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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/12/2025, n. 2588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2588 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NN UI Di AF ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5869/2024, assunta in decisione all'udienza del
28/11/2025, svoltasi con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., promossa da:
(C.F. , nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa in virtù della procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Daniela Caponi e dall'avv. Claudia Foschini, ed elettivamente domiciliata presso gli studi delle suddette procuratrici, siti in Velletri, via
San Biagio n. 113, nonché in Velletri, via del Comune n. 35.
ATTRICE – OPPONENTE
Contro
, (C.F. ), nella qualità di titolare dell'impresa CP_1 C.F._2
individuale “ ”, con sede in Genzano di Roma, viale Controparte_2
Francia n. 23, rappresentato e difeso dall'avv. AN IN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Genzano di Roma, via Molise n. 10, come da procura in calce all'atto di precetto.
e
CC NF (C.F.: ), quale procuratore antistatario C.F._3 di , rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Papini, con studio in Velletri, CP_1
via Pietro Fantozzi n. 2, presso il quale è elettivamente domiciliato.
CONVENUTI – OPPOSTI
Oggetto: Opposizione a precetto ex artt. 615 e 617, co. 1, c.p.c.
Conclusioni:
1 Per l'attrice – opponente : “Voglia il Tribunale di Velletri : 1) In via Parte_1 preliminare sospendere l'esecutività del titolo/i comune su cui si fondano entrambi i precetti anche inaudita altera parte, per i motivi indicati in narrativa, ovvero omessa notifica del titolo in forma esecutiva 2) accertare e dichiarare la nullità di entrambi i precetti notificati ex art 140 cpc in data
16.11.24 perché non preceduti dalla notifica del titolo in forma esecutiva alla parte personalmente ex art 137cpc e seg. 3) in subordine accertare e dichiarare non dovute le somme asseritamente conteggiate a titolo di interessi moratori. 4)Con vittoria di spese. Con riserva di articolare e controdedurre e depositare documenti. Ai fini del C.U. dichiara che il valore della controversia è indeterminabile con C.U. € 518,00. Con vittoria di spese”.
Per i convenuti – opposti e IN AN: “Voglia l'Ill.mo Tribunale CP_1 adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: IN VIA PRINCIPALE: Dichiarare inammissibile e/o rigettare perché infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta dalla Sig.ra avverso l'atto di precetto notificato in data 16.11.2024. IN OGNI CASO: Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha opposto i precetti Parte_1 notificati in data 16/11/2024, rispettivamente da e dal procuratore CP_1
antistatario avv. IN AN, con i quali si intima il pagamento della somma complessiva di euro 100.709,94, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n.
1298/2024, con cui il Tribunale di Velletri ha rigettato l'opposizione al D.I. n. 1838/2019.
In particolare, con l'introduzione dell'odierno giudizio, parte opponente eccepisce la nullità dei precetti in questione, stante l'omessa notifica del titolo esecutivo in quanto la menzionata sentenza n. 1298/2024 è stata notificata nei confronti del difensore domiciliatario e non anche alla parte personalmente, nonostante sia stata abrogata la parte dell'art. 479 c.p.c. che prevedeva che se il titolo è costituito da una sentenza, la notificazione, entro l'anno dalla pubblicazione, può essere fatta a norma dell'articolo 170; inoltre, con l'atto di opposizione, contesta l'erroneo calcolo delle Parte_1 somme richieste in quanto comprendenti l'importo di 28.453,83 euro richiesto a titolo di interessi moratori, nonostante non fossero stati concordati tra le parti e non trovino applicazione nel rapporto obbligatorio in essere tra le medesime.
Eseguite le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., erano concessi i termini ex art. 171 ter
c.p.c.
2 Con comparsa di costituzione del 30/01/2025 e del 31/01/2025, si costituivano in giudizio i convenuti opposti, e l'avv. IN AN, i quali hanno chiesto CP_1
dichiararsi l'inammissibilità dell'odierna opposizione in quanto proposta avverso due diversi precetti, notificati da soggetti distinti, nonché, in subordine, il rigetto della doglianza nel merito, in quanto il tolo esecutivo è stato notificato al procuratore dell'opponente ai sensi degli artt. 479 e 170 c.p.c.
