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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/04/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
NRG 6590/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6590/2022 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 16.09.2024, promossa
DA
), rappresentata e difesa dall'Avv. LIPPOLIS Parte_1 C.F._1
MARA, giusta procura in calce all'atto di citazione
CONTRO
(C.F. ; (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
); (C.F. ); C.F._3 Parte_2 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. BIANCO COSIMO, giusta procura in calce all'atto di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio i Sig.ri Parte_1
, e , premettendo di essere proprietaria Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 dell'immobile sito in Manduria al Vico Pizzolante n. 31, piano terra, avente in comune per destinazione di padre di famiglia l'impianto idrico-fognario con l'appartamento al primo piano, civico 29 e che i proprietari delle anzidette due unità immobiliari (piano terra e primo piano) concordavano volontariamente e pacificamente lo sdoppiamento dell'impianto idrico-fognario.
Esponeva che il suddetto immobile confinava con l'immobile di proprietà dei Sig.ri Parte_2
e sito in Manduria al Vico Pizzolante n. 33. Rappresentava
[...] Controparte_2 Controparte_1 che, per le ragioni premesse, sull'immobile dell'attrice si sarebbe dovuto realizzare l'impianto idrico- fognario indipendente ma che lo stato dei luoghi non permetteva di rispettare la distanza di 1 metro dal confine con la proprietà dei convenuti, come prescritto dalla legge, ex art. 889 c.c.
Rilevava che nonostante un invito bonario, giusta lettera raccomandata a.r. del 11.11.2020, infruttuosi si rivelavano i tentativi volti a risolvere bonariamente la questione.
Concludeva, pertanto, chiedendo che il Tribunale volesse accertare l'impossibilità per l'attrice di posizionare nel proprio appartamento le tubazioni del nuovo impianto idrico-fognario ad una distanza di 1 metro dal confine con la proprietà dei convenuti e, per l'effetto, autorizzare Parte_1
1 alla realizzazione di nuovo impianto idrico fognario nella propria abitazione, sita in Manduria al Vico Pizzolante n. 31, ad una distanza inferiore ad 1 metro dal confine dell'immobile di Vico Pizzolante n. 33, di proprietà di , e con vittoria di Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.02.2023 si costituivano in giudizio i Sig.ri
[...]
e rappresentando, preliminarmente, che parte Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 attrice nell'anno 2015 effettuava interventi edili di ristrutturazione sul proprio immobile trasformandolo da attività commerciale (panetteria) in civile abitazione conservando, tuttavia, le dimensioni della porta d'ingresso, posta al centro dell'abitato, di mt. 2,15, ovvero, di oltre un metro più larga del normale (porte blindate possono avere le seguenti dimensioni in larghezza: 80, 85 e 90 cm). Per quanto riguardava il rifornimento idrico fognario, sino alla ristrutturazione, parte attrice era collegata con l'impianto della sorella, la cui ubicazione è confinante e sita sul lato opposto rispetto all'abitazione degli odierni convenuti.
Tanto premesso, i convenuti rilevavano che parte attrice avrebbe potuto installare l'impianto idrico- fognario sul confine della sorella, oppure, ridimensionare la porta d'ingresso nelle dimensioni standard (80, 85 o 90 cm), ovvero, posizionare la porta d'ingresso su di un lato dell'immobile.
Pertanto, rappresentata l'impossibilità nel caso di specie di derogare alla normativa di cui all'art. 889 c.c., per il reale e permanente pericolo di danneggiamento dell'immobile degli odierni convenuti a causa di possibili infiltrazioni o di trasudamenti, concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Con le memorie ex art. 183, c. 6, n. 1, cpc parte attrice, replicando alla comparsa di costituzione e risposta dei convenuti, rappresentava di aver valutato tutte le alternative possibili prima di procedere a richiedere autorizzazione alla deroga della norma che prevede la distanza minima di 1 metro dell'impianto idrico-fognario dal confine del vicino che, tuttavia, nel caso di specie si rivelavano non attuabili.
In particolare, la stressa premetteva che l'immobile di sua proprietà sito al piano terra era dotato di unico impianto idrico e di unico contatore poiché precedentemente era di un unico proprietario e che, successivamente, nel momento in cui le proprietà sono state separate nasceva l'esigenza di dividere gli impianti. Proseguiva rappresentando che i tecnici dell'AQP effettuato il sopralluogo consigliavano alla medesima di procedere con l'ubicazione dello stesso dal lato confinante con la proprietà , Pt_2 poiché in tal caso la distanza dal confine, pur essendo inferiore al metro prescritto dalla legge, era comunque maggiore rispetto a quella sull'altro confine e, pertanto, avrebbe comportato un rischio minore in caso di eventuali infiltrazioni e trasudamenti. Infine, con riferimento alla dimensione del portone di ingresso, l'odierna attrice rappresentava di aver valutato un restringimento, onde riuscire a rispettare la distanza di 1 metro prescritta, che tuttavia non risultava possibile, poiché, per rispettare le norme igienico-sanitarie, il portone non avrebbe potuto avere dimensioni inferiori a quelle attuali, poiché necessarie a consentire una maggiore aereazione e luminosità all'ingresso dell'immobile.
