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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/08/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano la corte di appello di Catanzaro sezione terza civile
La Corte di Appello così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari consigliere ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 148/2015 RGAC vertente tra
Parte_1
, C.F. , in persona del suo rappresentante
[...] P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Romei,
Curzio Cicala e Marco Facciolla ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Facciolla a Catanzaro, via Burza;
appellante e
AR
, C.F. in persona
[...] P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Longo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Paola (CS), via G. Falcone e P. Borsellino n. 6: appellato – appellante incidentale Conclusioni delle parti.
Per l'appellante: “ Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Paola il 4 febbraio 2014 e pubblicata mediante deposito in cancelleria il 6 febbraio 2014 con il
n. 37/2014, non notificata, previa, se del caso, disapplicazione delle delibere: n. 255 in data 13 settembre 1999; n. 296 in data 26 novembre 1999 e n. 297 in data 26 novembre 1999, tutte della
Deputazione Amministrativa del CP_1 AR
: I) condannare il AR CP_1 [...]
, in persona del AR
suo legale rappresentare pro tempore, a versare alla lng.
[...]
la somma di euro Parte_1
3.533.587,53 oltre interessi, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia,
a titolo di risarcimento delle spese, degli oneri e dei danni sopportati nell'esecuzione del contratto di appalto e derivanti dalle illegittime sospensioni dei lavori disposte dal Committente e di compensi revisionali, così come quantificate nelle riserve via via iscritte in contabilità ed indicato nel conteggio depositato sub doc. n. 34; Il) condannare il AR
, in persona del suo legale rappresentare pro tempore,
[...]
a versare alla Ing. Parte_1
la somma di euro 54.107,73, oltre interessi, anche
[...]
anatocistici, e rivalutazione monetaria, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento danni per mancato utile (pari al 10% degli importi contrattuali) in relazione a quei lavori che l'Impresa non ha potuto eseguire con riferimento ai:
(i) contratto di appalto in data 2 ottobre 1984; (ii) atto di sottomissione in data 18 febbraio 1992 e (iii) contratto di appalto in data 25 giugno 1993; III) condannare il
[...]
, in persona del suo legale AR
rappresentare pro tempore, a versare alla lng.
[...]
la somma di euro 73.205,18 oltre Parte_1
interessi, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di compensi per lavori eseguiti, come indicato nel 16° certificato di acconto e nello stato finale: IV) con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado”.
Per l'appellato – appellante incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita:1) in via assolutamente preliminare, dichiarare l'appello assolutamente inammissibile non avendo l'istante rispettato i requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c., così come modificato dall'art.
54 del Decreto Sviluppo D L. 38/2012, convertito con L. 134/2012 ccl, in ogni caso, ai sensi degli art.348 Ms· e ter c.p.e. in quanto non presenta ragionevoli probabilità di accoglimento;
2) ancora, in accoglimento dell'appello incidentale, annullare e/o riformare la sentenza impugnata per avere il Tribunale di Paola rigettato la spiegata domanda riconvenzionale, cosi come per aver compensato le spese di lite e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento, in favore del , della somma di € 2.466.913,02, AR
a titolo di penale e di C 1.010.113,48, a titolo di danni ulteriori, il tutto oltre rivalutazione ccl interessi, oltre al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
3) in ogni caso, rigettare l'appello, in quanto assolutamente infondato in fatto cd in diritto. Con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
In fatto e diritto.
Con atto notificato il 22.06.2005, la Parte_1
citava il
[...] AR AR
, invitandolo a comparire dinnanzi il tribunale di Paola
[...]
al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti dalle illegittime sospensioni dei lavori di cui al contratto di appalto intercorso tra le parti e al pagamento dei compensi revisionali.
La esponeva che, con contratto Parte_1
del 02.10.1984, il consorzio le aveva affidato l'appalto per i lavori di irrigazione delle piane medio collinari in agro in Serra D'Aiello,
ed Amantea, con derivazione del torrente Campo e dai CP_2
fiumi Oliva, finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno;
i lavori erano stati consegnati in data 24.10.1984 con previsione di un termine per il loro completamento di 17 mesi e 6 giorni. Le attività avevano, però, subito diverse sospensioni: dal 29.04.1985 al 03.06.1986 per sospensiva TAR Calabria;
dal 09.10.1986 al 04.05.1987 e dal
15.01.1988 al 30.05.1988 per avverse condizioni meteorologiche;
la quarta dal 28.10.1988 al 22.06.1992 a causa dell'approvazione di una perizia di variante e dell'acquisizione di nulla osta ambientali e paesaggistici di competenza della regione Calabria;
la quinta dal 23.06.1994 al 04.12.1996, a causa della mancanza di altri nulla osta ambientali richiesti alla regione Calabria.
Prima della quinta sospensione, ovvero in data 25.06.1993, le parti avevano stipulato un contratto di appalto aggiuntivo per i lavori previsti dalla variante di perizia eccedenti i 6/5 contrattuali e con cui l'appaltatore si impegnava all'acquisizione di tutti i pareri, permessi, autorizzazioni e nulla osta per la realizzazione delle opere.
