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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/03/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.2364/2023 di R.G. avente ad oggetto
“opposizione a ingiunzione di pagamento”
tra
Parte_1
(rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Simonetti, come da mandato in calce all'atto di appello)
APPELLANTE
e
Controparte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Liuzzi come da mandato in calce alla comparsa di costituzione)
APPELLATO
* * * * * * *
All'udienza del 5.11.2024 le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle richiamate in atti.
* * * * * * *
1
Il ha interposto appello alla sentenza del Giudice di Pace n.1012/2017 che ha rigettato Parte_1 la sua opposizione avverso le sei ingiunzioni di pagamento per complessivi € 4.767,36 notificategli dal il 18.5.2013, derivanti da sanzioni amministrative inflittegli Controparte_1 nel 2008. L'appellante si duole che il primo giudice abbia disatteso le eccezioni di prescrizione della pretesa creditoria e di difetto di legittimazione sostanziale del rispetto alla Parte_1 violazione contestata;
lamenta altresì l'omesso rilievo di nullità della notifica degli atti ingiunzionali, anche per la mancata apposizione della relata in calce;
eccepisce infine la nullità
della sentenza per vizio di ultrapetizione.
Il deduce l'infondatezza delle avverse doglianze, stante la corretta ricostruzione CP_1
giuridico-fattuale svolta dal primo giudice.
A seguito dell'ordinanza della Suprema Corte n. 114/2022 che ha cassato la sentenza di inammissibilità dell'appello, il gravame è stato ritualmente riassunto nell'aprile 2023.
* * * * * * *
L'appello va rigettato.
I) Con il primo motivo di impugnazione il lamenta che il primo giudice non avrebbe Parte_1 rilevato la prescrizione della pretesa sanzionatoria azionata dall'Ente comunale.
L'assunto è infondato.
Risulta per tabulas che l'Amministrazione procedente in data 20.5.2008 ha notificato al i verbali di contestazione delle infrazioni accertate il precedente 16.5, atti che valgono Parte_1
a interrompere il termine quinquennale di prescrizione (art. 28 l. n. 689/81) perché manifestano l'esercizio della pretesa sanzionatoria. Il ha poi notificato al trasgressore le ordinanze CP_1
ingiunzioni (vi è prova della loro ricezione il 21.10.2008 e 19.11.2008) e, in virtù del titolo formatosi, ha emesso le ingiunzioni ex r.d. n.639/1910 testé opposte, che risultano notificate al debitore il 18.5.2013 a mezzo posta (v. copia degli avvisi di ricevimento e delle raccomandate informative). L'ente titolare, pertanto, non ha consumato il suo diritto di riscuotere le somme dovute.
2 II) Non vale obiettare da parte dell'appellante la nullità degli atti ingiunzionali per i motivi di cui ai punti 3 e 6 dell'atto di appello, trattandosi in ogni caso di doglianze introdotte ex novo in sede di gravame e come tali inammissibili stante la barriera preclusiva di cui all'art. 345 c.p.c.
Diversamente opinando, il dedotto vizio di nullità integrerebbe una opposizione ex art. 617 c.p.c.
inammissibile perché proposta oltre i venti giorni dalla notifica delle ingiunzioni (perfezionatasi il 18.5.2013 mentre il ricorso introduttivo è stato proposto il 17.6.2013).
III) L'appellante ribadisce la propria estraneità rispetto all'addebito non potendo ritenersi responsabile in via diretta o solidale.
L'assunto è infondato per il rilievo (assorbente) che il difetto di legittimazione sostanziale avrebbe dovuto costituire motivo di opposizione alle ordinanze ingiunzioni emesse ai danni del
(da lui ricevute, come detto, il 21.10. e 19.11.2008). Parte_1
Una volta cristallizzatosi il valido titolo esecutivo legittimante la pretesa sanzionatoria, il debitore non può più contestarlo se non allegando fatti estintivi (v. prescrizione) sopravvenuti alla formazione del titolo stesso.
Ferma la preclusione suddetta, vi è comunque da evidenziare, nel merito della vicenda, che la responsabilità solidale (art. 6 l. n. 689/81) ricade anche nei confronti del titolare dell'attività commerciale pubblicizzata che ha commissionato l'esposizione della cartellonistica abusiva
(Cass. 22/129) e l'organo di polizia ha accertato che i messaggi pubblicitari rinvenuti in diversi luoghi del territorio comunale avevano ad oggetto l'attività ristorativa denominata “Castello
Spagnolo” riconducibile alla persona dell'opponente (il quale non ha dedotto né provato che l'esibizione è avvenuta contro la sua volontà).
IV) Quanto al presunto vizio di ultrapetizione, il giudice, a ben vedere, non ha alterato gli elementi obiettivi dell'azione se è vero che nel presente giudizio l'Amministrazione assume posizione di attore in senso sostanziale e la sua domanda è costituita dalle ingiunzioni notificate al destinatario, delle quali ha chiesto conferma nel processo. All'esito dell'accertamento, il giudice di pace ha ritenuto sussistere la pretesa creditoria in misura corrispondente a quella ingiunta, emettendo così un provvedimento (condannatorio) di consacrazione delle legittime spettanze dell'Ente.
Non può quindi condividersi la tesi della illegittima “sostituzione” del giudice all'Ente istante.
3 * * * * * * *
Le spese del gravame, incluse quelle dell'appendice svolta in cassazione, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'appellante è altresì tenuto al pagamento del tributo fissato dall'art.13 comma 1 quater del d.p.r.
n.115/02.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, così definitivamente provvede:
- rigetta l'appello proposto da confermando per l'effetto la sentenza Parte_1
impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere al , come rappresentato, le spese del Controparte_1
gravame che liquida in euro 2.727,00 (di cui euro 1.875,00 per il giudizio in cassazione) oltre accessori di legge.;
- dichiara che ricorrono i presupposti per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a euro 98,00, ai sensi dell'art.13 co.1 quater del d.p.r. n.115 del 30.5.2002;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Taranto, 4/03/2025
Il Giudice
(Dott. Antonio Attanasio)
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