TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 13/05/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 563/2023 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 563/2023 promossa da:
( ), con l'avv. RIVELLESE Parte_1 C.F._1
ANTONELLO (C.F. , giusta procura in atti;
C.F._2
PARTE ATTRICE nei confronti di
), Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
) e )C.F._4 Controparte_3 C.F._5 con l'avv. RAGO GIOVANNI (C.F. ), giusta procura in C.F._6 atti;
PARTE CONVENUTA avente ad oggetto: Vendita di cose immobili pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 6.05.2023 citava innanzi Parte_1 al Tribunale di Lagonegro e , quali Controparte_1 Controparte_2 eredi del loro genitore e , in Persona_1 Controparte_3 proprio e quale erede di ed esponeva: - che con atto Persona_1 pubblico per Notar del 30.05.1996 i coniugi Per_2 [...]
e (deceduto il 23.09.2012) vendevano e CP_3 Persona_1 trasferivano a l'appartamento sito in Sala Consilina via Parte_1
Mezzacapo 85 pal. Europa, piano 7 scala A int.22, in catasto fol.18 part.670 sub 51; - che nell'aprile 2022 il Europa deliberava di Controparte_4 effettuare i lavori del bonus 110 conferendo incarico all'arch. Per_3
per istruire la pratica, il quale verificava che l'immobile dell'attore
[...]
risultava completamente abusivo;
- che nel rogito i coniugi Pt_1 Per_1 dichiaravano che l'immobile era stato costruito conformemente alla concessione edilizia del 5.01.1967 del Comune di Sala Consilina, ma detto titolo autorizzativo prevedeva la realizzazione di soli 6 piani del palazzo;
- che sollecitava e costituiva in mora i convenuti con lettere racc a/r del
7.11.22 e 30.11.22, mai riscontrate né contestate e provvedeva ad esperire il tentativo di mediazione dinanzi l'Organismo del Foro di Lagonegro nel quale si costituivano i convenuti con l'assistenza di loro legale ma il procedimento non produceva effetti.
pagina 2 di 6 2. Per tutte le premesse svolte così concludeva: “1) dichiarare risolto in fatto ed in diritto per inadempimento e grave colpa dei venditori il contratto di vendita rogato dal Notaio il 30/5/1996 rep.48873 racc. 21451 Per_2 reg.to il 7/6/96 n.457 a Lagonegro;
2)condannare i convenuti in via solidale fra loro alla restituzione della somma di Lire 88.000.000(oggi 44.000,00 euro) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 30/5/1996 al soddisfo in favore dell'attore, , nonché ad € 50.000,00 per Parte_1 risarcimento dei danni morali e materiali subiti o nella misura maggiore o minore come sarà provato in corso di causa o secondo il prudente apprezzamento del Tribunale;
3)con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Salvis iuribus.”
3. Con decreto ex art. 171 bis, co. 2 c.p.c del 19.09.2023 lo scrivente giudicante, ritenendo assolutamente incerta la data della notifica (mancando il deposito dell'eventuale integrale originale cartaceo e del timbro delle poste) e del ricevente, ordinava il rinnovo della notifica con differimento della prima udienza. Rinnovo che non veniva effettuato dall'attore stante che nelle more avveniva la costituzione dei convenuti.
4. In data 30.10.2023, infatti, si costituivano i convenuti eccependo: -
l'inammissibilità della domanda di risoluzione per inadempimento;
- la validità dell'atto notarile di compravendita contente solo una difformità dello stato di fatto rispetto alla concessione edilizia esistente (Cass. n. 8230/19;
Cass. n. 7521/22); - la non applicabilità della disciplina prevista dalla legge n. 765/1967 poiché l'immobile è stato costruito prima dell'entrata in vigore della predetta legge e inoltre efficacia dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c.; - la valenza della C.T.P. dell'Arch. in quanto contenente affermazioni Per_3 rese da un soggetto sprovvisto di qualsivoglia potere;
- prescrizione dell'avversa pretesa;
- insussistenza della prova della richiesta di risarcimento danni morali.
pagina 3 di 6 5. Chiedevano, pertanto: “✓ In Via Preliminare dichiarare l'inammissibilità della domanda così come formulata;
✓ Nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni espresse in premessa;
✓
Condannare parte attrice alla rifusione delle spese e competenze di lite del presente giudizio con attribuzione ex art. 93 c.p.c.”