All'udienza del 23/05/2025, disattese le istanze cautelari e ravvisato il carattere documentale della trattazione, la causa era rinviata per decisione con modalità cartolari ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 28/11/2025.
Nelle note di udienza autorizzate, l'opponente ha ribadito l'abrogazione parziale dell'art. 479 c.p.c. nella parte in cui rinviava all'art. 170 c.p.c. per la notifica del titolo esecutivo costituito da sentenza, nonché ha replicato alla richiesta di declaratoria di inammissibilità, rilevando che i due precetti opposti traggono origine dal medesimo ed unico titolo esecutivo.
I convenuti – opposti, nelle note depositate, hanno evidenziato l'inammissibilità dell'odierna opposizione per contestare la nullità delle notifiche con il rimedio di cui all'art. 615 c.p.c., nonché la carenza dell'interesse ad agire dell'attrice, stante la sopravvenuta inefficacia dei precetti opposti.
All'esito dell'udienza del 28/11/2025, svoltasi con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la contestazione avente ad oggetto il vizio di notifica del titolo esecutivo deve essere qualificata quale motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 1, c.p.c., in quanto afferente a violazioni di carattere formale.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, l'opposizione così qualificata deve ritenersi tempestiva, essendo stata proposta entro il termine di 20 giorni, in quanto gli atti di precetto sono stati notificati il 16/11/2024 e l'opposizione a precetto è stata notificata il 6/12/2024.
Inoltre, i precetti opposti traggono origine dal medesimo titolo esecutivo e concernono la medesima violazione, non ravvisandosi, perciò, ragioni ostative alla formulazione di un'unica opposizione.
*
Quanto al merito dell'odierno giudizio, il titolo esecutivo costituito dalla sentenza n.
1298/2024, con cui il Tribunale di Velletri ha rigettato l'opposizione al D.I. n. 1838/2019, è
3 stato notificato in data 12/06/2024, sei giorni dopo la pubblicazione della sentenza, al procuratore costituito ai sensi dell'art. 170 c.p.c.
Sul punto, ferma l'abrogazione dell'art. 479 c.p.c. nella parte in cui prevedeva che il titolo esecutivo costituito dalla sentenza andasse notificato nelle forme di cui all'art. 170 c.p.c., si richiama la giurisprudenza di legittimità a mente della quale: “Nel regime dell'art. 479, secondo comma, cod. proc. civ., introdotto dall'art. 2, terzo comma, lett. e), del d.l. 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con mod., nella legge 14 maggio 2005, n. 80, qualora il titolo esecutivo costituito da una sentenza (o da altro provvedimento avente natura di titolo esecutivo) venga notificato al difensore della parte nel giudizio in cui il titolo si è formato, domiciliatosi presso la stessa parte, la notificazione, pur difforme dallo schema legale della suddetta norma per non essere stata indirizzata alla parte personalmente, non può ritenersi nulla, perché è idonea al raggiungimento dello scopo che una notifica eseguita personalmente alla parte medesima avrebbe dovuto raggiungere, cioè quello di determinare la conoscenza del titolo in capo ad essa” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
09/03/2011, n. 5591). Ancora, in ordine alla sanatoria degli atti nulli per raggiungimento dello scopo, la S.C. con sentenza n. 10327/2014 ha ribadito che: “La nullità della notificazione del titolo esecutivo, quand'anche costituito da provvedimento giudiziale, fatta al procuratore costituito nel processo, anziché alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 479, secondo comma, cod. proc. civ., è sanabile in dipendenza del raggiungimento dello scopo, allorché l'intimato abbia comunque sviluppato difese ulteriori rispetto al profilo della mancata notifica di persona, così rivelando un'idonea conoscenza dell'atto, mentre ove non siano addotte contestazioni diverse da quella della nullità della notificazione, la stessa può rilevare soltanto in caso di allegazione, e di eventuale prova, delle specifiche limitazioni o compressioni del diritto di difesa che, anche in rapporto alle peculiarità del caso di specie, ne siano derivate”.
