CASS
Sentenza 2 febbraio 2021
Sentenza 2 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/02/2021, n. 3955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3955 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 3955 Anno 2021 Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 21/01/2021 RITENUTO IN FATTI) 1. La Corte di Appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza del Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Torino, emessa il 24/07/2019 nei confronti di ZO NC, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 aprile 1990, n. 309 per avere illecitamente detenuto presso la sua abitazione sostanza stupefacente e psicotropa al fine di cederla, segnatamente g.455,926 di hashish e g.26,27 di marijuana. Commesso in Torino in data 8 aprile 2019 con recidiva reiterata specifica infraquinquennale. 2. NC ZO ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, omessa motivazione in merito alle censure devolute con il primo motivo di appello nonché travisamento della prova in quanto la Corte territoriale ha erroneamente richiamato il certificato del casellario giudiziale relativo a un soggetto diverso dall'imputato. In particolare, la Corte di Appello ha disatteso le puntuali censure devolute con il primo motivo di appello con argomentazione generica ed ha, inoltre, escluso la destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente sulla base dei precedenti penali specifici dell'imputato desunti, tuttavia, dal certificato del casellario giudiziale di altro soggetto, erroneamente presente nel fascicolo. 2.1. Con un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento alle censure devolute con il secondo motivo di appello, posto che la Corte di Appello si è limitata a definire non meritevole di accoglimento la richiesta di riqualificazione dell'addebito come ipotesi lieve. 2.2. Con un terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in merito alle censure puntualmente devolute con il terzo motivo di appello, con il quale si invocava l'esclusione della recidiva o quantomeno della natura reiterata della stessa nonché travisamento della prova, avendo la Corte territoriale motivato il proprio convincimento con riferimento alle risultanze del certificato del casellario giudiziale relativo ad altro soggetto;
il giudice di appello ha, in ogni caso, totalmente omesso di prendere in esame la richiesta di esclusione della natura reiterata della recidiva. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria in cui ha sviluppato i motivi di ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte di Appello ha ritenuto che le argomentazioni svolte dall'appellante a sostegno della richiesta assolutoria fossero state validamente ed esaurientemente confutate dal giudice di primo grado che, in particolare, ha sottolineato il carattere suggestivo delle argomentazioni difensive, comunque inidonee a porre in dubbio la finalità di cessione a terzi delle sostanze stupefacenti detenute sulla base del quantitativo e della diversa natura delle sostanze, della disponibilità di strumenti quali un coltello e un bilancino non funzionali ad un consumo esclusivamente personale, i precedenti penali specifici dell'imputato. In particolare, sebbene la Corte territoriale abbia menzionato (in replica al primo motivo di appello) una recente condanna a seguito di patteggiamento alla pena di nove mesi e giorni 10 di reclusione ed euro 800 di multa, non è ravvisabile il presupposto della decisività di tale acquisizione nell'economia della motivazione, solidamente fondata sulla medesima lettura delle risultanze istruttorie concernenti lo specifico fatto contestato già offerta dal giudice di primo grado, ivi compresa la pacifica presenza di precedenti penali specifici (Sez. 5, n.18975 del 13/02/2017 Cadore, Rv. 26990601). La non decisività del precedente penale ai fini del giudizio assolutorio è ancor più evidenziata dall'ulteriore argomento speso dalla Corte territoriale in merito al fatto che l'appellante non avesse fornito alcuna giustificazione in merito al fatto che si aggirasse in zona notoriamente sospetta a bordo di un'autovettura Fiat 500 Eni Enjoy, segno di una personalità incline a mantenere i contatti con l'ambiente dello smercio, data la sufficienza delle sostanze già detenute in quel momento in casa per un uso personale. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, in cui si è solo parzialmente riprodotta la motivazione offerta dal giudice di appello, la richiesta di derubricazione dell'addebito come ipotesi lieve è stata rigettata sulla base delle medesime considerazioni appena enunciate, nel contesto di una lettura conforme delle risultanze istruttorie da parte dei giudici dei due gradi di merito. 3. Il terzo motivo di ricorso è fondato, dato che il ricorrente ha correttamente denunziato il vizio di omessa motivazione. 