Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/05/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.1509 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 29.04.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
06.11.1978) e (cod. fisc.: , nato a [...]_2 CodiceFiscale_2
il 15.01.19805.02.19762), entrambi rappresentati e difesa dall'avv. Mariagrazia Rua, giuste procure in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via Possidonea 54 C, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 31.05.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto, ai sensi dell'art.473 bis 49 c.p.c., la pronuncia cumulativa di separazione personale consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 28.09.2002;
-rilevato che le parti, con le note scritte depositate in data 24.04.2025, hanno inteso riformulare parzialmente le condizioni pattuite in sede di separazione consensuale;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Reggio Calabria il 28.09.2002; b) dal matrimonio è nata una LI: (25.02.2011), Per_1
minorenne;
-letta la sentenza di separazione personale consensuale n.76/2024 pubblicata il 15.10.2024, regolarmente comunicata al P.M. in data 17.10.2024;
-considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre
1970, n.898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
-ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b) Legge
01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla
Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge
06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso con le domande cumulative è stato comunicato all'ufficio del P.M. il quale ha espresso il relativo parere in data 28.06.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto ai sensi dell'art.473 bis 49 c.p.c., per la pronuncia cumulativa di separazione personale consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 31.05.2024 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria il 28.09.2002 tra e , il cui atto di matrimonio Parte_1 Parte_2
risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n.
579, Parte 2, Serie A, u. 1, anno 2002, alle seguenti condizioni:
“A) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto e stabiliranno liberamente la propria residenza.
B) La LI minore, resterà affidata ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre in Reggio Calabria alla Via C.da Morello Cannavò n. 5.
I coniugi si impegnano, altresì, a consultarsi reciprocamente per concordare gli indirizzi da seguire circa l'educazione e l'istruzione della LI, nell'assoluto rispetto delle naturali inclinazioni della stessa.
C) Il signor ha la facoltà di raggiungere a Reggio Calabria la LI, previo Pt_2
accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della bambina, all'incirca ogni mese.
In tale occasione, la LI trascorrerà con il padre il fine settimana, dal venerdì all'uscita di scuola fino alle ore 18.00 della domenica, con la possibilità del padre di avere con sé la LI dal giovedì all'uscita di scuola alla domenica, nel caso in cui lo stesso possa raggiungerla prima, sempre previo accordo fra i coniugi.
Per quanto attiene alle principali festività dell'anno, la LI trascorrerà la Vigilia di
Natale e il giorno di Natale con il padre, la Vigilia di Capodanno e il giorno di Capodanno con la madre e viceversa l'anno successivo;
così per le festività Pasquali.
Per quanto attiene alle vacanze estive, la LI potrà trascorrere con il padre due settimane, anche non consecutive, compatibilmente con le rispettive esigenze dei genitori e di vita della minore medesime, comunque concertato fra i coniugi.
È fatta salva la facoltà di entrambi i genitori, durante il periodo di ferie estive così distribuito, ove possibile, di vedere la LI quando lo vorrà, previa telefonata. Sarà cura di entrambi i genitori, in caso di allontanamento dalla città di residenza, di comunicare preventivamente l'uno/a all'altro/a la località di permanenza nonché il preciso indirizzo e un recapito telefonico attraverso il quale parlare con la minore. I genitori cureranno, comunque, di combinare i periodi di vacanza in modo da consentire adeguata fruizione del periodo di affido estivo della minore con ognuno di essi.
Sono comunque fatte salve diverse pattuizioni che, liberamente concordate, abbiano riguardo alle esigenze di studio e di svago della minore.
La minore trascorrerà con il padre il giorno del compleanno dello stesso, dell'onomastico e la Festa del Papà; trascorrerà con la mamma il giorno del compleanno della stessa, dell'onomastico e la Festa della Mamma e, poi, il giorno del suo compleanno a pranzo o a cena alternativamente con l'uno o con l'altro genitore, in considerazione anche di eventuali esigenze della medesima di festeggiare con i propri amici.
Entrambi i genitori parteciperanno agli eventi più importanti della vita della LI con l'obbligo per entrambi di provvedere, durante il periodo di permanenza della LI con loro, alle esigenze quotidiane di vita della minore, primarie e secondarie.
D) La casa coniugale sita in Reggio Calabria alla Via C.da Morello Cannavò n. 5, è di proprietà della SIa per atto di donazione del proprio padre. Parte_1
Per quanto riguarda i regali di nozze che sono collocati all'interno della casa coniugale, le parti danno atto che gli stessi saranno ripartiti con separato accordo.
E) il SI corrisponderà alla SIa a titolo di Pt_2 Parte_1
mantenimento, la somma mensile di euro 150,00 (centocinquanta/00) mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 28 di ogni mese sul conto corrente identificato dal codice IBAN [...]. L'importo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. L'obbligo decorrerà dalla data della sentenza di divorzio.
F) Per il mantenimento della prole concorreranno ambedue i coniugi. L'onere gravante sul
SI , a titolo di mantenimento mensile per la minore sarà pari ad € 850,00 Pt_2
(ottocentocinqua/00) somma che sarà corrisposta a mezzo bonifico ordinario sul conto corrente della sig.ra al seguente codice IBAN [...], a Pt_1
partire dalla data della sentenza di divorzio e che sarà rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 28 di ogni mese.
G) Quanto alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la LI (fra cui saranno ricomprese, per accordo fra i coniugi, libri scolastici ed abbonamento pullman), i genitori concordano di provvedere con onere gravante in ragione del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre, purché previamente concordate e condivise, suddivise nelle seguenti categorie, come da protocollo per i procedimenti in materia di famiglia del
Tribunale civile di Reggio Calabria che qui si richiamano integralmente.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie le seguenti spese:
-Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby-sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
-Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
-Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
-Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
-organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Il SI si impegna, altresì, a sostenere le spese dei viaggi della minore quando la Pt_2
stessa si recherà a Domodossola in visita da sola dal padre o quando dovrà trascorrere dei giorni presso il padre.
H) Il SI , oltre a quanto sopra specificato, si impegna a versare alla LI Pt_2
l'intera somma accantonata nella polizza assicurativa n. 022271087, stipulata nel Per_1
2011 con in favore della stessa. La polizza, che ha scadenza Controparte_1
naturale nell'anno 2031, sarà estinta anticipatamente dal SI nel mese di Pt_2
maggio 2025.
I) In relazione all'assegno Unico e Universale le parti concordano che il contributo venga erogato al 50% a ciascun coniuge.
L) I ricorrenti manifestano assenso reciproco all'inserimento del nominativo della LI minore nel passaporto e/o nella carta di identità valida per l'espatrio di entrambi i genitori, pattuendo, tuttavia, che ogni eventuale viaggio e/o spostamento della minore dovrà essere preventivamente concordato”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 07.05.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna