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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/01/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al N. 7514/23 R.G. introdotto ex art. 281 decies c.p.c. da:
Parte_1
Parte_2
Parte_3
minore rappresentata dai genitori e Parte_1 Persona_1
;
[...]
Controparte_1
minore rappresentato dai genitori e Parte_1 Persona_1
;
[...]
Parte_4
[...]
minore rappresentata dai genitori e;
Parte_4 Persona_2
Tutti rappresentati ed assistiti dall'avv. Giuseppe Pinelli del Foro di Palermo contro
Controparte_2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
1 Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il al fine di veder Controparte_2 riconosciuta la propria cittadinanza italiana iure sanguinis, Parte_1
,
[...] Parte_2 Parte_3
Controparte_1 Parte_4 in quanto discendenti in linea retta di Parte_4 [...]
, nato il [...] ad [...], che emigrato in Brasile ivi contraeva Persona_3 matrimonio in data 13.04.1901 con e dalla cui unione aveva origine Persona_4
l'odierna discendenza.
Il è rimasto contumace in giudizio. Controparte_2
Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati comunicati trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, ha formulato la propria presa d'atto senza precisazione di conclusioni.
All'udienza del 12.12.2024 la difesa attorea si è riportata al ricorso e la causa è stata trattenuta in decisione.
Orbene. Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima della riforma avvenuta nel 1992 l'istituto della cittadinanza fosse regolato dalla
Legge n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile del 1865 che all'art. 4 statuiva:
“Art. 4. È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione residuale di cui all'art.7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio nato da madre cittadina”.
L'art. 7 della legge n. 555/1912 consentiva, inoltre, al figlio di italiano nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età ne incorreva nella perdita, riconoscendo quindi all'interessato la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero.
Tale norma speciale derogava, oltre al principio dell'unicità di cittadinanza ex art. 1, a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quelle del padre, sancito in via ordinaria dall'art. 12 della medesima legge n. 555 del 1912, ove era previsto che: “I figli minori non emancipati di chi acquista o ricupera la cittadinanza, divengono cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello
Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera”.
2 Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge del 1912 e il contenuto della medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale del 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni normative, in particolare per violazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 della
Costituzione, ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 del 15 maggio 1986.
La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge del
1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine dello ius sanguinis e nella via residuale dello ius soli.
La legge del 1992 ha rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella perdita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge del 1992, è la trasmissione dello status civitatis anche per via materna, avendo recepito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti
(in particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983), sia la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991.
La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da un cittadino italiano, sia esso uomo o donna. Con la conseguenza che il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato riconosciuto cittadino italiano, anche i discendenti in linea retta dovranno godere del medesimo status.
Orbene, nel caso qui in esame e sotto il profilo del merito dello stesso, va rilevato che la documentazione dimessa agli atti comprova che l'avo nacque Persona_3 ad Asolo (TV) il 04.06.1878 e dunque in epoca successiva all'annessione del Veneto al
Regno di Italia (22.10.1866): fu dunque cittadino italiano.
E' documentato altresì che , emigrato in Brasile, non si Persona_3 naturalizzò mai cittadino brasiliano, come risulta dal certificato di mancata naturalizzazione prodotto in giudizio, talché avendo sempre conservato la cittadinanza italiana il medesimo l'aveva a propria volta trasmessa ai propri discendenti.
Quanto, peraltro, alla cd. “grande naturalizzazione” del 1889 con cui il Governo
3 provvisorio brasiliano aveva imposto la cittadinanza brasiliana a tutti gli stranieri residenti nel territorio nazionale che non avessero manifestato espressa rinuncia entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del decreto (ovvero entro due anni, come corresse la sopravvenuta costituzione brasiliana del 1891), va osservato quanto segue.
Va ricordato che l'art. 6 del Codice civile italiano del 1885 statuiva che “Lo stato e la capacità delle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalle leggi della nazione a cui esse appartengono”. Quanto poi alla perdita della cittadinanza, l'art. 11 del codice citato affermava espressamente che “la cittadinanza si perde:
1. Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;
2. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;
3. Da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
Nel tempo, proprio sulla base delle diverse letture date alla norma di cui all'art. 11 n.2 cod. civ. 1865, si andarono formando orientamenti giurisprudenziali contrapposti sugli effetti che la “grande naturalizzazione” avrebbe prodotto sulla conservazione della cittadinanza italiana, giungendo talora ad escluderla.
E' intervenuta a dirimere il contrasto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le due cd. “sentenze gemelle” del 24 Agosto 2022, la n. 25317 e la n. 25318.
Con tali articolate sentenze viene sostanzialmente riaffermato il principio secondo cui
“l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero”.
Ed a conferma di ciò, nella parte motiva (della sentenza n.25317) la Suprema Corte ulteriormente precisa: “ … L'incisività di codeste espressioni rende il senso ultimo (il senso vero) dell'orientamento, praticamente attestato sulla implausibilità di un'accettazione desunta da mera inerzia (appunto “dal fatto negativo”), anziché da una condotta attiva dell'interessato tesa a ottenere la cittadinanza straniera.
