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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/05/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore
dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 571/2024 R. G. V, promosso da
nato a [...] il [...] (CF , Parte_1 C.F._1
ivi residente via Alfredo Barbacci 14, con il patrocinio dell'Avv. Domenico Aloi e dell'Avv. Valeria Sangermano.
APPELLANTE
contro
nata a [...] il [...] (CF Controparte_1
) residente a [...], con il patrocinio C.F._2
dell'avv. Manuela Amorosi.
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 114/2024 del 8-13 maggio 2024 del
Tribunale di Bologna. La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'udienza del 6
febbraio 2025;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1– Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 114/2024 del 8-13 maggio 2024,
deliberando su ricorso proposto da nei confronti di Controparte_1 _1
, per la regolamentazione dei rapporti dei genitori con il figlio ,
[...] Per_1
nato il [...] dalla loro relazione sentimentale e convivenza, nonché per la determinazione di un assegno di mantenimento per il minore, ha così deliberato:
“dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
le Per_1
decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno assunte di comune accordo, tenuto
conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
ciascun
genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha il figlio presso
di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art.
337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel
termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al
risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli
per la difficoltà di reperire il soggetto;
dispone la sua collocazione prevalente presso la
madre; assegna la casa coniugale alla ricorrente;
dispone che il padre veda e tenga
con sé il figlio liberamente previo accordo con la madre e in mancanza di accordo, in
ogni caso a fine settimana alternati: dal sabato (all'uscita dalla scuola materna) alla
pag. 2/8 domenica sera quando lo dovrà riaccompagnare a casa della madre entro le ore 22
(dopo averlo fatto cenare);nelle settimane in cui lo terrà nel weekend, un pomeriggio
infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle 22.00 (dopo cena),
in mancanza di accordo il mercoledì; nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il
weekend con il figlio) due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita della
scuola fino alle 22.00 (dopo cena), in mancanza di accordo nelle giornate di martedì e
giovedì; per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli
anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze
pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel
periodo estivo, per 15 giorni, anche non consecutivi da concordarsi entro il mese di
maggio precedente;
con decorrenza dalla presente ordinanza pone a carico del padre
l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio
minore, la somma mensile complessiva di euro 300,00 (trecento) annualmente
rivalutabili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il
50% delle spese straordinarie (come da Protocollo).Premesso che per spese ordinarie
si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie dì
vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese
per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere:
le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via
generale nell'interesse dei figli: spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori
e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori
- a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a
primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo
pag. 3/8 esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista,
comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti
conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto
scolastico; spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le
spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-
ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per
l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-
scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore
non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.)
non offre tempestive alternative;
spese necessarie per il conseguimento della patente di
guida; abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e
dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di
base; ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se
prescritti; spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare
preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori,
con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per
iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il
tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta
formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con
raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a
favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione
pag. 4/8 comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità
dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del
documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La
documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità
della stessa. Spese interamente compensate”.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , affidandolo ai Parte_1
seguenti motivi:
a-erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva stabilito che esso appellante potesse tenere con sé il figlio minore solo dalle ore 16.30
pure il sabato, anche se in tale giorno della settimana non frequentava la Per_1
scuola;
b-erroneità della sentenza appellata in merito alla negata possibilità di suddivisione della casa familiare e al negato conseguente affidamento congiunto alternato;
c-erroneità della statuizione con la quale era stato posto a carico di esso appellante un contributo per il mantenimento di 300,00 Euro mensili;
omessa pronuncia sul mutuo ipotecario intestato ad esso appellante;
d- mancato invito, da parte del Giudice di prime cure, alla mediazione familiare,
nonostante la presentazione di istanza ex art. 473 bis 10 c. p. c.
Si è costituita e ha resistito all'appello. Controparte_1
Il PROCURATORE GENERALE, intervenuto in giudizio, ha concluso per il parziale accoglimento dell'appello.
3-Il primo motivo della impugnazione del deve essere senz'altro accolto, posto _1
che, all'udienza del 6 febbraio 2025, la ha acconsentito, con riferimento ai CP_1
pag. 5/8 week end di spettanza dell'appellante, a che il padre, il sabato, giorno in cui il figlio non frequenta la scuola, possa tenere quest'ultimo con sé a partire dalle ore 9.30 del mattino.
