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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/05/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 254/2025
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Il Presidente delegato, dott. Roberto Aponte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 254/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Marchese del Foro di Milano (C.F.: ), elettivamente domiciliato presso C.F._2
il difensore in Milano alla via Montevideo n. 5 (pec: Email_1
- fax: 02.89406448) ricorrente contro
, in persona del Ministro in carica, nel domicilio legale Controparte_1 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato convenuto contumace
CONCLUSIONI
Il ricorrente: chiede che la Corte d'appello di Milano, contrariis reiectis, voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare e/o revocare la statuizione in ordine alla revoca ex art. 120 e 136 com- ma 2° D.lgs n. 115/2002 dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato conces- so al Sig. dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano con delibera Parte_1
25/5/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. All'esito di giudizio condotto con rito locatizio, questa Corte, con sentenza il cui dispo- sitivo è stato letto all'udienza del giorno 11/12/2024 e depositata il 9/1/2024, ha rigettato l'appello proposto da contro la sentenza con la quale il Tribunale di Milano ha Parte_1
pagina 1 di 5 revocato il decreto ingiuntivo dell'importo di € 9.955,69 ottenuto dallo stesso nei Parte_1
confronti di per canoni di locazione, spese condominiali e risarcimento danni CP_2
richiesti con riferimento alla locazione di un appartamento sito in Zibido San Giacomo, e ha condannato il conduttore al pagamento della minor somma di € 450,00 a “titolo di canone od indennità ex art. 1591 c.c. riferiti al mese di giugno 2021”. Con la stessa sentenza, la Corte ha revocato il beneficio del patrocinio a spese dello Stato per la proposizione dell'appello concesso all'appellante dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano con delibera del 2/5/2024 sul rilievo che “l'aver proposto l'impugnazione avverso un provvedimento di rigetto ben argomen- tato, insistendo colpevolmente in tesi giuridiche inconsistenti - contrarie alle risultanze docu- mentali in atti e prive di appiglio normativo - già reputate manifestamente infondate dal primo giudice con motivazione adeguata ed esaustiva che avrebbe potuto essere apprezzata dall'ap- pellante in modo da evitare la proposizione dell'infondato gravame”, integrava la colpa grave di cui all'art. 136, secondo comma, del DPR 115/2002.
2. con ricorso depositato il 29/1/2025, ha proposto opposizione contro il Parte_1 provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio deducendo di avere richiesto, con l'appello, l'accoglimento di una tesi fondata su una circostanza (l'inadempimento, da parte del conduttore, della transazione conclusa dalle parti dopo lo sfratto per morosità) di fatto non con- testata;
che la Corte d'Appello, nel rigettare l'impugnazione, ha fondato la propria decisione sull'attribuzione alla transazione, in via interpretativa, di carattere novativo;
che con l'appello erano state specificamente contestati i passaggi argomentativi della sentenza impugnata;
che, in conclusione, nella sua condotta processuale non era ravvisabile “colpa grave”, sussistente solo allorché la violazione dell'obbligo di diligenza è particolarmente grossolana, con un discosta- mento molto evidente del comportamento dell'agente dalle regole di diligenza, prudenza e peri- zia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare.
3. All'udienza odierna, nella contumacia del , il ricorrente ha ri- Controparte_1 nunciato al termine per il deposito di note difensive e, all'esito della discussione, la causa è sta- ta trattenuta in decisione.
***
4. Va premesso che la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio non va adot- tata con la sentenza che definisce il giudizio sulla domanda di merito, ma con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, restando comunque tale decreto soggetto pagina 2 di 5 al rimedio dell'opposizione ex art. 170 dello stesso d.P.R., nell'ambito di distinto procedimento che non coinvolge le altre parti del processo “principale”, e piuttosto intercorre unicamente tra colui che aveva chiesto l'ammissione al patrocinio e l'Amministrazione statale (cfr. Cass. n.
29228 del 2017; Cass. n. 3028 del 2018). Ne consegue che il provvedimento di revoca dell'am- missione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato - sia con separato decreto che, come nel caso in esame, all'interno del provvedimento di merito - deve essere sempre con- siderato autonomo e perciò soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l'opposi- zione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011. L'opposizione, per- tanto, è ammissibile.