Precedentemente, in data 18.02.1992, la società aveva sottoscritto un atto di sottomissione con cui aveva accettato di eseguire i lavori rientranti nei 6/5 alle stesse condizioni del capitolato speciale.
A seguito di invito del 26.11.1996 e di rideterminazione del termine contrattuale, la società appaltatrice riprendeva i lavori in data
16.04.1997, pur non essendo state risolte le questioni relative alla mancanza delle autorizzazioni. In data 20 ottobre 1997 veniva disposto un pagamento in acconto di L. 365.375.000 ma non anche del compenso revisionale, nonostante questo fosse già stato liquidato dall'ingegnere capo del consorzio.
Pertanto, sull'assunto che le sospensioni dei lavori fossero illegittime e dovute a negligenza e imperizia della committente, l'attore proponeva domanda arbitrale, che il consorzio declinava per competenza ai sensi dell'art. 48 del capitolato generale d'appalto
Casmez.
Con lettere raccomandate del 07 e del 17 settembre 1998 l'appaltatore comunicava la sospensione dei lavori a causa della mancata acquisizione dei necessari permessi ad opera del , nonché CP_1
della mancata corresponsione dei compensi revisionali. Il CP_1 ritenendo invece inadempiente l'appaltatore, con delibera in data 13 settembre 1999 n. 255, attivava la procedura di rescissione in danno di cui agli articoli 340 della legge n.2248 del 20 marzo 1865 e 27 del
R.D. n. 350 del 25 maggio 1895, ratione temporis applicabili. A seguito di rigetto dell'opposizione avanzata dall'appaltatore avverso la predetta delibera, il procedeva alla risoluzione del CP_1
contratto d'appalto principale e, conseguentemente, dell'atto di sottomissione e del contratto di appalto aggiuntivo.
La s.r.l. adiva, pertanto, il tribunale Parte_1
di Paola chiedendo che, accertata la responsabilità del
[...]
, lo stesso fosse AR
condannato al risarcimento dei danni per € 3.533.587,53 oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle somme di €
54.107,73 pari al mancato conseguimento dell'utile pari al 10%dei lavori non eseguiti, di € 73.205,18 - oltre interessi e rivalutazione - per lavori eseguiti e indicati nel 16° certificato di acconto.
Si costituiva il AR
che contestava la domanda, per essere i ritardi
[...]
nell'esecuzione dei lavori addebitabili alla società appaltatrice;
proponeva, dunque, domanda riconvenzionale per la condanna della al pagamento della penale di € Parte_1
2.466.913,02 per come prevista dal contratto per il ritardo nella consegna dei lavori fino alla risoluzione del contratto, nonché del risarcimento degli ulteriori danni. All'udienza del 26.06.2013, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 37/2014, pubblicata il 06.02.2014, il tribunale di
Paola rigettava la domanda di parte attrice nonché la domanda riconvenzionale di parte convenuta, con compensazione integrale delle spese di lite. Il giudice di primo grado non ravvisava alcuna responsabilità del per le varie sospensioni dei lavori che CP_1
avevano causato il ritardo nell'esecuzione dei lavori, né dell'appaltatrice in relazione alla domanda riconvenzionale.
Con atto notificato il 04.02.2015, la Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 37/14.
[...]
Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante censurava la sentenza per avere il giudice di primo grado omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di condanna del al pagamento delle CP_1
seguenti somme: compensi revisionali maturati per € 576.018,46, importo questo che seppur in misura inferiore (€ 485.469,49) era stato riconosciuto dal;
€ 73.205,18 quale importo di cui al 16° CP_1
certificato di acconto e allo stato finale dei lavori. Nonostante tali importi trovassero il loro fondamento nella revisione dei prezzi e nel corrispettivo pattuito dalle parti, il giudice non si era pronunciato sulla richiesta di condanna ritenendo, invece, che tutte le domande formulate dall'appellante fossero collegate all'accertamento della responsabilità per le sospensioni dei lavori.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante eccepiva l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui era stata accertata la mancanza di responsabilità del quanto alle CP_1
varie sospensioni succedutesi nel tempo. Ad avviso dell'appellante, le sospensioni erano state disposte in violazione dell'art. 30 del d.p.r.
n. 1063/62 ratione temporis applicabile, non essendo giustificate da cause di forza maggiore o da ragioni di pubblico interesse o necessità collegate a fatti o circostanze sopravvenuti e, comunque, non prevedibili usando l'ordinaria diligenza;
il non aveva CP_1
fornito alcuna prova della legittimità dei singoli ordini di sospensione lavori. Sosteneva l'appellante che tutte le sospensioni erano state disposte a causa di negligenze e imperizie del , come poteva CP_1
desumersi dalla sospensione dovuta all'approvazione della variante di progetto (necessaria per ovviare ad un errore progettuale) o da quella per l'acquisizione dei necessari nulla osta paesaggistici e ambientali e dunque circostanze del tutto prevedibili. In relazione, poi, alla quinta sospensione, il tribunale aveva errato nell'attribuire la responsabilità all'appellante sul presupposto che in virtù del contratto aggiuntivo del 25.06.1993, la stessa si fosse impegnata ad ottenere tutti i permessi e licenze necessari. Sosteneva l'appellante che tale clausola fosse relativa ai lavori eccedenti i 6/5 i quali, alla data di sospensione, non erano ancora stati consegnati. La quinta sospensione, dunque, riguardava i lavori originari di cui al contratto di appalto per cui l'obbligo di acquisire i necessari nulla osta e autorizzazioni gravava esclusivamente in capo al . CP_1
La causa veniva iscritta al n. 148/2015 RGAC di questa corte.