Concludeva reiterando le difese già esplicitate ed insistendo nell'accoglimento della domanda introduttiva essendo, nel caso de quo, la distanza con il confine del vicino di poco inferiore ad un metro e non essendovi alternative che consentano all'attrice di avere proprio autonomo impianto.
Con le memorie ex art. 183, c. 6, n. 2, cpc i convenuti, replicavano a quanto dedotto da controparte, rappresentando che proprietaria del restante immobile risultava essere la sorella di parte attrice. Contestavano i consigli formulati dei tecnici dell'AQP, deducendone l'infondatezza posto che la distanza dall'altro confine era di poco inferiore di 10 cm rispetto alla distanza col confine dei
2 convenuti e che, pertanto, sia in un caso che nell'altro, nell'eventualità di infiltrazioni e trasudamenti, non sarebbero certo 10 cm di differenza ad evitare danni ai confinanti. Contestavano, infine, le ragioni addotte da controparte per il mancato raggiungimento del portone d'ingresso.
Con le memorie ex art. 183, c. 6, n. 2, cpc parte attrice, depositata Relazione Tecnica di parte a firma del Geom. ribadiva le proprie ragioni, rappresentando che considerata l'esigenza Persona_1 inderogabile di poter accedere ad un servizio primario come quello idrico, appariva necessario derogare a quanto disposto dalla legge in tema di distanza minima degli impianti dal confine sottolineando che tale deroga vi sarebbe solo con riferimento al confine esterno degli immobili e non a quello interno, nel qual la misura di legge sarebbe rispettata. A tal fine, chiedeva ammettersi in via istruttoria Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di rilevare lo stato dei luoghi e l'impossibilità di collocare l'impianto idrico in altro posto diverso.
I convenuti, con le memorie ex art. 183, c. 6, n. 2, cpc, replicavano a quanto evidenziato da controparte con le memorie ex art. 183, c. 6, n. 2, cpc. In particolare, preso atto dell'elaborato peritale di parte, a firma del Geom. rappresentavano che solo in tale circostanza prendevano atto del fatto Persona_1 che i 50 cm, circa, in più, ricadenti nel vano della sig.ra erano in realtà di proprietà dei Pt_1 convenuti sig.ri , così come meglio descritto nella perizia a firma del Geom. Pt_2 Per_2
nonché, dalla nota di trascrizione per donazione del 13.08.1973, che contestualmente
[...] depositavano. Contestavano, infine, le affermazioni del CTP sull'impossibilità di modifica del portone d'ingresso.
All'udienza civile del 18/09/2023 le parti si riportavano alle richieste formulate nelle memorie ritualmente depositate, il Giudice riservava la decisione sulle richieste istruttorie.
Con ordinanza del 17.10.2023 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, rigettava la richiesta di CTU avanzata da parte attrice poiché superflua ed esplorativa atteso che “non risulta che le due abitazioni siano collocate in condominio nonostante la presenza di un muro divisorio comune né è allegata la incompatibilità dell'osservanza della distanza indicata dall'art. 889 c.c. con la struttura stessa degli edifici ovvero la mancanza di alternative per la realizzazione dell'impianto”; rigettava, altresì, la prova orale richiesta da parte convenuta poiché ritenuta irrilevante e generica. Ciò posto, rinviava all'udienza del 16.09.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni e concessi i termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva trattenuta per la decisione.
All'esito dell'esame delle comparse conclusionali e repliche delle parti, si pronuncia la presente sentenza.
*****
Nel merito, ritiene questo Giudice che le domande proposte da parte attrice non possano essere accolte per i motivi che verranno appresso evidenziati.
È opportuno premettere che l'attrice incardinava il presente giudizio chiedendo che il Tribunale volesse accertare l'impossibilità per la stessa di posizionare nel proprio appartamento le tubazioni del nuovo impianto idrico-fognario ad una distanza di 1 metro dal confine con la proprietà dei convenuti e, per l'effetto, di essere autorizzata alla realizzazione di nuovo impianto idrico fognario nella propria abitazione ad una distanza inferiore ad 1 metro dal confine dell'immobile di proprietà dei convenuti.
Orbene, ai sensi dell'art. 889 c.c. “Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. Per i tubi
3 d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali”.
