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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 03/12/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 974/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AR TA CR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 974/2024, promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. FORTI NICOLA Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CANIATO Controparte_1 P.IVA_1 CONVENUTO e C.F. ), Controparte_2 C.F._2 C.F. CP_3 C.F._3
CONVENUTI-CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 7-11-2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha convenuto in giudizio Controparte_1 CP_3 gli eredi di chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via Controparte_2 principale: accertare la responsabilità del sig. conducente dell'autovettura targata CP_3
DF494YS di proprietà della sig.ra assicurata nella Controparte_2 Controparte_1 causazione del sinistro occorso il 24.10.2021 lungo la Via Bologna in Ferrara e, conseguentemente, condannare in misura corrispondente i convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni non
pagina 1 di 13 patrimoniali e patrimoniali subiti dal sig. in conseguenza del sinistro, come descritti in Parte_1 premessa: danno biologico, comprensivo del danno morale, del danno da perdita di relazione, del danno estetico e della relativa personalizzazione, oltre al rimborso dei costi e delle spese mediche sostenute, con rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del fatto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari stragiudiziali e di lite”.
Su è costituita solo rassegando le seguenti conclusioni: “Nel merito in via CP_1 principale Respingere tutte le domande del IG. , compresa quella formulata ai sensi Parte_1 dell'art. 186 bis c.p.c., in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni tutte di cui in narrativa,
Con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge. In via subordinata Quantificare il danno subito dal IG. tenendo conto della responsabilità concorrente eventualmente accertata in Pt_1 capo allo stesso, escludendo ogni voce di danno non consequenziale al sinistro o non provata, Spese di lite compensate tra le parti.”.
A fondamento delle domande proposte il ricorrente ha dedotto e documentato quanto segue:
- in data 24.10.2021, alle ore 11.24, il sig. è rimasto vittima di un sinistro stradale avvenuto Pt_1 lungo la via Bologna in Ferrara, in prossimità del civico n. 1257, mentre si trovava alla guida del motoveicolo Aprilia RSV 4 targato CG35517, di sua proprietà. In quel frangente, il sig. poneva in essere la legittima manovra di sorpasso dell'autovettura Toyota AY targata Pt_1
DF494YS condotta dal sig. di proprietà della sig.ra CP_3 Controparte_2 assicurata Controparte_1
- mentre il sorpasso del sig. era in corso, il conducente dell'autovettura iniziava, a sua Pt_1 volta, manovra di sorpasso di un veicolo che lo precedeva, senza però avvedersi del motoveicolo in fase di superamento che lo aveva affiancato alla sua sinistra, andando così ad impattare con la parte laterale posteriore sinistra dell'automobile contro la ruota anteriore destra del motoveicolo, provocandone la violenta caduta sul manto stradale e lo scivolamento nel fossato posto a lato della strada;
- come si deduce dalla relazione di incidente stradale redatta dal Corpo di Polizia Locale Terre
Estensi (doc. n. 1), l'incidente è stato classificato quale “scontro laterale fra veicoli in marcia”, dalla seguente dinamica: “il signor , alla guida del veicolo B (autovettura Toyota CP_3
AY) e solo a bordo, percorreva la via Bologna (località Montalbano) proveniente da Ferrara e con direzione Bologna. Giunto all'altezza del civico n.1257 nel percorrere il tratto di strada curvilineo verso sinistra a visuale libera, iniziava manovra di sorpasso a sinistra di un trattore agricolo che lo precedeva e che a suo dire aveva rallentato nella marcia e accostato a destra per pagina 2 di 13 agevolarlo nel sorpasso. In questa fase, avendo iniziato la manovra di spostamento verso sinistra nonostante che il conducente che lo seguiva avesse iniziato analoga manovra, avveniva la collisione con il veicolo A (motociclo Aprilia RSV) in sella al quale si trovava il signor che proveniva da tergo e verosimilmente si apprestava a sorpassare il veicolo B Parte_1 nonostante il conducente di quest'ultimo avesse azionato l'indicatore di direzione sinistro.
L'urto, di lieve entità, interessava parte destra della ruota anteriore del motociclo e la parte angolare posteriore sinistra del veicolo B, all'altezza del paraurti e della ruota posteriore sinistra.
A seguito dell'impatto che si concretizzava sulla carreggiata pressoché all'altezza della striscia longitudinale continua di mezzeria, il signor unitamente al motociclo cadeva sul lato Pt_1 sinistro. Dopo avere scivolato sul manto stradale e sulla banchina erbosa con andamento obliquo verso sinistra rispetto alla direzione di marcia, per metri 15,40 terminava la corsa all'interno della scarpata posta a lato civici dispari (giardino del civico n.1257) e veniva rinvenuto adagiato sul lato sinistro, con la ruota anteriore rivolta in direzione Bologna. Lo stesso si trovava alla distanza di metri 22,70 dal punto dove ha iniziato a strisciare sul manto stradale (inizio degli intacchi). Il veicolo B invece veniva rimosso dal conducente e parcheggiato più avanti sul margine sinistro della carreggiata;
- al termine della fase cinematica del sinistro il signor riportava traumi tali da essere Pt_1 soccorso, prima dal personale di un'autoambulanza del servizio 118, poi dal personale dell'elisoccorso. Successivamente veniva trasportato a bordo dell'elisoccorso presso l'ospedale
Maggiore di Bologna”. Il tempestivo arrivo del personale sanitario e l'immediato intervento dell'elisoccorso hanno salvato la vita del ricorrente, ma ciò ha fatto sì che la ricostruzione del sinistro effettuata dai verbalizzanti sia stata eseguita, oltre che sulla base degli elementi oggettivi rilevati nell'area interessata al sinistro e dai danni visibili subiti dai veicoli, dalle sole dichiarazioni rese dal conducente dell'autovettura e dalla testimone rinvenuta in loco, la sig.ra
, residente al civico n. 1247 di via Bologna, che ha ammesso però di non aver Testimone_1 visto la moto condotta dal sig. né la collisione tra i mezzi, ma di aver soltanto udito il Pt_1 rumore di una moto transitare ed il successivo fragore di uno schianto;
