Art. 28.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione dei monopoli di Stato, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all' articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822 , anticipazioni sino all'ammontare di lire 28 miliardi 809.000.000, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1965 della Amministrazione stessa.
Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.
L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio 1967.
L'onere relativo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione dei monopoli di Stato, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all' articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822 , anticipazioni sino all'ammontare di lire 28 miliardi 809.000.000, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1965 della Amministrazione stessa.
Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.
L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio 1967.
L'onere relativo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.