Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 13/01/2026, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00622/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13215/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13215 del 2025, proposto da DR AR, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 21326/24 del Tar Lazio del 26 novembre 2024, emessa nel ric. iscritto al nr. R.G. 9827/24, pubblicata in data 27 novembre 2024, con la quale questo Tar ha condannato il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese processuali in favore dell'odierno ricorrente, liquidate in euro 750,00 oltre al rimborso del C.U., nonchè al rimborso forfettario delle spese generali al 15,00%, oltre CPA ed IVA come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa SI MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame l’Avv. DR AR:
- chiede la piena esecuzione della sentenza n. 21326/2024, emessa nel ricorso iscritto al nr. R.G.9827/24, pubblicata in data 27 novembre 2024, con la quale questo Tribunale ha condannato il Ministero dell’Interno “ al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi 750,00 euro (settecentocinquanta), oltre spese forfettarie, iva e cpa e restituzione del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario del ricorrente ”;
- lamenta, in particolare, che, pur essendo decorsi i termini di legge, l’Amministrazione resistente non ha ancora provveduto, in esecuzione della sentenza n. 21326/2024, notificatale in data 27 novembre 2024 e passata in giudicato, a pagare le spese di lite come ivi liquidate;
- chiede, pertanto, a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione resistente al pagamento in suo favore delle spese di lite come liquidate con la sentenza n. 21326/2024, oltre alla nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione, e alla condanna di quest’ultima al pagamento dalle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Alla camera di consiglio del 9 gennaio 2026, previa costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso in ottemperanza è fondato e va, pertanto, accolto, in quanto:
- la sentenza n. 21326/2024, passata in giudicato, è stata notificata ai sensi della L. n. 53/1994 a mezzo PEC all’Amministrazione debitrice in data 27 novembre 2024;
- il termine dilatorio di 120 giorni, previsto dall’art. 14 del d.l. 669 del 1996 (conv. in l. 30 del 1997), è decorso e nelle more l’Amministrazione non ha fornito alcun riscontro circa l’intervenuto pagamento delle spese di lite, come liquidate nella citata sentenza, di cui si chiede l’esecuzione.
Conseguentemente, deve essere ordinato alla resistente Amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza della cui ottemperanza è causa, nei limiti sopra richiamati, salvo che, nel frattempo, non vi abbia già provveduto; ciò attraverso il pagamento in favore dell’Avv. AR delle spese e delle competenze del giudizio, liquidate in complessivi 750,00 euro (settecentocinquanta), oltre alle spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge e restituzione del contributo unificato.
Al predetto adempimento l’Amministrazione dovrà provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Va invece respinta la domanda del ricorrente di procedere sin d’ora alla nomina di un Commissario ad acta e di condannare l’amministrazione al pagamento delle c.d. astreintes , attesa la suindicata, stringente e celere, procedura di ottemperanza disposta con la presente sentenza (cfr. Tar Lazio, sez. I ter, sentenze nn. 20445/2025; 8674/2025; 14343/2024).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza:
- lo accoglie nei limiti indicati in parte motiva e, per l’effetto ordina al Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , di dare completa esecuzione alla sentenza n. 21326/2024, emessa da questo Tribunale amministrativo regionale, nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o notifica della presente sentenza;
- respinge, allo stato, la domanda con cui il ricorrente ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
NI DO, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
SI MO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI MO | NI DO |
IL SEGRETARIO