4-Risulta, invece, infondato il secondo motivo del gravame del . _1
Va, in proposito, rilevato che l'art.337 sexies c. c. tutela l'interesse del minore alla conservazione dell'ambiente domestico nel quale è vissuto, che gli assicura quel benessere riconducibile alla stabilità delle sue condizioni di vita, che consegue alla permanenza nella casa in cui ha sempre abitato.
Alla stregua del principio ora espresso, va senz'altro disattesa la richiesta di suddivisione in due unità dell'abitazione familiare, del quale il è integralmente _1
proprietario. Orbene, pur essendo pacifico che l'abitazione familiare sia stata realizzata dall'unione di due mini appartamenti, non può non sottolinearsi che il minore è sempre vissuto nell'ambiente unificato. D'altra parte, dalla documentazione in atti emerge che la cameretta di si trova in una unità diversa da quella nella quale è situata Per_1
la camera della madre, con la evidente conseguenza che la divisione prospettata dal stravolgerebbe le condizioni di vita del minore, che ha appena cinque anni. E' _1
impensabile, poi, che la possa trasferirsi nel miniappartamento occupato CP_1
dalla madre, situato nello stesso stabile, posto che, in tal caso, verrebbe meno per entrambi i genitori un aiuto nella gestione del bambino. La madre della si è, CP_1
infatti, trasferita dalla Puglia a Bologna per aiutare la figlia nell'accudimento del bambino.
Non si vede, poi, come la mancata suddivisione dell'immobile predetto possa influire negativamente sul diritto del minore alla bigenitorialità, avuto riguardo alla pag. 6/8 regolamentazione della frequentazione padre- figlio disposta dal Tribunale ed ampliata dalla presente sentenza.
5-E', invece, fondato, nei limiti di cui si dirà appresso, il terzo motivo del gravame di
. Parte_1
Giova, in proposito, ricordare che le parti godono di redditi pressoché identici (il _1
ha un reddito mensile di 1.500-1.700,00 Euro circa, mentre la può contare CP_1
su un reddito mensile di 1.600,00 Euro circa). Pur dovendosi sottolineare che la svolge in via prevalente i compiti di accudimento del minore, con l'ausilio CP_1
della propria madre, occorre, tuttavia, rilevare che il sostiene l'onere del _1
rimborso del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, assegnata alla
, provvedendo alla corresponsione alla Banca mutuante di una rata mensile CP_1
di 700,00 Euro.
Ebbene, le circostanze predette avrebbero dovuto indurre il Giudice di prime cure a fissare il contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore, a carico di _1
, in misura non superiore a 150,00 Euro mensili.
[...]
6- Del tutto irrilevante è, infine, il quarto motivo del gravame di , posto Parte_1
che l'art. 473 bis. 10. prevede una ipotesi di mediazione facoltativa e, dunque, nessuna incidenza può spiegare sulla decisione la circostanza che il Giudice di prime cure non abbia invitato le parti a farci ricorso.
7-In definitiva, in parziale riforma della impugnata sentenza, va disposto che _1
possa tenere con sé il figlio, nei week end di sua spettanza, dalle ore 9.30 del
[...]
sabato fino alle ore 22.00 della domenica e che il debba corrispondere alla _1
la somma di 150,00 Euro mensili, a titolo di contributo per il mantenimento CP_1
pag. 7/8 ordinario del figlio minore, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita.
8- La reciproca soccombenza induce all'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-In parziale riforma della sentenza n. 114/2024 del 8-13 maggio 2024 del Tribunale di
Bologna, dispone che possa tenere con sé il figlio, nei week end, di sua Parte_1
spettanza dalle ore 9.30 del sabato fino alle ore 22.00 della domenica;
dispone che il debba corrispondere alla la somma di 150,00 Euro mensili, a titolo _1 CP_1
di contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore, da versarsi entro il giorno
5 di ogni mese e annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita.