La ratio di tale previsione è rintracciabile nella intrinseca pericolosità delle opere anzidette, unanimemente confermata dalla giurisprudenza di legittimità che sul punto si è espressa nei seguenti termini: “La distanza di almeno un metro dal confine è prescritta dall'art. 889, secondo comma, c.c., per l'installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili, giacché per tali condutture, aventi un flusso costante di sostanze liquide o gassose, il legislatore ha tenuto conto della loro potenziale attitudine ad arrecare danno alla proprietà contigua, stabilendo, con valutazione “ex ante”, una presunzione
“iuris et de iure” di pericolosità…” (Cass. civ. sentenza 16.12.2010 n. 25475)”. In tal modo si mira a preservare il fondo vicino dai pericoli di infiltrazioni o trasudamenti derivanti dall'esistenza delle predette installazioni a distanza inferiore a quella prevista dalla legge, secondo una presunzione assoluta di danno che non ammette la prova contraria. Ne consegue che “l'applicabilità di detta norma prescinde da ogni indagine circa l'assenza, in concreto, di una potenzialità dannosa della condotta posta a distanza inferiore a quella legale.” (Cass. Civ. sentenza n. 12491 del 04.12.1995).
Tale impostazione appare, peraltro, avvalorata dalla interpretazione che il Supremo Consesso fornisce del terzo comma dell'art. 889 c.c., ovvero: “L'art. 889, secondo comma, c.c., nel prevedere per i tubi di acqua pura o lurida la distanza di almeno un metro dal confine, si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria;
ne consegue che la norma del terzo comma del medesimo art. 889, per la quale “sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali”, deve essere intesa nel senso che questi possono stabilire una distanza maggiore rispetto a quella minima fissata dal codice, ma non una minore.”. Tale norma non
è pertanto derogabile neppure dai regolamenti locali in materia di edilizia.
La distanza imposta dalla disposizione è dunque derogabile solo se vi consente il proprietario confinante, concedendo di fatto una servitù.
Ciò considerato, giova evidenziare che la Suprema Corte di Cassazione Civile ammette la deroga al dettato normativo di cui all'art. 889 c.c., solo in ipotesi di condominio, previa valutazione da parte del giudice di merito incentrata sulla compatibilità della distanza prescritta dalla disciplina in esame con la struttura stessa del , caratterizzato dalla coesistenza di più appartamenti in un unico CP_3 edificio.
In tal senso “in tema di condominio, le norme che regolano i rapporti di vicinato trovano applicazione, rispetto alle singole unità immobiliari, solo in quanto compatibili con la concreta struttura dell'edificio e con la natura dei diritti e delle facoltà dei condomini, …, considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sé il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi della convivenza tra i condomini. Ne deriva che, anche con riferimento ai tubi dell'impianto di riscaldamento, l'art. 889 c.c. è derogabile solo ove la distanza prevista sia incompatibile con la struttura degli edifici condominiali.” (Cassazione Civile, Sez. II, n. 1989/2016).
Premesso il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento e passando ad esaminare gli atti di causa si rileva che nella prospettiva testé delineata non è ravvisabile nel caso di specie una situazione di condominialità sulla cui base innestare un giudizio volto ad apprezzare la concreta struttura dell'edificio tale da giustificare una deroga alle distanze prescritte dall'art. 889 c.c.
Come osserva parte attrice nelle memorie conclusive, dalle consulenze allegate agli atti di causa dalle parti emerge che l'edificio dell'attrice e quella del convenuto erano un unico corpo di fabbrica, poi
4 diviso in due parti attraverso un muro divisorio per essere donato ai figli. Ciò non implica però che tra i due immobili vi sia un vincolo di condominabilità.
Si evidenzia peraltro che neppure parte attrice chiede a codesto Giudice l'accertamento della sussistenza del vincolo di condominialità fra le unità immobiliari coinvolte nella fattispecie in esame ed anzi, di contro, implicitamente ne conferma l'inesistenza richiedendo l'applicazione analogica al caso de quo dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia condominiale.
La domanda quindi sotto tale profilo va rigettata, posto che la giurisprudenza che sino ad ora si è pronunciata ha riconosciuto la derogabilità della norma in ipotesi eccezionali di condominalità così affermando: “è pur vero che, rispetto a singole unità di proprietà individuale nell'ambito di un unico edificio condominiale, le norme che regolano i rapporti di vicinato, tra le quali quella dell'art. 889 c.c., trovano applicazione solo in quanto compatibili con la concreta struttura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei condomini;
pertanto, qualora esse vengano invocate in un giudizio tra condomini, il giudice di merito è tenuto ad accertare se la rigorosa osservanza di dette norme non sia nel singolo caso irragionevole, considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per se il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali (ex multis Cass.
18.02.1977 n. 741, Cass. Sentenza n. 1989 del 02/02/2016).
Ed inoltre, anche ove volesse ammettersi la sussistenza del vincolo di condominialità tra gli edifici coinvolti o, di converso acclaratane l'insussistenza, estendere analogicamente i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità mancherebbero nel caso di specie concreti indici da cui desumere l'indispensabilità necessaria a fondare la deroga alle distanze prescritte dall'art. 889 c.c.
Ed infatti, parte attrice non ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante non dimostrando, nel caso di specie, i fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa ovvero che sia impossibile collocare le tubazioni alla distanza di legge.
Invero, nel caso de quo parte attrice assume genericamente di aver valutato tutte le altre alternative, prima di procedere a richiedere autorizzazione alla deroga della norma che prevede la distanza minima di 1 metro dell'impianto idrico-fognario dal confine del vicino e che, tuttavia, nel caso concreto non erano attuabili.
Parte convenuta contesta tale assunto, osservando in primo luogo che poteva ridursi il portone di ingresso e quindi rispettare la distanza.
In merito alla dimensione del portone di ingresso, l'odierna attrice assume di aver valutato un restringimento onde riuscire a rispettare la distanza di 1 metro prescritta;
alternativa, poi, non praticata in concreto stante, a suo dire, la necessità di rispettare le norme igienico-sanitarie, secondo cui il portone non avrebbe potuto avere dimensioni inferiori a quelle attuali, poiché necessarie a consentire una maggiore aereazione e luminosità all'ingresso dell'immobile. Ebbene, le conclusioni a cui giunge il consulente tecnico di parte attrice, secondo cui “per poter allacciare l'immobile alla rete AQP è necessario andare verso il confine della proprietà , in quanto il portone d'ingresso non può Pt_2 essere modificato ed una sua eventuale riduzione non rispetterebbe la proporzione tra la superficie pavimentata e quella vetrata, così non verrebbero più rispettate le norme igienico sanitarie” appaiono del tutto generiche e non circostanziate.
Richiamato l'elaborato peritale di parte convenuta, giova evidenziare che “Il rapporto aereoilluminante”, secondo la normativa tutt'ora vigente, D.M. 05.07.1975, “stabilisce che per ciascun locale dell'abitazione l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da
5 assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2 per cento, e comunque la superficie finestra apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.
Questo calcolo non è stato provato nella relazione del geom. di parte attrice in quanto non si Per_1 conosce la superficie di pavimento del vano interessato tanto meno la superficie finestrata dello stesso.
Non può supplire la consulenza d'ufficio che avrebbe, se si demandasse tale verifica, carattere esplorativo e sarebbe diretta a introdurre una prova che avrebbe dovuto fornire parte attrice (Cass.
06/12/2019, n. 31886).
Si aggiunga peraltro che per stessa ammissione di parte attrice, l'edificio de qua aveva già un impianto in comune con l'appartamento al primo piano dell'edificio accanto (civico 29-opposto rispetto a quello dei convenuti) e che ha allegato, senza nessuna documentazione a sostegno, che l'acquedotto ha consigliato l'apposizione dei tubi dal lato dei convenuti, senza indicare le ragioni per cui altre vie, prima assentite, non sono più praticabili.
Infine, in merito al confine effettivo tra i due immobili inconferenti sono le allegazioni di parte attrice tese a dimostrare la discrepanza tra confine interno ed esterno atteso che, in qualsiasi caso, risulterebbe (come da essa stessa affermato) violata la distanza di legge di cm 100 dalla proprietà
per la porzione di muro in comproprietà tra attore e convenuti, ossia quella porzione di muro Pt_2 che esternamente risulta di proprietà dei convenuti ed internamente di proprietà dell'attore.
Conclusivamente, tutti questi elementi depongono nel senso di ritenere non provata l'esigenza assoluta dell'attore di collocare il nuovo impianto idrico fognario della propria abitazione ad una distanza inferiore ad 1 metro così come inderogabilmente prescritta dall'art. 889 c.c. Anche per tale ragione la domanda va rigettata.
In conclusione, non sussistono, per tutti i motivi su espositi, gli elementi per accogliere la domanda di parte attrice.
SPESE DI GIUDIZIO
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice;
si liquidano in euro
3.809,00 come da dispositivo, secondo i criteri di cui al d.m. 55/2014 (come modificato dal DM
147/2022), in relazione al valore e alla natura della causa (indeterminabile complessità bassa), al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte, applicando parametri minimi per tutte le fasi in cui si è articolato il giudizio. L'avv. difensore delle parti convenute si è dichiarato antistatario e ha richiesto la distrazione in suo favore.