- la localizzazione dei danni subiti dai veicoli conferma pienamente la natura laterale dell'urto: sul motoveicolo sono stati riscontrate le abrasioni sul cerchio e sul pneumatico anteriore nella parte destra e l'abrasione del dado mozzo ruota anteriore sul lato destro (oltre, ovviamente, ai danni conseguenti al successivo scarrocciamento del mezzo sull'asfalto); sull'autovettura sono state rilevate “abrasioni e scalfitture nella parte angolare sinistra e inferiore del paraurti pagina 3 di 13 posteriore. Deformazione del cerchio della ruota posteriore sinistra con avulsione del copricerchio e tracce di sfregamento sullo pneumatico”. Le fotografie dell'autovettura allegate al rapporto in atti (in particolare le foto alle pag. 1 e 9) permettono di evidenziare l'assenza di danni nella parte posteriore della il cui paraurti appare perfettamente integro e privo di CP_4 segni, scalfitture o danni, e ciò vale quale piena conferma della descrizione dell'urto fornita dagli agenti intervenuti;
- in seguito alle ulteriori verifiche effettuate ex post dalla polizia locale, ad entrambi i conducenti sono state elevate contravvenzioni per la violazione dell'art. 148 comma 2 del Codice della
Strada: ilsig. conducente dell'autovettura, per aver effettuato la manovra di CP_3 sorpasso senza accertarsi che chi seguiva avesse iniziato tale manovra;
il sig. Parte_1 conducente del motoveicolo, per aver effettuato la manovra di sorpasso senza accertarsi che chi lo precedeva nella stessa corsia avesse segnalato la stessa manovra;
- la contravvenzione elevata al sig. è stata però annullata con sentenza n. 117 del Pt_1
21.02.2022 del Giudice di Pace di Ferrara (doc. n. 2), passata in giudicato, pronunciata in seguito al ricorso in opposizione presentato dalla scrivente difesa (doc. n. 3), in cui è stata evidenziata l'assenza di prove dell'asserita violazione imputata al motociclista, attesa l'impossibilità per gli agenti, che non hanno assistito alla collisione, di poter ricostruire la dinamica del sinistro utilizzando le sole dichiarazioni rese dalla sig.ra , individuata Tes_1 quale testimone, che ha però ammesso di non aver visto la collisione tra i mezzi ma di aver soltanto udito il rumore della moto e della successiva caduta;
- in conseguenza del sinistro il sig. ha subito gravissime lesioni, che ne hanno comportato Pt_1 il ricovero presso l'Ospedale Maggiore di Bologna dal 24.10.2021 al 14.12.2021, dapprima presso il reparto di terapia intensiva e rianimazione, successivamente, a partire dal 22.11.2021, presso il reparto di medicina interna (doc. n. 4);
- il decorso post ricovero è stato lungo e complicato, essendosi resi necessari numerosi ulteriori controlli e visite specialistiche, accertamenti clinici e interventi fisioterapici, che hanno permesso al sig. di raggiungere la completa guarigione solamente nel luglio del 2023. Le Pt_1 lesioni subite dal ricorrente sono state accertate dal dott. che ha redatto Persona_1
l'allegata relazione medico legale (doc. n. 5), da cui risulta che il conseguenza del sinistro il ricorrente ha subito un grave politraumatismo produttivo di: - trauma contusivo-distorsivo cranio-cervicale con frattura-distacco della porzione anteriore del condilo occipitale sinistro;
- trauma contusivo-distorsivo dorso lombare con frattura disco-somatica inferiore di D8 e pagina 4 di 13 sofferenza radicolare lombo-sacrale bilaterale;
- trauma contusivo distorsico della spalla sinistra con lussazione gleno-omerale posteriore sinistra, tenosinovite del capo lungo del bicipite brachiale e frattura della porzione posteriore della glena e del corpo della scapola;
- trauma toracico chiuso con emopneumotorace e fratture costali multiple bilaterali;
- trauma constusivo- distorsivo del ginocchio sinistro con lesione distrattiva parziale preinserzionale del legamento crociato anteriore e sofferenza assonale a livello del nervo sciatico-popliteo esterno;
- trauma distrattivo del 1° raggio del piede di sinistra con lesione completa del tendine del muscolo estensore dell'alluce. Il dott. ha così quantificato il danno biologico temporaneo Per_1 subito dal ricorrente in: - danno biologico temporaneo totale di mesi 2; - danno biologico temporaneo parziale al 75% di mesi 2; - danno biologico temporaneo parziale al 50% di mesi 4;
- danno biologico in misura del 48% comprensivo del pregiudizio agli aspetti dinamico – relazionali, all'integrità estetica e della pressoché certa precoce degenerazione artrosica vertebrale, scapolo omerale sinistra e femoro-tibiale bilaterale, con sofferenza morale di grado elevato correlata al periodo di inabilità temporanea e di grado medio a seguito della stabilizzazione dei postumi permanenti;
- nell'immediatezza dell'evento, i familiari del sig. denunciarono il sinistro alla propria Pt_1 compagnia assicurativa che liquidò il danno materiale subito dal Controparte_5 motoveicolo in regime di indennizzo diretto e, non appena si rese conto dell'entità delle lesioni subite dal danneggiato, la stessa compagnia assicurativa trasmise la richiesta di risarcimento, in regime di risarcimento ordinario, ad In data 25.11.2023, a guarigione Controparte_1 avvenuta, veniva effettuata la visita medico legale da parte del dott. Persona_2 fiduciario incaricato da di accertare e quantificare le lesioni conseguenti al sinistro, le CP_1 cui conclusioni possono dirsi sostanzialmente in linea con quelle formulate dal dott.
Per_1
- dalla relazione medico legale redatta nell'interesse della compagnia assicurativa (doc. n. 6) si evince, infatti, la seguente quantificazione dei danni subiti dal sig. nel sinistro: - danno Pt_1 biologico temporaneo totale di giorni 55; - danno biologico temporaneo parziale al 75% di giorni 60; - danno biologico temporaneo parziale al 50% di giorni 90; - danno biologico in misura del 43% Il dott. ha inoltre riconosciuto la congruità delle spese mediche sostenute Per_2 dal sig. per euro 3.618,95 (doc. 7). Malgrado la sostanziale corrispondenza nella Pt_1 valutazione del quantum, ad oggi non ha formulato alcuna offerta di risarcimento al CP_1 sig. né ha comunicato i motivi ostativi del risarcimento, in palese violazione del disposto Pt_1
pagina 5 di 13 dell'articolo 148 del Codice delle Assicurazioni, secondo cui sussiste l'obbligo per la compagnia assicurativa di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, entro
90 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria per istruire la pratica (si noti soltanto che la relazione medico legale avversaria reca la data del 15.11.2022, data dalla quale sono ampiamente decorsi i 90 giorni senza aver ottenuto alcuna comunicazione dalla compagnia). I molteplici tentativi effettuati per cercare di comporre in via bonaria la lite con la liquidatrice incaricata della gestione del sinistro sono risultati del tutto inutili (doc.n.8), tant'è che è stato necessario formulare una formale diffida ad adempiere ad con pec del 4.3.2024 (doc. CP_1
n. 9), che ha avuto il solo risultato di ottenere copia della relazione medico legale del dott.
