dei buoni pasto Parte_1 maturati e non goduti per il periodo di lavoro svolto in modalità di smart working ordinaria dal 13/03/2020 al 12/10/2021, in virtù di quanto disposto dalla L. n. 81/2017 ed in conformità con quanto previsto dallo stesso CCNL di riferimento, per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione odierna resistente, in persona del p.t., a CP_2 corrispondere alla SI.ra , la somma complessiva Parte_1 Pt_1 di € 1.323,00, salvo errori e/o omissioni, a titolo di buoni pasto maturati e non corrisposti per il lavoro prestato in smart working dal 13/03/2020 al
12/10/2021, come da conteggi allegati al presente ricorso, a cui ci si riporta
e che si intendono qui integralmente trascritti, (in ipotesi di eventuale accordo giudiziale, a titolo di risarcimento del danno), ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
· In subordine, qualora l'Ill.mo Giudice adito riconoscesse ai buoni pasto la natura di semplice “rimborso spese”, accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate fino al 31/12/2018 e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione odierna resistente, in persona del Ministro
p.t., a restituire alla SI.ra gli importi Parte_1 illegittimamente trattenuti a titolo di ritenute previdenziali e fiscali sui buoni pasto cartacei corrisposti fino al 31/12/2018, diverse da quelle previste dal su citato art. 23 del DPR. N. 660/1973, nella somma ritenuta di giustizia, anche a seguito di apposita CTU contabile che fin d'ora si richiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
· In ogni caso, con vittoria di spese di lite, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore “LegittimAzione società a responsabilità limitata tra Avvocati”, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiaratosi antistatario.”. Parte resistente formula le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenere e dichiarare inammissibile ovvero infondato il ricorso ex adverso proposto e per l'effetto rigettarlo, con vittoria di spese.”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. La ricorrente presta la propria attività lavorativa alle dipendenze del resistente e svolge il proprio servizio presso la sede della CP_1
2 Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio BR, con inquadramento all'interno dell'Area III, F5. Espone che fino al 31/05/2020 ha svolto la propria attività lavorativa secondo la seguente articolazione di orario: per n. 36 ore settimanali, articolate su cinque giorni (dal lunedì al venerdì), per una durata giornaliera di n. 6 ore con due rientri pomeridiani di n. 3 ore, oltre la pausa di 30 minuti per due giorni alla settimana.
Tale orario è rimasto immutato anche quando il superiore gerarchico della ricorrente l'ha collocata “d'ufficio”, a far data dal 13/03/2020, in modalità di lavoro agile, in quanto rientrante nella categoria dei cosiddetti soggetti
“fragili”. Dunque, in virtù del predetto orario di lavoro, la ricorrente maturava, di norma, n. 2 buoni pasto a settimana.
Successivamente, a far data dall'1/06/2020, l'attività lavorativa veniva prestata per n. 36 ore settimanali, articolate in cinque giorni (da lunedì a venerdì) per una durata giornaliera di n. 7 ore e 12 minuti, con pausa di 30 minuti, secondo un profilo orario di lavoro 7:00 - 14:42 autorizzato dal proprio Dirigente con email del 20/5/2020, in cui è stato precisato che resta ferma “l'interruzione di 30 minuti per la pausa pranzo”, maturando, in virtù di tale orario di lavoro, n. 5 buoni pasto a settimana.
Tale profilo orario non è stato mai modificato o rivisto ed è tutt'ora vigente.
Dunque, in virtù del predetto orario di lavoro, la ricorrente matura, di norma,
n. 5 buoni pasto a settimana.
Precisa che i sopra indicati orari di lavoro sono rilevabili dagli allegati cartellini mensili delle presenze (all. 4 – colonna “OreTeor”), gestiti dal Sistema Informativo per l'Amministrazione del Personale del MEF (SIAP). Precisa che il D.P.C.M. del 23 settembre 2021, a cui ha fatto seguito il D.M. del Ministro della Pubblica Amministrazione dell'8/10/2021, all'art. 1, comma 1 prevedeva che: “A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
è quella svolta in presenza”, con ciò dunque individuando il 14/10/2021 come la data ultima di prestazione dell'attività lavorativa in modalità di smart working ordinaria.
Ribadisce che durante il regime di lavoro agile la ricorrente continuava a rispettare gli orari di lavoro contrattualmente previsti, come sopra descritti, di fatto continuando a maturare il diritto al riconoscimento dei buoni pasto, ma il non provvedeva Controparte_1 all'erogazione degli stessi in favore del lavoratore, ciò nonostante le diffide sindacali collettive e le diffide personali della ricorrente con la quale chiedeva la liquidazione dei buoni pasto per il periodo di attività lavorativa resa in modalità di lavoro agile.
3 Chiede riconoscersi, in ragione dell'orario dell'attività lavorativa prestata in via ordinaria con le modalità del “lavoro agile”, il proprio diritto alla percezione dei buoni pasto e quindi la condanna della resistente al pagamento del valore nominale come da conteggi esposti nel corpo del ricorso, per complessivi n. 189 buoni pasto del valore nominale di euro 7 e pari a complessivi euro 1.323,00.
Per il caso di rigetto della domanda principale avanza la domanda subordinata sopra riportata nelle conclusioni.
Per ragioni di sintesi si rinvia al corposo ricorso (di complessivi 57 pagine) sulle argomentazioni in diritto articolate su vari punti, tra cui: disciplina generale in tema di lavoro agile;
lavoro agile o smart working come modalità ordinaria di prestazione dell'attività lavorativa durante l'emergenza sanitaria Covid-19; principio di parità di trattamento e non discriminazione di cui all'art. 20, c.1., della L. 81/2017; l'istituto del buono pasto nella P.A.; i tempi di riposo come diritto alla pausa pranzo;
la differenza tra indennità di mensa e buono pasto;
l'irrilevanza ai fini del diritto al buono pasto della sede di lavoro che può anche essere l'abitazione; l'obbligatorietà della corresponsione del buono pasto previsto dall'art. 86 del CCNL 12.2.2018; la Contro discriminatorietà della condotta del rispetto alle altre amministrazioni che hanno riconosciuto il diritto dei lavoratori posti in regime di lavoro agile alla corresponsione dei buoni pasto.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituita tardivamente l'Amministrazione odierna resistente che conclude per il rigetto del ricorso. In estrema sintesi allega:
- La natura assistenziale e non retributiva del buono pasto;
- L'incompatibilità del buono pasto con qualsiasi tipologia di lavoro agile o in smart working perché la normativa (Accordo per la concessione di buoni pasto al personale civile del Comparto Ministeri sottoscritto il 30 aprile 1996, art. 4, disciplina ancora in vigore in quanto confermata dall'art. 86 del CCNL Comparto Funzioni centrali triennio 2016-2018 e dal più recente art. 62 del CCNL 2019-2021 del 9 maggio 2022 del
Comparto Funzioni centrali triennio 2019-2022) subordina il diritto al buono pasto non solo all'orario di lavoro ma anche alla condizione che i lavoratori non possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa od altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro. In altre parole, il servizio sostitutivo di mensa, per sua natura, implica l'assoggettamento necessario all'organizzazione e dell'orario di lavoro in azienda, imposto dal datore di lavoro pubblico, con conseguente eventuale disagio di dover effettuare il pasto fuori casa.
§ 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
4 La domanda concerne il preteso diritto alla corresponsione dei buoni pasto per il periodo durante il quale la ricorrente ha osservato orario di lavoro giornaliero per il quale il CCNL riconosce l'erogazione del buono pasto, ma ha prestato la propria attività con la modalità di lavoro agile previsto dalla normativa emergenziale (art. 87 del DL n. 18/2020 convertito dalla L. n
27/2020) per la pandemia da Covid-19 come “una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni”. Il ha adottato, come previsto dalla Controparte_1 normativa primaria, apposito “Regolamento per lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa in modalità agile presso il
[...]