3.1. Il giudice di primo grado aveva valutato i precedenti penali, pacificamente evincibili dal certificato del casellario giudiziale riferibile al ZO, desumendone, da un lato, la non occasionalità della condotta e la 3 Così deciso ta 21 gennaio 2021 disponibilità di contatti con fornitori di sostanze diverse, e, dall'altro, il diniego della richiesta di esclusione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale. 3.2. Va, tuttavia, rilevato che nell'atto di appello era stato devoluto il punto concernente la richiesta di esclusione della recidiva o, quantomeno, della natura reiterata dell'aggravante onde superare l'effetto preclusivo dell'art.69, comma 4, cod. pen., allegando la risalenza nel tempo dei precedenti penali, la circostanza che l'imputato fosse stato ammesso a godere di misure alternative al carcere, usufruendo anche di liberazione anticipata, lo scarso allarme sociale derivante dal fatto, la scarsa intensità del dolo ed il buon comportamento processuale. 3.3. Su tale motivo la Corte di Appello si è pronunciata negativamente sulla base di un semplice inciso con il quale afferma «La pluralità e la natura specifica dei diversi precedenti e le indicazioni degli operanti su circostanze e modalità della condotta dell'imputato in occasione del loro intervento non consentono affatto valutazioni favorevoli ai fini dell'invocata esclusione della contestata recidiva». Tale unico inciso, in quanto del tutto privo di ulteriore specificazione, non soddisfa l'obbligo di motivazione, in quanto rimangono inespresse le ragioni che hanno indotto i giudici dell'appello a ritenere sussistenti tutti gli elementi necessari per il riconoscimento dell'aggravante nei termini in cui è stata contestata. 3.4. Giova ricordare, sul punto, il principio per cui, perché possa configurarsi la recidiva, occorre che il nuovo reato sia commesso dopo che la precedente condanna sia divenuta irrevocabile, non essendo sufficiente che esso giunga a definitiva consumazione dopo tale momento (Sez. 3, n. 7302 del 17/05/1994, Pietra, Rv. n. 19820401). 4. Ne consegue che, nel caso di specie, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, limitatamente alla questione sulla applicabilità della recidiva. Il giudice del rinvio, dunque, procederà a nuovo giudizio alla luce dei rilievi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione sull'applicabilità della recidiva con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo giudizio sul punto. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 3955 Anno 2021 Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 21/01/2021 RITENUTO IN FATTI) 1. La Corte di Appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza del Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Torino, emessa il 24/07/2019 nei confronti di ZO NC, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 aprile 1990, n. 309 per avere illecitamente detenuto presso la sua abitazione sostanza stupefacente e psicotropa al fine di cederla, segnatamente g.455,926 di hashish e g.26,27 di marijuana. Commesso in Torino in data 8 aprile 2019 con recidiva reiterata specifica infraquinquennale. 2. NC ZO ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, omessa motivazione in merito alle censure devolute con il primo motivo di appello nonché travisamento della prova in quanto la Corte territoriale ha erroneamente richiamato il certificato del casellario giudiziale relativo a un soggetto diverso dall'imputato. In particolare, la Corte di Appello ha disatteso le puntuali censure devolute con il primo motivo di appello con argomentazione generica ed ha, inoltre, escluso la destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente sulla base dei precedenti penali specifici dell'imputato desunti, tuttavia, dal certificato del casellario giudiziale di altro soggetto, erroneamente presente nel fascicolo. 2.1. Con un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento alle censure devolute con il secondo motivo di appello, posto che la Corte di Appello si è limitata a definire non meritevole di accoglimento la richiesta di riqualificazione dell'addebito come ipotesi lieve. 2.2. Con un terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in merito alle censure puntualmente devolute con il terzo motivo di appello, con il quale si invocava l'esclusione della recidiva o quantomeno della natura reiterata della stessa nonché travisamento della prova, avendo la Corte territoriale motivato il proprio convincimento con riferimento alle risultanze del certificato del casellario giudiziale relativo ad altro soggetto;