In seguito, si è proceduto alla trasmissione dell'invito alla stipulazione della Per_2 negoziazione assistita, inviata ad con pec del 11.03.2024 (doc. n. 10/11) ed ai CP_1 responsabili civili a mezzo lettera raccomandata (doc. n. 12), richieste rimaste prive di riscontro. Perdurando il mancato riscontro a tutte le richieste di contatto formulate alla compagnia assicurativa antagonista (doc. n. 13), per tutelare le ragioni del danneggiato ci si trova costretti a promuovere il presente giudizio per ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti nel sinistro dal sig. Pt_1
La convenuta si è costituita contestando la dinamica del sinistro, Controparte_1 eccependo quanto segue:
- prima di intraprendere la manovra di sorpasso del mezzo agricolo, il conducente della vettura
Toyota azionava regolarmente l'indicatore di direzione. Tale circostanza, oltre ad essere stata riportata direttamente dal conducente dell'utilitaria assicurata (doc. 1), è stata confermata dalla teste, IG.ra , sentita dalle autorità intervenute a seguito del verificarsi dell'occorso, Tes_1 che affermava: “Avevo lo sguardo rivolto verso Via Bologna e notavo un trattore circolare verso Bologna. Dietro vi era una autovettura Toyota di colore Grigio che aveva l'indicatore di direzione sinistro azionato.” (doc. 2);
- - anche nel rapporto di incidente stradale, nella parte relativa alla descrizione della dinamica, viene riportato il corretto utilizzo dell'indicatore di direzione da parte del conducente della
Toyota AY;
- Riscontrato l'azionamento, da parte del IG. dell'indicatore di CP_3 direzione sinistro Firmato Da: Caniato Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Email_1
IGnature CA 3 Serial#: 1193e5d 3 dell'autovettura Toyota prima di iniziare il sorpasso del mezzo agricolo che la precedeva, il IG. avrebbe dovuto agevolmente prevedere Pt_1
pagina 6 di 13 l'intenzione di cambiare traiettoria del conducente del veicolo assicurato, di talché è di tutta evidenza come il ricorrente non sia riuscito ad arrestare tempestivamente la corsa della propria moto dinanzi ad un ostacolo prevedibile, in spregio a quanto prescritto dall'articolo 141/2 del
C.d.S. che sancisce che: “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”;
- -la Compagnia incaricava lo Studio della redazione di una perizia ricostruttiva (doc. Pt_2
3). Esaminati i danni riportati dai mezzi coinvolti, emergeva come, al momento dell'impatto, la
Toyota AY non potesse essere nella fase iniziale del cambio di traiettoria. In tal caso, il veicolo Toyota avrebbe infatti dovuto offrire all'urto la propria fiancata anteriore sinistra e non, come invece verificatosi, la rispettiva sezione posteriore del medesimo lato. Invero, i danni alla vettura, di lieve entità, si sono concretizzati nella parte posteriore sinistra del mezzo, mentre la moto ha riportato, in conseguenza dell'urto, danni alla ruota anteriore, dovendosi, tutti gli altri danni, ricondurre allo scivolamento del mezzo sulla sede stradale. Tale circostanza implica che, al momento dell'evento dannoso, il motociclista stesse a sua volta sorpassando a sinistra l'autovettura. Difatti, in caso contrario, l'eventuale urto tra i veicoli antagonisti avrebbe dovuto coinvolgere delle superfici dei medesimi mezzi diverse da quelle effettivamente sottoposte al contatto diretto;
- allorquando impattava contro il motociclo di controparte, l'autovettura assicurata aveva la propria fiancata sinistra in corrispondenza del centro strada o comunque in prossimità della linea continua di mezzeria, senza averla valicata. Al momento della collisione, di contro, il mezzo condotto dal IG. si trovava lievemente all'interno della corsia di marcia opposta a Pt_1 quella di pertinenza, o tuttalpiù all'altezza della linea continua mezzeria. A tale riguardo si evidenzia che la linea di mezzeria, se continua, come nel caso de quo, non può essere superata neanche in caso di sorpasso. Pertanto, come emerge dalle tracce rilevate dalle autorità sul piano viabile, all'istante dell'impatto il motociclo di controparte si trovava nella corsia opposta a quella di pertinenza o a ridosso della linea continua di mezzeria, per cui il IG. è incorso, Pt_1 altresì, nella violazione di quanto disposto dall'art. 40 commi 3 ed 8 e dall'art. 146 comma 1 del
C.d.S.;
- parte ricorrente veniva sanzionata in quanto, in violazione dell'art. 148/2: “Effettuava la manovra di sorpasso senza accertarsi che chi lo precedeva nella stessa corsia avesse segnalato la stessa manovra”. Contrariamente a quanto asserito da controparte, a nulla rileva la circostanza pagina 7 di 13 che la sanzione ex art. 148/2 C.d.S. sia stata annullata dal Giudice di Pace di Ferrara, non solo in quanto il provvedimento di annullamento non è dirimente in punto di dinamica del sinistro, limitandosi a sancire che non vi è prova di chi abbia intrapreso prima la manovra di sorpasso, ma inoltre, non potendosi opporre alla Compagnia il provvedimento di un procedimento in cui la stessa non era parte;
- dall'esame dei fotogrammi allegati al rapporto di incidente sembra, inoltre, che il casco del sia stato rinvenuto sulla sede stradale, come se lo stesso fosse stato perso in un momento Pt_1 antecedente la caduta nella scarpata della moto. Orbene, il posizionamento del presidio di sicurezza in un posto diverso da quello in cui il ha terminato la propria caduta può essere Pt_1 stato determinato, fra le altre ipotesi, da un non regolare utilizzo del casco (mancata allacciatura del cinturino);
- entrambi i conducenti dei mezzi sono stati sottoposti agli esami ematici per accertare un eventuale stato di alterazione. Il test del IG. dava esito negativo, mentre, allo stato CP_3 non si ha contezza dei risultati dei predetti accertamenti sulla persona del ricorrente, di talché in sede istruttoria si provvederà a formulare le istanze necessarie al fine di introdurre tutta la relativa documentazione in causa;
- non emerge quindi una responsabilità esclusiva del IG. nella determinazione CP_3 dell'occorso. Di contro, la responsabilità del sinistro andrà imputata all'odierno ricorrente il quale, tenendo un contegno contrario alle più basilari norme di prudenza, nonché in violazione di diverse disposizioni del Codice della Strada, effettuava una manovra di sorpasso, ignorando quella già intrapresa e debitamente segnalata dal IG. portandosi nella corsia opposta, CP_3 pur trovandosi in un tratto di strada curvilineo, oltreché in prossimità di un'intersezione, nel caso di specie dell'incrocio con via Monsignor Oscar Arnulfo Romero. Invero, se il IG. Pt_1 non avesse deciso di sorpassare l'autovettura in garanzia l'incidente tra i veicoli Toyota ed non si sarebbe verificato;
CP_6
- in subordine, qualora dovesse ritenersi provato un concorso di colpa in capo al conducente della
Toyota AY nella determinazione del sinistro, il risarcimento deve tener conto della responsabilità concorrente del ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 primo e secondo comma c.c..
***
1) Sulla dinamica del sinistro.
Dal rapporto redatto dal Corpo di Polizia Locale Terre Estensi (doc. n. 1) emerge che il sig. CP_3 alla guida dell'autoveicolo “…iniziava manovra di sorpasso a sinistra di un trattore agricolo che lo pagina 8 di 13 precedeva e che a suo dire aveva rallentato nella marcia e accostato a destra per agevolarlo nel sorpasso. In questa fase, avendo iniziato la manovra di spostamento verso sinistra nonostante che il conducente che lo seguiva avesse iniziato analoga manovra, avveniva la collisione con il veicolo A
(motociclo Aprilia RSV) in sella al quale si trovava il signor che proveniva da tergo”. Parte_1
La localizzazione dei danni individuati dagli agenti intervenuti è chiara, essendo stato accertato che l'urto interessava “la parte destra della ruota anteriore del motociclo e la parte angolare posteriore sinistra del veicolo B, all'altezza del paraurti e della ruota posteriore sinistra”.
Ne consegue verosimilmente che, quando il sig. ha posto in essere la manovra di sorpasso del CP_3 veicolo che lo precedeva, il sig. stava, al pari, iniziando il sorpasso della Toyota Ayogo. Pt_1
Sul motoveicolo sono state infatti riscontrate le abrasioni sul cerchio e sul pneumatico anteriore nella parte destra e l'abrasione del dado mozzo ruota anteriore sul lato destro (oltre, ovviamente, ai danni conseguenti al successivo scarrocciamento del mezzo sull'asfalto); sull'autovettura sono state rilevate
“abrasioni e scalfitture nella parte angolare sinistra e inferiore del paraurti posteriore. Deformazione del cerchio della ruota posteriore sinistra con avulsione del copricerchio e tracce di sfregamento sullo pneumatico”.
Tale dinamica è peraltro confermata dalle dichiarazioni rese dal sig. agli agenti, riportate nel CP_3 rapporto, a quali ha riferito: “Avevo appena invaso la corsia lato civici dispari che una moto che proveniva da tergo mi urtava nella parte posteriore sinistra del veicolo da me condotto. Mi sono quindi trovato la moto che mi affiancava a sinistra, per poi finire nella scarpata posta a sinistra della strada”.
A causa dell'accertata imprudenza, il sig. è stato infatti contravvenzionato per la violazione CP_3 dell'art. 148 comma 2 del codice della strada, per aver effettuato la manovra di sorpasso senza accertarsi che chi lo seguiva avesse iniziato analoga manovra.