PQM
Il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e così provvede:
[...] Parte_2
- RIGETTA la domanda formulata da parte attrice;
- CONDANNA la parte attrice al pagamento delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio in favore delle parti convenute , Controparte_1 CP_2
e , che liquida in Euro 3.809,00 per onorari, oltre
[...] Parte_2
IVA, C.A. e quanto altro dovuto per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Taranto, 04.04.2025
6 Il Giudice
Federica Rotondo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6590/2022 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 16.09.2024, promossa
DA
), rappresentata e difesa dall'Avv. LIPPOLIS Parte_1 C.F._1
MARA, giusta procura in calce all'atto di citazione
CONTRO
(C.F. ; (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
); (C.F. ); C.F._3 Parte_2 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. BIANCO COSIMO, giusta procura in calce all'atto di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio i Sig.ri Parte_1
, e , premettendo di essere proprietaria Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 dell'immobile sito in Manduria al Vico Pizzolante n. 31, piano terra, avente in comune per destinazione di padre di famiglia l'impianto idrico-fognario con l'appartamento al primo piano, civico 29 e che i proprietari delle anzidette due unità immobiliari (piano terra e primo piano) concordavano volontariamente e pacificamente lo sdoppiamento dell'impianto idrico-fognario.
Esponeva che il suddetto immobile confinava con l'immobile di proprietà dei Sig.ri Parte_2
e sito in Manduria al Vico Pizzolante n. 33. Rappresentava
[...] Controparte_2 Controparte_1 che, per le ragioni premesse, sull'immobile dell'attrice si sarebbe dovuto realizzare l'impianto idrico- fognario indipendente ma che lo stato dei luoghi non permetteva di rispettare la distanza di 1 metro dal confine con la proprietà dei convenuti, come prescritto dalla legge, ex art. 889 c.c.
Rilevava che nonostante un invito bonario, giusta lettera raccomandata a.r. del 11.11.2020, infruttuosi si rivelavano i tentativi volti a risolvere bonariamente la questione.
Concludeva, pertanto, chiedendo che il Tribunale volesse accertare l'impossibilità per l'attrice di posizionare nel proprio appartamento le tubazioni del nuovo impianto idrico-fognario ad una distanza di 1 metro dal confine con la proprietà dei convenuti e, per l'effetto, autorizzare Parte_1
1 alla realizzazione di nuovo impianto idrico fognario nella propria abitazione, sita in Manduria al Vico Pizzolante n. 31, ad una distanza inferiore ad 1 metro dal confine dell'immobile di Vico Pizzolante n. 33, di proprietà di , e con vittoria di Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.02.2023 si costituivano in giudizio i Sig.ri
[...]
e rappresentando, preliminarmente, che parte Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 attrice nell'anno 2015 effettuava interventi edili di ristrutturazione sul proprio immobile trasformandolo da attività commerciale (panetteria) in civile abitazione conservando, tuttavia, le dimensioni della porta d'ingresso, posta al centro dell'abitato, di mt. 2,15, ovvero, di oltre un metro più larga del normale (porte blindate possono avere le seguenti dimensioni in larghezza: 80, 85 e 90 cm). Per quanto riguardava il rifornimento idrico fognario, sino alla ristrutturazione, parte attrice era collegata con l'impianto della sorella, la cui ubicazione è confinante e sita sul lato opposto rispetto all'abitazione degli odierni convenuti.
Tanto premesso, i convenuti rilevavano che parte attrice avrebbe potuto installare l'impianto idrico- fognario sul confine della sorella, oppure, ridimensionare la porta d'ingresso nelle dimensioni standard (80, 85 o 90 cm), ovvero, posizionare la porta d'ingresso su di un lato dell'immobile.
Pertanto, rappresentata l'impossibilità nel caso di specie di derogare alla normativa di cui all'art. 889 c.c., per il reale e permanente pericolo di danneggiamento dell'immobile degli odierni convenuti a causa di possibili infiltrazioni o di trasudamenti, concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Con le memorie ex art. 183, c. 6, n. 1, cpc parte attrice, replicando alla comparsa di costituzione e risposta dei convenuti, rappresentava di aver valutato tutte le alternative possibili prima di procedere a richiedere autorizzazione alla deroga della norma che prevede la distanza minima di 1 metro dell'impianto idrico-fognario dal confine del vicino che, tuttavia, nel caso di specie si rivelavano non attuabili.
In particolare, la stressa premetteva che l'immobile di sua proprietà sito al piano terra era dotato di unico impianto idrico e di unico contatore poiché precedentemente era di un unico proprietario e che, successivamente, nel momento in cui le proprietà sono state separate nasceva l'esigenza di dividere gli impianti. Proseguiva rappresentando che i tecnici dell'AQP effettuato il sopralluogo consigliavano alla medesima di procedere con l'ubicazione dello stesso dal lato confinante con la proprietà , Pt_2 poiché in tal caso la distanza dal confine, pur essendo inferiore al metro prescritto dalla legge, era comunque maggiore rispetto a quella sull'altro confine e, pertanto, avrebbe comportato un rischio minore in caso di eventuali infiltrazioni e trasudamenti. Infine, con riferimento alla dimensione del portone di ingresso, l'odierna attrice rappresentava di aver valutato un restringimento, onde riuscire a rispettare la distanza di 1 metro prescritta, che tuttavia non risultava possibile, poiché, per rispettare le norme igienico-sanitarie, il portone non avrebbe potuto avere dimensioni inferiori a quelle attuali, poiché necessarie a consentire una maggiore aereazione e luminosità all'ingresso dell'immobile.