5. Quanto al merito, ai fini della valutazione della sussistenza o meno dei presupposti per l'adozione del provvedimento di revoca del beneficio dell'opposizione, è indispensabile esami- nare le ragioni esposte dalla Corte a motivazione del rigetto dell'appello.
5.1 La Corte evidenzia, in motivazione, che l'appellante ha articolato motivi di gravame con i quali si è limitato a “reiterare le medesime argomentazioni spese in primo grado, senza cen- surare e confutare specificamente i passaggi motivazionali espressi dal primo giudice per ri- gettare tutte le domande proposte”. In particolare, la Corte osserva che l'appellante “nulla ha contestato né replicato alle ragioni del giudice sottese alla dichiarata efficacia della transazio- ne… laddove il Tribunale ha sottolineato che, a fronte dell'omesso rilascio dell'immobile alla data del 30/05/2021, non ha richiesto la declaratoria di risoluzione della transazione Pt_1 né ha portato in esecuzione l'ordinanza di convalida di sfratto già ottenuta contro ma CP_2 ha invece ricevuto l'importo integrale dei canoni, tenendo così un comportamento che lascia sottintendere un tacito accordo per la proroga del termine già fissato nella transazione o, quantomeno, interpretabile quale mancanza di interesse a risolvere la transazione stessa. La mancata specifica contestazione dell'articolata motivazione del primo giudice in merito all'efficacia tra le parti della conclusa transazione – ha osservato la Corte - si traduce in ac- quiescenza sulla sentenza, determinando il formarsi del giudicato su tale punto. L'appellante, inoltre, non ha tenuto conto del fatto che l'atto di transazione è stato concluso tra le parti suc- cessivamente alla risoluzione del contratto di locazione giudizialmente dichiarata con
l'ordinanza di sfratto per morosità pronunciata dal Tribunale di Pavia e che nella scrittura privata conclusa non è stata prevista la reviviscenza degli obblighi assunti nel contratto di lo- cazione nel caso di inadempimento agli accordi transattivi, con conseguente totale infondatez-
pagina 3 di 5 za della pretesa creditoria basata sull'inammissibile ed arbitrario ripristino delle clausole con- tenute nel contratto di locazione ormai definitivamente caducato tra le parti con l'ordinanza giudiziale di convalida dello sfratto del 16/12/2020.
5.2 La Corte ha quindi osservato, in conclusione, che “l'atto di transazione oggetto di causa ha carattere totalmente autonomo e novativo rispetto al contratto di locazione immobiliare, a monte, esistito tra le parti, non solo in quanto la scrittura privata transattiva è intervenuta do- po la definitiva caducazione giudiziale della locazione, ma anche in quanto le parti non hanno inteso condizionare l'efficacia della transazione alla regolare esecuzione degli obblighi con es- sa assunti (Cass. Ord. n. 6821/2023). A ciò si aggiunga che è acclarato che ha versato CP_2
ad le somme forfettariamente pattuite in sede transattiva e, per il periodo di occupazio- Pt_1 ne dell'immobile successivamente al maggio 2021 sino a maggio 2022, ha versato un canone mensile di € 450,00 come accertato incontestatamente dal primo giudice, mentre l'appellante non ha fornito alcun elemento di prova, neppure indiziaria, a sostegno del suo presunto ulte- riore credito vantato, a titolo di canoni e di oneri condominiali”. Anche il pagamento il paga- mento di € 2.530,69 preteso dall'appellante per le spese condominiali - è stato puntualmente evidenziato dalla Corte - si fonda sul presupposto della ritenuta inefficacia della transazione e come diretta applicazione dell'art. 7 del contratto di locazione, pretesa del tutto giuridicamente infondata, da un lato, per la ritenuta validità ed efficacia della transazione stipulata e, dall'altro, per la definitiva caducazione del contratto locatizio. Di fatto, la domanda reiterata in appello, secondo la Corte, è “del tutto apodittica e non si relaziona minimamente con la motivazione re- sa dal giudice che ha chiaramente e puntualmente dato contezza delle ragioni della decisione assunta, non solo quanto al fatto che, in virtù dell'espressa previsione contenuta nell'atto di transazione concluso, null'altro era dovuto da per gli oneri condominiali maturati e CP_2
dovuti a tutto il mese di maggio 2021, ma ha precisato altresì che non aveva dimostrato Pt_1
l'esistenza del credito per il periodo successivo, dal mese di giugno 21 a quello di maggio
2022”.