Anche il sig. fu contravvenzionato per la supposta violazione del medesimo articolo, per aver Pt_1 effettuato la manovra di sorpasso senza accertarsi che chi lo precedeva avesse segnalato la stessa manovra. Sebbene, poi, la sanzione sia stata annullata con sentenza n. 117 del 21.02.2022 del Giudice di Pace di Ferrara (in atti) in assenza di prova in ordine alla effettiva dinamica del sinistro, ciò che emerge dalla documentazione prodotta è che, prima di intraprendere la manovra di sorpasso del mezzo agricolo, il conducente della vettura Toyota segnalava l'inizio della propria manovra azionando regolarmente l'indicatore di direzione.
Tale circostanza, oltre ad essere stata riportata direttamente dal conducente della vettura (doc. 1), è stata confermata dalla teste, sig.ra , sentita dalle autorità intervenute a seguito del verificarsi Tes_1 dell'occorso, che affermava: “Avevo lo sguardo rivolto verso Via Bologna e notavo un trattore circolare verso Bologna. Dietro vi era una autovettura Toyota di colore Grigio che aveva l'indicatore di pagina 9 di 13 direzione sinistro azionato” (doc. 2).
Anche nel rapporto di incidente stradale, nella parte relativa alla descrizione della dinamica, viene riportato il corretto utilizzo dell'indicatore di direzione da parte del conducente della Toyota AY.
Riscontrata tale circostanza, prima di iniziare il sorpasso del mezzo agricolo che la precedeva, il Pt_1 avrebbe dovuto quindi prevedere l'intenzione (debitamente segnalata) di cambiare traiettoria del conducente della vettura che lo precedeva (anche a fronte della marcia rallentata dal veicolo agricolo da superare); pertanto, il ricorrente non è riuscito ad arrestare tempestivamente la corsa della propria moto dinanzi ad un ostacolo che seppur improvviso era comunque prevedibile, in spregio a quanto prescritto dall'articolo 141/2 del C.d.S. che sancisce che: “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”, nonché, in violazione dell'art. art. 148/2 lett b) C.d.S., a mente del quale:
“2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:
a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralci
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semi carreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semi carreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono
l'utente da sorpassare.
3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare”.
Nel caso in esame, dunque, entrambi i conducenti risultano aver violato le predette norme del codice della strada e le regole di normale prudenza nell'atto di intraprendere un sorpasso pericoloso posto che pagina 10 di 13 entrambi, e verosimilmente in contemporanea, hanno intrapreso la manovra a distanza ravvicinata l'uno dall'altro, ignorando o non rendendosi conto in tempo, della manovra intrapresa e prevedibile, dell'altro veicolo, pur trovandosi in un tratto di strada curvilineo, oltreché in prossimità di un'intersezione.
La presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non è stata dunque superata nella specie, posto che, per il caso di scontro di veicoli tale principio ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto (o comune) l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in egual misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni (Cass. Civ. n. 15736/2022 e nello stesso senso Cass. Civ. n. 6051/2024).
2) Sul richiesto da parte ricorrente. CP_7
La CTU medico legale redatta dalla dott.ssa ha riconosciuto in capo al ricorrente un danno Per_3 biologico permanente, conseguenza del sinistro, in misura del 44-45%, oltre a un periodo di ITP al
100% di giorni 55, al 75% di giorni 60, al 50% di giorni 90; ha riscontrato inoltre la congruità delle spese mediche per euro 2.990,00, oltre alle spese di CTP per euro 6.100,00, come da fattura del
14.10.2024 (doc. n. 17 ricorrente).
Il ricorrente dunque ha diritto al risarcimento del danno conseguenza ex art 1223 c.c., come accertato dal CTU, in tutte le sue componenti: danno da invalidità temporanea, biologico, comprensivo della sofferenza morale da sofferenza interiore, e di una personalizzazione che si stima congrua nella misura del 10% a fronte, non solo, della gravità delle lesioni subite nel sinistro, che hanno comportato una sofferenza elevata (riconosciuta a causa del lungo ricovero ospedaliero, del tracheostoma temporaneo, degli interventi di stabilizzazione vertebrale e di osteosintesi scapolare sinistra, per il protratto percorso riabilitativo fisiochinesiterapico) correlata al periodo di inabilità temporanea (9 mesi) ma altresì a fronte della riscontrata impossibilità per il danneggiato di proseguire i propri interessi, gli hobby, le attività ludiche e ricreative precedentemente svolte con regolarità.
In corso di causa, i testimoni indotti dal ricorrente hanno infatti confermato la particolare incidenza delle lesioni subite nel sinistro sulle abitudini di vita e sui rapporti interpersonali e familiari, oltre che sugli hobby e sugli interessi del sig. che, prima del sinistro, era una persona dinamica e sportiva, Pt_1 che amava viaggiare in moto in compagnia degli amici e della moglie, organizzando con regolarità, circa due domeniche al mese, vacanze e gite;
che praticava con regolarità attività fisica, sia il nuoto in piscina che mediante l'uso di attrezzi e pesi nella palestra allestita in casa;
che svolgeva il suo ruolo di pagina 11 di 13 nonno giocando e praticando attività, sportive e ludiche, con i nipoti. I testimoni escussi all'udienza del
26.05.2025, la figlia e gli amici e hanno Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 confermato che in seguito alle lesioni subite nel sinistro il sig. ha dovuto abbandonare le attività Pt_1
e gli interessi sopra descritti e che, inoltre, ha completamente smesso di andare in moto, passione che lo ha accompagnato sin dalla fine degli anni 70.
Al netto quindi del 50% di corresponsabilità al ricorrente, di anni 66 al momento del sinistro, deve essere liquidato un danno non patrimoniale (comprensivo di danno morale e personalizzazione al 10%), alla luce delle Tabelle di Milano aggiornate, equitativamente determinato in complessivi euro
180.500,00, da ritenersi all'attualità, da porsi a carico dei convenuti (proprietario, conducente e assicuratore) in solido tra loro.
Deve essere ristorato inoltre il danno patrimoniale da spese mediche, di ctu e di ctp sostenute.
Le spese mediche riconosciute congrue dal CTU ammontano a complessivi euro 2.990,00; il costo della relazione medico legale redatta dal dott. per accertare il danno subito, spesa necessaria per Per_1 sostenere la richiesta di risarcimento sia in sede stragiudiziale che giudiziale, è pari ad euro 6.100,00
(doc. 17).
La relazione cinematica redatta dall'Ing. per euro 3.502,00, come da fattura n. 42/2024 (doc. n. Per_4
16), è stata resa necessaria alla luce delle contestazioni formulate da nella propria comparsa CP_1 di risposta, ed in particolare per contestare la ricostruzione del sinistro effettuata dal consulente di parte convenuta. Così per complessivi netti (dedotto il 50% di corresponsabilità) euro 6296,00, a titolo di danno patrimoniale.
I costi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio devono porsi infine a carico di entrambe le parti nella misura del 50%, al pari delle spese di lite, tenuto conto della proposta conciliativa formulata prima dell'istruttoria dal giudice, in data 27-11-2024, e non accettata da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-1) accerta e dichiara la corresponsabilità, nella misura del 50% ciascuno, dei due conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro;
- 2) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente di euro 175.500,00
(al netto del 50% di corresponsabilità) a titolo di danno non patrimoniale, ed euro 6.296,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- 3) spese di lite compensate;
pagina 12 di 13 - 4) pone il compenso liquidato al ctu in corso di causa a carico della parte ricorrente e della parte convenuta nella misura del 50% ciascuno.