II- Ferma, nel resto, l'impugnata sentenza, dichiara interamente compensate, tra le parti,
le spese di entrambi i gradi.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 6
febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Antonella Allegra
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore
dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 571/2024 R. G. V, promosso da
nato a [...] il [...] (CF , Parte_1 C.F._1
ivi residente via Alfredo Barbacci 14, con il patrocinio dell'Avv. Domenico Aloi e dell'Avv. Valeria Sangermano.
APPELLANTE
contro
nata a [...] il [...] (CF Controparte_1
) residente a [...], con il patrocinio C.F._2
dell'avv. Manuela Amorosi.
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 114/2024 del 8-13 maggio 2024 del
Tribunale di Bologna. La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'udienza del 6
febbraio 2025;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1– Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 114/2024 del 8-13 maggio 2024,
deliberando su ricorso proposto da nei confronti di Controparte_1 _1
, per la regolamentazione dei rapporti dei genitori con il figlio ,
[...] Per_1
nato il [...] dalla loro relazione sentimentale e convivenza, nonché per la determinazione di un assegno di mantenimento per il minore, ha così deliberato:
“dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
le Per_1
decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno assunte di comune accordo, tenuto
conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
ciascun
genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha il figlio presso
di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art.
337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel
termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al
risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli
per la difficoltà di reperire il soggetto;
dispone la sua collocazione prevalente presso la
madre; assegna la casa coniugale alla ricorrente;
dispone che il padre veda e tenga
con sé il figlio liberamente previo accordo con la madre e in mancanza di accordo, in
ogni caso a fine settimana alternati: dal sabato (all'uscita dalla scuola materna) alla
pag. 2/8 domenica sera quando lo dovrà riaccompagnare a casa della madre entro le ore 22
(dopo averlo fatto cenare);nelle settimane in cui lo terrà nel weekend, un pomeriggio
infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle 22.00 (dopo cena),
in mancanza di accordo il mercoledì; nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il
weekend con il figlio) due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita della
scuola fino alle 22.00 (dopo cena), in mancanza di accordo nelle giornate di martedì e
giovedì; per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli
anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze
pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel
periodo estivo, per 15 giorni, anche non consecutivi da concordarsi entro il mese di
maggio precedente;
con decorrenza dalla presente ordinanza pone a carico del padre
l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio
minore, la somma mensile complessiva di euro 300,00 (trecento) annualmente
rivalutabili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il
50% delle spese straordinarie (come da Protocollo).Premesso che per spese ordinarie
si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie dì
vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese
per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere:
le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via
generale nell'interesse dei figli: spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori
e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori
- a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a
primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo
pag. 3/8 esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista,
comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti
conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto
scolastico; spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le
spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-
ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per
l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-
scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore
non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.)
non offre tempestive alternative;
spese necessarie per il conseguimento della patente di
guida; abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e
dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di
base; ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se
prescritti; spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare
preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori,
con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per
iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il
tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta
formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con
raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a
favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione
pag. 4/8 comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità
dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del
documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La
documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità
della stessa. Spese interamente compensate”.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , affidandolo ai Parte_1
seguenti motivi:
a-erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva stabilito che esso appellante potesse tenere con sé il figlio minore solo dalle ore 16.30
pure il sabato, anche se in tale giorno della settimana non frequentava la Per_1
scuola;
b-erroneità della sentenza appellata in merito alla negata possibilità di suddivisione della casa familiare e al negato conseguente affidamento congiunto alternato;
c-erroneità della statuizione con la quale era stato posto a carico di esso appellante un contributo per il mantenimento di 300,00 Euro mensili;
omessa pronuncia sul mutuo ipotecario intestato ad esso appellante;
d- mancato invito, da parte del Giudice di prime cure, alla mediazione familiare,
nonostante la presentazione di istanza ex art. 473 bis 10 c. p. c.
Si è costituita e ha resistito all'appello. Controparte_1
Il PROCURATORE GENERALE, intervenuto in giudizio, ha concluso per il parziale accoglimento dell'appello.
3-Il primo motivo della impugnazione del deve essere senz'altro accolto, posto _1
che, all'udienza del 6 febbraio 2025, la ha acconsentito, con riferimento ai CP_1
pag. 5/8 week end di spettanza dell'appellante, a che il padre, il sabato, giorno in cui il figlio non frequenta la scuola, possa tenere quest'ultimo con sé a partire dalle ore 9.30 del mattino.
