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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/01/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
8568/2018 avente ad oggetto “buoni fruttiferi postali”
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Maria Maddalena Gaeta, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno, Via Renato De Martino n. 34 – ammesso al Patrocinio
a Spese dello Stato
- Attore –
CONTRO
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv.to Adelina
Bianco, elettivamente domiciliata presso la Filiale di Controparte_2
in Salerno, Via Paradiso di Pastena snc;
[...]
- Convenuta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra conveniva Parte_2
in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, dichiarando di aver Controparte_1
riscosso cinque buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie O n. 40 emesso il
25.03.1996, n. 60 emesso il 9.07.1983, n. 65 emesso il 16.08.1983, n. 23 emesso il 19.02.1983,
n. 39 emesso il 25.03.1983 e ricevendo al momento del rimborso la somma di € 42.882,10,
1 successivamente riscuoteva altri due buoni appartenenti alla serie P n. 219 emesso l'11.07.1985 e n. 213 emesso il 27.06.1985, per i quali riceveva il rimborso della somma di € 15.788,56, somme inferiori rispetto agli interessi previsti e, pertanto, chiedeva la corresponsione dell'ulteriore somma pari ad € 63.536,08 oltre accessori di legge, a titolo interessi e di accertarsi il diritto ad ottenere tale somma, oltre spese e compensi di lite .
Con comparsa si costituiva contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1
dedotto ed eccepito, preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione passiva in quanto i buoni erano stati emessi dalla Prestiti e collocati sul mercato Parte_3
dalla odierna convenuta, in qualità di mero esecutore di un servizio finanziario per conto dello Stato, e pertanto i litisconsorti necessari dovevano necessariamente essere la e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.; nel merito, che le Parte_4
pretese di parte attrice erano infondate. Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183, 6 co. c.p.c., all'udienza del 3.11.2021 il giudizio veniva dichiarato interrotto per effetto della morte di parte attrice.
Con ricorso del 1.12.2021, il giudizio veniva riassunto dal sig. , senza Parte_1
svolgimento di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 19.09.2024 tenuta in modalità cartolare, la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sulla legittimazione passiva
Preliminarmente, eccepisce la propria carenza di legittimazione Controparte_1
passiva in favore di e Prestiti, in qualità di emittente dei buoni fruttiferi Parte_3
postali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale soggetto che regolamenta la prescrizione attraverso la legge ordinaria dello Stato.
L'eccezione è infondata.
Sul punto, va rilevato che , pur assumendo la qualità di mero Controparte_1
collocatore dei buoni postali, svolge nei rapporti con i risparmiatori la qualità di soggetto tenuto a rimborsare i buoni fruttiferi così come si desume dalla stampiglia
2 apposta sul retro dei buoni oggetto di causa i quali espressamente prevedono che “il
presente buono potrà essere riscosso a vista presso l'Ufficio di emissione, e, con preavviso di sei
giorni, in altri Uffici”.
D'altronde in caso di rimborso dei buoni fruttiferi la legittimazione passiva spetta alle
, ente emittente, nel rapporto contrattuale intercorso tra emittente e CP_1
sottoscrittore, (Cass. civ. n. 13979/2007). Pertanto, i dati riportati sui moduli cartacei dei buoni rappresentano le condizioni contrattuali che regolano le obbligazioni tra le parti.
Nel merito
La domanda non è fondata e pertanto deve essere rigettata.
L'originaria attrice, in proprio e nella qualità di erede del defunto coniuge, sig. R_
, riferiva di aver ricevuto in data 02.04.2014, da il pagamento
[...] Controparte_1
della somma di euro 42.882,10 a titolo di rimborso dei buoni fruttiferi postali n: 40
emesso il 25.03.1983, serie O N. OP 242 R8OY CPFR;
60 emesso il 29.07.1983 serie O N.
OP 243 R8OY; n. 65 emesso il 16.08.1983, serie O N. OP 244 R8OY CPFR;
23 emesso il
19.02.1983 serie O N. OP 245 ROY;
39 emesso il 25.03.1983 serie ON.OP 246 R8OY CPFR.
Inoltre, in data 24.09.2016 riceveva da l'ulteriore somma di euro Controparte_1
15.788,56 a titolo di rimborso dei buoni fruttiferi postali n.: 219 emesso il 11.07.1985 serie
P N. OP RBOY CPFR;
213 emesso il 27.06.1985 serie P N.OP 56 RBOY CPFR.
La stessa eccepiva che nell'eseguire il rimborso de quo aveva operato una CP_1
indebita ed ingiusta riduzione degli interessi dovuti, senza alcuna preventiva comunicazione a essa deducente e, per l'effetto, corrispondeva interessi in misura inferiore a quella pattuita ed indicata sul retro dei certificati relativi ai buoni fruttiferi suindicati.
di contro, giustificava la mancata liquidazione di quanto indicato Controparte_1
su ciascun buono, rappresentando che, come consentito dall'art. 173 D.P.R. n. 156/1973
(all'epoca vigente), prima dell'emissione dei buoni in oggetto, era intervenuto il D.M.
del Tesoro del 13 giugno 1986 che aveva variato (riducendolo) il saggio d'interesse dei buoni anche con riferimento alle serie precedenti.
3 Questo giudice rileva, come già affermato in altre pronunce e in casi analoghi, che la fattispecie in esame si riferisce a buoni postali della serie O/P espressamente compresi nell'intervento di Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio” di cui al sopravvenuto D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986 (pubblicato su
Gazz.Uff. del 28 agosto 1986, n. 148). In forza dell'art. 6 di tale D.M., sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera
"Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q". Il suddetto intervento di modifica trova la propria fonte di legittimità nell'art. 173 del D.P.R. 29/03/1973 n. 156 (come sostituito dal D.L. n. 460 del 30 settembre 1974, convertito nella legge n. 588 del 25
novembre 1974), vigente all'epoca dei fatti di causa ed applicabile al presente giudizio.
Più precisamente, l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 è stato abrogato dall'art. 7 del D. lgs n. 284 del 30.07.1999, che ha tuttavia espressamente salvato la sua efficacia nei confronti di tutti i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti.
L'art. 173 del D.P.R. n. 156/1974 prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi - disposte con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello delle da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale - Controparte_3
avrebbero potuto avere effetto non solo per i buoni di nuova emissione, ma anche nei confronti dei buoni già emessi in precedenza (dovendosi, in questo caso, considerare questi ultimi rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie). Il comma 3 del medesimo articolo precisava, inoltre, che gli interessi sarebbero stati corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni, la quale, però, per i titoli i cui tassi fossero stati modificati dopo l'emissione, era da intendersi integrata da altra tabella (destinata evidentemente a riportare le accennate modifiche) messa a disposizione presso gli uffici postali. In altri termini, in base alle disposizioni richiamate, al momento dell'acquisto dei buoni postali fruttiferi di cui è causa, era possibile (e dunque anche prevedibile) che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali medesimi subisse,
medio tempore, variazioni (migliorative o peggiorative per i singoli risparmiatori con
4 riferimento al tasso degli interessi originariamente previsto sui buoni) per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali.
Pertanto, in forza di quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29/03/1973 n. 156 modificato nel 1974, con il D.M. del 13 giugno 1986, si è realizzata una (etero)integrazione di fonte legale del rapporto (di natura privatistica) intercorrente tra il risparmiatore e
[...]
ai sensi degli art. 1374 c.c. e 1339 c.c., il che ha comportato una automatica CP_1
sostituzione dei tassi di interesse pattuiti al momento dell'acquisto con quelli indicati nel D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986.
Ciò posto, si evidenzia che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno di recente affermato la insostenibilità della tesi secondo la quale la disciplina applicabile ai buoni postali emessi all'epoca in cui era in vigore l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 sia quella vigente al momento della riscossione, poiché la norma abrogatrice del D.P.R. n. 156/1973
ha espressamente stabilito, come si è sopra evidenziato, che i rapporti già in essere continuano a essere regolati dalle norme anteriori (Cass. S.U. n. 3963/2019).
Nella medesima pronuncia, è stata inoltre esclusa la rilevanza, ai fini della efficacia della modificazione dei tassi disposta con il D.M. 13 giugno 1986, della concreta messa a disposizione dei risparmiatori della nuova tabella (integrativa di quella apposta sul retro dei buoni). In particolare, la Corte di Cassazione ha fatto rilevare come sia erroneo ritenere che la messa a disposizione della nuova tabella costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore.
Inoltre, osserva il Giudicante che l'esistenza del potere del Ministro di intervenire unilateralmente sui tassi pattuiti contrattualmente, trattandosi di un elemento normativo - caratterizzante quel genere di titoli - già vigente al momento dell'acquisto,
non contrasta con la tutela dell'affidamento ingenerato nei risparmiatori: invero, tale possibilità era contemplata dal testo contrattuale conosciuto e conoscibile da parte del cliente/risparmiatore. In altri termini, sottoscrivendo i buoni postali fruttiferi emessi nel
1987, nella vigenza della normativa pregressa di cui al cit. D.P.R. n.156/73, “il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per
5 effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli” (così Cass. S.U. n.