Ferrara, 3 dicembre 2025
Il Giudice
AR TA CR
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AR TA CR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 974/2024, promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. FORTI NICOLA Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CANIATO Controparte_1 P.IVA_1 CONVENUTO e C.F. ), Controparte_2 C.F._2 C.F. CP_3 C.F._3
CONVENUTI-CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 7-11-2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha convenuto in giudizio Controparte_1 CP_3 gli eredi di chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via Controparte_2 principale: accertare la responsabilità del sig. conducente dell'autovettura targata CP_3
DF494YS di proprietà della sig.ra assicurata nella Controparte_2 Controparte_1 causazione del sinistro occorso il 24.10.2021 lungo la Via Bologna in Ferrara e, conseguentemente, condannare in misura corrispondente i convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni non
pagina 1 di 13 patrimoniali e patrimoniali subiti dal sig. in conseguenza del sinistro, come descritti in Parte_1 premessa: danno biologico, comprensivo del danno morale, del danno da perdita di relazione, del danno estetico e della relativa personalizzazione, oltre al rimborso dei costi e delle spese mediche sostenute, con rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del fatto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari stragiudiziali e di lite”.
Su è costituita solo rassegando le seguenti conclusioni: “Nel merito in via CP_1 principale Respingere tutte le domande del IG. , compresa quella formulata ai sensi Parte_1 dell'art. 186 bis c.p.c., in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni tutte di cui in narrativa,
Con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge. In via subordinata Quantificare il danno subito dal IG. tenendo conto della responsabilità concorrente eventualmente accertata in Pt_1 capo allo stesso, escludendo ogni voce di danno non consequenziale al sinistro o non provata, Spese di lite compensate tra le parti.”.
A fondamento delle domande proposte il ricorrente ha dedotto e documentato quanto segue:
- in data 24.10.2021, alle ore 11.24, il sig. è rimasto vittima di un sinistro stradale avvenuto Pt_1 lungo la via Bologna in Ferrara, in prossimità del civico n. 1257, mentre si trovava alla guida del motoveicolo Aprilia RSV 4 targato CG35517, di sua proprietà. In quel frangente, il sig. poneva in essere la legittima manovra di sorpasso dell'autovettura Toyota AY targata Pt_1
DF494YS condotta dal sig. di proprietà della sig.ra CP_3 Controparte_2 assicurata Controparte_1
- mentre il sorpasso del sig. era in corso, il conducente dell'autovettura iniziava, a sua Pt_1 volta, manovra di sorpasso di un veicolo che lo precedeva, senza però avvedersi del motoveicolo in fase di superamento che lo aveva affiancato alla sua sinistra, andando così ad impattare con la parte laterale posteriore sinistra dell'automobile contro la ruota anteriore destra del motoveicolo, provocandone la violenta caduta sul manto stradale e lo scivolamento nel fossato posto a lato della strada;
- come si deduce dalla relazione di incidente stradale redatta dal Corpo di Polizia Locale Terre
Estensi (doc. n. 1), l'incidente è stato classificato quale “scontro laterale fra veicoli in marcia”, dalla seguente dinamica: “il signor , alla guida del veicolo B (autovettura Toyota CP_3
AY) e solo a bordo, percorreva la via Bologna (località Montalbano) proveniente da Ferrara e con direzione Bologna. Giunto all'altezza del civico n.1257 nel percorrere il tratto di strada curvilineo verso sinistra a visuale libera, iniziava manovra di sorpasso a sinistra di un trattore agricolo che lo precedeva e che a suo dire aveva rallentato nella marcia e accostato a destra per pagina 2 di 13 agevolarlo nel sorpasso. In questa fase, avendo iniziato la manovra di spostamento verso sinistra nonostante che il conducente che lo seguiva avesse iniziato analoga manovra, avveniva la collisione con il veicolo A (motociclo Aprilia RSV) in sella al quale si trovava il signor che proveniva da tergo e verosimilmente si apprestava a sorpassare il veicolo B Parte_1 nonostante il conducente di quest'ultimo avesse azionato l'indicatore di direzione sinistro.
L'urto, di lieve entità, interessava parte destra della ruota anteriore del motociclo e la parte angolare posteriore sinistra del veicolo B, all'altezza del paraurti e della ruota posteriore sinistra.
A seguito dell'impatto che si concretizzava sulla carreggiata pressoché all'altezza della striscia longitudinale continua di mezzeria, il signor unitamente al motociclo cadeva sul lato Pt_1 sinistro. Dopo avere scivolato sul manto stradale e sulla banchina erbosa con andamento obliquo verso sinistra rispetto alla direzione di marcia, per metri 15,40 terminava la corsa all'interno della scarpata posta a lato civici dispari (giardino del civico n.1257) e veniva rinvenuto adagiato sul lato sinistro, con la ruota anteriore rivolta in direzione Bologna. Lo stesso si trovava alla distanza di metri 22,70 dal punto dove ha iniziato a strisciare sul manto stradale (inizio degli intacchi). Il veicolo B invece veniva rimosso dal conducente e parcheggiato più avanti sul margine sinistro della carreggiata;
- al termine della fase cinematica del sinistro il signor riportava traumi tali da essere Pt_1 soccorso, prima dal personale di un'autoambulanza del servizio 118, poi dal personale dell'elisoccorso. Successivamente veniva trasportato a bordo dell'elisoccorso presso l'ospedale
Maggiore di Bologna”. Il tempestivo arrivo del personale sanitario e l'immediato intervento dell'elisoccorso hanno salvato la vita del ricorrente, ma ciò ha fatto sì che la ricostruzione del sinistro effettuata dai verbalizzanti sia stata eseguita, oltre che sulla base degli elementi oggettivi rilevati nell'area interessata al sinistro e dai danni visibili subiti dai veicoli, dalle sole dichiarazioni rese dal conducente dell'autovettura e dalla testimone rinvenuta in loco, la sig.ra
, residente al civico n. 1247 di via Bologna, che ha ammesso però di non aver Testimone_1 visto la moto condotta dal sig. né la collisione tra i mezzi, ma di aver soltanto udito il Pt_1 rumore di una moto transitare ed il successivo fragore di uno schianto;