Con comparsa del 01.07.2015 si costituiva in giudizio il
[...]
che contestava Controparte_3 l'appello e ne chiedeva la reiezione;
proponeva, inoltre, appello incidentale impugnando la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda riconvenzionale di condanna dell'appellante al pagamento della penale prevista in contratto per il ritardo nell'ultimazione dei lavori sul presupposto che l'appellante non fosse responsabile delle varie sospensioni verificatesi.
Sosteneva, invece, l'appellante incidentale che il fondamento per l'applicazione della penale fosse da rinvenire nella circostanza che i lavori non erano stati ultimati il 16.05.1997, data comprensiva dei periodi di sospensione;
la sua quantificazione era inoltre automatica per come stabilito in contratto ed i relativi danni non dovevano essere provati per via del meccanismo di liquidazione forfettario. Insisteva inoltre nella liquidazione degli ulteriori danni subiti.
Alla prima udienza di trattazione del 22.09.2015 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 11.12.2018 alla cui udienza veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Tuttavia, con ordinanza del 13.01.2020, il collegio rimetteva la causa sul ruolo per la necessità di esperire consulenza tecnica d'ufficio che,
a seguito di revoca del primo ctu nominato, veniva affidata, in data
05.03.2020, al dott. . Seguivano una serie di rinvii Persona_1
per consentire il completamento della consulenza tecnica d'ufficio, depositata poi in data 01.07.2024. All'udienza del 24.09.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa, con ordinanza del 26.9.2024, veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. Con due motivi di impugnazione, strettamente connessi, la
[...]
, ha censurato la Parte_1
sentenza gravata nella parte in cui, il tribunale di Paola, ha negato l'esistenza di un credito della società appaltatrice relativo ai compensi revisionali e, dopo aver affermato che “tutte le sospensioni verificatesi…non appaiono imputabili al ”, ha escluso la CP_1
sussistenza di un inadempimento significativo dell'appaltante, senza considerare (cfr. pagg. 18/23 atto di appello):
-che i compensi revisionali maturati per lire 1.115.327.267 erano già stati riconosciuti dallo stesso , ma non erano stati CP_1
corrisposti;
-che gli importi di cui al XVI certificato di acconto erano stati riconosciuti e non versati;
-che il non aveva fornito la prova della legittimità degli CP_1
ordini di sospensione dei lavori.
Sul punto, occorre osservare che il rapporto negoziale oggetto di controversia trae origine da un contratto di appalto di opere pubbliche stipulato in data 2.10.1984, con consegna dei lavori effettuata in data
24.10.1984 e termine per l'esecuzione delle opere fissato al 29.3.1986
(poi prorogato fino al 16.5.1997), cui hanno fatto seguito un atto definitivo di sottomissione del 18.2.1992 (per l'avvenuto aumento dei prezzi e per la pianificazione delle opere di variante e di quelle eccedenti i 6/5 contrattuali) e un nuovo contratto di appalto del
25.6.1993 (il cui contenuto riprende, senza sostanziali variazioni,
l'appalto dell'ottobre 1984, integrato con una perizia di variante tecnica suppletiva approvata dalla con deliberazione n. 2249 CP_4
del 22/03/1990).
Nel corso dell'esecuzione delle opere, i lavori hanno subito cinque sospensioni:
-la prima dal 29 aprile 1985 al 5 giugno 1986 a seguito di provvedimento del Tar Calabria;
-la seconda dal 9 ottobre 1986 al 4 maggio 1987 per avverse condizioni meteorologiche;
-la terza dal 15 gennaio 1988 al 30 maggio 1988 per avverse condizioni meteorologiche;
-la quarta nel periodo 28 ottobre 1988 - 22 giugno 1992, dovuta all'approvazione di una perizia di variante;
-la quinta del 23 giugno 1994, a seguito di richiesta dell'impresa con nota del 14 marzo 1994, con cui si evidenziava la mancanza, già comunicata con nota del 14 ottobre 1993, dei nulla-osta ambientali richiesti alla Regione Calabria.
Con delibera n. 297 del 26 novembre 1999, il consorzio committente ha adottato la rescissione del contratto e, a questo, ha fatto seguito l'avvio della controversia portata all'attenzione dell'autorità giudiziaria.
