Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1340 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art 127 ter c.p.c. del 27.02.2025, promosso da
(C.F.: ) nato in [...]_1 C.F._1
(Romania) il 25.11.1988 e (C.F.: ) nata a [...] C.F._2
Reggio Calabria l'11.04.1991, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Gattuso, presso il cui studio sito in Scilla (RC) alla via Angelo Facciolà
n. 8, hanno eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 16.05.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Scilla (RC) il 09/10/2017;
-considerato che con decreto del 18.06.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 29.05.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto di anticipazione del 30.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 4.02.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte, assegnandosi al contempo alle parti termine perentorio sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Scilla (RC) il 09/10/2017; b) dal matrimonio sono nati i figli Persona_1
(07/12/2016) e (21/06/2021); Persona_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 18.06.2024 e nuovamente in data 27.02.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 16.05.2024 da e , Parte_1 Parte_2
così provvede: -pronuncia l'omologa della separazione tra e Parte_1 [...]
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio Pt_2
del Comune di Scilla (RC) n. 61, Parte II, Serie A Uff.1 – anno 2017, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso con collocamento presso la madre;
3. La casa familiare sita a Scilla in via Spirito Santo II vico snc, di proprietà del padre della signora e alla stessa concessa in comodato d'uso con Parte_2
contratto che si allega (Doc. 2), è assegnata alla predetta (con tutta la mobilia e suppellettili ivi esistenti poiché già di sua proprietà), che ivi continuerà a vivere con le bambine. Il sig. continuerà temporaneamente a vivere dalla sorella in Parte_1
Melia di Scilla, via Boccata fintantoché non troverà una propria abitazione;
4. L'assegno di mantenimento di €. 400,00 mensili che il signor deve Parte_1
versare in favore delle figlie minorenni resterà di tale importo, ma per rendere più agevole il pagamento al signor i coniugi concordano di apportare la Parte_1
seguente modifica: tutto l'assegno unico erogato dall'INPS, attualmente nella misura di €. 398,00, verrà versato per intero e direttamente alla signora . In Parte_2
tal modo il sig. dovrà versare mensilmente solo la somma di €. 200,00 entro Parte_1
il giorno 10 di ogni mese in quanto la residua somma di €. 200,00 verrà trattenuta direttamente dalla quota dell'assegno unico cui rinuncia il coniuge. Ovviamente la presente condizione resterà valida fintantoché lo Stato continuerà ad erogare detto assegno e per l'importo minimo attuale.
5. saranno a carico di entrambi i coniugi al 50% le spese straordinarie extra assegno relative ai figli secondo il Protocollo del Tribunale di Reggio Calabria del
2016 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6. il signor nulla verserà alla signora a titolo di contributo al Parte_1 Pt_2
mantenimento della stessa.
7. la permanenza delle bambine presso il genitore non collocatario nel periodo scolastico, durante le festività natalizie e pasquali, le ricorrenze ed il periodo estivo è stata concordata dai genitori secondo il Piano Genitoriale depositato agli atti (da intendersi qui integralmente riportato) con la sola modifica del rientro la domenica per l'ora di cena anziché alle 21.30 e del diritto di entrambi i genitori di trascorrere il proprio compleanno con le figlie.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scilla (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 20.05.2025
Il Giudice est. dott.ssa Elena M.A. Luppino
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna