TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/03/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 26.07.2024 al n. 3992 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Ernest Hemingway n.114 C.F._1 presso lo studio dell'avv.to Rocco Migliaccio, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO nato a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in sito in Sant'Anastasia (NA) alla Piazza Cattaneo n. 9 presso lo studio degli avv.ti Marco Castaldo e Rosina Boccarusso, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di LA;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 12.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.07.2024 la signora , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con il signor il 04.04.1998 in Napoli (atto n. 19– Parte II– Serie A – Controparte_1
Sez. A - anno 1998) e che dalla loro unione sono nati due figli: , nata a [...] il CP_2
25.08.1999, e , nato ad [...] il [...], esponeva che il Tribunale di Controparte_3
LA aveva emesso in data 08.01.2020 decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi n. 186/2020. Deduceva, altresì, che la figlia maggiorenne, è iscritta CP_2 all'università “La Sapienza” di Roma presso cui si reca quotidianamente per la frequentazione mentre il minore frequenta la terza media e che, pertanto, rispetto al tempo della separazione, i costi per il sostentamento della prole erano aumentati. Deduceva altresì che il resistente, oltre al reddito dal proprio lavoro, sarebbe percettore di rendite derivanti dalla locazione di un negozio e di due locali deposito.
Sulla scorta delle predette deduzioni, la ricorrente instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, conferma dell'assegnazione della casa familiare in proprio favore, affido congiunto del minore con regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, Controparte_3
contributo al mantenimento di entrambi i figli nella misura di € 1.000,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, con rinuncia da parte della ricorrente all'assegno divorzile;
vinte le spese di lite.
Si costituiva il resistente, il quale instava per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, conferma dell'affido condiviso del minore con collocazione privilegiata presso la Controparte_3
madre e regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, contributo al mantenimento dei figli, da porre a proprio carico, nella misura di € 600,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
vinte le spese di lite.
Sentite le parti all'udienza di comparizione del 12.03.2025, il Giudice, risultato vano il tentativo di conciliazione, riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti;
agli atti, inoltre, è stato prodotto il decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi n. 186/2020 emesso dal Tribunale di LA in data 08.01.2020.
Quanto all'affidamento del minore, risulta inalterata la situazione dalla separazione dei coniugi. In particolare, non sono emerse carenze nell'idoneità alla cura della prole in capo ad entrambi i genitori né tantomeno sono stati dedotti dalle parti comportamenti pregiudizievoli nell'interesse della prole.
Pertanto, questo tribunale ritiene di confermare l'affido del minore ad entrambi i Controparte_3
genitori con collocamento preferenziale presso la madre . Parte_1
La casa familiare sita in Brusciano (NA) alla Via Camillo Cucca n. 102 andrà assegnata alla signora quale genitore presso cui è collocato il figlio minore. Parte_1
Quanto ai tempi di permanenza del minore con il padre, il signor previo accordo Controparte_1
con la ricorrente, potrà vedere e tenere con sé il figlio per due pomeriggi a settimana Controparte_3
dalle ore 18.30 alle 20.00 e, in caso di mancato accordo, tenuto conto delle esigenze scolastiche, sportive e ludiche del figlio, il martedì e giovedì dalle 18.30 alle 20.00; fine settimana alternati dalle ore 20.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica;
durante le vacanze natalizie, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore dalle ore 10.00 del 23 dicembre alle ore 19.00 del 30 dicembre oppure dalle ore 19.00 del 30 dicembre alle ore 20.00 del 6 gennaio, secondo in criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi;
per le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
il minore potrà trascorrere la festa del papà con il padre e la festa della mamma con la madre;
il compleanno e l'onomastico del padre con lo stesso ed il compleanno e l'onomastico della madre con la stessa;
il minore potrà trascorrere il proprio compleanno con entrambi i genitori e, in caso di mancato accordo, un anno con il padre e l'altro con la madre, secondo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il minore per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare con la ricorrente entro il 31 maggio di ogni anno.
Circa le questioni economiche, le risultanze processuali hanno evidenziato che: 1) la ricorrente vive, unitamente ai figli, nella casa coniugale, di sua proprietà esclusiva;
lavora come infermiera e percepisce un reddito annuo netta di circa € 24.000,00; 2) il resistente vive presso l'abitazione della sorella collaborando al pagamento delle spese abitative, lavora come operaio e percepisce un reddito annuo netto di circa € 18.600,00; è proprietario di un appartamento sito in Sant'Anastasia (NA) nonché di due locali, uso deposito, non locati ricevuti per testamento;
ha dedotto, inoltre, di seguire uno specifico trattamento odontoiatrico per un costo complessivo preventivato di circa € 8.000,00
(cfr. preventivo in atti).
Orbene, considerata la rivalutazione monetaria dal tempo della separazione, le verosimili maggiori esigenze della prole, soprattutto della figlia che studia a Roma, la circostanza che CP_2
l'appartamento verosimilmente non locato, viste le foto, è potenzialmente produttivo di reddito così come anche i locali depositi, che ben potrebbero essere messi in vendita o locati, rilevato che di fatti oggi ciò non avviene, mentre il negozio locato risulta per testamento effettivamente lasciato alla sorella del , si stima congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento dei figli e versando alla ricorrente, entro il giorno 5 di CP_2 Controparte_3 goni mese, la somma di € 650,00 con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione.
Tale somma è rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo. I genitori dovranno altresì contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie in favore della prole individuate e regolamentate in conformità al protocollo tra il
Tribunale di LA e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di LA del 20.5.2021.
Nulla per le spese di lite stante la natura della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
[...
e il 04.04.1998 in Napoli (atto n. 19– Parte II– Serie A – Sez. A - anno 1998); Controparte_1
b) affida il minore ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la Controparte_3
madre ; Parte_1
c) assegna la casa familiare sita in Brusciano (NA) alla Via Camillo Cucca n. 102 alla signora
; Parte_1
d) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1
e versando alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di CP_2 Controparte_3
€ 650,00, importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
e) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie sostenute per i figli e , così come individuate e CP_2 Controparte_3
regolamentate in conformità al Protocollo d'Intesa approvato nel Maggio 2021 dal Tribunale di LA con il COA;
g) compensa le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in LA nella camera di consiglio del 19.03.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 26.07.2024 al n. 3992 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Ernest Hemingway n.114 C.F._1 presso lo studio dell'avv.to Rocco Migliaccio, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO nato a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in sito in Sant'Anastasia (NA) alla Piazza Cattaneo n. 9 presso lo studio degli avv.ti Marco Castaldo e Rosina Boccarusso, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di LA;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 12.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.07.2024 la signora , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con il signor il 04.04.1998 in Napoli (atto n. 19– Parte II– Serie A – Controparte_1
Sez. A - anno 1998) e che dalla loro unione sono nati due figli: , nata a [...] il CP_2
25.08.1999, e , nato ad [...] il [...], esponeva che il Tribunale di Controparte_3
LA aveva emesso in data 08.01.2020 decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi n. 186/2020. Deduceva, altresì, che la figlia maggiorenne, è iscritta CP_2 all'università “La Sapienza” di Roma presso cui si reca quotidianamente per la frequentazione mentre il minore frequenta la terza media e che, pertanto, rispetto al tempo della separazione, i costi per il sostentamento della prole erano aumentati. Deduceva altresì che il resistente, oltre al reddito dal proprio lavoro, sarebbe percettore di rendite derivanti dalla locazione di un negozio e di due locali deposito.
Sulla scorta delle predette deduzioni, la ricorrente instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, conferma dell'assegnazione della casa familiare in proprio favore, affido congiunto del minore con regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, Controparte_3
contributo al mantenimento di entrambi i figli nella misura di € 1.000,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, con rinuncia da parte della ricorrente all'assegno divorzile;
vinte le spese di lite.
Si costituiva il resistente, il quale instava per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, conferma dell'affido condiviso del minore con collocazione privilegiata presso la Controparte_3
madre e regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, contributo al mantenimento dei figli, da porre a proprio carico, nella misura di € 600,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
vinte le spese di lite.
Sentite le parti all'udienza di comparizione del 12.03.2025, il Giudice, risultato vano il tentativo di conciliazione, riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti;
agli atti, inoltre, è stato prodotto il decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi n. 186/2020 emesso dal Tribunale di LA in data 08.01.2020.
