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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore -
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli
Nord recante il n. 281/2020 e pubblicata il 27 gennaio 2020, iscritto al n. 546/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 5 novembre 2024 e pendente
TRA
la (c.f.: ), con sede in Villaricca Parte_1 P.IVA_1
(NA) alla via E. Fermi n. 59, costituitasi in persona del dott. , Controparte_1
dichiaratosi suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Massimo Gargano (c.f.: C.F._1
Parte_2
[...]
.f.: , con sede in
[...] P.IVA_2
Frattamaggiore (NA) alla via M. Lupoli n. 27, in persona del Direttore Generale quale suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Guglielmo
Ara (c.f.: e (c.f.: C.F._2 Parte_3 C.F._3
APPE L LA TA – APPE LL A N TE IN C ID E NT A LE Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con un ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di
Napoli Nord il 26 gennaio 2017 la (per il prosieguo Controparte_2
anche solo ), in qualità di struttura sanitaria Controparte_3
accreditata provvisoriamente presso il S.S.N. a svolgere prestazioni di assistenza ospedaliera per gli assistiti dell' , come previsto dal contratto stipulato Parte_4
Par Par tra la e la il 12 luglio 2011, chiedeva ingiungersi alla detta il CP_2
pagamento in suo favore della somma di €. 210.651,42, a titolo di interessi moratori al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02 maturati sugli importi pagati in ritardo relativi alle prestazioni sanitarie rese nell'anno 2011 (da maggio a dicembre) nonché sulla fattura n. 2148/2012 avente ad oggetto “la differenza dovuta per il passaggio alla fascia A”, anch'essa pagata in ritardo.
1.2. Con il decreto ingiuntivo n. 1370/2017 emesso il 9 marzo 2017 e notificato
4 maggio , il Tribunale di Napoli Nord ingiungeva all' Parte_5Parte_6 Pt_7 Parte_4
il pagamento in favore della della somma richiesta oltre “interessi
[...] CP_2
come da domanda”, nonché le spese della procedura monitoria. Par 1.3. Al detto decreto proponeva opposizione l' con atto di citazione notificato il 18 aprile 2017, chiedendone la revoca per i seguenti motivi:
- l'inapplicabilità del d.lgs. n. 231/02 alla fattispecie in esame in quanto la fonte convenzionale sulla cui base la società opposta era stata accreditata era derivata da norme anteriori al detto decreto legislativo (L. n. 724/1994 e L. R. n. 32/1994) e non avevano rilievo le delibere di spesa da cui sarebbero discesi i singoli contratti annuali in cui venivano determinati i tetti di spesa o le tariffe applicabili;
- non erano dovuti gli interessi compensativi dal momento che la natura querable dell'obbligazione di pagamento in esame imponeva l'invio della costituzione in mora;
- l'erroneità dei criteri di calcolo degli interessi indicati nel ricorso monitorio, considerato che il contratto per la definizione dei tetti di spesa relativi agli anni 2011 e
2012, rimodulati con decreto n. 4/2013, veniva sottoscritto soltanto il 13.12.2013.
1.4. Si costituiva la con comparsa depositata il 20 dicembre 2017, CP_2
resistendo all'avversa opposizione e deducendo:
N. 546/2020 R.G.A.C.C. c. Pag. 2 di 11 Controparte_2 Parte_4 Corte d'Appello di Napoli
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(già Prima Sezione Civile bis)
- l'applicabilità a tale fattispecie del d.lgs. n. 231/02 in quanto il momento cui fare riferimento per individuare l'applicazione della detta normativa era, secondo quanto dettato dall'art. 11 del citato d.lgs., la stipula del contratto;
- la genericità della contestazione del quantum richiesto e dei suoi criteri di calcolo;
Part
- che le obbligazioni assunte dalle avendo ad oggetto somme di danaro certe, liquide ed esigibili, avevano natura portable ex art. 1182 c.c. e la lettera accompagnatoria di ciascuna fattura aveva anche valore di costituzione in mora dell'obbligata.
Pertanto, così concludeva: “in via preliminare dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
nel merito rigettare l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto opposto;
in subordine accertare e dichiarare esistente l'obbligo, e quindi condannare l' , al Parte_2
pagamento, nei confronti della della somma che risulterà Controparte_4
essere dovuta, a titolo di interessi moratori maturati ex dlgs 231/2002; ovvero, in ulteriore subordine, accertare e dichiarare esistente l'obbligo, e quindi condannare
l' al pagamento, nei confronti dell'opposta, della Parte_2
somma dovuta a titolo di interessi legali, maturati sugli importi ricevuti in acconto sulle singole fatture emesse nell'anno 2011, nonché sull'importo fatturato nella fattura emessa il 13.04.2012 n.2148 (differenza di fascia) a decorrere dal 90° giorno dal ricevimento della fattura stessa, nonché maturati sull'importo dovuto a saldo dal
30.04.2012, così come sarà quantificata in corso di causa;
Con vittoria di spese e competenze di causa e con attribuzione al procuratore antistatario”.
1.5. Sull'opposizione anzidetta decideva il Tribunale di Napoli Nord con la sentenza n. 281/2020, pubblicata il 27 gennaio 2020, con cui rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo e compensava integralmente le spese di lite “in ragione delle incertezze riscontrate nella ricostruzione ermeneutica della questione controversa”.