6. La causa, non essendo necessari adempimenti istruttori, dovendosi ritenere le prove orali richieste inammissibili e irrilevanti trattandosi di capi volti alla conferma ed espletamento dell'incarico da parte del c.t.p., veniva rinviata ex art. 189 c.p.c. e poi trattenuta in decisione all'udienza del
5.05.2025.
7. L'attore ha svolto domanda di risoluzione del contratto di compravendita immobiliare, con conseguente restituzione della somma versata per l'acquisto e risarcimento dei danni morali e materiali per la completa abusività dell'immobile acquistato.
8. Le domande sono infondate e vanno rigettate poiché deve rilevarsi che la prospettazione dell'attore è rimasta priva di adeguati riscontri probatori.
9. Della denunciata abusività non vi è alcuna prova in atti. L'attore si limita solo a richiamare e depositare una relazione redatta dall'Arch.
, peraltro non sottoscritta (doc. 2 fascicolo parte attrice). Per_3
10. Inoltre, la documentazione depositata con nota del 17.11.2023 è inammissibile stante la sua tardività, come eccepito dal convenuto, essendo il deposito avvenuto oltre i termini ex art. 171 ter c.p.c., né può ritenersi che tale integrazione documentale si sia resa necessaria in considerazione delle difese di parte ricorrente, che si è costituito e pure non ha depositato memorie ex art. 171 ter c.p.c., ed inoltre si tratta di prova di tipo documentale antecedente che l'attrice avrebbe avuto l'onere di procurarsi prima di incardinare il presente giudizio.
pagina 4 di 6 11. Ne consegue che anche la domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata per assoluta mancanza della prova del danno subito: prima ancora della prova della quantificazione del danno e della sua derivazione causale dall'inadempimento allegato, manca la prova della stessa sussistenza di un danno, in qualunque forma lo si voglia considerare.
12. L'eccezione di prescrizione va ritenuta assorbita.
13. Infatti, con riferimento all'eccezione di prescrizione è il caso di richiamare la sentenza n. 7889/2018 nella quale la Suprema Corte ribadisce l'orientamento della S.U. secondo cui “se la domanda, in presenza di un'eccezione di prescrizione del convenuto, viene rigettata dal giudice di primo grado, perché egli ritiene che i fatti costitutivi non sono stati provati, non è predicabile nemmeno in astratto che il tenore della decisione implichi una valutazione (sebbene astratta) di infondatezza dell'eccezione di prescrizione, e ciò perché un diritto di cui non è stata dimostrata l'insorgenza non si può prescrivere o non prescrivere” (Cass. Sez. U. 12 maggio 2017, n.
11799, punto 9.3.3.1.).
14. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, entro i minimi, stante la bassa complessità delle questioni e la ridotta attività processuale, e secondo lo scaglione di cui al disputatum
(Cass. Civ., Sez. I, 26 aprile 2021, n. 10984) di euro 50.000).
15. Emerge che, sebbene avvisata, parte convenuta non si è presentata all'incontro di mediazione in data 20/3/23 e non risulta dal verbale avere giustificato il motivo della propria mancata partecipazione.
16. Ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, secondo periodo, d.lgs. 28/2010 "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".