13979/07 in motivazione e nei medesimi termini anche Cass. S.U. n. 3963/2019).
Infine, come chiarito anche dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 3963/2019, nessuna violazione dei principi di correttezza è ravvisabile nella condotta tenuta dal soggetto responsabile della collocazione dei buoni postali fruttiferi al momento della sottoscrizione dei buoni stessi da parte dell'attore, il quale era tenuto a conoscere la caratteristica di variabilità dei rendimenti correlati ad essi, così come, più in generale,
l'integrale disciplina dei buoni postali, legislativamente stabilita. Infatti, nella suddetta pronuncia, la Corte di Cassazione, nel negare la estensibilità a degli Controparte_1
obblighi informativi stabiliti a tutela dei consumatori, ha precisato come la normativa relativa ai buoni postali, intesa a incidere autoritariamente sul contratto, si giustifica
“con la soggettività statuale del soggetto emittente e con le garanzie derivanti da tale profilo soggettivo” e ha dato rilievo, da un lato, alla facoltà per il risparmiatore, in caso di variazione del tasso, di riscuotere immediatamente il titolo percependo gli interessi corrispondenti alla originaria fissazione portata dal titolo stesso e, dall'altro lato, al diritto del risparmiatore che non intendesse disinvestire nonostante la sopravvenuta variazione del tasso di interesse, di ricevere, al momento dell'esercizio del suo diritto a riscuotere il proprio credito, l'importo degli interessi corrispondenti al tasso indicato nel titolo, sino alla data della variazione.
Dalle considerazioni che precedono, emerge che i buoni postali nella titolarità di parte attrice non possono essere liquidati nella misura richiesta dovendosi rispettare quanto previsto dal D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
In considerazione della evoluzione giurisprudenziale avvenuta nel corso del processo e del rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, le spese di lite meritano di essere integralmente compensate.
6 Quanto alla richiesta di liquidazione del compenso avanzata dall'avv. Maria Maddalena
Gaeta per essere parte attrice ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, si provvede come da separato decreto di liquidazione.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1)Rigetta la domanda.
2)Spese integralmente compensate .
3) Provvede come da separato decreto alla liquidazione del compenso del procuratore di parte attrice ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
Salerno, 22.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
8568/2018 avente ad oggetto “buoni fruttiferi postali”
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Maria Maddalena Gaeta, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno, Via Renato De Martino n. 34 – ammesso al Patrocinio
a Spese dello Stato
- Attore –
CONTRO
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv.to Adelina
Bianco, elettivamente domiciliata presso la Filiale di Controparte_2
in Salerno, Via Paradiso di Pastena snc;
[...]
- Convenuta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra conveniva Parte_2
in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, dichiarando di aver Controparte_1
riscosso cinque buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie O n. 40 emesso il
25.03.1996, n. 60 emesso il 9.07.1983, n. 65 emesso il 16.08.1983, n. 23 emesso il 19.02.1983,
n. 39 emesso il 25.03.1983 e ricevendo al momento del rimborso la somma di € 42.882,10,
1 successivamente riscuoteva altri due buoni appartenenti alla serie P n. 219 emesso l'11.07.1985 e n. 213 emesso il 27.06.1985, per i quali riceveva il rimborso della somma di € 15.788,56, somme inferiori rispetto agli interessi previsti e, pertanto, chiedeva la corresponsione dell'ulteriore somma pari ad € 63.536,08 oltre accessori di legge, a titolo interessi e di accertarsi il diritto ad ottenere tale somma, oltre spese e compensi di lite .
Con comparsa si costituiva contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1
dedotto ed eccepito, preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione passiva in quanto i buoni erano stati emessi dalla Prestiti e collocati sul mercato Parte_3
dalla odierna convenuta, in qualità di mero esecutore di un servizio finanziario per conto dello Stato, e pertanto i litisconsorti necessari dovevano necessariamente essere la e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.; nel merito, che le Parte_4
pretese di parte attrice erano infondate. Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183, 6 co. c.p.c., all'udienza del 3.11.2021 il giudizio veniva dichiarato interrotto per effetto della morte di parte attrice.
Con ricorso del 1.12.2021, il giudizio veniva riassunto dal sig. , senza Parte_1
svolgimento di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 19.09.2024 tenuta in modalità cartolare, la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sulla legittimazione passiva
Preliminarmente, eccepisce la propria carenza di legittimazione Controparte_1
passiva in favore di e Prestiti, in qualità di emittente dei buoni fruttiferi Parte_3
postali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale soggetto che regolamenta la prescrizione attraverso la legge ordinaria dello Stato.