Concludeva reiterando le difese già esplicitate ed insistendo nell'accoglimento della domanda introduttiva essendo, nel caso de quo, la distanza con il confine del vicino di poco inferiore ad un metro e non essendovi alternative che consentano all'attrice di avere proprio autonomo impianto.
Con le memorie ex art. 183, c. 6, n. 2, cpc i convenuti, replicavano a quanto dedotto da controparte, rappresentando che proprietaria del restante immobile risultava essere la sorella di parte attrice. Contestavano i consigli formulati dei tecnici dell'AQP, deducendone l'infondatezza posto che la distanza dall'altro confine era di poco inferiore di 10 cm rispetto alla distanza col confine dei
2 convenuti e che, pertanto, sia in un caso che nell'altro, nell'eventualità di infiltrazioni e trasudamenti, non sarebbero certo 10 cm di differenza ad evitare danni ai confinanti. Contestavano, infine, le ragioni addotte da controparte per il mancato raggiungimento del portone d'ingresso.
Con le memorie ex art. 183, c. 6, n. 2, cpc parte attrice, depositata Relazione Tecnica di parte a firma del Geom. ribadiva le proprie ragioni, rappresentando che considerata l'esigenza Persona_1 inderogabile di poter accedere ad un servizio primario come quello idrico, appariva necessario derogare a quanto disposto dalla legge in tema di distanza minima degli impianti dal confine sottolineando che tale deroga vi sarebbe solo con riferimento al confine esterno degli immobili e non a quello interno, nel qual la misura di legge sarebbe rispettata. A tal fine, chiedeva ammettersi in via istruttoria Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di rilevare lo stato dei luoghi e l'impossibilità di collocare l'impianto idrico in altro posto diverso.
I convenuti, con le memorie ex art. 183, c. 6, n. 2, cpc, replicavano a quanto evidenziato da controparte con le memorie ex art. 183, c. 6, n. 2, cpc. In particolare, preso atto dell'elaborato peritale di parte, a firma del Geom. rappresentavano che solo in tale circostanza prendevano atto del fatto Persona_1 che i 50 cm, circa, in più, ricadenti nel vano della sig.ra erano in realtà di proprietà dei Pt_1 convenuti sig.ri , così come meglio descritto nella perizia a firma del Geom. Pt_2 Per_2
nonché, dalla nota di trascrizione per donazione del 13.08.1973, che contestualmente
[...] depositavano. Contestavano, infine, le affermazioni del CTP sull'impossibilità di modifica del portone d'ingresso.
All'udienza civile del 18/09/2023 le parti si riportavano alle richieste formulate nelle memorie ritualmente depositate, il Giudice riservava la decisione sulle richieste istruttorie.
Con ordinanza del 17.10.2023 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, rigettava la richiesta di CTU avanzata da parte attrice poiché superflua ed esplorativa atteso che “non risulta che le due abitazioni siano collocate in condominio nonostante la presenza di un muro divisorio comune né è allegata la incompatibilità dell'osservanza della distanza indicata dall'art. 889 c.c. con la struttura stessa degli edifici ovvero la mancanza di alternative per la realizzazione dell'impianto”; rigettava, altresì, la prova orale richiesta da parte convenuta poiché ritenuta irrilevante e generica. Ciò posto, rinviava all'udienza del 16.09.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni e concessi i termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva trattenuta per la decisione.
All'esito dell'esame delle comparse conclusionali e repliche delle parti, si pronuncia la presente sentenza.
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Nel merito, ritiene questo Giudice che le domande proposte da parte attrice non possano essere accolte per i motivi che verranno appresso evidenziati.
È opportuno premettere che l'attrice incardinava il presente giudizio chiedendo che il Tribunale volesse accertare l'impossibilità per la stessa di posizionare nel proprio appartamento le tubazioni del nuovo impianto idrico-fognario ad una distanza di 1 metro dal confine con la proprietà dei convenuti e, per l'effetto, di essere autorizzata alla realizzazione di nuovo impianto idrico fognario nella propria abitazione ad una distanza inferiore ad 1 metro dal confine dell'immobile di proprietà dei convenuti.
Orbene, ai sensi dell'art. 889 c.c. “Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. Per i tubi
3 d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali”.
