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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/12/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 143/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 143 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Tobia Mirra per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
nato ad [...] il [...] ); Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Faenza per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 6005/2024, pubblicata il 19/12/2024.
FATTI DI CAUSA
L'ingiunzione e la sentenza di primo grado
Con decreto n. 772/2021 del 26.3.2021 il Tribunale di Salerno ingiungeva a il pagamento della somma di € 16.000,00 in favore di Controparte_1 Parte_1
, oltre interessi e rimborso di spese processuali, per due assegni bancari
[...] insoluti (n. 9002196146-08 e n. 9002196147-09, di € 8.000,00 cadauno) tratti su un conto corrente intestato all'ingiunto che, secondo il ricorrente , Parte_1 gli erano stati consegnati dal defunto , padre di , a Persona_1 Controparte_1
1 garanzia di un prestito di pari importo erogato in contanti in più tranche e non restituito.
Accogliendo l'opposizione proposta dall'ingiunto, la sentenza in oggetto revocava il decreto ingiuntivo, esponendo che ha riconosciuto la Controparte_1 sua sottoscrizione sui due assegni che, secondo quanto dichiarato nell'interrogatorio formale, era solito lasciare “in bianco” al padre per consentirgli di eseguire pagamenti di merci nell'esercizio della loro professione di imprenditori agricoli;
che dall'esame dei documenti si evince che la grafia apposta sull'ordine di pagamento al differisce notevolmente dalla firma di che non Parte_1 Controparte_1 occorre una perizia calligrafica, perché dal semplice esame visivo dei documenti le due grafie presentano tratti distintivi del tutto diversi;
che qualunque persona di medio livello percepirebbe che gli assegni sono stati riempiti da una mano diversa da quella che li ha sottoscritti;
che non appare inverosimile che, in forza dei rapporti amicali di lunga data, avesse prestato la somma di € 16.000,00 Parte_1 all'amico in diverse tranche, altrimenti non si spiegherebbe come Persona_1 lui fosse in possesso dei due assegni;
che, d'altra parte, non è inverosimile che fosse solito lasciare al padre assegni in bianco firmati da lui per Controparte_1 eseguire pagamenti urgenti nel caso in cui il genitore fosse a corto di liquidità; che, non essendo in grado di restituire il prestito avuto dall'amico Parte_1 Per_1
gli ha consegnato a garanzia i due assegni postdatati;
che, dopo
[...]
l'improvvisa dipartita del genitore, temendo per la sorte dei due assegni che gli aveva rilasciato in bianco, ha proposto denuncia di smarrimento Controparte_1 dei titoli.
Sulla base di tale ricostruzione, il giudice di prime cure osservava che gli assegni postdatati sono nulli, ma valgono come promessa di pagamento ex art 1988 c.c. che dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria;
che
[...]
, sottoscrittore della promessa unilaterale di pagamento, ha assolto CP_1 all'onere di fornire la prova liberatoria dell'art 1988 c.c., poiché, essendo solo il sottoscrittore dei titoli, riempiti e consegnati da padre, non ha assunto personalmente nei confronti di l'obbligazione restitutoria che Parte_1 faceva capo al genitore;
che, infatti, non vi è prova che fosse a Controparte_1 conoscenza del fatto che il padre avesse intestato i due assegni, in precedenza da lui sottoscritti, e li avesse consegnati a a garanzia della restituzione Parte_1
2 di un prestito, né è emersa prova sufficiente ed idonea dell'accollo da parte di del debito contratto da suo padre con il Controparte_1 Parte_1
L'appello propone appello e, dato che la promessa di pagamento Parte_1 contenuta nell'assegno nullo fa presumere, fino a prova contraria, l'esistenza del rapporto fondamentale, censura l'errore commesso dal primo giudice nel ritenere che il promittente abbia assolto all'onere della prova liberatoria, ex art. 1988 c.c., in base alla sola strumentale denuncia di smarrimento degli assegni, che rappresenta
“un chiaro e palese tentativo di sottrarsi al pagamento della somma portata dagli stessi”.
