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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Gabriella Giammona Presidente rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1272/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Daniela Ciancimino, rappresentante e difensore e
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Simona Garofalo, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 3/6/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/3/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Villabate (PA) il 2/5/2000, in costanza del quale sono nati i figli (il Per_1
2/8/2000) e (il 28/3/2003), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, Per_2
e di essersi separati consensualmente in forza di sentenza di omologa n. 2094/2024 del 27/3-
11/4/2024, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 13796/2023
R.G., hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Scaduto il termine perentorio del 5/6/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare
1 congiuntamente alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e resteranno liberi di stabilire la propria residenza ove riterranno opportuno, con l'obbligo reciproco di comunicarsi eventuali variazioni di residenza ai fini del recapito delle comunicazioni che dovessero rendersi necessarie;
2. La casa familiare sita in Palermo, Fondo Rubino Muratore n. 22, viene assegnata alla signora
che continuerà ad abitarla unitamente al figlio, facendosi carico di tutte le Controparte_1 relative spese;
tutti i mobili e gli arredi della casa coniugale resteranno in proprietà esclusiva alla signora CP_1
3. Entrambi i coniugi svolgono lavori saltuari ed occasionali e provvederanno, ciascuno al proprio mantenimento;
4. Nessun assegno di mantenimento viene previsto per il figlio , essendo lo stesso Persona_3 maggiorenne ed economicamente indipendente.
5. I coniugi dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro avendo regolato ogni pregresso rapporto economico e patrimoniale.
6. Per quanto non espressamente convenuto, troveranno applicazione le norme del codice civile che regolano la materia.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Villabate (PA) il
2/5/2000;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale n. 13796/2023 R.G., definito con sentenza di omologa n. 2094/2024 del 27/3-11/4/2024, passata in giudicato.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Villabate (PA) il 2/5/2000 da , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], trascritto agli atti dello Stato civile del Controparte_1
predetto Comune dell'anno 2000, al n. 5, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti, come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 23 giugno 2025.
Il Presidente rel. ed est.
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Gabriella Giammona Presidente rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1272/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Daniela Ciancimino, rappresentante e difensore e
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Simona Garofalo, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 3/6/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/3/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Villabate (PA) il 2/5/2000, in costanza del quale sono nati i figli (il Per_1
2/8/2000) e (il 28/3/2003), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, Per_2
e di essersi separati consensualmente in forza di sentenza di omologa n. 2094/2024 del 27/3-
11/4/2024, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 13796/2023
R.G., hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Scaduto il termine perentorio del 5/6/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare
1 congiuntamente alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e resteranno liberi di stabilire la propria residenza ove riterranno opportuno, con l'obbligo reciproco di comunicarsi eventuali variazioni di residenza ai fini del recapito delle comunicazioni che dovessero rendersi necessarie;
2. La casa familiare sita in Palermo, Fondo Rubino Muratore n. 22, viene assegnata alla signora
che continuerà ad abitarla unitamente al figlio, facendosi carico di tutte le Controparte_1 relative spese;
tutti i mobili e gli arredi della casa coniugale resteranno in proprietà esclusiva alla signora CP_1
3. Entrambi i coniugi svolgono lavori saltuari ed occasionali e provvederanno, ciascuno al proprio mantenimento;
4. Nessun assegno di mantenimento viene previsto per il figlio , essendo lo stesso Persona_3 maggiorenne ed economicamente indipendente.
5. I coniugi dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro avendo regolato ogni pregresso rapporto economico e patrimoniale.
6. Per quanto non espressamente convenuto, troveranno applicazione le norme del codice civile che regolano la materia.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Villabate (PA) il
2/5/2000;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale n. 13796/2023 R.G., definito con sentenza di omologa n. 2094/2024 del 27/3-11/4/2024, passata in giudicato.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Villabate (PA) il 2/5/2000 da , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], trascritto agli atti dello Stato civile del Controparte_1
predetto Comune dell'anno 2000, al n. 5, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti, come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 23 giugno 2025.
Il Presidente rel. ed est.
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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