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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/12/2025, n. 4464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4464 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
III SEZIONE (esec. - fallimenti)
N. R.G. 7429/2024
Il Tribunale di Napoli nord, in composizione monocratica, in persona del GOP Dott.
Ferdinando Bisogni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7429/2024, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Alessandro Iodice, C. F. , dal quale è rappresentato e C.F._2 difeso in virtù di procura in atti, Email_1
Opponente
E
, Controparte_1
C.F. , in persona dell'amministratore p.t. in P.IVA_1 Controparte_2 persona del suo legale rappr.te p.t. rappr.to per mandato in atti dall' CP_3
Avv. Raffaele Gallo (C.F. ), Pec: C.F._3
Email_2
Opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.09.2024, si Parte_1 opponeva all'atto di precetto notificato in data 04.09.2024 dal
[...]
. Controparte_1
L'opponente deduceva che il titolo esecutivo azionato dal Controparte_4
in Casoria (NA), rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Napoli
[...]
Nord n. 800/2019, con la quale il era stato condannato al pagamento Parte_1 della somma di € 48.594,05, in beneficio del Condominio, è inesistente in quanto a seguito del proposto appello presentato dallo stesso Sig. , rigettato con Parte_1 successiva sentenza n. 1941/2023, pubblicata dalla Corte di Appello di Napoli in data
03.05.2023, quest'ultima sentenza rappresentava l'unico titolo esecutivo azionabile.
Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di insussistenza del diritto del a CP_1 procedere esecutivamente nei suoi confronti, nonché la sospensione dell'esecuzione.
Con comparsa di costituzione, si costituiva l'opposto Controparte_4
in Casoria (NA), il quale prendeva posizione in merito ai fatti di causa,
[...] depositando pec di rinuncia al precetto, intervenuta prima dell'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione in opposizione, nel merito chiedeva il rigetto della stessa poiché infondata.
Con ordinanza del 02.12.2025, pronunciata all'esito della scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente la presente azione va qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. essendo sollevati motivi di merito inerenti al titolo esecutivo.
A tal proposito, va sottolineato che con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta, in questo caso, prima dell'inizio del processo esecutivo (Cass., n. 12239 del 2007; Cass., n. 15190 del 2005).
Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione (anche se non ancora iniziata) perché senza titolo esecutivo o in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto di titolo.
Pag. 2 di 4 Per quanto riguarda, nello specifico, i titoli giudiziali (come la sentenza nel caso di specie), e come si desume dal principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, quando la legge stabilisce un particolare mezzo di impugnazione contro il titolo giudiziale, non si può contestare lo stesso, per presunti vizi di rito o di merito della decisione, con l'opposizione in esame.
Con l'opposizione all'esecuzione è pure possibile contestare la validità, l'esistenza e l'efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito), mirando ad ottenere un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in esso consacrato.
Ma nel caso di titoli giudiziali, tale opposizione è possibile soltanto per fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ad es. il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione, ecc.) posteriori alla formazione del titolo o, se successiva, al conseguimento della sua definitività (Cass., n. 4505 del 2011; Cass., n. 9912 del 2007).
Nel caso di specie, l'opponente sostiene l'illegittimità del titolo esecutivo de quo, rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 800/2019, con la quale il era stato condannato al pagamento della somma di € 48.594,05, in Parte_1 beneficio del Condominio, essendo inesistente in quanto a seguito del proposto appello presentato dal Sig. , rigettato con successiva sentenza n. 1941/2023, Parte_1 pubblicata dalla Corte di Appello di Napoli in data 03.05.2023, quest'ultima sentenza rappresenta l'unico titolo esecutivo azionabile.
La doglianza è fondata, in quanto il titolo esecutivo da azionare unitamente all'atto di precetto era rappresentato dalla Sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1941/2023, con la quale era stato rigettato il gravame proposto dal avverso la Parte_1 pronuncia di primo grado del Tribunale di Napoli Nord n. 800/2019.
Deve evidenziarsi, altresì, che il ha Controparte_5 depositato pec di rinuncia all'atto di precetto notificata all'Avv. Iodice in data
19.09.2024, precedentemente l'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione in opposizione, avvenuto in data 23.09.2024.
Pag. 3 di 4 Pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese vengono interamente compensate tra le parti, in ragione della materia tratta e del comportamento processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa interamente le spese del giudizio tra le parti.
Aversa, 18.12.2025
Il GOP
Dr. Ferdinando Bisogni.