Obietta che sapeva che il proprio genitore, a cui rilasciava Controparte_1 assegni in bianco, li avrebbe utilizzati per estinguere i debiti contratti nell'esercizio della propria attività, “con conseguente tacito accollo del relativo debito da parte del firmatario dell'assegno”; che non basta dimostrare che gli assegni non sono stati compilati dal firmatario per fornire la prova liberatoria ex art. 1988 c.c., escludendo l'obbligazione a carico di , sottoscrittore della promessa unilaterale Controparte_1 di pagamento;
che non spetta al portatore dell'assegno provare che Controparte_1 fosse a conoscenza della consegna degli assegni per l'estinzione del prestito concesso, né provare l'accollo da parte del del debito contratto dal padre;
CP_1 che il portatore degli assegni non ha alcun onere probatorio, stante la promessa di pagamento;
che, con la consegna degli assegni firmati in bianco al defunto genitore al fine di darli in pagamento ai propri fornitori od ad estinguere i debiti contratti nell'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo, il sottoscrittore ha acconsentito al suo riempimento e ha espresso un preventivo e tacito accollo del debito risultante dal titolo;
che ha anche dimostrato che fosse a conoscenza della Controparte_1 dazione degli assegni ad estinzione del debito contratto dal defunto genitore e che questi si era recato al domicilio dell'odierno appellante per visionare i titoli e riconoscere il debito;
che, in assenza di altre persone presenti all'incontro
(falsamente negato dalle sorelle), la circostanza è stata confermata dalla testimonianza di coniuge dell'odierno appellante, che il giudice Testimone_1 di prime cure avrebbero dovuto considerare.
La risposta dell'appellato
, costituitosi, risponde che non è mai sorta alcuna obbligazione Controparte_1 nei suoi confronti, essendosi limitato a consegnare i titoli di credito al padre, mentre l'ordine di pagamento ed il beneficiario sono stati indicati da quest'ultimo; che,
3 pertanto, la promessa di pagamento non vincola poiché non si è Controparte_1 obbligato personalmente con , portatore del titolo, con il quale Parte_1 non ha mai avuto alcun rapporto e che non conosceva personalmente, né aveva mai visto a casa del padre;
che i testimoni della parte appellante non hanno confermato alcun capitolo di prova, tranne la moglie;
che non risulta provato il perfezionarsi di un contratto di mutuo o di prestito tra il e il de cuius, né un rapporto di Parte_1 garanzia legittimante il possesso dei titoli di credito;
che non risulta provato neppure che i titoli di credito, ritrovati da , siano stati compilati Parte_1 dal de cuius, né che gli siano stati consegnati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da nel ricorso monitorio ha ad oggetto Parte_1 il pagamento degli assegni “emessi a garanzia di un prestito concesso dal ricorrente al defunto genitore del sig. non restituito e non onorato
Controparte_1 da pagamento”. Secondo la prospettazione dell'attore, si tratta di una domanda di adempimento di un contratto di mutuo, avente ad oggetto la restituzione della somma mutuata, concluso (non con ma) con il padre (poi
Controparte_1 deceduto) di . Pertanto, il soggetto obbligato alla restituzione della
Controparte_1 somma data in prestato era il genitore di e, dopo la morte, i suoi
Controparte_1 eredi.
L'attore, però, non ha agito nei confronti di quale erede Controparte_1 dell'obbligato, bensì nella sua qualità di garante dell'obbligazione restitutoria del padre, avendo sottoscritto i due assegni dati in garanzia. Nella comparsa di risposta di primo grado ha chiarito che gli assegni gli sono stati consegnati dal padre di già firmati e compilati (con data posticipata), ma il figlio “era a Controparte_1 perfetta conoscenza sia del prestito concesso al defunto genitore e sia del fatto che
a garanzia della sua restituzione erano stati consegnati dal proprio genitore i predetti titoli”.
Il dato fondamentale di questa rappresentazione è che lo stesso attore esclude di aver avuto rapporti diretti con . Questo è, del resto, l'unico punto Controparte_1 comune con la narrazione di che nell'atto di opposizione al Controparte_1 decreto ingiuntivo ha dichiarato di non aver mai avuto alcun rapporto con
. È, perciò, ipotizzabile soltanto che il padre abbia riempito gli Parte_1 assegni firmati dal figlio e li abbia consegnati al suo creditore per estinguere il debito, con o senza un accordo con il figlio.
L'assenza di rapporti diretti tra i due ha due implicazioni.
4 La prima è che gli assegni non valgono come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., poiché tale è solo l'assegno bancario consegnato dall'emittente al prenditore ed utilizzato per estinguere un debito del primo nei confronti del secondo derivante da un rapporto sottostante. Per cui non dispensa il prenditore che ha ammesso di non aver avuto alcun rapporto con l'emittente dall'onere di provare la sussistenza di un rapporto fondamentale che si presume sino a prova contraria.