5.3 Anche il terzo motivo di gravame, come osservato dal giudice di appello, è “inconsisten- te e inconferente”, essendosi l'appellante limitato a reiterare la richiesta risarcitoria così come la richiesta di CTU, senza confutare specificamente la ricostruzione fattuale e le conclusioni giuridiche raggiunte dal giudice. La Corte ha osservato, al riguardo, in particolare, che le foto-
pagina 4 di 5 grafie non costituiscono prova dei danni, essendo del tutto carente la prova dello stato anteriori degli elementi deteriorati.
6. Orbene, ritiene il giudicante che la sopra richiamata motivazione, posta a fondamento della reiezione dell'appello, sia condivisibile ed evidenzi, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, l'effettiva sussistenza dei presupposti per la revoca del provvedimento di am- missione al patrocinio a spese dello Stato. Si è in presenza, infatti, di un'impugnazione con la quale la parte soccombente ha articolato motivi che, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, si risolvono nella reiterazione di tesi svolte in primo grado radicalmente inidonee a far venire meno il fondamento della decisione. In ultima analisi, un diligente apprezzamento delle risultanze di causa avrebbe dovuto indurre l'odierno opponen- te ad astenersi dalla proposizione di un gravame con evidenza privo di fondamento.
7. L'opposizione deve pertanto essere respinta. Non essendosi costituito il , non CP_1
vi è luogo a provvedere sulle spese, che rimangono a carico della parte che le anticipate.
8. Deve, infine, darsi atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tito- lo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
p.q.m.
Il Presidente delegato a) rigetta il ricorso;
b) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n.
115 per il versamento, da parte dell'opponente, di un ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato, pari a quello dovuto per l'opposizione.
Milano, 6 maggio 2025
Il Presidente
Roberto Aponte
pagina 5 di 5
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Il Presidente delegato, dott. Roberto Aponte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 254/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Marchese del Foro di Milano (C.F.: ), elettivamente domiciliato presso C.F._2
il difensore in Milano alla via Montevideo n. 5 (pec: Email_1
- fax: 02.89406448) ricorrente contro
, in persona del Ministro in carica, nel domicilio legale Controparte_1 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato convenuto contumace
CONCLUSIONI
Il ricorrente: chiede che la Corte d'appello di Milano, contrariis reiectis, voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare e/o revocare la statuizione in ordine alla revoca ex art. 120 e 136 com- ma 2° D.lgs n. 115/2002 dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato conces- so al Sig. dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano con delibera Parte_1
25/5/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. All'esito di giudizio condotto con rito locatizio, questa Corte, con sentenza il cui dispo- sitivo è stato letto all'udienza del giorno 11/12/2024 e depositata il 9/1/2024, ha rigettato l'appello proposto da contro la sentenza con la quale il Tribunale di Milano ha Parte_1
pagina 1 di 5 revocato il decreto ingiuntivo dell'importo di € 9.955,69 ottenuto dallo stesso nei Parte_1
confronti di per canoni di locazione, spese condominiali e risarcimento danni CP_2
richiesti con riferimento alla locazione di un appartamento sito in Zibido San Giacomo, e ha condannato il conduttore al pagamento della minor somma di € 450,00 a “titolo di canone od indennità ex art. 1591 c.c. riferiti al mese di giugno 2021”. Con la stessa sentenza, la Corte ha revocato il beneficio del patrocinio a spese dello Stato per la proposizione dell'appello concesso all'appellante dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano con delibera del 2/5/2024 sul rilievo che “l'aver proposto l'impugnazione avverso un provvedimento di rigetto ben argomen- tato, insistendo colpevolmente in tesi giuridiche inconsistenti - contrarie alle risultanze docu- mentali in atti e prive di appiglio normativo - già reputate manifestamente infondate dal primo giudice con motivazione adeguata ed esaustiva che avrebbe potuto essere apprezzata dall'ap- pellante in modo da evitare la proposizione dell'infondato gravame”, integrava la colpa grave di cui all'art. 136, secondo comma, del DPR 115/2002.