il giudice di appello ha, in ogni caso, totalmente omesso di prendere in esame la richiesta di esclusione della natura reiterata della recidiva. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria in cui ha sviluppato i motivi di ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte di Appello ha ritenuto che le argomentazioni svolte dall'appellante a sostegno della richiesta assolutoria fossero state validamente ed esaurientemente confutate dal giudice di primo grado che, in particolare, ha sottolineato il carattere suggestivo delle argomentazioni difensive, comunque inidonee a porre in dubbio la finalità di cessione a terzi delle sostanze stupefacenti detenute sulla base del quantitativo e della diversa natura delle sostanze, della disponibilità di strumenti quali un coltello e un bilancino non funzionali ad un consumo esclusivamente personale, i precedenti penali specifici dell'imputato. In particolare, sebbene la Corte territoriale abbia menzionato (in replica al primo motivo di appello) una recente condanna a seguito di patteggiamento alla pena di nove mesi e giorni 10 di reclusione ed euro 800 di multa, non è ravvisabile il presupposto della decisività di tale acquisizione nell'economia della motivazione, solidamente fondata sulla medesima lettura delle risultanze istruttorie concernenti lo specifico fatto contestato già offerta dal giudice di primo grado, ivi compresa la pacifica presenza di precedenti penali specifici (Sez. 5, n.18975 del 13/02/2017 Cadore, Rv. 26990601). La non decisività del precedente penale ai fini del giudizio assolutorio è ancor più evidenziata dall'ulteriore argomento speso dalla Corte territoriale in merito al fatto che l'appellante non avesse fornito alcuna giustificazione in merito al fatto che si aggirasse in zona notoriamente sospetta a bordo di un'autovettura Fiat 500 Eni Enjoy, segno di una personalità incline a mantenere i contatti con l'ambiente dello smercio, data la sufficienza delle sostanze già detenute in quel momento in casa per un uso personale. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, in cui si è solo parzialmente riprodotta la motivazione offerta dal giudice di appello, la richiesta di derubricazione dell'addebito come ipotesi lieve è stata rigettata sulla base delle medesime considerazioni appena enunciate, nel contesto di una lettura conforme delle risultanze istruttorie da parte dei giudici dei due gradi di merito. 3. Il terzo motivo di ricorso è fondato, dato che il ricorrente ha correttamente denunziato il vizio di omessa motivazione. 3.1. Il giudice di primo grado aveva valutato i precedenti penali, pacificamente evincibili dal certificato del casellario giudiziale riferibile al ZO, desumendone, da un lato, la non occasionalità della condotta e la 3 Così deciso ta 21 gennaio 2021 disponibilità di contatti con fornitori di sostanze diverse, e, dall'altro, il diniego della richiesta di esclusione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale. 3.2. Va, tuttavia, rilevato che nell'atto di appello era stato devoluto il punto concernente la richiesta di esclusione della recidiva o, quantomeno, della natura reiterata dell'aggravante onde superare l'effetto preclusivo dell'art.69, comma 4, cod. pen., allegando la risalenza nel tempo dei precedenti penali, la circostanza che l'imputato fosse stato ammesso a godere di misure alternative al carcere, usufruendo anche di liberazione anticipata, lo scarso allarme sociale derivante dal fatto, la scarsa intensità del dolo ed il buon comportamento processuale. 3.3. Su tale motivo la Corte di Appello si è pronunciata negativamente sulla base di un semplice inciso con il quale afferma «La pluralità e la natura specifica dei diversi precedenti e le indicazioni degli operanti su circostanze e modalità della condotta dell'imputato in occasione del loro intervento non consentono affatto valutazioni favorevoli ai fini dell'invocata esclusione della contestata recidiva». Tale unico inciso, in quanto del tutto privo di ulteriore specificazione, non soddisfa l'obbligo di motivazione, in quanto rimangono inespresse le ragioni che hanno indotto i giudici dell'appello a ritenere sussistenti tutti gli elementi necessari per il riconoscimento dell'aggravante nei termini in cui è stata contestata. 3.4. Giova ricordare, sul punto, il principio per cui, perché possa configurarsi la recidiva, occorre che il nuovo reato sia commesso dopo che la precedente condanna sia divenuta irrevocabile, non essendo sufficiente che esso giunga a definitiva consumazione dopo tale momento (Sez. 3, n. 7302 del 17/05/1994, Pietra, Rv. n. 19820401). 4. Ne consegue che, nel caso di specie, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, limitatamente alla questione sulla applicabilità della recidiva. Il giudice del rinvio, dunque, procederà a nuovo giudizio alla luce dei rilievi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione sull'applicabilità della recidiva con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo giudizio sul punto. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.