La seconda conseguenza è che, anche se si ipotizza che il padre abbia riempito e consegnato gli assegni firmati dal figlio per pagare il suo creditore, in base ad un accordo con il figlio (accordo in forza del quale il figlio si è obbligato nei confronti del padre a pagare il suo creditore), tale accordo e la consegna dei titoli non avrebbe l'effetto di costituire un'obbligazione del figlio nei confronti del creditore (e, ciò, a maggior ragione se non vi sia stato neppure un accordo padre-figlio). Senza un'assunzione cumulativa del debito del padre verso il creditore, nelle forme della delegazione (art. 1268 c.c.) o dell'espromissione (art. 1272 c.c.), e senza un'adesione del creditore all'accollo convenuto tra il padre ed il figlio (art. 1273
c.c.), l'accordo tra padre e figlio resta confinato nei loro rapporti. Non sarebbe in grado di far sorgere il diritto del creditore ad esigere (anche) dal Parte_1 figlio il pagamento del debito del padre, neanche se ha ricevuto gli assegni firmati dal figlio.
In altri termini, poiché tra il creditore ed il figlio del debitore non vi è stato alcun rapporto diretto, non è ipotizzabile che si sia obbligato Controparte_1 cumulativamente verso a pagare il debito del padre, né su Parte_1 assegnazione del padre (delegazione), né senza delegazione del padre
(espromissione), né con un accordo di accollo tra il figlio ed il padre al quale abbia aderito il creditore. Non è neppure ipotizzabile che il figlio abbia assunto un'obbligazione fideiussoria ex art. 1936 c.c., con contratto o atto unilaterale recettizio. In tal senso va condiviso l'argomento del primo giudice, secondo cui il sottoscrittore dei titoli non ha assunto personalmente l'obbligazione restitutoria che faceva capo al genitore.
In sostanza, non essendo obbligato personalmente verso il creditore,
[...]
poteva decidere di pagare il debito del padre, mettendo a disposizione la CP_1 provvista per l'incasso dei titoli, in tal caso realizzando un adempimento di terzo
(art. 1180 c.c.). Oppure poteva decidere, così come ha fatto, di non adempiere in qualità di terzo, non essendovi tenuto.
5 Di qui l'infondatezza dell'appello e la condanna di , per il Parte_1 principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., al rimborso delle spese processuali di secondo grado in favore dell'appellato, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della
Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (valore € 16.000,00).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 143/2025, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al rimborso delle spese processuali del grado di Parte_1 appello in favore di che liquida in € 3.500,00 per onorari di Controparte_1 difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 03/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 143 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Tobia Mirra per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
nato ad [...] il [...] ); Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Faenza per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 6005/2024, pubblicata il 19/12/2024.
FATTI DI CAUSA
L'ingiunzione e la sentenza di primo grado
Con decreto n. 772/2021 del 26.3.2021 il Tribunale di Salerno ingiungeva a il pagamento della somma di € 16.000,00 in favore di Controparte_1 Parte_1
, oltre interessi e rimborso di spese processuali, per due assegni bancari
[...] insoluti (n. 9002196146-08 e n. 9002196147-09, di € 8.000,00 cadauno) tratti su un conto corrente intestato all'ingiunto che, secondo il ricorrente , Parte_1 gli erano stati consegnati dal defunto , padre di , a Persona_1 Controparte_1
1 garanzia di un prestito di pari importo erogato in contanti in più tranche e non restituito.
Accogliendo l'opposizione proposta dall'ingiunto, la sentenza in oggetto revocava il decreto ingiuntivo, esponendo che ha riconosciuto la Controparte_1 sua sottoscrizione sui due assegni che, secondo quanto dichiarato nell'interrogatorio formale, era solito lasciare “in bianco” al padre per consentirgli di eseguire pagamenti di merci nell'esercizio della loro professione di imprenditori agricoli;
che dall'esame dei documenti si evince che la grafia apposta sull'ordine di pagamento al differisce notevolmente dalla firma di che non Parte_1 Controparte_1 occorre una perizia calligrafica, perché dal semplice esame visivo dei documenti le due grafie presentano tratti distintivi del tutto diversi;
che qualunque persona di medio livello percepirebbe che gli assegni sono stati riempiti da una mano diversa da quella che li ha sottoscritti;
che non appare inverosimile che, in forza dei rapporti amicali di lunga data, avesse prestato la somma di € 16.000,00 Parte_1 all'amico in diverse tranche, altrimenti non si spiegherebbe come Persona_1 lui fosse in possesso dei due assegni;
che, d'altra parte, non è inverosimile che fosse solito lasciare al padre assegni in bianco firmati da lui per Controparte_1 eseguire pagamenti urgenti nel caso in cui il genitore fosse a corto di liquidità; che, non essendo in grado di restituire il prestito avuto dall'amico Parte_1 Per_1
gli ha consegnato a garanzia i due assegni postdatati;
che, dopo
[...]
l'improvvisa dipartita del genitore, temendo per la sorte dei due assegni che gli aveva rilasciato in bianco, ha proposto denuncia di smarrimento Controparte_1 dei titoli.