La ratio di tale previsione è rintracciabile nella intrinseca pericolosità delle opere anzidette, unanimemente confermata dalla giurisprudenza di legittimità che sul punto si è espressa nei seguenti termini: “La distanza di almeno un metro dal confine è prescritta dall'art. 889, secondo comma, c.c., per l'installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili, giacché per tali condutture, aventi un flusso costante di sostanze liquide o gassose, il legislatore ha tenuto conto della loro potenziale attitudine ad arrecare danno alla proprietà contigua, stabilendo, con valutazione “ex ante”, una presunzione
“iuris et de iure” di pericolosità…” (Cass. civ. sentenza 16.12.2010 n. 25475)”. In tal modo si mira a preservare il fondo vicino dai pericoli di infiltrazioni o trasudamenti derivanti dall'esistenza delle predette installazioni a distanza inferiore a quella prevista dalla legge, secondo una presunzione assoluta di danno che non ammette la prova contraria. Ne consegue che “l'applicabilità di detta norma prescinde da ogni indagine circa l'assenza, in concreto, di una potenzialità dannosa della condotta posta a distanza inferiore a quella legale.” (Cass. Civ. sentenza n. 12491 del 04.12.1995).
Tale impostazione appare, peraltro, avvalorata dalla interpretazione che il Supremo Consesso fornisce del terzo comma dell'art. 889 c.c., ovvero: “L'art. 889, secondo comma, c.c., nel prevedere per i tubi di acqua pura o lurida la distanza di almeno un metro dal confine, si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria;
ne consegue che la norma del terzo comma del medesimo art. 889, per la quale “sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali”, deve essere intesa nel senso che questi possono stabilire una distanza maggiore rispetto a quella minima fissata dal codice, ma non una minore.”. Tale norma non
è pertanto derogabile neppure dai regolamenti locali in materia di edilizia.
La distanza imposta dalla disposizione è dunque derogabile solo se vi consente il proprietario confinante, concedendo di fatto una servitù.
Ciò considerato, giova evidenziare che la Suprema Corte di Cassazione Civile ammette la deroga al dettato normativo di cui all'art. 889 c.c., solo in ipotesi di condominio, previa valutazione da parte del giudice di merito incentrata sulla compatibilità della distanza prescritta dalla disciplina in esame con la struttura stessa del , caratterizzato dalla coesistenza di più appartamenti in un unico CP_3 edificio.
In tal senso “in tema di condominio, le norme che regolano i rapporti di vicinato trovano applicazione, rispetto alle singole unità immobiliari, solo in quanto compatibili con la concreta struttura dell'edificio e con la natura dei diritti e delle facoltà dei condomini, …, considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sé il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi della convivenza tra i condomini. Ne deriva che, anche con riferimento ai tubi dell'impianto di riscaldamento, l'art. 889 c.c. è derogabile solo ove la distanza prevista sia incompatibile con la struttura degli edifici condominiali.” (Cassazione Civile, Sez. II, n. 1989/2016).
Premesso il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento e passando ad esaminare gli atti di causa si rileva che nella prospettiva testé delineata non è ravvisabile nel caso di specie una situazione di condominialità sulla cui base innestare un giudizio volto ad apprezzare la concreta struttura dell'edificio tale da giustificare una deroga alle distanze prescritte dall'art. 889 c.c.
Come osserva parte attrice nelle memorie conclusive, dalle consulenze allegate agli atti di causa dalle parti emerge che l'edificio dell'attrice e quella del convenuto erano un unico corpo di fabbrica, poi
4 diviso in due parti attraverso un muro divisorio per essere donato ai figli. Ciò non implica però che tra i due immobili vi sia un vincolo di condominabilità.
Si evidenzia peraltro che neppure parte attrice chiede a codesto Giudice l'accertamento della sussistenza del vincolo di condominialità fra le unità immobiliari coinvolte nella fattispecie in esame ed anzi, di contro, implicitamente ne conferma l'inesistenza richiedendo l'applicazione analogica al caso de quo dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia condominiale.
La domanda quindi sotto tale profilo va rigettata, posto che la giurisprudenza che sino ad ora si è pronunciata ha riconosciuto la derogabilità della norma in ipotesi eccezionali di condominalità così affermando: “è pur vero che, rispetto a singole unità di proprietà individuale nell'ambito di un unico edificio condominiale, le norme che regolano i rapporti di vicinato, tra le quali quella dell'art. 889 c.c., trovano applicazione solo in quanto compatibili con la concreta struttura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei condomini;
pertanto, qualora esse vengano invocate in un giudizio tra condomini, il giudice di merito è tenuto ad accertare se la rigorosa osservanza di dette norme non sia nel singolo caso irragionevole, considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per se il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali (ex multis Cass.
18.02.1977 n. 741, Cass. Sentenza n. 1989 del 02/02/2016).
Ed inoltre, anche ove volesse ammettersi la sussistenza del vincolo di condominialità tra gli edifici coinvolti o, di converso acclaratane l'insussistenza, estendere analogicamente i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità mancherebbero nel caso di specie concreti indici da cui desumere l'indispensabilità necessaria a fondare la deroga alle distanze prescritte dall'art. 889 c.c.