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
III SEZIONE (esec. - fallimenti)
N. R.G. 7429/2024
Il Tribunale di Napoli nord, in composizione monocratica, in persona del GOP Dott.
Ferdinando Bisogni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7429/2024, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Alessandro Iodice, C. F. , dal quale è rappresentato e C.F._2 difeso in virtù di procura in atti, Email_1
Opponente
E
, Controparte_1
C.F. , in persona dell'amministratore p.t. in P.IVA_1 Controparte_2 persona del suo legale rappr.te p.t. rappr.to per mandato in atti dall' CP_3
Avv. Raffaele Gallo (C.F. ), Pec: C.F._3
Email_2
Opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.09.2024, si Parte_1 opponeva all'atto di precetto notificato in data 04.09.2024 dal
[...]
. Controparte_1
L'opponente deduceva che il titolo esecutivo azionato dal Controparte_4
in Casoria (NA), rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Napoli
[...]
Nord n. 800/2019, con la quale il era stato condannato al pagamento Parte_1 della somma di € 48.594,05, in beneficio del Condominio, è inesistente in quanto a seguito del proposto appello presentato dallo stesso Sig. , rigettato con Parte_1 successiva sentenza n. 1941/2023, pubblicata dalla Corte di Appello di Napoli in data
03.05.2023, quest'ultima sentenza rappresentava l'unico titolo esecutivo azionabile.
Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di insussistenza del diritto del a CP_1 procedere esecutivamente nei suoi confronti, nonché la sospensione dell'esecuzione.
Con comparsa di costituzione, si costituiva l'opposto Controparte_4
in Casoria (NA), il quale prendeva posizione in merito ai fatti di causa,
[...] depositando pec di rinuncia al precetto, intervenuta prima dell'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione in opposizione, nel merito chiedeva il rigetto della stessa poiché infondata.
Con ordinanza del 02.12.2025, pronunciata all'esito della scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente la presente azione va qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. essendo sollevati motivi di merito inerenti al titolo esecutivo.
A tal proposito, va sottolineato che con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta, in questo caso, prima dell'inizio del processo esecutivo (Cass., n. 12239 del 2007; Cass., n. 15190 del 2005).
Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione (anche se non ancora iniziata) perché senza titolo esecutivo o in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto di titolo.
Pag. 2 di 4 Per quanto riguarda, nello specifico, i titoli giudiziali (come la sentenza nel caso di specie), e come si desume dal principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, quando la legge stabilisce un particolare mezzo di impugnazione contro il titolo giudiziale, non si può contestare lo stesso, per presunti vizi di rito o di merito della decisione, con l'opposizione in esame.
Con l'opposizione all'esecuzione è pure possibile contestare la validità, l'esistenza e l'efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito), mirando ad ottenere un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in esso consacrato.
Ma nel caso di titoli giudiziali, tale opposizione è possibile soltanto per fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ad es. il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione, ecc.) posteriori alla formazione del titolo o, se successiva, al conseguimento della sua definitività (Cass., n. 4505 del 2011; Cass., n. 9912 del 2007).
Nel caso di specie, l'opponente sostiene l'illegittimità del titolo esecutivo de quo, rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 800/2019, con la quale il era stato condannato al pagamento della somma di € 48.594,05, in Parte_1 beneficio del Condominio, essendo inesistente in quanto a seguito del proposto appello presentato dal Sig. , rigettato con successiva sentenza n. 1941/2023, Parte_1 pubblicata dalla Corte di Appello di Napoli in data 03.05.2023, quest'ultima sentenza rappresenta l'unico titolo esecutivo azionabile.
La doglianza è fondata, in quanto il titolo esecutivo da azionare unitamente all'atto di precetto era rappresentato dalla Sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1941/2023, con la quale era stato rigettato il gravame proposto dal avverso la Parte_1 pronuncia di primo grado del Tribunale di Napoli Nord n. 800/2019.
Deve evidenziarsi, altresì, che il ha Controparte_5 depositato pec di rinuncia all'atto di precetto notificata all'Avv. Iodice in data
19.09.2024, precedentemente l'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione in opposizione, avvenuto in data 23.09.2024.
Pag. 3 di 4 Pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese vengono interamente compensate tra le parti, in ragione della materia tratta e del comportamento processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa interamente le spese del giudizio tra le parti.
Aversa, 18.12.2025
Il GOP
Dr. Ferdinando Bisogni.
Pag. 4 di 4