2. con ricorso depositato il 29/1/2025, ha proposto opposizione contro il Parte_1 provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio deducendo di avere richiesto, con l'appello, l'accoglimento di una tesi fondata su una circostanza (l'inadempimento, da parte del conduttore, della transazione conclusa dalle parti dopo lo sfratto per morosità) di fatto non con- testata;
che la Corte d'Appello, nel rigettare l'impugnazione, ha fondato la propria decisione sull'attribuzione alla transazione, in via interpretativa, di carattere novativo;
che con l'appello erano state specificamente contestati i passaggi argomentativi della sentenza impugnata;
che, in conclusione, nella sua condotta processuale non era ravvisabile “colpa grave”, sussistente solo allorché la violazione dell'obbligo di diligenza è particolarmente grossolana, con un discosta- mento molto evidente del comportamento dell'agente dalle regole di diligenza, prudenza e peri- zia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare.
3. All'udienza odierna, nella contumacia del , il ricorrente ha ri- Controparte_1 nunciato al termine per il deposito di note difensive e, all'esito della discussione, la causa è sta- ta trattenuta in decisione.
***
4. Va premesso che la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio non va adot- tata con la sentenza che definisce il giudizio sulla domanda di merito, ma con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, restando comunque tale decreto soggetto pagina 2 di 5 al rimedio dell'opposizione ex art. 170 dello stesso d.P.R., nell'ambito di distinto procedimento che non coinvolge le altre parti del processo “principale”, e piuttosto intercorre unicamente tra colui che aveva chiesto l'ammissione al patrocinio e l'Amministrazione statale (cfr. Cass. n.
29228 del 2017; Cass. n. 3028 del 2018). Ne consegue che il provvedimento di revoca dell'am- missione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato - sia con separato decreto che, come nel caso in esame, all'interno del provvedimento di merito - deve essere sempre con- siderato autonomo e perciò soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l'opposi- zione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011. L'opposizione, per- tanto, è ammissibile.
5. Quanto al merito, ai fini della valutazione della sussistenza o meno dei presupposti per l'adozione del provvedimento di revoca del beneficio dell'opposizione, è indispensabile esami- nare le ragioni esposte dalla Corte a motivazione del rigetto dell'appello.
5.1 La Corte evidenzia, in motivazione, che l'appellante ha articolato motivi di gravame con i quali si è limitato a “reiterare le medesime argomentazioni spese in primo grado, senza cen- surare e confutare specificamente i passaggi motivazionali espressi dal primo giudice per ri- gettare tutte le domande proposte”. In particolare, la Corte osserva che l'appellante “nulla ha contestato né replicato alle ragioni del giudice sottese alla dichiarata efficacia della transazio- ne… laddove il Tribunale ha sottolineato che, a fronte dell'omesso rilascio dell'immobile alla data del 30/05/2021, non ha richiesto la declaratoria di risoluzione della transazione Pt_1 né ha portato in esecuzione l'ordinanza di convalida di sfratto già ottenuta contro ma CP_2 ha invece ricevuto l'importo integrale dei canoni, tenendo così un comportamento che lascia sottintendere un tacito accordo per la proroga del termine già fissato nella transazione o, quantomeno, interpretabile quale mancanza di interesse a risolvere la transazione stessa. La mancata specifica contestazione dell'articolata motivazione del primo giudice in merito all'efficacia tra le parti della conclusa transazione – ha osservato la Corte - si traduce in ac- quiescenza sulla sentenza, determinando il formarsi del giudicato su tale punto. L'appellante, inoltre, non ha tenuto conto del fatto che l'atto di transazione è stato concluso tra le parti suc- cessivamente alla risoluzione del contratto di locazione giudizialmente dichiarata con
l'ordinanza di sfratto per morosità pronunciata dal Tribunale di Pavia e che nella scrittura privata conclusa non è stata prevista la reviviscenza degli obblighi assunti nel contratto di lo- cazione nel caso di inadempimento agli accordi transattivi, con conseguente totale infondatez-
pagina 3 di 5 za della pretesa creditoria basata sull'inammissibile ed arbitrario ripristino delle clausole con- tenute nel contratto di locazione ormai definitivamente caducato tra le parti con l'ordinanza giudiziale di convalida dello sfratto del 16/12/2020.