In particolare, il Tribunale sosteneva che:
- era incontestato tra le parti che la era stata accreditata per conto CP_2
Co del , che aveva erogato le prestazioni dichiarate in favore dei degenti emettendo le
N. 546/2020 R.G.A.C.C. c. Pag. 3 di 11 Controparte_2 Parte_4 Corte d'Appello di Napoli
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Par relative fatture e che gli importi dovuti erano stati pagati dall' con ritardo rispetto alle scadenze contrattualmente stabilite;
- il credito della trovava il suo fondamento non nelle norme che CP_2
legittimavano l'accreditamento della struttura sanitaria bensì nel contratto stipulato il Par 12.7.2011, in forza del quale l' si era obbligata al pagamento della remunerazione delle prestazioni rese dalla struttura in favore degli iscritti al SSN, sicché, nell'ipotesi di ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo per le prestazioni eseguite dalla parte privata, potevano essere riconosciuti gli interessi moratori di cui al d.lgs n. 231/02 in quanto il suddetto contratto, stipulato dopo l'entrata in vigore del detto decreto legislativo in adesione a quanto affermato a più riprese dalla S.C., andava qualificato quale transazione commerciale;
- la documentazione versata in atti non era stata oggetto di contestazione
“quanto all'esattezza delle date di consegna delle fatture né alle indicate date dei pagamenti e di alcuna contestazione specifica quanto al metodo applicato e ai risultati raggiunti” sicché spettava alla Casa di Cura l'importo da essa determinato;
- infine, nessun rilievo poteva attribuirsi alla circostanza che la fissazione del tetto di spesa definitivo fosse avvenuta solo successivamente, cioè in data 13.12.2013 con la sottoscrizione del contratto per la definizione dei tetti di spesa per gli anni 2011
e 2012, rimodulati con decreto n. 4/2013, poiché nella specie si discuteva di interessi Par moratori e mancava qualsiasi allegazione e prova da parte dell' dell'impossibilità di rispettare il termine contrattualmente stabilito per il tempestivo adempimento.
2.1. Avverso tale sentenza, con atto notificato il 13 febbraio 2020 all' Parte_4
, la ha proposto appello censurando il solo capo della
[...] Controparte_2
sentenza di prime cure relativo alla compensazione delle spese.
Al riguardo, ha sostenuto che la pronuncia sulle spese era contraddittoria rispetto al ragionamento esposto nella parte motiva in cui il Tribunale aveva ritenuto che i fatti costitutivi erano incontestati e che la disciplina dettata dal d.lgs. n. 231/2022 era applicabile al caso sottopostogli stante la natura di transazione commerciale Part dell'accordo stipulato tra e struttura sanitaria.
Dunque, considerato che “nessuna incertezza sulla disciplina legale da applicare
e nessun orientamento giurisprudenziale minoritario - ove esistenti - veniva tampoco menzionato dal giudice di primo grado nel testo del provvedimento”, per l'appellante
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non ricorreva nessuna delle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c. idonee a legittimare la deroga al principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “revocare e/o riformare la sentenza n.281/2020 del Tribunale di Napoli Nord nella parte in cui, nel provvedere alle spese di lite, le compensa integralmente, per i motivi innanzi esposti e quindi dichiarare
e condannare la parte soccombente in primo grado tenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio chel'Ecc.ma Corte Vorrà liquidare, con attribuzione al procuratore antistatario.”.
2.2. Con una comparsa depositata tempestivamente il 6 maggio 2020 si è costituita in giudizio l' che ha resistito all'appello esperito dalla Parte_4 [...]
e a sua volta ha proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo CP_2
grado nella parte in cui aveva riconosciuto gli importi rivendicati dalla Casa di Cura deducendo:
- la non debenza degli interessi di mora per tre ragioni: 1) l'inapplicabilità del d.lgs. n. 231/02 al caso de quo “tenuto conto della natura di concessione "ex lege" di Par pubblico servizio del rapporto instaurato tra soggetto accreditato ed nonché della natura diversa da quella di corrispettivo contrattuale dell'obbligazione di rimborso delle prestazioni sanitarie gravante sull'ente pubblico”; 2) l'assenza di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento in quanto il contratto per la definizione dei tetti di spesa relativi agli anni 2011 e 2012 era stato sottoscritto solo in data 13.12.2013, sicché “durante l'esecuzione delle prestazioni rese nel 2011 era impossibile per l' rispettare quelle che soltanto a fine 2013 sarebbero stati Pt_2
impegni contrattuali definiti dalla Regione Campania”, quindi “mancando
l'obbligazione mancava anche il ritardo nell'adempimento”; 3) infine, l'assenza di ritardo nel pagamento delle prestazioni a saldo in quanto la condizione di liquidabilità del dovuto si sarebbe avuta soltanto laddove la Villa Maione avesse emesso la nota di Par credito richiesta dall' con nota prot. 11817 del 13.3.2014 in attuazione dell'art. 6, comma 3 e 4 del contratto stipulato tra le parti;
- l'erroneità dei criteri di calcolo adottati per la quantificazione del ritardo sicché, considerate le motivazioni sottostanti al ritardo dei pagamenti, sarebbe stata necessaria una c.t.u. per definirne i criteri;
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- in via gradata, la non debenza degli interessi corrispettivi per l'assenza di un formale di atto di costituzione in mora, dal momento che non si applicava l'art. 1182, comma III, c.c. ma le norme sulla contabilità di Stato, e pertanto, le obbligazioni delle amministrazioni sanitarie avevano (ed hanno) natura querable per cui la mera scadenza del termine di pagamento, in assenza di un formale atto di costituzione in mora, non valeva (e non vale) a costituire in mora l' Pt_4
Sulla scorta di ciò ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Rigettare l'appello principale;
- Accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, revocare il d.i. n.1370/17; -
Vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, con sentenza esecutiva come per legge”.