- la localizzazione dei danni subiti dai veicoli conferma pienamente la natura laterale dell'urto: sul motoveicolo sono stati riscontrate le abrasioni sul cerchio e sul pneumatico anteriore nella parte destra e l'abrasione del dado mozzo ruota anteriore sul lato destro (oltre, ovviamente, ai danni conseguenti al successivo scarrocciamento del mezzo sull'asfalto); sull'autovettura sono state rilevate “abrasioni e scalfitture nella parte angolare sinistra e inferiore del paraurti pagina 3 di 13 posteriore. Deformazione del cerchio della ruota posteriore sinistra con avulsione del copricerchio e tracce di sfregamento sullo pneumatico”. Le fotografie dell'autovettura allegate al rapporto in atti (in particolare le foto alle pag. 1 e 9) permettono di evidenziare l'assenza di danni nella parte posteriore della il cui paraurti appare perfettamente integro e privo di CP_4 segni, scalfitture o danni, e ciò vale quale piena conferma della descrizione dell'urto fornita dagli agenti intervenuti;
- in seguito alle ulteriori verifiche effettuate ex post dalla polizia locale, ad entrambi i conducenti sono state elevate contravvenzioni per la violazione dell'art. 148 comma 2 del Codice della
Strada: ilsig. conducente dell'autovettura, per aver effettuato la manovra di CP_3 sorpasso senza accertarsi che chi seguiva avesse iniziato tale manovra;
il sig. Parte_1 conducente del motoveicolo, per aver effettuato la manovra di sorpasso senza accertarsi che chi lo precedeva nella stessa corsia avesse segnalato la stessa manovra;
- la contravvenzione elevata al sig. è stata però annullata con sentenza n. 117 del Pt_1
21.02.2022 del Giudice di Pace di Ferrara (doc. n. 2), passata in giudicato, pronunciata in seguito al ricorso in opposizione presentato dalla scrivente difesa (doc. n. 3), in cui è stata evidenziata l'assenza di prove dell'asserita violazione imputata al motociclista, attesa l'impossibilità per gli agenti, che non hanno assistito alla collisione, di poter ricostruire la dinamica del sinistro utilizzando le sole dichiarazioni rese dalla sig.ra , individuata Tes_1 quale testimone, che ha però ammesso di non aver visto la collisione tra i mezzi ma di aver soltanto udito il rumore della moto e della successiva caduta;
- in conseguenza del sinistro il sig. ha subito gravissime lesioni, che ne hanno comportato Pt_1 il ricovero presso l'Ospedale Maggiore di Bologna dal 24.10.2021 al 14.12.2021, dapprima presso il reparto di terapia intensiva e rianimazione, successivamente, a partire dal 22.11.2021, presso il reparto di medicina interna (doc. n. 4);
- il decorso post ricovero è stato lungo e complicato, essendosi resi necessari numerosi ulteriori controlli e visite specialistiche, accertamenti clinici e interventi fisioterapici, che hanno permesso al sig. di raggiungere la completa guarigione solamente nel luglio del 2023. Le Pt_1 lesioni subite dal ricorrente sono state accertate dal dott. che ha redatto Persona_1
l'allegata relazione medico legale (doc. n. 5), da cui risulta che il conseguenza del sinistro il ricorrente ha subito un grave politraumatismo produttivo di: - trauma contusivo-distorsivo cranio-cervicale con frattura-distacco della porzione anteriore del condilo occipitale sinistro;
- trauma contusivo-distorsivo dorso lombare con frattura disco-somatica inferiore di D8 e pagina 4 di 13 sofferenza radicolare lombo-sacrale bilaterale;
- trauma contusivo distorsico della spalla sinistra con lussazione gleno-omerale posteriore sinistra, tenosinovite del capo lungo del bicipite brachiale e frattura della porzione posteriore della glena e del corpo della scapola;
- trauma toracico chiuso con emopneumotorace e fratture costali multiple bilaterali;
- trauma constusivo- distorsivo del ginocchio sinistro con lesione distrattiva parziale preinserzionale del legamento crociato anteriore e sofferenza assonale a livello del nervo sciatico-popliteo esterno;
- trauma distrattivo del 1° raggio del piede di sinistra con lesione completa del tendine del muscolo estensore dell'alluce. Il dott. ha così quantificato il danno biologico temporaneo Per_1 subito dal ricorrente in: - danno biologico temporaneo totale di mesi 2; - danno biologico temporaneo parziale al 75% di mesi 2; - danno biologico temporaneo parziale al 50% di mesi 4;
- danno biologico in misura del 48% comprensivo del pregiudizio agli aspetti dinamico – relazionali, all'integrità estetica e della pressoché certa precoce degenerazione artrosica vertebrale, scapolo omerale sinistra e femoro-tibiale bilaterale, con sofferenza morale di grado elevato correlata al periodo di inabilità temporanea e di grado medio a seguito della stabilizzazione dei postumi permanenti;
- nell'immediatezza dell'evento, i familiari del sig. denunciarono il sinistro alla propria Pt_1 compagnia assicurativa che liquidò il danno materiale subito dal Controparte_5 motoveicolo in regime di indennizzo diretto e, non appena si rese conto dell'entità delle lesioni subite dal danneggiato, la stessa compagnia assicurativa trasmise la richiesta di risarcimento, in regime di risarcimento ordinario, ad In data 25.11.2023, a guarigione Controparte_1 avvenuta, veniva effettuata la visita medico legale da parte del dott. Persona_2 fiduciario incaricato da di accertare e quantificare le lesioni conseguenti al sinistro, le CP_1 cui conclusioni possono dirsi sostanzialmente in linea con quelle formulate dal dott.
Per_1
- dalla relazione medico legale redatta nell'interesse della compagnia assicurativa (doc. n. 6) si evince, infatti, la seguente quantificazione dei danni subiti dal sig. nel sinistro: - danno Pt_1 biologico temporaneo totale di giorni 55; - danno biologico temporaneo parziale al 75% di giorni 60; - danno biologico temporaneo parziale al 50% di giorni 90; - danno biologico in misura del 43% Il dott. ha inoltre riconosciuto la congruità delle spese mediche sostenute Per_2 dal sig. per euro 3.618,95 (doc. 7). Malgrado la sostanziale corrispondenza nella Pt_1 valutazione del quantum, ad oggi non ha formulato alcuna offerta di risarcimento al CP_1 sig. né ha comunicato i motivi ostativi del risarcimento, in palese violazione del disposto Pt_1
pagina 5 di 13 dell'articolo 148 del Codice delle Assicurazioni, secondo cui sussiste l'obbligo per la compagnia assicurativa di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, entro
90 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria per istruire la pratica (si noti soltanto che la relazione medico legale avversaria reca la data del 15.11.2022, data dalla quale sono ampiamente decorsi i 90 giorni senza aver ottenuto alcuna comunicazione dalla compagnia). I molteplici tentativi effettuati per cercare di comporre in via bonaria la lite con la liquidatrice incaricata della gestione del sinistro sono risultati del tutto inutili (doc.n.8), tant'è che è stato necessario formulare una formale diffida ad adempiere ad con pec del 4.3.2024 (doc. CP_1
n. 9), che ha avuto il solo risultato di ottenere copia della relazione medico legale del dott.