Ed infatti, parte attrice non ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante non dimostrando, nel caso di specie, i fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa ovvero che sia impossibile collocare le tubazioni alla distanza di legge.
Invero, nel caso de quo parte attrice assume genericamente di aver valutato tutte le altre alternative, prima di procedere a richiedere autorizzazione alla deroga della norma che prevede la distanza minima di 1 metro dell'impianto idrico-fognario dal confine del vicino e che, tuttavia, nel caso concreto non erano attuabili.
Parte convenuta contesta tale assunto, osservando in primo luogo che poteva ridursi il portone di ingresso e quindi rispettare la distanza.
In merito alla dimensione del portone di ingresso, l'odierna attrice assume di aver valutato un restringimento onde riuscire a rispettare la distanza di 1 metro prescritta;
alternativa, poi, non praticata in concreto stante, a suo dire, la necessità di rispettare le norme igienico-sanitarie, secondo cui il portone non avrebbe potuto avere dimensioni inferiori a quelle attuali, poiché necessarie a consentire una maggiore aereazione e luminosità all'ingresso dell'immobile. Ebbene, le conclusioni a cui giunge il consulente tecnico di parte attrice, secondo cui “per poter allacciare l'immobile alla rete AQP è necessario andare verso il confine della proprietà , in quanto il portone d'ingresso non può Pt_2 essere modificato ed una sua eventuale riduzione non rispetterebbe la proporzione tra la superficie pavimentata e quella vetrata, così non verrebbero più rispettate le norme igienico sanitarie” appaiono del tutto generiche e non circostanziate.
Richiamato l'elaborato peritale di parte convenuta, giova evidenziare che “Il rapporto aereoilluminante”, secondo la normativa tutt'ora vigente, D.M. 05.07.1975, “stabilisce che per ciascun locale dell'abitazione l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da
5 assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2 per cento, e comunque la superficie finestra apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.
Questo calcolo non è stato provato nella relazione del geom. di parte attrice in quanto non si Per_1 conosce la superficie di pavimento del vano interessato tanto meno la superficie finestrata dello stesso.
Non può supplire la consulenza d'ufficio che avrebbe, se si demandasse tale verifica, carattere esplorativo e sarebbe diretta a introdurre una prova che avrebbe dovuto fornire parte attrice (Cass.
06/12/2019, n. 31886).
Si aggiunga peraltro che per stessa ammissione di parte attrice, l'edificio de qua aveva già un impianto in comune con l'appartamento al primo piano dell'edificio accanto (civico 29-opposto rispetto a quello dei convenuti) e che ha allegato, senza nessuna documentazione a sostegno, che l'acquedotto ha consigliato l'apposizione dei tubi dal lato dei convenuti, senza indicare le ragioni per cui altre vie, prima assentite, non sono più praticabili.
Infine, in merito al confine effettivo tra i due immobili inconferenti sono le allegazioni di parte attrice tese a dimostrare la discrepanza tra confine interno ed esterno atteso che, in qualsiasi caso, risulterebbe (come da essa stessa affermato) violata la distanza di legge di cm 100 dalla proprietà
per la porzione di muro in comproprietà tra attore e convenuti, ossia quella porzione di muro Pt_2 che esternamente risulta di proprietà dei convenuti ed internamente di proprietà dell'attore.
Conclusivamente, tutti questi elementi depongono nel senso di ritenere non provata l'esigenza assoluta dell'attore di collocare il nuovo impianto idrico fognario della propria abitazione ad una distanza inferiore ad 1 metro così come inderogabilmente prescritta dall'art. 889 c.c. Anche per tale ragione la domanda va rigettata.
In conclusione, non sussistono, per tutti i motivi su espositi, gli elementi per accogliere la domanda di parte attrice.
SPESE DI GIUDIZIO
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice;
si liquidano in euro
3.809,00 come da dispositivo, secondo i criteri di cui al d.m. 55/2014 (come modificato dal DM
147/2022), in relazione al valore e alla natura della causa (indeterminabile complessità bassa), al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte, applicando parametri minimi per tutte le fasi in cui si è articolato il giudizio. L'avv. difensore delle parti convenute si è dichiarato antistatario e ha richiesto la distrazione in suo favore.
PQM
Il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e così provvede:
[...] Parte_2
- RIGETTA la domanda formulata da parte attrice;
- CONDANNA la parte attrice al pagamento delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio in favore delle parti convenute , Controparte_1 CP_2
e , che liquida in Euro 3.809,00 per onorari, oltre
[...] Parte_2
IVA, C.A. e quanto altro dovuto per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Taranto, 04.04.2025
6 Il Giudice
Federica Rotondo
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