durante lo stato di emergenza epidemiologica Controparte_1 da Covid-19.”. Contro In detto Regolamento il nel definire tale modalità della prestazione fa ripetuto riferimento al lavoro da remoto (art.2 n. 1. “Il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è applicabile al personale, incluso il personale appartenente al ruolo unico della dirigenza del , in servizio presso le Controparte_1
Strutture centrali e territoriali del , con contratto a tempo CP_1 indeterminato o determinato, previa intesa con il rispettivo superiore gerarchico e compatibilmente con la possibilità che le attività lavorative espletate in modalità agile possano essere svolte da remoto.”; art. 3 “ L'adozione della modalità agile di svolgimento della prestazione lavorativa in via ordinaria è possibile per tutte le attività lavorative espletabili da remoto, anche se non ricomprese specificamente tra quelle di cui …”; art. 4 tra i requisiti prevede “b. il dipendente disponga di strumentazioni tecnologiche e di connessione internet, di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ove necessarie per l'espletamento da remoto della prestazione lavorativa.”; art. 7, c 1. “La prestazione lavorativa in modalità agile è svolta dal dipendente che dispone di strumentazioni tecnologiche, proprie o eventualmente fornite dall'Amministrazione (pc fisso o portatile, tablet, smartphone), e di connessione internet, ove necessarie per l'espletamento da remoto della prestazione lavorativa).
La normativa primaria ed il citato Regolamento non prevedono alcun divieto di riconoscimento dei buoni pasto.
Il Regolamento all'art. 8, c 3., sancisce l'incompatibilità del lavoro agile solo con riferimento ad altri trattamenti :“ Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, in relazione alle giornate lavorative di lavoro agile, non
è riconosciuto il trattamento di trasferta, né la diaria e non sono configurabili prestazioni di lavoro straordinario a qualsiasi titolo, o
5 comunque eccedenze orarie, né permessi brevi e/o altri istituti che comportino riduzioni d'orario o indennità aggiuntive.” Il Regolamento all'art. 6 precisa che “Il luogo in cui si espleta la prestazione lavorativa in modalità agile è individuato discrezionalmente dal singolo dipendente …” e che “Le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nelle giornate di lavoro agile sono concordate dal dipendente con il rispettivo superiore gerarchico”. In conformità al Regolamento le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa della ricorrente nelle giornate di lavoro agile sono state concordate con il suo superiore gerarchico nei termini sopra riportati:
- dal 13.3.2020 per n. 36 ore settimanali, articolate su cinque giorni (dal lunedì al venerdì), per una durata giornaliera di n. 6 ore con due rientri pomeridiani di n. 3 ore, oltre la pausa di 30 minuti per due giorni alla settimana;
- dall'1/06/2020, per n. 36 ore settimanali, articolate in cinque giorni (da lunedì a venerdì) per una durata giornaliera di n. 7 ore e 12 minuti, con pausa di 30 minuti, secondo un profilo orario di lavoro 7:00 - 14:42.
Il lavoro agile che la ricorrente ha svolto nel periodo in questione, in conformità alla normativa ed alle direttive ricevute, è stato espletato come prestazione di lavoro da remoto con preciso vincolo orario e con pausa di 30 minuti nei giorni in cui la prestazione lavorativa è proseguita per tre ore nel pomeriggio dopo le sei ore mattutine e nei giorni in cui ha avuto durata superiore alle sei ore secondo il profilo orario 7,00-14.42.
L'elemento rilevante ai fini della decisione è proprio l'effettivo orario giornaliero. Infatti la S.C. di Cassazione ha precisato che “in tema di pubblico impiego contrattualizzato l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, che il lavoratore osservi un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore (oppure altro orario superiore minimo indicato dalla contrattazione collettiva)”, per cui non spetta ai lavoratori che, osservano, in concreto, un orario giornaliero effettivo inferiore alle suddette sei ore, e ciò in quanto l'attribuzione dei buoni pasto non riguarda né la durata né la retribuzione del lavoro ma è finalizzata a compensare l'estensione dell'orario lavorativo disposta dalla PA, con un'agevolazione di carattere assistenziale diretta a consentire il recupero delle energie psico- fisiche degli interessati (Cass. 31137/2019). Nello stesso senso Cass.
5547/2021: “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le eSIenze del servizio con le eSIenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto
6 per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato.”. Deve ribadirsi l'assenza di una previsione normativa e/o contrattualistica che vieti l'erogazione del buono pasto in riferimento alla prestazione di lavoro agile prestato da remoto.