A distanza di oltre un secolo questa conclusione va ancora condivisa.
La riprova più convincente si rinviene considerando che alla formula dell'art. 11, n. 2, cod. civ. abr. diede continuità quella dell'art. 8 della l. n. 555 del 1912.
Le fattispecie estintive descritte dal codice civile del 1865 furono difatti replicate, secondo la tradizione dell'epoca, nella legge speciale sulla cittadinanza del 1912. La quale, portando a più compiuto sviluppo l'anteriore previsione, chiarì con maggiore enfasi il punto che interessa, dicendo che “perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”.
4 Venne così confermato che (i) la perdita poteva conseguire solo a un atto di acquisizione della cittadinanza straniera spontaneo e volontario del soggetto interessato, e che (ii) mai l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, si sarebbe potuto considerare bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello status.”.
Quanto poi alla linea di discendenza dall'avo italiano, continua e non interrotta, come riportata in ricorso, questa trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata. in cui non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca anteriore alla promulgazione ed entrata in vigore della Costituzione italiana e dunque non si pongono tutte le specifiche questioni più sopra accennate in relazione a quest'ultima ipotesi.
Si tratta di trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” per linea di discendenza maschile dal capostipite, in cui non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca anteriore alla promulgazione ed entrata in vigore della
Costituzione italiana e dunque non si pongono tutte le specifiche questioni più sopra accennate in relazione a quest'ultima ipotesi.
Si rileva, peraltro, quanto agli eventuali modesti mutamenti delle generalità o meglio una lieve alterazione delle stesse che verosimilmente ciò può essere frutto di un adattamento fonetico dei grafemi italiani ai fonemi della lingua del paese di emigrazione, fenomeno piuttosto diffuso e che si ritiene non possa precludere la trasmissione della cittadinanza in assenza di dubbi e contestazioni sull'identità delle persone nella linea di discendenza.
Astrattamente potrebbe ritenersi la carenza di interesse ad agire giudizialmente in capo ai ricorrenti per l'accertamento della cittadinanza italiana, essendone i discendenti e ricorrenti titolari sin dalla nascita e ciò in ragione del fatto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, diversamente da quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della
Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento della richiesta è necessariamente frutto di lettura giurisprudenziale in mancanza di un dettato normativo inequivoco.
Va tuttavia rilevato che dalla documentazione dimessa in giudizio risulta che è stato dato avvio dalla parte interessata, presso il Consolato d'Italia territorialmente competente in base alla residenze, all'iter necessario per l'accertamento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano, ma che tuttavia vi è una situazione di grave arretrato nell'evasione delle richieste.
5 Appare evidente come la vastità del fenomeno abbia creato e stia creando una situazione di sostanziale paralisi degli uffici competenti a fronte dell'enorme mole di domande presentate.
L'obiettiva incertezza in ordine alla definizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare e comunque il verosimile decorso di un lasso temporale non ragionevole rispetto all'interesse dei richiedenti e molto maggiore del termine di 730 giorni per l'evasione della domanda previsto dall'art. 3 del
DPR n.362/1994 (che pur riguarda ipotesi diverse di riconoscimento della cittadinanza italiana), poiché equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificano l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Va da ultimo rilevato che mentre i ricorrenti (discendenti) hanno provato la catena di discendenza dall'avo italiano e ciò con la produzione dei certificati anagrafici debitamente tradotti e apostillati, non risulta viceversa eccepito né, conseguentemente, provato dal alcun evento interruttivo. Controparte_2
La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova, così statuendo: “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.” (Cass. Sez, Unite n. 25317/2022, già più sopra richiamata).
La domanda avanzata dai ricorrenti Parte_1 [...]
Parte_2 Parte_3 [...]
Controparte_1 Parte_4 Parte_4 va pertanto accolta, dichiarando che i medesimi sono cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
La particolare natura del giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione,
6 protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Gabriella Favero, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che:
nato il [...], in [...], RS, Brasile e Parte_1 residente in [...], 851, Centro, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul,
Brasile.
nata il [...] in [...], RS, Brasile e residente Parte_2 in Rua Marechal Floriano, 851, Centro, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasile.
nata il [...] in [...], Parte_3
Rio Grande do Sul, Brasile e residente in [...], 851, Centro, Santa
Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasile
ND RI LO, nato il [...] in [...],
Rio Grande do Sul, Brasile e residente in [...], 851, Centro, Santa
Cruz do Sul, Rio Grande do Sul,
[...] nata il [...], in [...], PR, Brasile e residente in Parte_5
Rua Paraná, 3283, Centro, Realeza, PR, Brasile.
nata il [...], in [...], PR, Brasile e residente Parte_4 in Rua Paraná, 3283, Centro, Realeza, PR, Brasile sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Venezia, 27 Gennaio 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Lavinia Guardo, Funzionario AUPP
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