Quanto all'affidamento del minore, risulta inalterata la situazione dalla separazione dei coniugi. In particolare, non sono emerse carenze nell'idoneità alla cura della prole in capo ad entrambi i genitori né tantomeno sono stati dedotti dalle parti comportamenti pregiudizievoli nell'interesse della prole.
Pertanto, questo tribunale ritiene di confermare l'affido del minore ad entrambi i Controparte_3
genitori con collocamento preferenziale presso la madre . Parte_1
La casa familiare sita in Brusciano (NA) alla Via Camillo Cucca n. 102 andrà assegnata alla signora quale genitore presso cui è collocato il figlio minore. Parte_1
Quanto ai tempi di permanenza del minore con il padre, il signor previo accordo Controparte_1
con la ricorrente, potrà vedere e tenere con sé il figlio per due pomeriggi a settimana Controparte_3
dalle ore 18.30 alle 20.00 e, in caso di mancato accordo, tenuto conto delle esigenze scolastiche, sportive e ludiche del figlio, il martedì e giovedì dalle 18.30 alle 20.00; fine settimana alternati dalle ore 20.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica;
durante le vacanze natalizie, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore dalle ore 10.00 del 23 dicembre alle ore 19.00 del 30 dicembre oppure dalle ore 19.00 del 30 dicembre alle ore 20.00 del 6 gennaio, secondo in criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi;
per le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
il minore potrà trascorrere la festa del papà con il padre e la festa della mamma con la madre;
il compleanno e l'onomastico del padre con lo stesso ed il compleanno e l'onomastico della madre con la stessa;
il minore potrà trascorrere il proprio compleanno con entrambi i genitori e, in caso di mancato accordo, un anno con il padre e l'altro con la madre, secondo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il minore per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare con la ricorrente entro il 31 maggio di ogni anno.
Circa le questioni economiche, le risultanze processuali hanno evidenziato che: 1) la ricorrente vive, unitamente ai figli, nella casa coniugale, di sua proprietà esclusiva;
lavora come infermiera e percepisce un reddito annuo netta di circa € 24.000,00; 2) il resistente vive presso l'abitazione della sorella collaborando al pagamento delle spese abitative, lavora come operaio e percepisce un reddito annuo netto di circa € 18.600,00; è proprietario di un appartamento sito in Sant'Anastasia (NA) nonché di due locali, uso deposito, non locati ricevuti per testamento;
ha dedotto, inoltre, di seguire uno specifico trattamento odontoiatrico per un costo complessivo preventivato di circa € 8.000,00
(cfr. preventivo in atti).
Orbene, considerata la rivalutazione monetaria dal tempo della separazione, le verosimili maggiori esigenze della prole, soprattutto della figlia che studia a Roma, la circostanza che CP_2
l'appartamento verosimilmente non locato, viste le foto, è potenzialmente produttivo di reddito così come anche i locali depositi, che ben potrebbero essere messi in vendita o locati, rilevato che di fatti oggi ciò non avviene, mentre il negozio locato risulta per testamento effettivamente lasciato alla sorella del , si stima congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento dei figli e versando alla ricorrente, entro il giorno 5 di CP_2 Controparte_3 goni mese, la somma di € 650,00 con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione.
Tale somma è rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo. I genitori dovranno altresì contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie in favore della prole individuate e regolamentate in conformità al protocollo tra il
Tribunale di LA e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di LA del 20.5.2021.
Nulla per le spese di lite stante la natura della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
[...
e il 04.04.1998 in Napoli (atto n. 19– Parte II– Serie A – Sez. A - anno 1998); Controparte_1
b) affida il minore ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la Controparte_3
madre ; Parte_1
c) assegna la casa familiare sita in Brusciano (NA) alla Via Camillo Cucca n. 102 alla signora
; Parte_1
d) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1
e versando alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di CP_2 Controparte_3
€ 650,00, importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
e) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie sostenute per i figli e , così come individuate e CP_2 Controparte_3
regolamentate in conformità al Protocollo d'Intesa approvato nel Maggio 2021 dal Tribunale di LA con il COA;
g) compensa le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in LA nella camera di consiglio del 19.03.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)