Solo con il CCNL funzioni comparto centrale del 9.5.2022 è stato previsto e regolamentato il lavoro a distanza (Titolo V Lavoro a distanza- Capo I
Lavoro Agile- Capo II Altre forme di lavoro a distanza), ma anche qui non è stata prevista alcuna incompatibilità con l'erogazione dei buoni pasto. Il CCNL del 9.5.2022 all'art. 39 (Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione), comma 3, prevede solo “Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio, riproducendo esattamente la disposizione contenuta nel sopra citato “Regolamento per lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa in modalità agile presso il Ministero dell'economia e delle finanze durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.”.
A riprova della compatibilità tra buono pasto e prestazione di lavoro agile può richiamarsi il CCNL Comparto funzioni centrali del 27.1.2025 che ha espressamente (art. 14, c. 3) precisato proprio ai fini del buono pasto che le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari a quelle che il lavoratore avrebbe reso se fosse stato in presenza.
Riepilogando, quello che rileva ai fini del buono pasto è l'effettivo orario giornaliero, così come previsto dall'art. 22, c.1, del CCNL 19.5.2022 (CCNL che concerne il periodo 1.1.2019-31.12.2021): “Art. 22 Pausa “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 86 del CCNL 12 febbraio 2018.” Tale previsione si inserisce nella più ampia cornice normativa data dall'art. 8 del d. lgs. n 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro):
“qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo".
Già l'Accordo per la concessione di buoni pasto al personale civile del
Comparto Ministeri sottoscritto il 30 aprile 1996, prevedeva all'art. 4
7 (condizioni di attribuzione), c. 2, “Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista dall' art. 19, comma 4, del CCNL, all' interno della quale va consumato il pasto.” L'art. 86 del CCNL 12 febbraio 2018 richiamato dal sopra citato art. 22 del CCNL del 9.5.2022 è del seguente tenore, nella parte qui di interesse:
“Art. 86 Servizio mensa e buoni pasto
1. Le amministrazioni possono istituire un servizio mensa, in gestione diretta
o mediante affidamento a terzi ovvero, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi.
2. Il valore nominale del buono pasto è pari a Euro 7,00.
3. Per le condizioni di attribuzione del buono pasto, sono confermate le previgenti discipline previste nei comparti di provenienza.”.
E' pacifico che il datore di lavoro non ha istituito un servizio mensa e, quindi, in alternativa spetta il buono pasto
In conclusione, la ricorrente ha osservato un lavoro giornaliero per un numero di ore superiore alle sei ore e con diritto alla pausa pranzo di 30 minuti e buono pasto sostitutivo del servizio mensa, secondo la previsione della contrattazione collettiva, e non può considerarsi ostativa all'erogazione del buono pasto la circostanza che la prestazione lavorativa sia stata effettuata da remoto e quindi in ambiente diverso dai locali dell'ufficio per le ragioni imposte dalla normativa emergenziale per la pandemia da Covid-
19.
In mancanza di contestazione sul punto deve considerarsi circostanza pacifica quella relativa alle giornate nelle quali la ricorrente ha lavorato con l'orario previsto per il buono pasto, evidenziandosi come la ricorrente ne abbia comunque fornito prova producendo i cartellini mensili delle presenze gestiti dal Sistema Informativo per l'Amministrazione del Personale del MEF (SIAP).
Pertanto il ricorso deve trovare integrale accoglimento quanto alla domanda principale, resta assorbita la domanda svolta solo in via subordinata per il caso di rigetto della domanda principale.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 54/2014 e distratte come in dispositivo.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere alla
[...] ricorrente SI.ra la somma complessiva di € Parte_1
1.323,00, a titolo di buoni pasto maturati e non corrisposti nel periodo dal
13/03/2020 al 12/10/2021, oltre accessori di legge pari nel pubblico impiego alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
8 - condanna il , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali a favore della ricorrente, che liquida in € 49,00 per rimborso spese contributo unificato, in € 2.626,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi in favore del procuratore
“LegittimAzione società a responsabilità limitata tra Avvocati”, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio BR, 7.3.2025.
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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