2.3. All'udienza del 5 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190, I comma, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre esaminare prima l'appello incidentale proposto dall Parte_4
, giacché la riforma anche solo parziale della sentenza di primo grado
[...]
travolgerebbe anche la statuizione sulle spese che costituisce oggetto dell'appello principale. Par 2. Orbene, passando all'esame del merito dell'appello incidentale, l' con un unico e articolato motivo sostiene che gli importi riconosciuti dal decreto ingiuntivo n.
1370/2017 non sono dovuti per la non debenza degli interessi di mora al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02.
La doglianza è infondata per le ragioni che seguono.
2.1. In primo luogo, l'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs.
231/2002 (nella prassi detti anche “commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali vantati dai titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio a titolo di corrispettivo delle prestazioni Controparte_6
rese a questi ultimi, è infatti ormai da tempo riconosciuta da questa Corte (cfr, tra le tante, App. Napoli 1127/2012).
La soluzione accolta da questa Corte ha poi trovato conforto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., Cass. 14349/2016, 20391/2016,
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5796/2017, 8668/2017, 12479/2017, 28824/2017, 17591/2018, 17665/2019, e da ultimo SS.UU. 35092/2013) secondo cui “Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del
Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto
2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del d.lgs.
n.231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art.
5 del d.lgs. n.231 del 2002”. Par Né assume rilevanza nel caso in esame la giurisprudenza richiamata dall' Par relativa al rapporto tra farmacie e in cui la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che il contratto stipulato tra le parti non configura una transazione commerciale ma ha natura di concessione di diritto pubblico, e tanto è sufficiente ad escludere l'applicabilità della disciplina degli interessi moratori.
2.2. In secondo luogo, l'appellante incidentale ritiene che non vi sia stato nessun ritardo nel pagamento del corrispettivo in quanto – a suo dire- l'obbligazione è sorta soltanto a partire dal 13.12.2013, data in cui le parti avevano sottoscritto il contratto per la definizione dei tetti di spesa relativi agli anni 2011 e 2012, poi rimodulati con il DCA per la Regione Campania n. 4/2013, ragion per cui soltanto da quella data si era verificato l'eventuale ritardo.
Orbene, tale censura - proposta per la prima volta in appello ma ammissibile perché rilevabile d'ufficio - non merita di essere accolta per i seguenti motivi.
Da un lato, infatti, l'unico contratto prodotto in atti, stipulato tra la
[...]
e l' , avente ad oggetto le prestazioni di assistenza Controparte_2 Parte_4
ospedaliera per l'anno 2011, è quello sottoscritto il 12.7.2011, sicché quello invocato Par dall' di cui non vi è prova della sua esistenza, deve considerarsi semmai solo un'integrazione del primo, già di per sé vincolante ed efficace tra le parti anche con riguardo ai termini per l'adempimento del pagamento del corrispettivo;
dall'altro,
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anche a voler considerare che il contratto del 2011 è stato sottoscritto dopo l'esecuzione delle prestazioni (nel caso di specie, la circostanza rileva solo per le prestazioni rese nei mesi di maggio, giugno e per metà luglio 2011), questa Corte ha già affermato in diverse occasioni (cfr. App. Napoli, 2254/2023, 3177/2023,
3482/2023, 2972/2024) che, nel caso stipula di contratti ex art.
8-quinquies del d.lgs.
n. 502/1992, successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti.
La retroattività degli effetti del contratto, infatti, deve affermarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, d.lgs. n.
502/1992, che possono definirsi “contratti imposti” (richiamando una definizione Part adottata da autorevole dottrina), che l' è legalmente tenuta a stipulare. Inoltre, anche il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, specie con riguardo al volume massimo delle prestazioni erogate, ai requisiti del servizio e all'ammontare dei corrispettivi.
Insomma, tale contratto - per concorde volontà delle parti e, comunque, per la sua obiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) – non può che avere valenza retroattiva rispetto alla stipula, che, dovendo contenere anche il tetto di spesa determinato solo successivamente in sede amministrativa, non può che seguire tale ultima determinazione.
A tal riguardo, infatti, occorre prendere atto del fatto che anche la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva, giacché è l'atto terminale di una procedura che richiede, in via preliminare, l'intervento di una delibera CIPE che ripartisce tra le Regioni il fondo sanitario nazionale, individuando così, solo nel corso d'anno di esecuzione delle prestazioni sanitarie o addirittura alla fine dell'anno, il dato finanziario di riferimento da riportare nel contratto (Cons. St, Ad. Plen., 4/2012, 3/2012 e 8/2006; Cons. St.
2444/16, 724/15).
In conclusione, la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti del contratto in esame, avente ad
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oggetto non solo le prestazioni sanitarie da erogare nel rispetto dei suindicati tetti di spesa, ma anche i termini di adempimento del pagamento dei corrispettivi.
2.3. L'altro argomento introdotto in appello, cioè quello della preventiva consegna della nota di credito quale condizione di esigibilità del pagamento del saldo, Par che escluderebbe il ritardo dell' è inammissibile perché introdotto per la prima volta con l'atto di appello, in violazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c.