Tanto premesso, nel caso di specie, la notificazione della sentenza nei confronti del procuratore costituito, pur difforme dallo schema legale di cui al novellato artt. 479 c.p.c., deve ritenersi idonea al raggiungimento dello scopo, essendo comunque giunta nella sfera di conoscibilità della destinataria che ha potuto formulare tempestivamente opposizione ex artt. 615 – 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto, svolgendo le proprie difese ed eccependo, altresì, contestazioni ulteriori rispetto alla violazione formale censurata.
Sotto tale profilo, pertanto, l'opposizione merita di essere rigettata.
*
4 Venendo alla contestazione concernente l'erronea richiesta di pagamento degli interessi moratori, la medesima deve essere qualificata quale motivo di opposizione ex art. 615, co.
1, c.p.c. in quanto afferente alla sussistenza stessa del diritto azionato dal creditore.
Nel merito, tale domanda deve essere accolta: infatti, a fronte della contestazione di parte attrice tale per cui non sono dovuti gli interessi moratori di euro 28.453,83, i creditori opposti non hanno spiegato alcuna difesa, né hanno prodotto il titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1298/2024 e il relativo decreto ingiuntivo, non essendo pertanto possibile, in alcun modo, accertare la debenza di tali somme sulla base del titolo esecutivo azionato.
Ne consegue, pertanto, che il creditore opposto , nella qualità di titolare CP_1
dell'impresa individuale “ ”, non può ritenersi legittimato Controparte_2 ad agire per l'importo di euro 28.453,83, richiesto a titolo di interessi moratori.
***
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la parziale fondatezza dell'opposizione giustifica la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita così dispone:
1) Rigetta il motivo di opposizione ex art. 617, co. 1, c.p.c. proposto da Parte_1
concernente la domanda di nullità del precetto per omessa notifica del titolo
[...]
esecutivo;
2) Accoglie il motivo di opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. proposto da Parte_1
concernente la non debenza delle somme richieste a titolo di interessi moratori e,
[...]
per l'effetto, dichiara che , nella qualità di titolare dell'impresa CP_1 individuale “ ”, non ha diritto ad agire limitatamente Controparte_2
all'importo di euro 28.453,83.
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri, lì 23 dicembre 2025
Il Giudice
NN UI Di AF
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NN UI Di AF ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5869/2024, assunta in decisione all'udienza del
28/11/2025, svoltasi con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., promossa da:
(C.F. , nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa in virtù della procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Daniela Caponi e dall'avv. Claudia Foschini, ed elettivamente domiciliata presso gli studi delle suddette procuratrici, siti in Velletri, via
San Biagio n. 113, nonché in Velletri, via del Comune n. 35.
ATTRICE – OPPONENTE
Contro
, (C.F. ), nella qualità di titolare dell'impresa CP_1 C.F._2
individuale “ ”, con sede in Genzano di Roma, viale Controparte_2
Francia n. 23, rappresentato e difeso dall'avv. AN IN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Genzano di Roma, via Molise n. 10, come da procura in calce all'atto di precetto.
e
CC NF (C.F.: ), quale procuratore antistatario C.F._3 di , rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Papini, con studio in Velletri, CP_1
via Pietro Fantozzi n. 2, presso il quale è elettivamente domiciliato.
CONVENUTI – OPPOSTI
Oggetto: Opposizione a precetto ex artt. 615 e 617, co. 1, c.p.c.
Conclusioni:
1 Per l'attrice – opponente : “Voglia il Tribunale di Velletri : 1) In via Parte_1 preliminare sospendere l'esecutività del titolo/i comune su cui si fondano entrambi i precetti anche inaudita altera parte, per i motivi indicati in narrativa, ovvero omessa notifica del titolo in forma esecutiva 2) accertare e dichiarare la nullità di entrambi i precetti notificati ex art 140 cpc in data
16.11.24 perché non preceduti dalla notifica del titolo in forma esecutiva alla parte personalmente ex art 137cpc e seg. 3) in subordine accertare e dichiarare non dovute le somme asseritamente conteggiate a titolo di interessi moratori. 4)Con vittoria di spese. Con riserva di articolare e controdedurre e depositare documenti. Ai fini del C.U. dichiara che il valore della controversia è indeterminabile con C.U. € 518,00. Con vittoria di spese”.