In seguito, si è proceduto alla trasmissione dell'invito alla stipulazione della Per_2 negoziazione assistita, inviata ad con pec del 11.03.2024 (doc. n. 10/11) ed ai CP_1 responsabili civili a mezzo lettera raccomandata (doc. n. 12), richieste rimaste prive di riscontro. Perdurando il mancato riscontro a tutte le richieste di contatto formulate alla compagnia assicurativa antagonista (doc. n. 13), per tutelare le ragioni del danneggiato ci si trova costretti a promuovere il presente giudizio per ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti nel sinistro dal sig. Pt_1
La convenuta si è costituita contestando la dinamica del sinistro, Controparte_1 eccependo quanto segue:
- prima di intraprendere la manovra di sorpasso del mezzo agricolo, il conducente della vettura
Toyota azionava regolarmente l'indicatore di direzione. Tale circostanza, oltre ad essere stata riportata direttamente dal conducente dell'utilitaria assicurata (doc. 1), è stata confermata dalla teste, IG.ra , sentita dalle autorità intervenute a seguito del verificarsi dell'occorso, Tes_1 che affermava: “Avevo lo sguardo rivolto verso Via Bologna e notavo un trattore circolare verso Bologna. Dietro vi era una autovettura Toyota di colore Grigio che aveva l'indicatore di direzione sinistro azionato.” (doc. 2);
- - anche nel rapporto di incidente stradale, nella parte relativa alla descrizione della dinamica, viene riportato il corretto utilizzo dell'indicatore di direzione da parte del conducente della
Toyota AY;
- Riscontrato l'azionamento, da parte del IG. dell'indicatore di CP_3 direzione sinistro Firmato Da: Caniato Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Email_1
IGnature CA 3 Serial#: 1193e5d 3 dell'autovettura Toyota prima di iniziare il sorpasso del mezzo agricolo che la precedeva, il IG. avrebbe dovuto agevolmente prevedere Pt_1
pagina 6 di 13 l'intenzione di cambiare traiettoria del conducente del veicolo assicurato, di talché è di tutta evidenza come il ricorrente non sia riuscito ad arrestare tempestivamente la corsa della propria moto dinanzi ad un ostacolo prevedibile, in spregio a quanto prescritto dall'articolo 141/2 del
C.d.S. che sancisce che: “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”;
- -la Compagnia incaricava lo Studio della redazione di una perizia ricostruttiva (doc. Pt_2
3). Esaminati i danni riportati dai mezzi coinvolti, emergeva come, al momento dell'impatto, la
Toyota AY non potesse essere nella fase iniziale del cambio di traiettoria. In tal caso, il veicolo Toyota avrebbe infatti dovuto offrire all'urto la propria fiancata anteriore sinistra e non, come invece verificatosi, la rispettiva sezione posteriore del medesimo lato. Invero, i danni alla vettura, di lieve entità, si sono concretizzati nella parte posteriore sinistra del mezzo, mentre la moto ha riportato, in conseguenza dell'urto, danni alla ruota anteriore, dovendosi, tutti gli altri danni, ricondurre allo scivolamento del mezzo sulla sede stradale. Tale circostanza implica che, al momento dell'evento dannoso, il motociclista stesse a sua volta sorpassando a sinistra l'autovettura. Difatti, in caso contrario, l'eventuale urto tra i veicoli antagonisti avrebbe dovuto coinvolgere delle superfici dei medesimi mezzi diverse da quelle effettivamente sottoposte al contatto diretto;
- allorquando impattava contro il motociclo di controparte, l'autovettura assicurata aveva la propria fiancata sinistra in corrispondenza del centro strada o comunque in prossimità della linea continua di mezzeria, senza averla valicata. Al momento della collisione, di contro, il mezzo condotto dal IG. si trovava lievemente all'interno della corsia di marcia opposta a Pt_1 quella di pertinenza, o tuttalpiù all'altezza della linea continua mezzeria. A tale riguardo si evidenzia che la linea di mezzeria, se continua, come nel caso de quo, non può essere superata neanche in caso di sorpasso. Pertanto, come emerge dalle tracce rilevate dalle autorità sul piano viabile, all'istante dell'impatto il motociclo di controparte si trovava nella corsia opposta a quella di pertinenza o a ridosso della linea continua di mezzeria, per cui il IG. è incorso, Pt_1 altresì, nella violazione di quanto disposto dall'art. 40 commi 3 ed 8 e dall'art. 146 comma 1 del
C.d.S.;
- parte ricorrente veniva sanzionata in quanto, in violazione dell'art. 148/2: “Effettuava la manovra di sorpasso senza accertarsi che chi lo precedeva nella stessa corsia avesse segnalato la stessa manovra”. Contrariamente a quanto asserito da controparte, a nulla rileva la circostanza pagina 7 di 13 che la sanzione ex art. 148/2 C.d.S. sia stata annullata dal Giudice di Pace di Ferrara, non solo in quanto il provvedimento di annullamento non è dirimente in punto di dinamica del sinistro, limitandosi a sancire che non vi è prova di chi abbia intrapreso prima la manovra di sorpasso, ma inoltre, non potendosi opporre alla Compagnia il provvedimento di un procedimento in cui la stessa non era parte;
- dall'esame dei fotogrammi allegati al rapporto di incidente sembra, inoltre, che il casco del sia stato rinvenuto sulla sede stradale, come se lo stesso fosse stato perso in un momento Pt_1 antecedente la caduta nella scarpata della moto. Orbene, il posizionamento del presidio di sicurezza in un posto diverso da quello in cui il ha terminato la propria caduta può essere Pt_1 stato determinato, fra le altre ipotesi, da un non regolare utilizzo del casco (mancata allacciatura del cinturino);
- entrambi i conducenti dei mezzi sono stati sottoposti agli esami ematici per accertare un eventuale stato di alterazione. Il test del IG. dava esito negativo, mentre, allo stato CP_3 non si ha contezza dei risultati dei predetti accertamenti sulla persona del ricorrente, di talché in sede istruttoria si provvederà a formulare le istanze necessarie al fine di introdurre tutta la relativa documentazione in causa;
- non emerge quindi una responsabilità esclusiva del IG. nella determinazione CP_3 dell'occorso. Di contro, la responsabilità del sinistro andrà imputata all'odierno ricorrente il quale, tenendo un contegno contrario alle più basilari norme di prudenza, nonché in violazione di diverse disposizioni del Codice della Strada, effettuava una manovra di sorpasso, ignorando quella già intrapresa e debitamente segnalata dal IG. portandosi nella corsia opposta, CP_3 pur trovandosi in un tratto di strada curvilineo, oltreché in prossimità di un'intersezione, nel caso di specie dell'incrocio con via Monsignor Oscar Arnulfo Romero. Invero, se il IG. Pt_1 non avesse deciso di sorpassare l'autovettura in garanzia l'incidente tra i veicoli Toyota ed non si sarebbe verificato;
CP_6
- in subordine, qualora dovesse ritenersi provato un concorso di colpa in capo al conducente della
Toyota AY nella determinazione del sinistro, il risarcimento deve tener conto della responsabilità concorrente del ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 primo e secondo comma c.c..
***
1) Sulla dinamica del sinistro.
Dal rapporto redatto dal Corpo di Polizia Locale Terre Estensi (doc. n. 1) emerge che il sig. CP_3 alla guida dell'autoveicolo “…iniziava manovra di sorpasso a sinistra di un trattore agricolo che lo pagina 8 di 13 precedeva e che a suo dire aveva rallentato nella marcia e accostato a destra per agevolarlo nel sorpasso. In questa fase, avendo iniziato la manovra di spostamento verso sinistra nonostante che il conducente che lo seguiva avesse iniziato analoga manovra, avveniva la collisione con il veicolo A
(motociclo Aprilia RSV) in sella al quale si trovava il signor che proveniva da tergo”. Parte_1
La localizzazione dei danni individuati dagli agenti intervenuti è chiara, essendo stato accertato che l'urto interessava “la parte destra della ruota anteriore del motociclo e la parte angolare posteriore sinistra del veicolo B, all'altezza del paraurti e della ruota posteriore sinistra”.
Ne consegue verosimilmente che, quando il sig. ha posto in essere la manovra di sorpasso del CP_3 veicolo che lo precedeva, il sig. stava, al pari, iniziando il sorpasso della Toyota Ayogo. Pt_1
Sul motoveicolo sono state infatti riscontrate le abrasioni sul cerchio e sul pneumatico anteriore nella parte destra e l'abrasione del dado mozzo ruota anteriore sul lato destro (oltre, ovviamente, ai danni conseguenti al successivo scarrocciamento del mezzo sull'asfalto); sull'autovettura sono state rilevate
“abrasioni e scalfitture nella parte angolare sinistra e inferiore del paraurti posteriore. Deformazione del cerchio della ruota posteriore sinistra con avulsione del copricerchio e tracce di sfregamento sullo pneumatico”.
Tale dinamica è peraltro confermata dalle dichiarazioni rese dal sig. agli agenti, riportate nel CP_3 rapporto, a quali ha riferito: “Avevo appena invaso la corsia lato civici dispari che una moto che proveniva da tergo mi urtava nella parte posteriore sinistra del veicolo da me condotto. Mi sono quindi trovato la moto che mi affiancava a sinistra, per poi finire nella scarpata posta a sinistra della strada”.
A causa dell'accertata imprudenza, il sig. è stato infatti contravvenzionato per la violazione CP_3 dell'art. 148 comma 2 del codice della strada, per aver effettuato la manovra di sorpasso senza accertarsi che chi lo seguiva avesse iniziato analoga manovra.