Ora, l'appellante, nel censurare la decisione del tribunale, ha fatto riferimento all'art. 30. D.p.r. n. 1063/1962 che, nel testo vigente all'epoca dei fatti, prevedeva la possibilità di procedere alla sospensione dei lavori “qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali impediscano in via temporanea ce i lavori procedano utilmente a regola d'arte” o nella ricorrenza di “ragioni di pubblico interesse o necessità”, ed ha evidenziato che il committente non aveva dato prova della legittimità degli ordini di sospensione e, nel corso del rapporto, aveva omesso di
“adottare tutte le cautele necessarie a prevenire e/o sterilizzare i rischi” collegati alla “presenza di vincoli di natura idrogeologica sull'area e di aggravi procedimentali connessi all'adozione di future varianti”.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
I provvedimenti di sospensione dei lavori succedutisi nel tempo riportano una serie di motivazioni astrattamente idonee a giustificare le disposizioni impartite dal committente e fanno espresso CP_1
riferimento a fatti e situazioni realmente accaduti, ovvero: un'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del 1985, le avverse condizioni metereologiche del 1986 e del 1988, una variante in corso d'opera, la necessità di ottenere il rilascio di alcune autorizzazioni amministrative.
La denuncia di un inadempimento correlato ad una mancata valutazione della “presenza di vincoli di natura idrogeologica sull'area”, proposta senza alcun riferimento a specifiche previsioni vincolistiche di normativa primaria o secondaria, non può che risultare alquanto generica, mentre l'ipotesi di una possibile violazione delle disposizioni contenute nella c.d. legge Galasso risulta formulata tardivamente, con la comparsa conclusionale;
peraltro, tale ipotesi, non tiene in considerazione il fatto che il progetto delle opere oggetto di appalto era stato elaborato nel 1983
(cfr. verifica effettuata dal c.t.u. ing. e riportata a pag. 18 della Per_1 consulenza) e che il contratto era stato stipulato in data 2.10.1984, ancor prima dell'emanazione del D.M. n. 28.3.1985 (con cui erano state inibite le attività che non rispettavano le nuove leggi in materia di tutela paesaggistica ed ambientale) e del D.L. n. 382 del 27.6.1985, convertito con modificazioni dalla legge n. 431 dell'8.8.1985
(appunto, dalla legge ). CP_5
La necessità di ottenere alcune autorizzazioni amministrative
(circostanza indicata nella quinta sospensione) rappresenta, invece, una possibile evoluzione del progetto originario e, in ogni caso, configura un obbligo contrattualmente assunto dall'impresa appaltatrice (cfr. art. 11 Capitolato Speciale di Appalto e art. 10 del contratto aggiuntivo di appalto del 25.6.1993) da cui non può discendere un inadempimento del committente, nei termini ipotizzati con l'impugnazione.
Per quanto, invece, concerne l'omessa pronuncia sui pretesi crediti derivanti dai compensi revisionali e dagli importi del XVI certificato di acconto occorre osservare:
-che i compensi revisionali, maturati fino al termine di esecuzione delle opere (16.5.1997) e non pagati, risultano riconosciuti dal consorzio appaltante nella misura di € 128.403,00, con riferimento al conteggio effettuato a seguito di specifica richiesta del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e della Commissione di DO
(la determinazione è riportata anche nell'elaborato di consulenza);
-che dal XVI certificato di acconto emesso in data 2.6.2000 e dallo stato finale dei lavori dell'8.9.2000 emergono, a favore dell'impresa appaltatrice, crediti maturati e non pagati per € 73.205,18. Per tali somme, maggiorate degli interessi a decorrere dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di I grado, deve adottarsi una pronuncia di condanna nei confronti nei confronti del
[...]
e dei . AR AR
Il , con la comparsa di costituzione depositata in data CP_1
1.7.2015, ha proposto appello incidentale chiedendo la condanna dell'impresa appellante alla penale prevista in contratto ed al risarcimento dei danni.
L'appello non può essere accolto.
La proposta condanna al pagamento di una penale o al risarcimento del danno presuppone la verifica dell'inadempimento dell'appaltatrice ma, nel caso di specie, gli elementi offerti alla valutazione dell'autorità giudiziaria non evidenziano un comportamento in tal senso significativo dell'impresa che, in realtà, non ha provocato ingiustificati ritardi nell'esecuzione delle opere (le sospensioni o i rinvii delle attività hanno sempre trovato motivazione nella necessità di ottenere le autorizzazioni degli enti competenti o di ovviare a problemi causati dalle avverse condizioni metereologiche).
La sostanziale, reciproca soccombenza conduce a ritenere giusta una pronuncia di compensazione delle spese processuali.
Le spese di consulenza possono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti.
Sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, comportanti, per l'appellante incidentale, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
in liquidazione, avverso la sentenza del tribunale di Paola n. 37 dell'8.2.2014, nei confronti del AR
, in persona del legale rappresentante,
[...]
nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultimo, ogni contraria istanza disattesa, cos provvede:
-in parziale riforma dell'appellata sentenza condanna il
[...]
al pagamento, AR
a favore dell'appellante principale, della somma di € 201.608,18, oltre interessi legali dal giorno di notifica dell'atto di citazione di primo grado;
-rigetta l'appello incidentale;
-conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
-compensa le spese del presente grado di giudizio;
-pone le spese di consulenza a carico di entrambe le parti;
-dichiara che sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, comportanti, per l'appellante incidentale, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catanzaro 27.5.2025.
Il presidente est.