2.4. L'ultima doglianza inerente ai criteri di calcolo adottati per la determinazione del quantum del credito azionato, è parimenti inammissibile per la sua genericità, atteso che l'appellante incidentale si è limitato a sostenere che i criteri di calcolo adottati dal sono oggettivamente errati, senza però contestare CP_3
specificamente i dati esposti dal creditore sulla consegna delle fatture e sulle date dei pagamenti, ritenuti dal Tribunale provati per tabulas. Par
Né tale circostanza può essere demandata ad una CTU - pure richiesta dall' peraltro con riferimento ad un dato meramente giuridico, cioè le motivazioni sottostanti i ritardarti pagamenti - alla luce del fatto che si tratterebbe di una consulenza di natura meramente esplorativa, tesa a sollevare il debitore dall'onere di allegazione e prova della circostanza impeditiva dedotta.
2.5. La sostanziale conferma dell'applicazione della disciplina sugli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/02 alla fattispecie in esame determina l'assorbimento della censura sulla non debenza degli interessi corrispettivi, formulata in via gradata dall'appellante incidentale ma comunque mai rivendicati dal creditore.Par 3. Per tutto quanto esposto, l'appello incidentale dell' in parte infondato e in parte inammissibile, e pertanto, deve essere rigettato.
4. L'appello principale del , con cui si critica la sentenza di prime cure CP_3
nella parte in cui ha statuito la compensazione tra le parti delle spese, va invece accolto nei termini che seguono.
Il primo Giudice ha, infatti, proceduto alla compensazione delle spese processuali pur in assenza dei presupposti che la legittimavano ai sensi dell'art. 92
c.p.c. (applicabile ratione temporis nella formulazione del D.L. n. 132/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 162/2014), motivando tale compensazione “in ragione delle incertezze riscontrate nella ricostruzione ermeneutica della questione controversa” sebbene nella parte motiva della sentenza impugnata, ritenuti
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incontestati i fatti costitutivi della pretesa creditoria (accreditamento, contratto, esecuzione delle prestazioni, invio fatture, ritardi nei pagamenti degli acconti e del saldo), aveva affermato che l'applicabilità al caso in esame della disciplina dettata dal d.lgs. n. 231/02 era pacifica perché sostenuta da giurisprudenza di legittimità (pure Part citata), che aveva qualificato l'accordo stipulato tra e struttura sanitaria come transazione commerciale.
Pertanto, alla stregua delle seguenti considerazioni, il Tribunale avrebbe dovuto Par condannare l' lla rifusione in favore della delle spese Controparte_2
di primo grado.
Tali spese vanno pertanto determinate in tale sede secondo i parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, nel testo all'epoca vigente, per i processi ordinari di cognizione innanzi ai tribunali aventi ad oggetto controversie di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,01 ed articolatisi nelle quattro fasi considerate dalla tabella di tali compensi allegata al suddetto decreto, e liquidate, in mancanza della relativa nota specifica, nel complessivo importo di
10.120,00 €, di cui € 8.800,00 € per compenso (1.500,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 1.000,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 3.500,00 € per il compenso relativo alla fase istruttoria, 2.800,00 € per il compenso relativo alla fase decisoria) e 1.320,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre ulteriori accessori se dovuti, da distrarre in favore del difensore della Controparte_2
avv. Massimo Gargano, che ne ha fatto richiesta.
[...]
In tal senso, dunque, la sentenza appellata va parzialmente riformata. Part
5. Segue la condanna dell' appellata a rifondere all'appellante principale anche le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio alla stregua dei parametri indicati dal suindicato decreto ministeriale, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, in quanto applicabili nella specie – tenendo conto del valore, ragguagliato al decisum, della controversia devoluta a questa Corte, quindi entro lo scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00 – nel complessivo importo di 4.522,50 € , di cui
3.600,00 € per compenso (800,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 600,00
€ per il compenso relativo alla fase introduttiva, 1.000,00 € per il compenso relativo alla fase istruttoria, 1.200,00 € per il compenso relativo alla fase decisoria), 540,00 €
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per il rimborso forfettario delle spese generali e 382,50 € per il rimborso delle spese vive documentate, oltre ulteriori accessori se dovuti, per poi essere distratte in favore del difensore dell'appellante, avv. Massimo Gargano, che ne ha fatto richiesta.
6. Infine, in ragione dell'esito dell'impugnazione incidentale proposta, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla con citazione notificata all' Controparte_2 Parte_2
Par
il 13 febbraio 2020 e sull'appello incidentale proposto dall' vverso la
[...]
sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 281/2018, pubblicata il 27 gennaio 2020, previo rigetto dell'appello incidentale, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello esperito dalla e Controparte_2
in parziale riforma della sentenza appellata, liquida le spese del processo di primo grado da porre a carico dell' e da distrarre in Parte_2
favore del difensore della avv. Massimo Gargano, nel Controparte_2
complessivo importo di 10.120,00 €, comprensivo del rimborso forfettario delle spese generali, oltre ulteriori accessori se dovuti;
b) condanna l' a rifondere alla Parte_2
controparte anche le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 4.522,50 €, di cui 3.600,00 € per i compensi, 540,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 382,50 € per il rimborso delle spese vive documentate, oltre ulteriori accessori se dovuti, il tutto da distrarre in favore del difensore della avv. Massimo Gargano;
Controparte_2
c) dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 le condizioni per il versamento da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 4 febbraio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
N. 546/2020 R.G.A.C.C. c. Pag. 11 di 11 Controparte_2 Parte_4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore -
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli
Nord recante il n. 281/2020 e pubblicata il 27 gennaio 2020, iscritto al n. 546/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 5 novembre 2024 e pendente
TRA
la (c.f.: ), con sede in Villaricca Parte_1 P.IVA_1
(NA) alla via E. Fermi n. 59, costituitasi in persona del dott. , Controparte_1
dichiaratosi suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Massimo Gargano (c.f.: C.F._1
Parte_2
[...]