Anche il sig. fu contravvenzionato per la supposta violazione del medesimo articolo, per aver Pt_1 effettuato la manovra di sorpasso senza accertarsi che chi lo precedeva avesse segnalato la stessa manovra. Sebbene, poi, la sanzione sia stata annullata con sentenza n. 117 del 21.02.2022 del Giudice di Pace di Ferrara (in atti) in assenza di prova in ordine alla effettiva dinamica del sinistro, ciò che emerge dalla documentazione prodotta è che, prima di intraprendere la manovra di sorpasso del mezzo agricolo, il conducente della vettura Toyota segnalava l'inizio della propria manovra azionando regolarmente l'indicatore di direzione.
Tale circostanza, oltre ad essere stata riportata direttamente dal conducente della vettura (doc. 1), è stata confermata dalla teste, sig.ra , sentita dalle autorità intervenute a seguito del verificarsi Tes_1 dell'occorso, che affermava: “Avevo lo sguardo rivolto verso Via Bologna e notavo un trattore circolare verso Bologna. Dietro vi era una autovettura Toyota di colore Grigio che aveva l'indicatore di pagina 9 di 13 direzione sinistro azionato” (doc. 2).
Anche nel rapporto di incidente stradale, nella parte relativa alla descrizione della dinamica, viene riportato il corretto utilizzo dell'indicatore di direzione da parte del conducente della Toyota AY.
Riscontrata tale circostanza, prima di iniziare il sorpasso del mezzo agricolo che la precedeva, il Pt_1 avrebbe dovuto quindi prevedere l'intenzione (debitamente segnalata) di cambiare traiettoria del conducente della vettura che lo precedeva (anche a fronte della marcia rallentata dal veicolo agricolo da superare); pertanto, il ricorrente non è riuscito ad arrestare tempestivamente la corsa della propria moto dinanzi ad un ostacolo che seppur improvviso era comunque prevedibile, in spregio a quanto prescritto dall'articolo 141/2 del C.d.S. che sancisce che: “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”, nonché, in violazione dell'art. art. 148/2 lett b) C.d.S., a mente del quale:
“2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:
a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralci
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semi carreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semi carreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono
l'utente da sorpassare.
3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare”.
Nel caso in esame, dunque, entrambi i conducenti risultano aver violato le predette norme del codice della strada e le regole di normale prudenza nell'atto di intraprendere un sorpasso pericoloso posto che pagina 10 di 13 entrambi, e verosimilmente in contemporanea, hanno intrapreso la manovra a distanza ravvicinata l'uno dall'altro, ignorando o non rendendosi conto in tempo, della manovra intrapresa e prevedibile, dell'altro veicolo, pur trovandosi in un tratto di strada curvilineo, oltreché in prossimità di un'intersezione.
La presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non è stata dunque superata nella specie, posto che, per il caso di scontro di veicoli tale principio ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto (o comune) l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in egual misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni (Cass. Civ. n. 15736/2022 e nello stesso senso Cass. Civ. n. 6051/2024).
2) Sul richiesto da parte ricorrente. CP_7
La CTU medico legale redatta dalla dott.ssa ha riconosciuto in capo al ricorrente un danno Per_3 biologico permanente, conseguenza del sinistro, in misura del 44-45%, oltre a un periodo di ITP al
100% di giorni 55, al 75% di giorni 60, al 50% di giorni 90; ha riscontrato inoltre la congruità delle spese mediche per euro 2.990,00, oltre alle spese di CTP per euro 6.100,00, come da fattura del
14.10.2024 (doc. n. 17 ricorrente).
Il ricorrente dunque ha diritto al risarcimento del danno conseguenza ex art 1223 c.c., come accertato dal CTU, in tutte le sue componenti: danno da invalidità temporanea, biologico, comprensivo della sofferenza morale da sofferenza interiore, e di una personalizzazione che si stima congrua nella misura del 10% a fronte, non solo, della gravità delle lesioni subite nel sinistro, che hanno comportato una sofferenza elevata (riconosciuta a causa del lungo ricovero ospedaliero, del tracheostoma temporaneo, degli interventi di stabilizzazione vertebrale e di osteosintesi scapolare sinistra, per il protratto percorso riabilitativo fisiochinesiterapico) correlata al periodo di inabilità temporanea (9 mesi) ma altresì a fronte della riscontrata impossibilità per il danneggiato di proseguire i propri interessi, gli hobby, le attività ludiche e ricreative precedentemente svolte con regolarità.
In corso di causa, i testimoni indotti dal ricorrente hanno infatti confermato la particolare incidenza delle lesioni subite nel sinistro sulle abitudini di vita e sui rapporti interpersonali e familiari, oltre che sugli hobby e sugli interessi del sig. che, prima del sinistro, era una persona dinamica e sportiva, Pt_1 che amava viaggiare in moto in compagnia degli amici e della moglie, organizzando con regolarità, circa due domeniche al mese, vacanze e gite;
che praticava con regolarità attività fisica, sia il nuoto in piscina che mediante l'uso di attrezzi e pesi nella palestra allestita in casa;
che svolgeva il suo ruolo di pagina 11 di 13 nonno giocando e praticando attività, sportive e ludiche, con i nipoti. I testimoni escussi all'udienza del
26.05.2025, la figlia e gli amici e hanno Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 confermato che in seguito alle lesioni subite nel sinistro il sig. ha dovuto abbandonare le attività Pt_1
e gli interessi sopra descritti e che, inoltre, ha completamente smesso di andare in moto, passione che lo ha accompagnato sin dalla fine degli anni 70.
Al netto quindi del 50% di corresponsabilità al ricorrente, di anni 66 al momento del sinistro, deve essere liquidato un danno non patrimoniale (comprensivo di danno morale e personalizzazione al 10%), alla luce delle Tabelle di Milano aggiornate, equitativamente determinato in complessivi euro
180.500,00, da ritenersi all'attualità, da porsi a carico dei convenuti (proprietario, conducente e assicuratore) in solido tra loro.
Deve essere ristorato inoltre il danno patrimoniale da spese mediche, di ctu e di ctp sostenute.
Le spese mediche riconosciute congrue dal CTU ammontano a complessivi euro 2.990,00; il costo della relazione medico legale redatta dal dott. per accertare il danno subito, spesa necessaria per Per_1 sostenere la richiesta di risarcimento sia in sede stragiudiziale che giudiziale, è pari ad euro 6.100,00
(doc. 17).
La relazione cinematica redatta dall'Ing. per euro 3.502,00, come da fattura n. 42/2024 (doc. n. Per_4
16), è stata resa necessaria alla luce delle contestazioni formulate da nella propria comparsa CP_1 di risposta, ed in particolare per contestare la ricostruzione del sinistro effettuata dal consulente di parte convenuta. Così per complessivi netti (dedotto il 50% di corresponsabilità) euro 6296,00, a titolo di danno patrimoniale.
I costi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio devono porsi infine a carico di entrambe le parti nella misura del 50%, al pari delle spese di lite, tenuto conto della proposta conciliativa formulata prima dell'istruttoria dal giudice, in data 27-11-2024, e non accettata da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-1) accerta e dichiara la corresponsabilità, nella misura del 50% ciascuno, dei due conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro;
- 2) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente di euro 175.500,00
(al netto del 50% di corresponsabilità) a titolo di danno non patrimoniale, ed euro 6.296,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- 3) spese di lite compensate;
pagina 12 di 13 - 4) pone il compenso liquidato al ctu in corso di causa a carico della parte ricorrente e della parte convenuta nella misura del 50% ciascuno.
Ferrara, 3 dicembre 2025
Il Giudice
AR TA CR
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