Dott. Alberto Nicola Filardo
In nome del Popolo Italiano la corte di appello di Catanzaro sezione terza civile
La Corte di Appello così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari consigliere ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 148/2015 RGAC vertente tra
Parte_1
, C.F. , in persona del suo rappresentante
[...] P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Romei,
Curzio Cicala e Marco Facciolla ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Facciolla a Catanzaro, via Burza;
appellante e
AR
, C.F. in persona
[...] P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Longo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Paola (CS), via G. Falcone e P. Borsellino n. 6: appellato – appellante incidentale Conclusioni delle parti.
Per l'appellante: “ Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Paola il 4 febbraio 2014 e pubblicata mediante deposito in cancelleria il 6 febbraio 2014 con il
n. 37/2014, non notificata, previa, se del caso, disapplicazione delle delibere: n. 255 in data 13 settembre 1999; n. 296 in data 26 novembre 1999 e n. 297 in data 26 novembre 1999, tutte della
Deputazione Amministrativa del CP_1 AR
: I) condannare il AR CP_1 [...]
, in persona del AR
suo legale rappresentare pro tempore, a versare alla lng.
[...]
la somma di euro Parte_1
3.533.587,53 oltre interessi, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia,
a titolo di risarcimento delle spese, degli oneri e dei danni sopportati nell'esecuzione del contratto di appalto e derivanti dalle illegittime sospensioni dei lavori disposte dal Committente e di compensi revisionali, così come quantificate nelle riserve via via iscritte in contabilità ed indicato nel conteggio depositato sub doc. n. 34; Il) condannare il AR
, in persona del suo legale rappresentare pro tempore,
[...]
a versare alla Ing. Parte_1
la somma di euro 54.107,73, oltre interessi, anche
[...]
anatocistici, e rivalutazione monetaria, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento danni per mancato utile (pari al 10% degli importi contrattuali) in relazione a quei lavori che l'Impresa non ha potuto eseguire con riferimento ai:
(i) contratto di appalto in data 2 ottobre 1984; (ii) atto di sottomissione in data 18 febbraio 1992 e (iii) contratto di appalto in data 25 giugno 1993; III) condannare il
[...]
, in persona del suo legale AR
rappresentare pro tempore, a versare alla lng.
[...]
la somma di euro 73.205,18 oltre Parte_1
interessi, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di compensi per lavori eseguiti, come indicato nel 16° certificato di acconto e nello stato finale: IV) con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado”.
Per l'appellato – appellante incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita:1) in via assolutamente preliminare, dichiarare l'appello assolutamente inammissibile non avendo l'istante rispettato i requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c., così come modificato dall'art.
54 del Decreto Sviluppo D L. 38/2012, convertito con L. 134/2012 ccl, in ogni caso, ai sensi degli art.348 Ms· e ter c.p.e. in quanto non presenta ragionevoli probabilità di accoglimento;
2) ancora, in accoglimento dell'appello incidentale, annullare e/o riformare la sentenza impugnata per avere il Tribunale di Paola rigettato la spiegata domanda riconvenzionale, cosi come per aver compensato le spese di lite e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento, in favore del , della somma di € 2.466.913,02, AR
a titolo di penale e di C 1.010.113,48, a titolo di danni ulteriori, il tutto oltre rivalutazione ccl interessi, oltre al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
3) in ogni caso, rigettare l'appello, in quanto assolutamente infondato in fatto cd in diritto. Con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
In fatto e diritto.
Con atto notificato il 22.06.2005, la Parte_1
citava il
[...] AR AR
, invitandolo a comparire dinnanzi il tribunale di Paola
[...]
al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti dalle illegittime sospensioni dei lavori di cui al contratto di appalto intercorso tra le parti e al pagamento dei compensi revisionali.
La esponeva che, con contratto Parte_1
del 02.10.1984, il consorzio le aveva affidato l'appalto per i lavori di irrigazione delle piane medio collinari in agro in Serra D'Aiello,
ed Amantea, con derivazione del torrente Campo e dai CP_2
fiumi Oliva, finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno;
i lavori erano stati consegnati in data 24.10.1984 con previsione di un termine per il loro completamento di 17 mesi e 6 giorni. Le attività avevano, però, subito diverse sospensioni: dal 29.04.1985 al 03.06.1986 per sospensiva TAR Calabria;
dal 09.10.1986 al 04.05.1987 e dal
15.01.1988 al 30.05.1988 per avverse condizioni meteorologiche;
la quarta dal 28.10.1988 al 22.06.1992 a causa dell'approvazione di una perizia di variante e dell'acquisizione di nulla osta ambientali e paesaggistici di competenza della regione Calabria;
la quinta dal 23.06.1994 al 04.12.1996, a causa della mancanza di altri nulla osta ambientali richiesti alla regione Calabria.
Prima della quinta sospensione, ovvero in data 25.06.1993, le parti avevano stipulato un contratto di appalto aggiuntivo per i lavori previsti dalla variante di perizia eccedenti i 6/5 contrattuali e con cui l'appaltatore si impegnava all'acquisizione di tutti i pareri, permessi, autorizzazioni e nulla osta per la realizzazione delle opere.