.f.: , con sede in
[...] P.IVA_2
Frattamaggiore (NA) alla via M. Lupoli n. 27, in persona del Direttore Generale quale suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Guglielmo
Ara (c.f.: e (c.f.: C.F._2 Parte_3 C.F._3
APPE L LA TA – APPE LL A N TE IN C ID E NT A LE Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con un ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di
Napoli Nord il 26 gennaio 2017 la (per il prosieguo Controparte_2
anche solo ), in qualità di struttura sanitaria Controparte_3
accreditata provvisoriamente presso il S.S.N. a svolgere prestazioni di assistenza ospedaliera per gli assistiti dell' , come previsto dal contratto stipulato Parte_4
Par Par tra la e la il 12 luglio 2011, chiedeva ingiungersi alla detta il CP_2
pagamento in suo favore della somma di €. 210.651,42, a titolo di interessi moratori al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02 maturati sugli importi pagati in ritardo relativi alle prestazioni sanitarie rese nell'anno 2011 (da maggio a dicembre) nonché sulla fattura n. 2148/2012 avente ad oggetto “la differenza dovuta per il passaggio alla fascia A”, anch'essa pagata in ritardo.
1.2. Con il decreto ingiuntivo n. 1370/2017 emesso il 9 marzo 2017 e notificato
4 maggio , il Tribunale di Napoli Nord ingiungeva all' Parte_5Parte_6 Pt_7 Parte_4
il pagamento in favore della della somma richiesta oltre “interessi
[...] CP_2
come da domanda”, nonché le spese della procedura monitoria. Par 1.3. Al detto decreto proponeva opposizione l' con atto di citazione notificato il 18 aprile 2017, chiedendone la revoca per i seguenti motivi:
- l'inapplicabilità del d.lgs. n. 231/02 alla fattispecie in esame in quanto la fonte convenzionale sulla cui base la società opposta era stata accreditata era derivata da norme anteriori al detto decreto legislativo (L. n. 724/1994 e L. R. n. 32/1994) e non avevano rilievo le delibere di spesa da cui sarebbero discesi i singoli contratti annuali in cui venivano determinati i tetti di spesa o le tariffe applicabili;
- non erano dovuti gli interessi compensativi dal momento che la natura querable dell'obbligazione di pagamento in esame imponeva l'invio della costituzione in mora;
- l'erroneità dei criteri di calcolo degli interessi indicati nel ricorso monitorio, considerato che il contratto per la definizione dei tetti di spesa relativi agli anni 2011 e
2012, rimodulati con decreto n. 4/2013, veniva sottoscritto soltanto il 13.12.2013.
1.4. Si costituiva la con comparsa depositata il 20 dicembre 2017, CP_2
resistendo all'avversa opposizione e deducendo:
N. 546/2020 R.G.A.C.C. c. Pag. 2 di 11 Controparte_2 Parte_4 Corte d'Appello di Napoli
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- l'applicabilità a tale fattispecie del d.lgs. n. 231/02 in quanto il momento cui fare riferimento per individuare l'applicazione della detta normativa era, secondo quanto dettato dall'art. 11 del citato d.lgs., la stipula del contratto;
- la genericità della contestazione del quantum richiesto e dei suoi criteri di calcolo;
Part
- che le obbligazioni assunte dalle avendo ad oggetto somme di danaro certe, liquide ed esigibili, avevano natura portable ex art. 1182 c.c. e la lettera accompagnatoria di ciascuna fattura aveva anche valore di costituzione in mora dell'obbligata.
Pertanto, così concludeva: “in via preliminare dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
nel merito rigettare l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto opposto;
in subordine accertare e dichiarare esistente l'obbligo, e quindi condannare l' , al Parte_2
pagamento, nei confronti della della somma che risulterà Controparte_4
essere dovuta, a titolo di interessi moratori maturati ex dlgs 231/2002; ovvero, in ulteriore subordine, accertare e dichiarare esistente l'obbligo, e quindi condannare
l' al pagamento, nei confronti dell'opposta, della Parte_2
somma dovuta a titolo di interessi legali, maturati sugli importi ricevuti in acconto sulle singole fatture emesse nell'anno 2011, nonché sull'importo fatturato nella fattura emessa il 13.04.2012 n.2148 (differenza di fascia) a decorrere dal 90° giorno dal ricevimento della fattura stessa, nonché maturati sull'importo dovuto a saldo dal
30.04.2012, così come sarà quantificata in corso di causa;
Con vittoria di spese e competenze di causa e con attribuzione al procuratore antistatario”.
1.5. Sull'opposizione anzidetta decideva il Tribunale di Napoli Nord con la sentenza n. 281/2020, pubblicata il 27 gennaio 2020, con cui rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo e compensava integralmente le spese di lite “in ragione delle incertezze riscontrate nella ricostruzione ermeneutica della questione controversa”.
