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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 28/01/2026, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1235/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente
DE ANGELIS GILDO, Relatore
MORGIGNI ALDO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 8033/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 02869830 54 000 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto
Resistente/Appellato: cessata materia del contendere per sgravio Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Nominativo_1, nella qualità di Rappresentante Legale p.t. della società Associazione_1 S.r.l., impugna Cartella di pagamento relativa alla Liquidazione Periodica IVA “LIPE” per l'anno 2023 - N. 097 2024 02869830
54 000 -, con cui l' Agenzia delle Entrate procede a liquidare per l'annualità 2023, un importo IVA dovuto di
Euro 15.513,19, nonché ad addebitare sanzioni per Euro 4.653,96, oltre interessi e spese di notifica, per un totale complessivo pari ad Euro 20.766,35 comprensivo di sanzioni ed interessi.
La ricorrente chiede, previa sospensione, l'annullamento dell'atto perché anche se tardivamente ha presentato la dichiarazione IVA con allegato tutta la documentazione di rito. Si è costituito l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Legale Associazione_2, che nell'esaminare il ricorso per l'anno di imposta 2023, ha provveduto in data 09/05/2025 ad emettere un provvedimento di sgravio totale n. 2025S0258216 sulla partita di ruolo contestata con atto in epigrafe. Chiede che venga dichiarata cassata la materia del contendere con compensazione delle spese considerato che la cartella di pagamento è scaturita dall'errore da parte del contribuente.
La Corte di Giustizia Tributaria, pertanto, stante la comunicazione di cui sopra ritiene che debba essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia. Le spese vanno compensate considerato che la cartella è scaturita da un errore del contribuente che ha inviato tardivamente la dichiarazione IVA.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere. Spese
Compensate.
Roma li, 21/01/2026
Il Relatore Il Presidente
DO De AN ET IZ
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente
DE ANGELIS GILDO, Relatore
MORGIGNI ALDO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 8033/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 02869830 54 000 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto
Resistente/Appellato: cessata materia del contendere per sgravio Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Nominativo_1, nella qualità di Rappresentante Legale p.t. della società Associazione_1 S.r.l., impugna Cartella di pagamento relativa alla Liquidazione Periodica IVA “LIPE” per l'anno 2023 - N. 097 2024 02869830
54 000 -, con cui l' Agenzia delle Entrate procede a liquidare per l'annualità 2023, un importo IVA dovuto di
Euro 15.513,19, nonché ad addebitare sanzioni per Euro 4.653,96, oltre interessi e spese di notifica, per un totale complessivo pari ad Euro 20.766,35 comprensivo di sanzioni ed interessi.
La ricorrente chiede, previa sospensione, l'annullamento dell'atto perché anche se tardivamente ha presentato la dichiarazione IVA con allegato tutta la documentazione di rito. Si è costituito l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Legale Associazione_2, che nell'esaminare il ricorso per l'anno di imposta 2023, ha provveduto in data 09/05/2025 ad emettere un provvedimento di sgravio totale n. 2025S0258216 sulla partita di ruolo contestata con atto in epigrafe. Chiede che venga dichiarata cassata la materia del contendere con compensazione delle spese considerato che la cartella di pagamento è scaturita dall'errore da parte del contribuente.
La Corte di Giustizia Tributaria, pertanto, stante la comunicazione di cui sopra ritiene che debba essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia. Le spese vanno compensate considerato che la cartella è scaturita da un errore del contribuente che ha inviato tardivamente la dichiarazione IVA.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere. Spese
Compensate.
Roma li, 21/01/2026
Il Relatore Il Presidente
DO De AN ET IZ