Per i convenuti – opposti e IN AN: “Voglia l'Ill.mo Tribunale CP_1 adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: IN VIA PRINCIPALE: Dichiarare inammissibile e/o rigettare perché infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta dalla Sig.ra avverso l'atto di precetto notificato in data 16.11.2024. IN OGNI CASO: Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha opposto i precetti Parte_1 notificati in data 16/11/2024, rispettivamente da e dal procuratore CP_1
antistatario avv. IN AN, con i quali si intima il pagamento della somma complessiva di euro 100.709,94, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n.
1298/2024, con cui il Tribunale di Velletri ha rigettato l'opposizione al D.I. n. 1838/2019.
In particolare, con l'introduzione dell'odierno giudizio, parte opponente eccepisce la nullità dei precetti in questione, stante l'omessa notifica del titolo esecutivo in quanto la menzionata sentenza n. 1298/2024 è stata notificata nei confronti del difensore domiciliatario e non anche alla parte personalmente, nonostante sia stata abrogata la parte dell'art. 479 c.p.c. che prevedeva che se il titolo è costituito da una sentenza, la notificazione, entro l'anno dalla pubblicazione, può essere fatta a norma dell'articolo 170; inoltre, con l'atto di opposizione, contesta l'erroneo calcolo delle Parte_1 somme richieste in quanto comprendenti l'importo di 28.453,83 euro richiesto a titolo di interessi moratori, nonostante non fossero stati concordati tra le parti e non trovino applicazione nel rapporto obbligatorio in essere tra le medesime.
Eseguite le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., erano concessi i termini ex art. 171 ter
c.p.c.
2 Con comparsa di costituzione del 30/01/2025 e del 31/01/2025, si costituivano in giudizio i convenuti opposti, e l'avv. IN AN, i quali hanno chiesto CP_1
dichiararsi l'inammissibilità dell'odierna opposizione in quanto proposta avverso due diversi precetti, notificati da soggetti distinti, nonché, in subordine, il rigetto della doglianza nel merito, in quanto il tolo esecutivo è stato notificato al procuratore dell'opponente ai sensi degli artt. 479 e 170 c.p.c.
All'udienza del 23/05/2025, disattese le istanze cautelari e ravvisato il carattere documentale della trattazione, la causa era rinviata per decisione con modalità cartolari ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 28/11/2025.
Nelle note di udienza autorizzate, l'opponente ha ribadito l'abrogazione parziale dell'art. 479 c.p.c. nella parte in cui rinviava all'art. 170 c.p.c. per la notifica del titolo esecutivo costituito da sentenza, nonché ha replicato alla richiesta di declaratoria di inammissibilità, rilevando che i due precetti opposti traggono origine dal medesimo ed unico titolo esecutivo.
I convenuti – opposti, nelle note depositate, hanno evidenziato l'inammissibilità dell'odierna opposizione per contestare la nullità delle notifiche con il rimedio di cui all'art. 615 c.p.c., nonché la carenza dell'interesse ad agire dell'attrice, stante la sopravvenuta inefficacia dei precetti opposti.
All'esito dell'udienza del 28/11/2025, svoltasi con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la contestazione avente ad oggetto il vizio di notifica del titolo esecutivo deve essere qualificata quale motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 1, c.p.c., in quanto afferente a violazioni di carattere formale.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, l'opposizione così qualificata deve ritenersi tempestiva, essendo stata proposta entro il termine di 20 giorni, in quanto gli atti di precetto sono stati notificati il 16/11/2024 e l'opposizione a precetto è stata notificata il 6/12/2024.
Inoltre, i precetti opposti traggono origine dal medesimo titolo esecutivo e concernono la medesima violazione, non ravvisandosi, perciò, ragioni ostative alla formulazione di un'unica opposizione.
*
Quanto al merito dell'odierno giudizio, il titolo esecutivo costituito dalla sentenza n.
1298/2024, con cui il Tribunale di Velletri ha rigettato l'opposizione al D.I. n. 1838/2019, è
3 stato notificato in data 12/06/2024, sei giorni dopo la pubblicazione della sentenza, al procuratore costituito ai sensi dell'art. 170 c.p.c.