In particolare, il Tribunale sosteneva che:
- era incontestato tra le parti che la era stata accreditata per conto CP_2
Co del , che aveva erogato le prestazioni dichiarate in favore dei degenti emettendo le
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Par relative fatture e che gli importi dovuti erano stati pagati dall' con ritardo rispetto alle scadenze contrattualmente stabilite;
- il credito della trovava il suo fondamento non nelle norme che CP_2
legittimavano l'accreditamento della struttura sanitaria bensì nel contratto stipulato il Par 12.7.2011, in forza del quale l' si era obbligata al pagamento della remunerazione delle prestazioni rese dalla struttura in favore degli iscritti al SSN, sicché, nell'ipotesi di ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo per le prestazioni eseguite dalla parte privata, potevano essere riconosciuti gli interessi moratori di cui al d.lgs n. 231/02 in quanto il suddetto contratto, stipulato dopo l'entrata in vigore del detto decreto legislativo in adesione a quanto affermato a più riprese dalla S.C., andava qualificato quale transazione commerciale;
- la documentazione versata in atti non era stata oggetto di contestazione
“quanto all'esattezza delle date di consegna delle fatture né alle indicate date dei pagamenti e di alcuna contestazione specifica quanto al metodo applicato e ai risultati raggiunti” sicché spettava alla Casa di Cura l'importo da essa determinato;
- infine, nessun rilievo poteva attribuirsi alla circostanza che la fissazione del tetto di spesa definitivo fosse avvenuta solo successivamente, cioè in data 13.12.2013 con la sottoscrizione del contratto per la definizione dei tetti di spesa per gli anni 2011
e 2012, rimodulati con decreto n. 4/2013, poiché nella specie si discuteva di interessi Par moratori e mancava qualsiasi allegazione e prova da parte dell' dell'impossibilità di rispettare il termine contrattualmente stabilito per il tempestivo adempimento.
2.1. Avverso tale sentenza, con atto notificato il 13 febbraio 2020 all' Parte_4
, la ha proposto appello censurando il solo capo della
[...] Controparte_2
sentenza di prime cure relativo alla compensazione delle spese.
Al riguardo, ha sostenuto che la pronuncia sulle spese era contraddittoria rispetto al ragionamento esposto nella parte motiva in cui il Tribunale aveva ritenuto che i fatti costitutivi erano incontestati e che la disciplina dettata dal d.lgs. n. 231/2022 era applicabile al caso sottopostogli stante la natura di transazione commerciale Part dell'accordo stipulato tra e struttura sanitaria.
Dunque, considerato che “nessuna incertezza sulla disciplina legale da applicare
e nessun orientamento giurisprudenziale minoritario - ove esistenti - veniva tampoco menzionato dal giudice di primo grado nel testo del provvedimento”, per l'appellante
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non ricorreva nessuna delle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c. idonee a legittimare la deroga al principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “revocare e/o riformare la sentenza n.281/2020 del Tribunale di Napoli Nord nella parte in cui, nel provvedere alle spese di lite, le compensa integralmente, per i motivi innanzi esposti e quindi dichiarare
e condannare la parte soccombente in primo grado tenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio chel'Ecc.ma Corte Vorrà liquidare, con attribuzione al procuratore antistatario.”.
2.2. Con una comparsa depositata tempestivamente il 6 maggio 2020 si è costituita in giudizio l' che ha resistito all'appello esperito dalla Parte_4 [...]
e a sua volta ha proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo CP_2
grado nella parte in cui aveva riconosciuto gli importi rivendicati dalla Casa di Cura deducendo:
- la non debenza degli interessi di mora per tre ragioni: 1) l'inapplicabilità del d.lgs. n. 231/02 al caso de quo “tenuto conto della natura di concessione "ex lege" di Par pubblico servizio del rapporto instaurato tra soggetto accreditato ed nonché della natura diversa da quella di corrispettivo contrattuale dell'obbligazione di rimborso delle prestazioni sanitarie gravante sull'ente pubblico”; 2) l'assenza di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento in quanto il contratto per la definizione dei tetti di spesa relativi agli anni 2011 e 2012 era stato sottoscritto solo in data 13.12.2013, sicché “durante l'esecuzione delle prestazioni rese nel 2011 era impossibile per l' rispettare quelle che soltanto a fine 2013 sarebbero stati Pt_2
impegni contrattuali definiti dalla Regione Campania”, quindi “mancando
l'obbligazione mancava anche il ritardo nell'adempimento”; 3) infine, l'assenza di ritardo nel pagamento delle prestazioni a saldo in quanto la condizione di liquidabilità del dovuto si sarebbe avuta soltanto laddove la Villa Maione avesse emesso la nota di Par credito richiesta dall' con nota prot. 11817 del 13.3.2014 in attuazione dell'art. 6, comma 3 e 4 del contratto stipulato tra le parti;
- l'erroneità dei criteri di calcolo adottati per la quantificazione del ritardo sicché, considerate le motivazioni sottostanti al ritardo dei pagamenti, sarebbe stata necessaria una c.t.u. per definirne i criteri;
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- in via gradata, la non debenza degli interessi corrispettivi per l'assenza di un formale di atto di costituzione in mora, dal momento che non si applicava l'art. 1182, comma III, c.c. ma le norme sulla contabilità di Stato, e pertanto, le obbligazioni delle amministrazioni sanitarie avevano (ed hanno) natura querable per cui la mera scadenza del termine di pagamento, in assenza di un formale atto di costituzione in mora, non valeva (e non vale) a costituire in mora l' Pt_4
Sulla scorta di ciò ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Rigettare l'appello principale;
- Accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, revocare il d.i. n.1370/17; -
Vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, con sentenza esecutiva come per legge”.