4-Risulta, invece, infondato il secondo motivo del gravame del . _1
Va, in proposito, rilevato che l'art.337 sexies c. c. tutela l'interesse del minore alla conservazione dell'ambiente domestico nel quale è vissuto, che gli assicura quel benessere riconducibile alla stabilità delle sue condizioni di vita, che consegue alla permanenza nella casa in cui ha sempre abitato.
Alla stregua del principio ora espresso, va senz'altro disattesa la richiesta di suddivisione in due unità dell'abitazione familiare, del quale il è integralmente _1
proprietario. Orbene, pur essendo pacifico che l'abitazione familiare sia stata realizzata dall'unione di due mini appartamenti, non può non sottolinearsi che il minore è sempre vissuto nell'ambiente unificato. D'altra parte, dalla documentazione in atti emerge che la cameretta di si trova in una unità diversa da quella nella quale è situata Per_1
la camera della madre, con la evidente conseguenza che la divisione prospettata dal stravolgerebbe le condizioni di vita del minore, che ha appena cinque anni. E' _1
impensabile, poi, che la possa trasferirsi nel miniappartamento occupato CP_1
dalla madre, situato nello stesso stabile, posto che, in tal caso, verrebbe meno per entrambi i genitori un aiuto nella gestione del bambino. La madre della si è, CP_1
infatti, trasferita dalla Puglia a Bologna per aiutare la figlia nell'accudimento del bambino.
Non si vede, poi, come la mancata suddivisione dell'immobile predetto possa influire negativamente sul diritto del minore alla bigenitorialità, avuto riguardo alla pag. 6/8 regolamentazione della frequentazione padre- figlio disposta dal Tribunale ed ampliata dalla presente sentenza.
5-E', invece, fondato, nei limiti di cui si dirà appresso, il terzo motivo del gravame di
. Parte_1
Giova, in proposito, ricordare che le parti godono di redditi pressoché identici (il _1
ha un reddito mensile di 1.500-1.700,00 Euro circa, mentre la può contare CP_1
su un reddito mensile di 1.600,00 Euro circa). Pur dovendosi sottolineare che la svolge in via prevalente i compiti di accudimento del minore, con l'ausilio CP_1
della propria madre, occorre, tuttavia, rilevare che il sostiene l'onere del _1
rimborso del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, assegnata alla
, provvedendo alla corresponsione alla Banca mutuante di una rata mensile CP_1
di 700,00 Euro.
Ebbene, le circostanze predette avrebbero dovuto indurre il Giudice di prime cure a fissare il contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore, a carico di _1
, in misura non superiore a 150,00 Euro mensili.
[...]
6- Del tutto irrilevante è, infine, il quarto motivo del gravame di , posto Parte_1
che l'art. 473 bis. 10. prevede una ipotesi di mediazione facoltativa e, dunque, nessuna incidenza può spiegare sulla decisione la circostanza che il Giudice di prime cure non abbia invitato le parti a farci ricorso.
7-In definitiva, in parziale riforma della impugnata sentenza, va disposto che _1
possa tenere con sé il figlio, nei week end di sua spettanza, dalle ore 9.30 del
[...]
sabato fino alle ore 22.00 della domenica e che il debba corrispondere alla _1
la somma di 150,00 Euro mensili, a titolo di contributo per il mantenimento CP_1
pag. 7/8 ordinario del figlio minore, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita.
8- La reciproca soccombenza induce all'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-In parziale riforma della sentenza n. 114/2024 del 8-13 maggio 2024 del Tribunale di
Bologna, dispone che possa tenere con sé il figlio, nei week end, di sua Parte_1
spettanza dalle ore 9.30 del sabato fino alle ore 22.00 della domenica;
dispone che il debba corrispondere alla la somma di 150,00 Euro mensili, a titolo _1 CP_1
di contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore, da versarsi entro il giorno
5 di ogni mese e annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita.
II- Ferma, nel resto, l'impugnata sentenza, dichiara interamente compensate, tra le parti,
le spese di entrambi i gradi.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 6
febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Antonella Allegra
pag. 8/8