L'eccezione è infondata.
Sul punto, va rilevato che , pur assumendo la qualità di mero Controparte_1
collocatore dei buoni postali, svolge nei rapporti con i risparmiatori la qualità di soggetto tenuto a rimborsare i buoni fruttiferi così come si desume dalla stampiglia
2 apposta sul retro dei buoni oggetto di causa i quali espressamente prevedono che “il
presente buono potrà essere riscosso a vista presso l'Ufficio di emissione, e, con preavviso di sei
giorni, in altri Uffici”.
D'altronde in caso di rimborso dei buoni fruttiferi la legittimazione passiva spetta alle
, ente emittente, nel rapporto contrattuale intercorso tra emittente e CP_1
sottoscrittore, (Cass. civ. n. 13979/2007). Pertanto, i dati riportati sui moduli cartacei dei buoni rappresentano le condizioni contrattuali che regolano le obbligazioni tra le parti.
Nel merito
La domanda non è fondata e pertanto deve essere rigettata.
L'originaria attrice, in proprio e nella qualità di erede del defunto coniuge, sig. R_
, riferiva di aver ricevuto in data 02.04.2014, da il pagamento
[...] Controparte_1
della somma di euro 42.882,10 a titolo di rimborso dei buoni fruttiferi postali n: 40
emesso il 25.03.1983, serie O N. OP 242 R8OY CPFR;
60 emesso il 29.07.1983 serie O N.
OP 243 R8OY; n. 65 emesso il 16.08.1983, serie O N. OP 244 R8OY CPFR;
23 emesso il
19.02.1983 serie O N. OP 245 ROY;
39 emesso il 25.03.1983 serie ON.OP 246 R8OY CPFR.
Inoltre, in data 24.09.2016 riceveva da l'ulteriore somma di euro Controparte_1
15.788,56 a titolo di rimborso dei buoni fruttiferi postali n.: 219 emesso il 11.07.1985 serie
P N. OP RBOY CPFR;
213 emesso il 27.06.1985 serie P N.OP 56 RBOY CPFR.
La stessa eccepiva che nell'eseguire il rimborso de quo aveva operato una CP_1
indebita ed ingiusta riduzione degli interessi dovuti, senza alcuna preventiva comunicazione a essa deducente e, per l'effetto, corrispondeva interessi in misura inferiore a quella pattuita ed indicata sul retro dei certificati relativi ai buoni fruttiferi suindicati.
di contro, giustificava la mancata liquidazione di quanto indicato Controparte_1
su ciascun buono, rappresentando che, come consentito dall'art. 173 D.P.R. n. 156/1973
(all'epoca vigente), prima dell'emissione dei buoni in oggetto, era intervenuto il D.M.
del Tesoro del 13 giugno 1986 che aveva variato (riducendolo) il saggio d'interesse dei buoni anche con riferimento alle serie precedenti.
3 Questo giudice rileva, come già affermato in altre pronunce e in casi analoghi, che la fattispecie in esame si riferisce a buoni postali della serie O/P espressamente compresi nell'intervento di Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio” di cui al sopravvenuto D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986 (pubblicato su
Gazz.Uff. del 28 agosto 1986, n. 148). In forza dell'art. 6 di tale D.M., sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera
"Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q". Il suddetto intervento di modifica trova la propria fonte di legittimità nell'art. 173 del D.P.R. 29/03/1973 n. 156 (come sostituito dal D.L. n. 460 del 30 settembre 1974, convertito nella legge n. 588 del 25
novembre 1974), vigente all'epoca dei fatti di causa ed applicabile al presente giudizio.
Più precisamente, l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 è stato abrogato dall'art. 7 del D. lgs n. 284 del 30.07.1999, che ha tuttavia espressamente salvato la sua efficacia nei confronti di tutti i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti.
L'art. 173 del D.P.R. n. 156/1974 prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi - disposte con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello delle da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale - Controparte_3
avrebbero potuto avere effetto non solo per i buoni di nuova emissione, ma anche nei confronti dei buoni già emessi in precedenza (dovendosi, in questo caso, considerare questi ultimi rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie). Il comma 3 del medesimo articolo precisava, inoltre, che gli interessi sarebbero stati corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni, la quale, però, per i titoli i cui tassi fossero stati modificati dopo l'emissione, era da intendersi integrata da altra tabella (destinata evidentemente a riportare le accennate modifiche) messa a disposizione presso gli uffici postali. In altri termini, in base alle disposizioni richiamate, al momento dell'acquisto dei buoni postali fruttiferi di cui è causa, era possibile (e dunque anche prevedibile) che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali medesimi subisse,
medio tempore, variazioni (migliorative o peggiorative per i singoli risparmiatori con
4 riferimento al tasso degli interessi originariamente previsto sui buoni) per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali.