2.3. All'udienza del 5 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190, I comma, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre esaminare prima l'appello incidentale proposto dall Parte_4
, giacché la riforma anche solo parziale della sentenza di primo grado
[...]
travolgerebbe anche la statuizione sulle spese che costituisce oggetto dell'appello principale. Par 2. Orbene, passando all'esame del merito dell'appello incidentale, l' con un unico e articolato motivo sostiene che gli importi riconosciuti dal decreto ingiuntivo n.
1370/2017 non sono dovuti per la non debenza degli interessi di mora al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02.
La doglianza è infondata per le ragioni che seguono.
2.1. In primo luogo, l'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs.
231/2002 (nella prassi detti anche “commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali vantati dai titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio a titolo di corrispettivo delle prestazioni Controparte_6
rese a questi ultimi, è infatti ormai da tempo riconosciuta da questa Corte (cfr, tra le tante, App. Napoli 1127/2012).
La soluzione accolta da questa Corte ha poi trovato conforto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., Cass. 14349/2016, 20391/2016,
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5796/2017, 8668/2017, 12479/2017, 28824/2017, 17591/2018, 17665/2019, e da ultimo SS.UU. 35092/2013) secondo cui “Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del
Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto
2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del d.lgs.
n.231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art.
5 del d.lgs. n.231 del 2002”. Par Né assume rilevanza nel caso in esame la giurisprudenza richiamata dall' Par relativa al rapporto tra farmacie e in cui la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che il contratto stipulato tra le parti non configura una transazione commerciale ma ha natura di concessione di diritto pubblico, e tanto è sufficiente ad escludere l'applicabilità della disciplina degli interessi moratori.
2.2. In secondo luogo, l'appellante incidentale ritiene che non vi sia stato nessun ritardo nel pagamento del corrispettivo in quanto – a suo dire- l'obbligazione è sorta soltanto a partire dal 13.12.2013, data in cui le parti avevano sottoscritto il contratto per la definizione dei tetti di spesa relativi agli anni 2011 e 2012, poi rimodulati con il DCA per la Regione Campania n. 4/2013, ragion per cui soltanto da quella data si era verificato l'eventuale ritardo.
Orbene, tale censura - proposta per la prima volta in appello ma ammissibile perché rilevabile d'ufficio - non merita di essere accolta per i seguenti motivi.
Da un lato, infatti, l'unico contratto prodotto in atti, stipulato tra la
[...]
e l' , avente ad oggetto le prestazioni di assistenza Controparte_2 Parte_4
ospedaliera per l'anno 2011, è quello sottoscritto il 12.7.2011, sicché quello invocato Par dall' di cui non vi è prova della sua esistenza, deve considerarsi semmai solo un'integrazione del primo, già di per sé vincolante ed efficace tra le parti anche con riguardo ai termini per l'adempimento del pagamento del corrispettivo;
dall'altro,
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anche a voler considerare che il contratto del 2011 è stato sottoscritto dopo l'esecuzione delle prestazioni (nel caso di specie, la circostanza rileva solo per le prestazioni rese nei mesi di maggio, giugno e per metà luglio 2011), questa Corte ha già affermato in diverse occasioni (cfr. App. Napoli, 2254/2023, 3177/2023,
3482/2023, 2972/2024) che, nel caso stipula di contratti ex art.
8-quinquies del d.lgs.
n. 502/1992, successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti.
La retroattività degli effetti del contratto, infatti, deve affermarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, d.lgs. n.
502/1992, che possono definirsi “contratti imposti” (richiamando una definizione Part adottata da autorevole dottrina), che l' è legalmente tenuta a stipulare. Inoltre, anche il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, specie con riguardo al volume massimo delle prestazioni erogate, ai requisiti del servizio e all'ammontare dei corrispettivi.
Insomma, tale contratto - per concorde volontà delle parti e, comunque, per la sua obiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) – non può che avere valenza retroattiva rispetto alla stipula, che, dovendo contenere anche il tetto di spesa determinato solo successivamente in sede amministrativa, non può che seguire tale ultima determinazione.
A tal riguardo, infatti, occorre prendere atto del fatto che anche la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva, giacché è l'atto terminale di una procedura che richiede, in via preliminare, l'intervento di una delibera CIPE che ripartisce tra le Regioni il fondo sanitario nazionale, individuando così, solo nel corso d'anno di esecuzione delle prestazioni sanitarie o addirittura alla fine dell'anno, il dato finanziario di riferimento da riportare nel contratto (Cons. St, Ad. Plen., 4/2012, 3/2012 e 8/2006; Cons. St.
2444/16, 724/15).
In conclusione, la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti del contratto in esame, avente ad
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oggetto non solo le prestazioni sanitarie da erogare nel rispetto dei suindicati tetti di spesa, ma anche i termini di adempimento del pagamento dei corrispettivi.
2.3. L'altro argomento introdotto in appello, cioè quello della preventiva consegna della nota di credito quale condizione di esigibilità del pagamento del saldo, Par che escluderebbe il ritardo dell' è inammissibile perché introdotto per la prima volta con l'atto di appello, in violazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c.