5.2 La Corte ha quindi osservato, in conclusione, che “l'atto di transazione oggetto di causa ha carattere totalmente autonomo e novativo rispetto al contratto di locazione immobiliare, a monte, esistito tra le parti, non solo in quanto la scrittura privata transattiva è intervenuta do- po la definitiva caducazione giudiziale della locazione, ma anche in quanto le parti non hanno inteso condizionare l'efficacia della transazione alla regolare esecuzione degli obblighi con es- sa assunti (Cass. Ord. n. 6821/2023). A ciò si aggiunga che è acclarato che ha versato CP_2
ad le somme forfettariamente pattuite in sede transattiva e, per il periodo di occupazio- Pt_1 ne dell'immobile successivamente al maggio 2021 sino a maggio 2022, ha versato un canone mensile di € 450,00 come accertato incontestatamente dal primo giudice, mentre l'appellante non ha fornito alcun elemento di prova, neppure indiziaria, a sostegno del suo presunto ulte- riore credito vantato, a titolo di canoni e di oneri condominiali”. Anche il pagamento il paga- mento di € 2.530,69 preteso dall'appellante per le spese condominiali - è stato puntualmente evidenziato dalla Corte - si fonda sul presupposto della ritenuta inefficacia della transazione e come diretta applicazione dell'art. 7 del contratto di locazione, pretesa del tutto giuridicamente infondata, da un lato, per la ritenuta validità ed efficacia della transazione stipulata e, dall'altro, per la definitiva caducazione del contratto locatizio. Di fatto, la domanda reiterata in appello, secondo la Corte, è “del tutto apodittica e non si relaziona minimamente con la motivazione re- sa dal giudice che ha chiaramente e puntualmente dato contezza delle ragioni della decisione assunta, non solo quanto al fatto che, in virtù dell'espressa previsione contenuta nell'atto di transazione concluso, null'altro era dovuto da per gli oneri condominiali maturati e CP_2
dovuti a tutto il mese di maggio 2021, ma ha precisato altresì che non aveva dimostrato Pt_1
l'esistenza del credito per il periodo successivo, dal mese di giugno 21 a quello di maggio
2022”.
5.3 Anche il terzo motivo di gravame, come osservato dal giudice di appello, è “inconsisten- te e inconferente”, essendosi l'appellante limitato a reiterare la richiesta risarcitoria così come la richiesta di CTU, senza confutare specificamente la ricostruzione fattuale e le conclusioni giuridiche raggiunte dal giudice. La Corte ha osservato, al riguardo, in particolare, che le foto-
pagina 4 di 5 grafie non costituiscono prova dei danni, essendo del tutto carente la prova dello stato anteriori degli elementi deteriorati.
6. Orbene, ritiene il giudicante che la sopra richiamata motivazione, posta a fondamento della reiezione dell'appello, sia condivisibile ed evidenzi, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, l'effettiva sussistenza dei presupposti per la revoca del provvedimento di am- missione al patrocinio a spese dello Stato. Si è in presenza, infatti, di un'impugnazione con la quale la parte soccombente ha articolato motivi che, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, si risolvono nella reiterazione di tesi svolte in primo grado radicalmente inidonee a far venire meno il fondamento della decisione. In ultima analisi, un diligente apprezzamento delle risultanze di causa avrebbe dovuto indurre l'odierno opponen- te ad astenersi dalla proposizione di un gravame con evidenza privo di fondamento.
7. L'opposizione deve pertanto essere respinta. Non essendosi costituito il , non CP_1
vi è luogo a provvedere sulle spese, che rimangono a carico della parte che le anticipate.
8. Deve, infine, darsi atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tito- lo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
p.q.m.
Il Presidente delegato a) rigetta il ricorso;
b) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n.
115 per il versamento, da parte dell'opponente, di un ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato, pari a quello dovuto per l'opposizione.
Milano, 6 maggio 2025
Il Presidente
Roberto Aponte
pagina 5 di 5