Precedentemente, in data 18.02.1992, la società aveva sottoscritto un atto di sottomissione con cui aveva accettato di eseguire i lavori rientranti nei 6/5 alle stesse condizioni del capitolato speciale.
A seguito di invito del 26.11.1996 e di rideterminazione del termine contrattuale, la società appaltatrice riprendeva i lavori in data
16.04.1997, pur non essendo state risolte le questioni relative alla mancanza delle autorizzazioni. In data 20 ottobre 1997 veniva disposto un pagamento in acconto di L. 365.375.000 ma non anche del compenso revisionale, nonostante questo fosse già stato liquidato dall'ingegnere capo del consorzio.
Pertanto, sull'assunto che le sospensioni dei lavori fossero illegittime e dovute a negligenza e imperizia della committente, l'attore proponeva domanda arbitrale, che il consorzio declinava per competenza ai sensi dell'art. 48 del capitolato generale d'appalto
Casmez.
Con lettere raccomandate del 07 e del 17 settembre 1998 l'appaltatore comunicava la sospensione dei lavori a causa della mancata acquisizione dei necessari permessi ad opera del , nonché CP_1
della mancata corresponsione dei compensi revisionali. Il CP_1 ritenendo invece inadempiente l'appaltatore, con delibera in data 13 settembre 1999 n. 255, attivava la procedura di rescissione in danno di cui agli articoli 340 della legge n.2248 del 20 marzo 1865 e 27 del
R.D. n. 350 del 25 maggio 1895, ratione temporis applicabili. A seguito di rigetto dell'opposizione avanzata dall'appaltatore avverso la predetta delibera, il procedeva alla risoluzione del CP_1
contratto d'appalto principale e, conseguentemente, dell'atto di sottomissione e del contratto di appalto aggiuntivo.
La s.r.l. adiva, pertanto, il tribunale Parte_1
di Paola chiedendo che, accertata la responsabilità del
[...]
, lo stesso fosse AR
condannato al risarcimento dei danni per € 3.533.587,53 oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle somme di €
54.107,73 pari al mancato conseguimento dell'utile pari al 10%dei lavori non eseguiti, di € 73.205,18 - oltre interessi e rivalutazione - per lavori eseguiti e indicati nel 16° certificato di acconto.
Si costituiva il AR
che contestava la domanda, per essere i ritardi
[...]
nell'esecuzione dei lavori addebitabili alla società appaltatrice;
proponeva, dunque, domanda riconvenzionale per la condanna della al pagamento della penale di € Parte_1
2.466.913,02 per come prevista dal contratto per il ritardo nella consegna dei lavori fino alla risoluzione del contratto, nonché del risarcimento degli ulteriori danni. All'udienza del 26.06.2013, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 37/2014, pubblicata il 06.02.2014, il tribunale di
Paola rigettava la domanda di parte attrice nonché la domanda riconvenzionale di parte convenuta, con compensazione integrale delle spese di lite. Il giudice di primo grado non ravvisava alcuna responsabilità del per le varie sospensioni dei lavori che CP_1
avevano causato il ritardo nell'esecuzione dei lavori, né dell'appaltatrice in relazione alla domanda riconvenzionale.
Con atto notificato il 04.02.2015, la Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 37/14.
[...]
Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante censurava la sentenza per avere il giudice di primo grado omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di condanna del al pagamento delle CP_1
seguenti somme: compensi revisionali maturati per € 576.018,46, importo questo che seppur in misura inferiore (€ 485.469,49) era stato riconosciuto dal;
€ 73.205,18 quale importo di cui al 16° CP_1
certificato di acconto e allo stato finale dei lavori. Nonostante tali importi trovassero il loro fondamento nella revisione dei prezzi e nel corrispettivo pattuito dalle parti, il giudice non si era pronunciato sulla richiesta di condanna ritenendo, invece, che tutte le domande formulate dall'appellante fossero collegate all'accertamento della responsabilità per le sospensioni dei lavori.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante eccepiva l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui era stata accertata la mancanza di responsabilità del quanto alle CP_1
varie sospensioni succedutesi nel tempo. Ad avviso dell'appellante, le sospensioni erano state disposte in violazione dell'art. 30 del d.p.r.
n. 1063/62 ratione temporis applicabile, non essendo giustificate da cause di forza maggiore o da ragioni di pubblico interesse o necessità collegate a fatti o circostanze sopravvenuti e, comunque, non prevedibili usando l'ordinaria diligenza;
il non aveva CP_1
fornito alcuna prova della legittimità dei singoli ordini di sospensione lavori. Sosteneva l'appellante che tutte le sospensioni erano state disposte a causa di negligenze e imperizie del , come poteva CP_1
desumersi dalla sospensione dovuta all'approvazione della variante di progetto (necessaria per ovviare ad un errore progettuale) o da quella per l'acquisizione dei necessari nulla osta paesaggistici e ambientali e dunque circostanze del tutto prevedibili. In relazione, poi, alla quinta sospensione, il tribunale aveva errato nell'attribuire la responsabilità all'appellante sul presupposto che in virtù del contratto aggiuntivo del 25.06.1993, la stessa si fosse impegnata ad ottenere tutti i permessi e licenze necessari. Sosteneva l'appellante che tale clausola fosse relativa ai lavori eccedenti i 6/5 i quali, alla data di sospensione, non erano ancora stati consegnati. La quinta sospensione, dunque, riguardava i lavori originari di cui al contratto di appalto per cui l'obbligo di acquisire i necessari nulla osta e autorizzazioni gravava esclusivamente in capo al . CP_1
La causa veniva iscritta al n. 148/2015 RGAC di questa corte.