2.4. L'ultima doglianza inerente ai criteri di calcolo adottati per la determinazione del quantum del credito azionato, è parimenti inammissibile per la sua genericità, atteso che l'appellante incidentale si è limitato a sostenere che i criteri di calcolo adottati dal sono oggettivamente errati, senza però contestare CP_3
specificamente i dati esposti dal creditore sulla consegna delle fatture e sulle date dei pagamenti, ritenuti dal Tribunale provati per tabulas. Par
Né tale circostanza può essere demandata ad una CTU - pure richiesta dall' peraltro con riferimento ad un dato meramente giuridico, cioè le motivazioni sottostanti i ritardarti pagamenti - alla luce del fatto che si tratterebbe di una consulenza di natura meramente esplorativa, tesa a sollevare il debitore dall'onere di allegazione e prova della circostanza impeditiva dedotta.
2.5. La sostanziale conferma dell'applicazione della disciplina sugli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/02 alla fattispecie in esame determina l'assorbimento della censura sulla non debenza degli interessi corrispettivi, formulata in via gradata dall'appellante incidentale ma comunque mai rivendicati dal creditore.Par 3. Per tutto quanto esposto, l'appello incidentale dell' in parte infondato e in parte inammissibile, e pertanto, deve essere rigettato.
4. L'appello principale del , con cui si critica la sentenza di prime cure CP_3
nella parte in cui ha statuito la compensazione tra le parti delle spese, va invece accolto nei termini che seguono.
Il primo Giudice ha, infatti, proceduto alla compensazione delle spese processuali pur in assenza dei presupposti che la legittimavano ai sensi dell'art. 92
c.p.c. (applicabile ratione temporis nella formulazione del D.L. n. 132/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 162/2014), motivando tale compensazione “in ragione delle incertezze riscontrate nella ricostruzione ermeneutica della questione controversa” sebbene nella parte motiva della sentenza impugnata, ritenuti
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incontestati i fatti costitutivi della pretesa creditoria (accreditamento, contratto, esecuzione delle prestazioni, invio fatture, ritardi nei pagamenti degli acconti e del saldo), aveva affermato che l'applicabilità al caso in esame della disciplina dettata dal d.lgs. n. 231/02 era pacifica perché sostenuta da giurisprudenza di legittimità (pure Part citata), che aveva qualificato l'accordo stipulato tra e struttura sanitaria come transazione commerciale.
Pertanto, alla stregua delle seguenti considerazioni, il Tribunale avrebbe dovuto Par condannare l' lla rifusione in favore della delle spese Controparte_2
di primo grado.
Tali spese vanno pertanto determinate in tale sede secondo i parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, nel testo all'epoca vigente, per i processi ordinari di cognizione innanzi ai tribunali aventi ad oggetto controversie di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,01 ed articolatisi nelle quattro fasi considerate dalla tabella di tali compensi allegata al suddetto decreto, e liquidate, in mancanza della relativa nota specifica, nel complessivo importo di
10.120,00 €, di cui € 8.800,00 € per compenso (1.500,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 1.000,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 3.500,00 € per il compenso relativo alla fase istruttoria, 2.800,00 € per il compenso relativo alla fase decisoria) e 1.320,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre ulteriori accessori se dovuti, da distrarre in favore del difensore della Controparte_2
avv. Massimo Gargano, che ne ha fatto richiesta.
[...]
In tal senso, dunque, la sentenza appellata va parzialmente riformata. Part
5. Segue la condanna dell' appellata a rifondere all'appellante principale anche le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio alla stregua dei parametri indicati dal suindicato decreto ministeriale, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, in quanto applicabili nella specie – tenendo conto del valore, ragguagliato al decisum, della controversia devoluta a questa Corte, quindi entro lo scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00 – nel complessivo importo di 4.522,50 € , di cui
3.600,00 € per compenso (800,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 600,00
€ per il compenso relativo alla fase introduttiva, 1.000,00 € per il compenso relativo alla fase istruttoria, 1.200,00 € per il compenso relativo alla fase decisoria), 540,00 €
N. 546/2020 R.G.A.C.C. c. Pag. 10 di 11 Controparte_2 Parte_4 Corte d'Appello di Napoli
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per il rimborso forfettario delle spese generali e 382,50 € per il rimborso delle spese vive documentate, oltre ulteriori accessori se dovuti, per poi essere distratte in favore del difensore dell'appellante, avv. Massimo Gargano, che ne ha fatto richiesta.
6. Infine, in ragione dell'esito dell'impugnazione incidentale proposta, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla con citazione notificata all' Controparte_2 Parte_2
Par
il 13 febbraio 2020 e sull'appello incidentale proposto dall' vverso la
[...]
sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 281/2018, pubblicata il 27 gennaio 2020, previo rigetto dell'appello incidentale, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello esperito dalla e Controparte_2
in parziale riforma della sentenza appellata, liquida le spese del processo di primo grado da porre a carico dell' e da distrarre in Parte_2
favore del difensore della avv. Massimo Gargano, nel Controparte_2
complessivo importo di 10.120,00 €, comprensivo del rimborso forfettario delle spese generali, oltre ulteriori accessori se dovuti;
b) condanna l' a rifondere alla Parte_2
controparte anche le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 4.522,50 €, di cui 3.600,00 € per i compensi, 540,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 382,50 € per il rimborso delle spese vive documentate, oltre ulteriori accessori se dovuti, il tutto da distrarre in favore del difensore della avv. Massimo Gargano;
Controparte_2
c) dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 le condizioni per il versamento da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 4 febbraio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
N. 546/2020 R.G.A.C.C. c. Pag. 11 di 11 Controparte_2 Parte_4