pagina 5 di 6 17. Nel caso in esame parte attrice ha versato il contributo di Euro 510.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
I. rigetta le domande avanzate dall'attore nell'atto di citazione;
II. condanna, a rimborsare a , Parte_1 Controparte_1
e le spese di lite, che liquida Controparte_2 Controparte_3 in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali,
c.p.a. e i.v.a., come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, Avv. RAGO GIOVANNI
III. condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'erario dell'importo di Euro 510,00 a norma dell'art.
4-bis del D.Lgs. 28/2010;
Lagonegro, data
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 563/2023 promossa da:
( ), con l'avv. RIVELLESE Parte_1 C.F._1
ANTONELLO (C.F. , giusta procura in atti;
C.F._2
PARTE ATTRICE nei confronti di
), Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
) e )C.F._4 Controparte_3 C.F._5 con l'avv. RAGO GIOVANNI (C.F. ), giusta procura in C.F._6 atti;
PARTE CONVENUTA avente ad oggetto: Vendita di cose immobili pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 6.05.2023 citava innanzi Parte_1 al Tribunale di Lagonegro e , quali Controparte_1 Controparte_2 eredi del loro genitore e , in Persona_1 Controparte_3 proprio e quale erede di ed esponeva: - che con atto Persona_1 pubblico per Notar del 30.05.1996 i coniugi Per_2 [...]
e (deceduto il 23.09.2012) vendevano e CP_3 Persona_1 trasferivano a l'appartamento sito in Sala Consilina via Parte_1
Mezzacapo 85 pal. Europa, piano 7 scala A int.22, in catasto fol.18 part.670 sub 51; - che nell'aprile 2022 il Europa deliberava di Controparte_4 effettuare i lavori del bonus 110 conferendo incarico all'arch. Per_3
per istruire la pratica, il quale verificava che l'immobile dell'attore
[...]
risultava completamente abusivo;
- che nel rogito i coniugi Pt_1 Per_1 dichiaravano che l'immobile era stato costruito conformemente alla concessione edilizia del 5.01.1967 del Comune di Sala Consilina, ma detto titolo autorizzativo prevedeva la realizzazione di soli 6 piani del palazzo;
- che sollecitava e costituiva in mora i convenuti con lettere racc a/r del
7.11.22 e 30.11.22, mai riscontrate né contestate e provvedeva ad esperire il tentativo di mediazione dinanzi l'Organismo del Foro di Lagonegro nel quale si costituivano i convenuti con l'assistenza di loro legale ma il procedimento non produceva effetti.
pagina 2 di 6 2. Per tutte le premesse svolte così concludeva: “1) dichiarare risolto in fatto ed in diritto per inadempimento e grave colpa dei venditori il contratto di vendita rogato dal Notaio il 30/5/1996 rep.48873 racc. 21451 Per_2 reg.to il 7/6/96 n.457 a Lagonegro;
2)condannare i convenuti in via solidale fra loro alla restituzione della somma di Lire 88.000.000(oggi 44.000,00 euro) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 30/5/1996 al soddisfo in favore dell'attore, , nonché ad € 50.000,00 per Parte_1 risarcimento dei danni morali e materiali subiti o nella misura maggiore o minore come sarà provato in corso di causa o secondo il prudente apprezzamento del Tribunale;
3)con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Salvis iuribus.”
3. Con decreto ex art. 171 bis, co. 2 c.p.c del 19.09.2023 lo scrivente giudicante, ritenendo assolutamente incerta la data della notifica (mancando il deposito dell'eventuale integrale originale cartaceo e del timbro delle poste) e del ricevente, ordinava il rinnovo della notifica con differimento della prima udienza. Rinnovo che non veniva effettuato dall'attore stante che nelle more avveniva la costituzione dei convenuti.
4. In data 30.10.2023, infatti, si costituivano i convenuti eccependo: -
l'inammissibilità della domanda di risoluzione per inadempimento;
- la validità dell'atto notarile di compravendita contente solo una difformità dello stato di fatto rispetto alla concessione edilizia esistente (Cass. n. 8230/19;
Cass. n. 7521/22); - la non applicabilità della disciplina prevista dalla legge n. 765/1967 poiché l'immobile è stato costruito prima dell'entrata in vigore della predetta legge e inoltre efficacia dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c.; - la valenza della C.T.P. dell'Arch. in quanto contenente affermazioni Per_3 rese da un soggetto sprovvisto di qualsivoglia potere;
- prescrizione dell'avversa pretesa;
- insussistenza della prova della richiesta di risarcimento danni morali.
pagina 3 di 6 5. Chiedevano, pertanto: “✓ In Via Preliminare dichiarare l'inammissibilità della domanda così come formulata;
✓ Nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni espresse in premessa;
✓
Condannare parte attrice alla rifusione delle spese e competenze di lite del presente giudizio con attribuzione ex art. 93 c.p.c.”