Con comparsa del 01.07.2015 si costituiva in giudizio il
[...]
che contestava Controparte_3 l'appello e ne chiedeva la reiezione;
proponeva, inoltre, appello incidentale impugnando la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda riconvenzionale di condanna dell'appellante al pagamento della penale prevista in contratto per il ritardo nell'ultimazione dei lavori sul presupposto che l'appellante non fosse responsabile delle varie sospensioni verificatesi.
Sosteneva, invece, l'appellante incidentale che il fondamento per l'applicazione della penale fosse da rinvenire nella circostanza che i lavori non erano stati ultimati il 16.05.1997, data comprensiva dei periodi di sospensione;
la sua quantificazione era inoltre automatica per come stabilito in contratto ed i relativi danni non dovevano essere provati per via del meccanismo di liquidazione forfettario. Insisteva inoltre nella liquidazione degli ulteriori danni subiti.
Alla prima udienza di trattazione del 22.09.2015 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 11.12.2018 alla cui udienza veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Tuttavia, con ordinanza del 13.01.2020, il collegio rimetteva la causa sul ruolo per la necessità di esperire consulenza tecnica d'ufficio che,
a seguito di revoca del primo ctu nominato, veniva affidata, in data
05.03.2020, al dott. . Seguivano una serie di rinvii Persona_1
per consentire il completamento della consulenza tecnica d'ufficio, depositata poi in data 01.07.2024. All'udienza del 24.09.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa, con ordinanza del 26.9.2024, veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. Con due motivi di impugnazione, strettamente connessi, la
[...]
, ha censurato la Parte_1
sentenza gravata nella parte in cui, il tribunale di Paola, ha negato l'esistenza di un credito della società appaltatrice relativo ai compensi revisionali e, dopo aver affermato che “tutte le sospensioni verificatesi…non appaiono imputabili al ”, ha escluso la CP_1
sussistenza di un inadempimento significativo dell'appaltante, senza considerare (cfr. pagg. 18/23 atto di appello):
-che i compensi revisionali maturati per lire 1.115.327.267 erano già stati riconosciuti dallo stesso , ma non erano stati CP_1
corrisposti;
-che gli importi di cui al XVI certificato di acconto erano stati riconosciuti e non versati;
-che il non aveva fornito la prova della legittimità degli CP_1
ordini di sospensione dei lavori.
Sul punto, occorre osservare che il rapporto negoziale oggetto di controversia trae origine da un contratto di appalto di opere pubbliche stipulato in data 2.10.1984, con consegna dei lavori effettuata in data
24.10.1984 e termine per l'esecuzione delle opere fissato al 29.3.1986
(poi prorogato fino al 16.5.1997), cui hanno fatto seguito un atto definitivo di sottomissione del 18.2.1992 (per l'avvenuto aumento dei prezzi e per la pianificazione delle opere di variante e di quelle eccedenti i 6/5 contrattuali) e un nuovo contratto di appalto del
25.6.1993 (il cui contenuto riprende, senza sostanziali variazioni,
l'appalto dell'ottobre 1984, integrato con una perizia di variante tecnica suppletiva approvata dalla con deliberazione n. 2249 CP_4
del 22/03/1990).
Nel corso dell'esecuzione delle opere, i lavori hanno subito cinque sospensioni:
-la prima dal 29 aprile 1985 al 5 giugno 1986 a seguito di provvedimento del Tar Calabria;
-la seconda dal 9 ottobre 1986 al 4 maggio 1987 per avverse condizioni meteorologiche;
-la terza dal 15 gennaio 1988 al 30 maggio 1988 per avverse condizioni meteorologiche;
-la quarta nel periodo 28 ottobre 1988 - 22 giugno 1992, dovuta all'approvazione di una perizia di variante;
-la quinta del 23 giugno 1994, a seguito di richiesta dell'impresa con nota del 14 marzo 1994, con cui si evidenziava la mancanza, già comunicata con nota del 14 ottobre 1993, dei nulla-osta ambientali richiesti alla Regione Calabria.
Con delibera n. 297 del 26 novembre 1999, il consorzio committente ha adottato la rescissione del contratto e, a questo, ha fatto seguito l'avvio della controversia portata all'attenzione dell'autorità giudiziaria.