Sulla base di tale ricostruzione, il giudice di prime cure osservava che gli assegni postdatati sono nulli, ma valgono come promessa di pagamento ex art 1988 c.c. che dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria;
che
[...]
, sottoscrittore della promessa unilaterale di pagamento, ha assolto CP_1 all'onere di fornire la prova liberatoria dell'art 1988 c.c., poiché, essendo solo il sottoscrittore dei titoli, riempiti e consegnati da padre, non ha assunto personalmente nei confronti di l'obbligazione restitutoria che Parte_1 faceva capo al genitore;
che, infatti, non vi è prova che fosse a Controparte_1 conoscenza del fatto che il padre avesse intestato i due assegni, in precedenza da lui sottoscritti, e li avesse consegnati a a garanzia della restituzione Parte_1
2 di un prestito, né è emersa prova sufficiente ed idonea dell'accollo da parte di del debito contratto da suo padre con il Controparte_1 Parte_1
L'appello propone appello e, dato che la promessa di pagamento Parte_1 contenuta nell'assegno nullo fa presumere, fino a prova contraria, l'esistenza del rapporto fondamentale, censura l'errore commesso dal primo giudice nel ritenere che il promittente abbia assolto all'onere della prova liberatoria, ex art. 1988 c.c., in base alla sola strumentale denuncia di smarrimento degli assegni, che rappresenta
“un chiaro e palese tentativo di sottrarsi al pagamento della somma portata dagli stessi”.
Obietta che sapeva che il proprio genitore, a cui rilasciava Controparte_1 assegni in bianco, li avrebbe utilizzati per estinguere i debiti contratti nell'esercizio della propria attività, “con conseguente tacito accollo del relativo debito da parte del firmatario dell'assegno”; che non basta dimostrare che gli assegni non sono stati compilati dal firmatario per fornire la prova liberatoria ex art. 1988 c.c., escludendo l'obbligazione a carico di , sottoscrittore della promessa unilaterale Controparte_1 di pagamento;
che non spetta al portatore dell'assegno provare che Controparte_1 fosse a conoscenza della consegna degli assegni per l'estinzione del prestito concesso, né provare l'accollo da parte del del debito contratto dal padre;
CP_1 che il portatore degli assegni non ha alcun onere probatorio, stante la promessa di pagamento;
che, con la consegna degli assegni firmati in bianco al defunto genitore al fine di darli in pagamento ai propri fornitori od ad estinguere i debiti contratti nell'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo, il sottoscrittore ha acconsentito al suo riempimento e ha espresso un preventivo e tacito accollo del debito risultante dal titolo;
che ha anche dimostrato che fosse a conoscenza della Controparte_1 dazione degli assegni ad estinzione del debito contratto dal defunto genitore e che questi si era recato al domicilio dell'odierno appellante per visionare i titoli e riconoscere il debito;
che, in assenza di altre persone presenti all'incontro
(falsamente negato dalle sorelle), la circostanza è stata confermata dalla testimonianza di coniuge dell'odierno appellante, che il giudice Testimone_1 di prime cure avrebbero dovuto considerare.
La risposta dell'appellato
, costituitosi, risponde che non è mai sorta alcuna obbligazione Controparte_1 nei suoi confronti, essendosi limitato a consegnare i titoli di credito al padre, mentre l'ordine di pagamento ed il beneficiario sono stati indicati da quest'ultimo; che,
3 pertanto, la promessa di pagamento non vincola poiché non si è Controparte_1 obbligato personalmente con , portatore del titolo, con il quale Parte_1 non ha mai avuto alcun rapporto e che non conosceva personalmente, né aveva mai visto a casa del padre;
che i testimoni della parte appellante non hanno confermato alcun capitolo di prova, tranne la moglie;
che non risulta provato il perfezionarsi di un contratto di mutuo o di prestito tra il e il de cuius, né un rapporto di Parte_1 garanzia legittimante il possesso dei titoli di credito;
che non risulta provato neppure che i titoli di credito, ritrovati da , siano stati compilati Parte_1 dal de cuius, né che gli siano stati consegnati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da nel ricorso monitorio ha ad oggetto Parte_1 il pagamento degli assegni “emessi a garanzia di un prestito concesso dal ricorrente al defunto genitore del sig. non restituito e non onorato
Controparte_1 da pagamento”. Secondo la prospettazione dell'attore, si tratta di una domanda di adempimento di un contratto di mutuo, avente ad oggetto la restituzione della somma mutuata, concluso (non con ma) con il padre (poi
Controparte_1 deceduto) di . Pertanto, il soggetto obbligato alla restituzione della
Controparte_1 somma data in prestato era il genitore di e, dopo la morte, i suoi
Controparte_1 eredi.