6. La causa, non essendo necessari adempimenti istruttori, dovendosi ritenere le prove orali richieste inammissibili e irrilevanti trattandosi di capi volti alla conferma ed espletamento dell'incarico da parte del c.t.p., veniva rinviata ex art. 189 c.p.c. e poi trattenuta in decisione all'udienza del
5.05.2025.
7. L'attore ha svolto domanda di risoluzione del contratto di compravendita immobiliare, con conseguente restituzione della somma versata per l'acquisto e risarcimento dei danni morali e materiali per la completa abusività dell'immobile acquistato.
8. Le domande sono infondate e vanno rigettate poiché deve rilevarsi che la prospettazione dell'attore è rimasta priva di adeguati riscontri probatori.
9. Della denunciata abusività non vi è alcuna prova in atti. L'attore si limita solo a richiamare e depositare una relazione redatta dall'Arch.
, peraltro non sottoscritta (doc. 2 fascicolo parte attrice). Per_3
10. Inoltre, la documentazione depositata con nota del 17.11.2023 è inammissibile stante la sua tardività, come eccepito dal convenuto, essendo il deposito avvenuto oltre i termini ex art. 171 ter c.p.c., né può ritenersi che tale integrazione documentale si sia resa necessaria in considerazione delle difese di parte ricorrente, che si è costituito e pure non ha depositato memorie ex art. 171 ter c.p.c., ed inoltre si tratta di prova di tipo documentale antecedente che l'attrice avrebbe avuto l'onere di procurarsi prima di incardinare il presente giudizio.
pagina 4 di 6 11. Ne consegue che anche la domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata per assoluta mancanza della prova del danno subito: prima ancora della prova della quantificazione del danno e della sua derivazione causale dall'inadempimento allegato, manca la prova della stessa sussistenza di un danno, in qualunque forma lo si voglia considerare.
12. L'eccezione di prescrizione va ritenuta assorbita.
13. Infatti, con riferimento all'eccezione di prescrizione è il caso di richiamare la sentenza n. 7889/2018 nella quale la Suprema Corte ribadisce l'orientamento della S.U. secondo cui “se la domanda, in presenza di un'eccezione di prescrizione del convenuto, viene rigettata dal giudice di primo grado, perché egli ritiene che i fatti costitutivi non sono stati provati, non è predicabile nemmeno in astratto che il tenore della decisione implichi una valutazione (sebbene astratta) di infondatezza dell'eccezione di prescrizione, e ciò perché un diritto di cui non è stata dimostrata l'insorgenza non si può prescrivere o non prescrivere” (Cass. Sez. U. 12 maggio 2017, n.
11799, punto 9.3.3.1.).
14. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, entro i minimi, stante la bassa complessità delle questioni e la ridotta attività processuale, e secondo lo scaglione di cui al disputatum
(Cass. Civ., Sez. I, 26 aprile 2021, n. 10984) di euro 50.000).
15. Emerge che, sebbene avvisata, parte convenuta non si è presentata all'incontro di mediazione in data 20/3/23 e non risulta dal verbale avere giustificato il motivo della propria mancata partecipazione.
16. Ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, secondo periodo, d.lgs. 28/2010 "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".
pagina 5 di 6 17. Nel caso in esame parte attrice ha versato il contributo di Euro 510.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
I. rigetta le domande avanzate dall'attore nell'atto di citazione;
II. condanna, a rimborsare a , Parte_1 Controparte_1
e le spese di lite, che liquida Controparte_2 Controparte_3 in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali,
c.p.a. e i.v.a., come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, Avv. RAGO GIOVANNI
III. condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'erario dell'importo di Euro 510,00 a norma dell'art.
4-bis del D.Lgs. 28/2010;
Lagonegro, data
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
pagina 6 di 6