Ora, l'appellante, nel censurare la decisione del tribunale, ha fatto riferimento all'art. 30. D.p.r. n. 1063/1962 che, nel testo vigente all'epoca dei fatti, prevedeva la possibilità di procedere alla sospensione dei lavori “qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali impediscano in via temporanea ce i lavori procedano utilmente a regola d'arte” o nella ricorrenza di “ragioni di pubblico interesse o necessità”, ed ha evidenziato che il committente non aveva dato prova della legittimità degli ordini di sospensione e, nel corso del rapporto, aveva omesso di
“adottare tutte le cautele necessarie a prevenire e/o sterilizzare i rischi” collegati alla “presenza di vincoli di natura idrogeologica sull'area e di aggravi procedimentali connessi all'adozione di future varianti”.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
I provvedimenti di sospensione dei lavori succedutisi nel tempo riportano una serie di motivazioni astrattamente idonee a giustificare le disposizioni impartite dal committente e fanno espresso CP_1
riferimento a fatti e situazioni realmente accaduti, ovvero: un'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del 1985, le avverse condizioni metereologiche del 1986 e del 1988, una variante in corso d'opera, la necessità di ottenere il rilascio di alcune autorizzazioni amministrative.
La denuncia di un inadempimento correlato ad una mancata valutazione della “presenza di vincoli di natura idrogeologica sull'area”, proposta senza alcun riferimento a specifiche previsioni vincolistiche di normativa primaria o secondaria, non può che risultare alquanto generica, mentre l'ipotesi di una possibile violazione delle disposizioni contenute nella c.d. legge Galasso risulta formulata tardivamente, con la comparsa conclusionale;
peraltro, tale ipotesi, non tiene in considerazione il fatto che il progetto delle opere oggetto di appalto era stato elaborato nel 1983
(cfr. verifica effettuata dal c.t.u. ing. e riportata a pag. 18 della Per_1 consulenza) e che il contratto era stato stipulato in data 2.10.1984, ancor prima dell'emanazione del D.M. n. 28.3.1985 (con cui erano state inibite le attività che non rispettavano le nuove leggi in materia di tutela paesaggistica ed ambientale) e del D.L. n. 382 del 27.6.1985, convertito con modificazioni dalla legge n. 431 dell'8.8.1985
(appunto, dalla legge ). CP_5
La necessità di ottenere alcune autorizzazioni amministrative
(circostanza indicata nella quinta sospensione) rappresenta, invece, una possibile evoluzione del progetto originario e, in ogni caso, configura un obbligo contrattualmente assunto dall'impresa appaltatrice (cfr. art. 11 Capitolato Speciale di Appalto e art. 10 del contratto aggiuntivo di appalto del 25.6.1993) da cui non può discendere un inadempimento del committente, nei termini ipotizzati con l'impugnazione.
Per quanto, invece, concerne l'omessa pronuncia sui pretesi crediti derivanti dai compensi revisionali e dagli importi del XVI certificato di acconto occorre osservare:
-che i compensi revisionali, maturati fino al termine di esecuzione delle opere (16.5.1997) e non pagati, risultano riconosciuti dal consorzio appaltante nella misura di € 128.403,00, con riferimento al conteggio effettuato a seguito di specifica richiesta del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e della Commissione di DO
(la determinazione è riportata anche nell'elaborato di consulenza);
-che dal XVI certificato di acconto emesso in data 2.6.2000 e dallo stato finale dei lavori dell'8.9.2000 emergono, a favore dell'impresa appaltatrice, crediti maturati e non pagati per € 73.205,18. Per tali somme, maggiorate degli interessi a decorrere dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di I grado, deve adottarsi una pronuncia di condanna nei confronti nei confronti del
[...]
e dei . AR AR
Il , con la comparsa di costituzione depositata in data CP_1
1.7.2015, ha proposto appello incidentale chiedendo la condanna dell'impresa appellante alla penale prevista in contratto ed al risarcimento dei danni.
L'appello non può essere accolto.
La proposta condanna al pagamento di una penale o al risarcimento del danno presuppone la verifica dell'inadempimento dell'appaltatrice ma, nel caso di specie, gli elementi offerti alla valutazione dell'autorità giudiziaria non evidenziano un comportamento in tal senso significativo dell'impresa che, in realtà, non ha provocato ingiustificati ritardi nell'esecuzione delle opere (le sospensioni o i rinvii delle attività hanno sempre trovato motivazione nella necessità di ottenere le autorizzazioni degli enti competenti o di ovviare a problemi causati dalle avverse condizioni metereologiche).
La sostanziale, reciproca soccombenza conduce a ritenere giusta una pronuncia di compensazione delle spese processuali.
Le spese di consulenza possono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti.
Sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, comportanti, per l'appellante incidentale, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
in liquidazione, avverso la sentenza del tribunale di Paola n. 37 dell'8.2.2014, nei confronti del AR
, in persona del legale rappresentante,
[...]
nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultimo, ogni contraria istanza disattesa, cos provvede:
-in parziale riforma dell'appellata sentenza condanna il
[...]
al pagamento, AR
a favore dell'appellante principale, della somma di € 201.608,18, oltre interessi legali dal giorno di notifica dell'atto di citazione di primo grado;
-rigetta l'appello incidentale;
-conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
-compensa le spese del presente grado di giudizio;
-pone le spese di consulenza a carico di entrambe le parti;
-dichiara che sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, comportanti, per l'appellante incidentale, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catanzaro 27.5.2025.
Il presidente est.
Dott. Alberto Nicola Filardo