L'attore, però, non ha agito nei confronti di quale erede Controparte_1 dell'obbligato, bensì nella sua qualità di garante dell'obbligazione restitutoria del padre, avendo sottoscritto i due assegni dati in garanzia. Nella comparsa di risposta di primo grado ha chiarito che gli assegni gli sono stati consegnati dal padre di già firmati e compilati (con data posticipata), ma il figlio “era a Controparte_1 perfetta conoscenza sia del prestito concesso al defunto genitore e sia del fatto che
a garanzia della sua restituzione erano stati consegnati dal proprio genitore i predetti titoli”.
Il dato fondamentale di questa rappresentazione è che lo stesso attore esclude di aver avuto rapporti diretti con . Questo è, del resto, l'unico punto Controparte_1 comune con la narrazione di che nell'atto di opposizione al Controparte_1 decreto ingiuntivo ha dichiarato di non aver mai avuto alcun rapporto con
. È, perciò, ipotizzabile soltanto che il padre abbia riempito gli Parte_1 assegni firmati dal figlio e li abbia consegnati al suo creditore per estinguere il debito, con o senza un accordo con il figlio.
L'assenza di rapporti diretti tra i due ha due implicazioni.
4 La prima è che gli assegni non valgono come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., poiché tale è solo l'assegno bancario consegnato dall'emittente al prenditore ed utilizzato per estinguere un debito del primo nei confronti del secondo derivante da un rapporto sottostante. Per cui non dispensa il prenditore che ha ammesso di non aver avuto alcun rapporto con l'emittente dall'onere di provare la sussistenza di un rapporto fondamentale che si presume sino a prova contraria.
La seconda conseguenza è che, anche se si ipotizza che il padre abbia riempito e consegnato gli assegni firmati dal figlio per pagare il suo creditore, in base ad un accordo con il figlio (accordo in forza del quale il figlio si è obbligato nei confronti del padre a pagare il suo creditore), tale accordo e la consegna dei titoli non avrebbe l'effetto di costituire un'obbligazione del figlio nei confronti del creditore (e, ciò, a maggior ragione se non vi sia stato neppure un accordo padre-figlio). Senza un'assunzione cumulativa del debito del padre verso il creditore, nelle forme della delegazione (art. 1268 c.c.) o dell'espromissione (art. 1272 c.c.), e senza un'adesione del creditore all'accollo convenuto tra il padre ed il figlio (art. 1273
c.c.), l'accordo tra padre e figlio resta confinato nei loro rapporti. Non sarebbe in grado di far sorgere il diritto del creditore ad esigere (anche) dal Parte_1 figlio il pagamento del debito del padre, neanche se ha ricevuto gli assegni firmati dal figlio.
In altri termini, poiché tra il creditore ed il figlio del debitore non vi è stato alcun rapporto diretto, non è ipotizzabile che si sia obbligato Controparte_1 cumulativamente verso a pagare il debito del padre, né su Parte_1 assegnazione del padre (delegazione), né senza delegazione del padre
(espromissione), né con un accordo di accollo tra il figlio ed il padre al quale abbia aderito il creditore. Non è neppure ipotizzabile che il figlio abbia assunto un'obbligazione fideiussoria ex art. 1936 c.c., con contratto o atto unilaterale recettizio. In tal senso va condiviso l'argomento del primo giudice, secondo cui il sottoscrittore dei titoli non ha assunto personalmente l'obbligazione restitutoria che faceva capo al genitore.
In sostanza, non essendo obbligato personalmente verso il creditore,
[...]
poteva decidere di pagare il debito del padre, mettendo a disposizione la CP_1 provvista per l'incasso dei titoli, in tal caso realizzando un adempimento di terzo
(art. 1180 c.c.). Oppure poteva decidere, così come ha fatto, di non adempiere in qualità di terzo, non essendovi tenuto.
5 Di qui l'infondatezza dell'appello e la condanna di , per il Parte_1 principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., al rimborso delle spese processuali di secondo grado in favore dell'appellato, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della
Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (valore € 16.000,00).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 143/2025, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al rimborso delle spese processuali del grado di Parte_1 appello in favore di che liquida in € 3.500,00 per onorari di Controparte_1 difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 03/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
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