Pertanto, in forza di quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29/03/1973 n. 156 modificato nel 1974, con il D.M. del 13 giugno 1986, si è realizzata una (etero)integrazione di fonte legale del rapporto (di natura privatistica) intercorrente tra il risparmiatore e
[...]
ai sensi degli art. 1374 c.c. e 1339 c.c., il che ha comportato una automatica CP_1
sostituzione dei tassi di interesse pattuiti al momento dell'acquisto con quelli indicati nel D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986.
Ciò posto, si evidenzia che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno di recente affermato la insostenibilità della tesi secondo la quale la disciplina applicabile ai buoni postali emessi all'epoca in cui era in vigore l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 sia quella vigente al momento della riscossione, poiché la norma abrogatrice del D.P.R. n. 156/1973
ha espressamente stabilito, come si è sopra evidenziato, che i rapporti già in essere continuano a essere regolati dalle norme anteriori (Cass. S.U. n. 3963/2019).
Nella medesima pronuncia, è stata inoltre esclusa la rilevanza, ai fini della efficacia della modificazione dei tassi disposta con il D.M. 13 giugno 1986, della concreta messa a disposizione dei risparmiatori della nuova tabella (integrativa di quella apposta sul retro dei buoni). In particolare, la Corte di Cassazione ha fatto rilevare come sia erroneo ritenere che la messa a disposizione della nuova tabella costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore.
Inoltre, osserva il Giudicante che l'esistenza del potere del Ministro di intervenire unilateralmente sui tassi pattuiti contrattualmente, trattandosi di un elemento normativo - caratterizzante quel genere di titoli - già vigente al momento dell'acquisto,
non contrasta con la tutela dell'affidamento ingenerato nei risparmiatori: invero, tale possibilità era contemplata dal testo contrattuale conosciuto e conoscibile da parte del cliente/risparmiatore. In altri termini, sottoscrivendo i buoni postali fruttiferi emessi nel
1987, nella vigenza della normativa pregressa di cui al cit. D.P.R. n.156/73, “il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per
5 effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli” (così Cass. S.U. n.
13979/07 in motivazione e nei medesimi termini anche Cass. S.U. n. 3963/2019).
Infine, come chiarito anche dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 3963/2019, nessuna violazione dei principi di correttezza è ravvisabile nella condotta tenuta dal soggetto responsabile della collocazione dei buoni postali fruttiferi al momento della sottoscrizione dei buoni stessi da parte dell'attore, il quale era tenuto a conoscere la caratteristica di variabilità dei rendimenti correlati ad essi, così come, più in generale,
l'integrale disciplina dei buoni postali, legislativamente stabilita. Infatti, nella suddetta pronuncia, la Corte di Cassazione, nel negare la estensibilità a degli Controparte_1
obblighi informativi stabiliti a tutela dei consumatori, ha precisato come la normativa relativa ai buoni postali, intesa a incidere autoritariamente sul contratto, si giustifica
“con la soggettività statuale del soggetto emittente e con le garanzie derivanti da tale profilo soggettivo” e ha dato rilievo, da un lato, alla facoltà per il risparmiatore, in caso di variazione del tasso, di riscuotere immediatamente il titolo percependo gli interessi corrispondenti alla originaria fissazione portata dal titolo stesso e, dall'altro lato, al diritto del risparmiatore che non intendesse disinvestire nonostante la sopravvenuta variazione del tasso di interesse, di ricevere, al momento dell'esercizio del suo diritto a riscuotere il proprio credito, l'importo degli interessi corrispondenti al tasso indicato nel titolo, sino alla data della variazione.
Dalle considerazioni che precedono, emerge che i buoni postali nella titolarità di parte attrice non possono essere liquidati nella misura richiesta dovendosi rispettare quanto previsto dal D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
In considerazione della evoluzione giurisprudenziale avvenuta nel corso del processo e del rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, le spese di lite meritano di essere integralmente compensate.
6 Quanto alla richiesta di liquidazione del compenso avanzata dall'avv. Maria Maddalena
Gaeta per essere parte attrice ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, si provvede come da separato decreto di liquidazione.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1)Rigetta la domanda.
2)Spese integralmente compensate .
3) Provvede come da separato decreto alla liquidazione del compenso del procuratore di parte attrice ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
Salerno, 22.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
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