Sul punto, ferma l'abrogazione dell'art. 479 c.p.c. nella parte in cui prevedeva che il titolo esecutivo costituito dalla sentenza andasse notificato nelle forme di cui all'art. 170 c.p.c., si richiama la giurisprudenza di legittimità a mente della quale: “Nel regime dell'art. 479, secondo comma, cod. proc. civ., introdotto dall'art. 2, terzo comma, lett. e), del d.l. 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con mod., nella legge 14 maggio 2005, n. 80, qualora il titolo esecutivo costituito da una sentenza (o da altro provvedimento avente natura di titolo esecutivo) venga notificato al difensore della parte nel giudizio in cui il titolo si è formato, domiciliatosi presso la stessa parte, la notificazione, pur difforme dallo schema legale della suddetta norma per non essere stata indirizzata alla parte personalmente, non può ritenersi nulla, perché è idonea al raggiungimento dello scopo che una notifica eseguita personalmente alla parte medesima avrebbe dovuto raggiungere, cioè quello di determinare la conoscenza del titolo in capo ad essa” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
09/03/2011, n. 5591). Ancora, in ordine alla sanatoria degli atti nulli per raggiungimento dello scopo, la S.C. con sentenza n. 10327/2014 ha ribadito che: “La nullità della notificazione del titolo esecutivo, quand'anche costituito da provvedimento giudiziale, fatta al procuratore costituito nel processo, anziché alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 479, secondo comma, cod. proc. civ., è sanabile in dipendenza del raggiungimento dello scopo, allorché l'intimato abbia comunque sviluppato difese ulteriori rispetto al profilo della mancata notifica di persona, così rivelando un'idonea conoscenza dell'atto, mentre ove non siano addotte contestazioni diverse da quella della nullità della notificazione, la stessa può rilevare soltanto in caso di allegazione, e di eventuale prova, delle specifiche limitazioni o compressioni del diritto di difesa che, anche in rapporto alle peculiarità del caso di specie, ne siano derivate”.
Tanto premesso, nel caso di specie, la notificazione della sentenza nei confronti del procuratore costituito, pur difforme dallo schema legale di cui al novellato artt. 479 c.p.c., deve ritenersi idonea al raggiungimento dello scopo, essendo comunque giunta nella sfera di conoscibilità della destinataria che ha potuto formulare tempestivamente opposizione ex artt. 615 – 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto, svolgendo le proprie difese ed eccependo, altresì, contestazioni ulteriori rispetto alla violazione formale censurata.
Sotto tale profilo, pertanto, l'opposizione merita di essere rigettata.
*
4 Venendo alla contestazione concernente l'erronea richiesta di pagamento degli interessi moratori, la medesima deve essere qualificata quale motivo di opposizione ex art. 615, co.
1, c.p.c. in quanto afferente alla sussistenza stessa del diritto azionato dal creditore.
Nel merito, tale domanda deve essere accolta: infatti, a fronte della contestazione di parte attrice tale per cui non sono dovuti gli interessi moratori di euro 28.453,83, i creditori opposti non hanno spiegato alcuna difesa, né hanno prodotto il titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1298/2024 e il relativo decreto ingiuntivo, non essendo pertanto possibile, in alcun modo, accertare la debenza di tali somme sulla base del titolo esecutivo azionato.
Ne consegue, pertanto, che il creditore opposto , nella qualità di titolare CP_1
dell'impresa individuale “ ”, non può ritenersi legittimato Controparte_2 ad agire per l'importo di euro 28.453,83, richiesto a titolo di interessi moratori.
***
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la parziale fondatezza dell'opposizione giustifica la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita così dispone:
1) Rigetta il motivo di opposizione ex art. 617, co. 1, c.p.c. proposto da Parte_1
concernente la domanda di nullità del precetto per omessa notifica del titolo
[...]
esecutivo;
2) Accoglie il motivo di opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. proposto da Parte_1
concernente la non debenza delle somme richieste a titolo di interessi moratori e,
[...]
per l'effetto, dichiara che , nella qualità di titolare dell'impresa CP_1 individuale “ ”, non ha diritto ad agire limitatamente Controparte_2
all'importo di euro 28.453,83.
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri, lì 23 dicembre 2025
Il Giudice
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